Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NN Pappalardo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Pasubio 6;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IU Marullo, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Catania, Via Istituto Sacro Cuore, 22 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.giuseppe.marullo@pec.giuffre.it;
in impugnativa per l'annullamento
- della Determinazione n. -OMISSIS- del 02/10/2025 del Dirigente del IV Settore – Gestione del Territorio, avente ad oggetto la “ Sospensione, del procedimento amministrativo avviato con deliberazione G.M. n. 126 del 28 settembre 2023 in relazione al procedimento penale R.G.N.R. 1364/2024 – R.G.GIP 612/2025 presso il Tribunale di Messina ”;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29/09/2025, avente ad oggetto “ Procedimento avviato con Deliberazione G.M. n. 126 del 28 settembre 2023. Atto di indirizzo. ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. NN IU AN AT e uditi i difensori delle parti, ricorrente e resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 1 dicembre 2025 e depositato in data 21 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente è proprietaria di un’area nel territorio del Comune di -OMISSIS- sulla quale ha, nel tempo, sviluppato diversi interventi edilizi, tutti di natura turistico-ricettiva ed afferenti ad una struttura alberghiera, per la quale esiste un programma di sviluppo; in relazione a detto programma di sviluppo, tra la società ricorrente e il Comune resistente si sono ingenerati numerosi contenziosi (alcuni già definiti, altri ancora in corso).
L’area in questione presenta una serie di criticità - di natura urbanistica, idrogeologica, idrica e di viabilità di zona - che si intrecciano con i rapporti tra le parti; fra le questioni più impellenti vi è quella legata al pericolo imminente di crolli di grandi massi da un costone roccioso che sovrasta l’area dove sorge la struttura. Il Comune resistente, nonostante un provvedimento di ingiunzione per danno temuto del Tribunale di Messina, non ha ancora provveduto ad effettuare gli interventi di mitigazione del rischio ordinati dal Tribunale (sì da imporre alla società ricorrente di chiudere la struttura alberghiera). Altra criticità è legata dalla messa in sicurezza del torrente Sirina che attraversa l’area, a causa dell’inerzia dei Comuni di -OMISSIS- e di -OMISSIS- che avrebbero dovuto provvedere alla sua manutenzione (e anche su questo fronte esiste un contenzioso tra le parti in causa).
La società ricorrente ha quindi proposto al Comune di -OMISSIS- di avviare un percorso amministrativo condiviso, attraverso l’elaborazione di un accordo procedimentale che vedrebbe la possibilità per la proponente di completare il proprio programma di sviluppo e, al contempo, favorire - anche eseguendole direttamente - interventi sul territorio di riqualificazione urbana e viaria, nonché di messa in sicurezza delle criticità geologiche ed idrauliche, anche al fine di transigere i contenziosi in corso e mitigare l’entità delle conseguenti responsabilità del Comune di -OMISSIS-.
Dopo lunghi confronti tra le parti, in data 28 settembre 2023 è stata adottata la delibera di Giunta Municipale n. 126, con la quale è stata apprezzata “ l’iniziativa di avviare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’esame istruttorio finalizzato alla stipula di un accordo procedimentale integrativo per la riqualificazione del quartiere “-OMISSIS-” in -OMISSIS- e la contestuale definizione tombale dei contenziosi attualmente in essere con la Società -OMISSIS- ”, assegnando “ al Responsabile del IV Settore “Ufficio tecnico comunale – Gestione del territorio” il termine massimo del 31 ottobre 2023 per la conclusione del suddetto iter e per la presentazione alla Giunta Municipale di una relazione dettagliata, comprensiva dello schema definitivo di accordo eventualmente emendato secondo le esigenze di interesse pubblico perseguite dall’Ente ”, nonché impegnando “ la Giunta Municipale a concludere il complesso procedimento amministrativo ut supra descritto, mediante l’adozione della determinazione autorizzativa alla stipula dell’accordo di cui al comma 4-bis dell’art. 11 della legge n. 241/90 ss.mm.ii., entro il termine massimo di 30 giorni (trenta) dalla data di deposito e presentazione, da parte del IV Settore, della relazione di cui al superiore punto 4) ”.
Il procedimento, che si sarebbe dovuto concludere entro il 30 novembre 2023, tuttavia non è stato definito, nonostante i numerosi solleciti; pertanto, la società ricorrente ha proposto ricorso n. r.g. 7/2025 per ottenere l’adempimento all’assunto obbligo procedimentale.
Con sentenza del tribunale adito n. 859 del 10 marzo 2025 è stato ordinato al Comune di -OMISSIS- di concludere il procedimento avviato con la delibera n. 126/2023 entro 90 giorni (la sentenza è passata in giudicato).
A fronte della ulteriore inerzia del Comune resistente, la società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. iscritto al n. r.g. 1482/2025.
In prossimità dell’udienza di trattazione del suddetto giudizio di ottemperanza, il Comune di -OMISSIS- ha notificato alla società ricorrente l’avversata determina del Responsabile del Settore con la quale, vista la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 29 settembre 2025, è stata disposta la sospensione del procedimento avviato con deliberazione n. 126 del 28 settembre 2025; detti provvedimenti, per la difesa del Comune di -OMISSIS-, nel predetto giudizio di ottemperanza, avrebbero dovuto determinare la improcedibilità del ricorso ex art. 112 c.p.a..
Il Tribunale adito non ha condiviso la prospettazione e, con sentenza n. 3003 del 27 ottobre 2025, ha accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 859/2025, assegnando al Comune un termine di 60 giorni per provvedere e nominando il segretario comunale dello stesso Comune quale commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Per la deducente, i provvedimenti in epigrafe, sebbene incapaci di inibire l’esecutività della sentenza n. 859/2025, passata in giudicato, vanno annullati, a cagione della loro radicale illegittimità.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo del giudizio documenti e scritti difensivi (memoria in data 5 febbraio 2026, il Comune resistente; replica in data 17 febbraio 2026, la società ricorrente), insistendo nelle rispettive conclusioni.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026, come da verbale, il difensore della società ricorrente ha insistito sulla permanenza dell’interesse al ricorso mentre il difensore del Comune resistente ha insistito in atti. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di gravame la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 8, 9, 10 e 10-bis L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, L. 241/90. Violazione e falsa applicazione della deliberazione di G.M. del Comune di -OMISSIS- n. 126/2023. Violazione dell’autovincolo. Eccesso di potere per radicale assenza della causa tipica. Eccesso di potere per totale arbitrarietà nella gestione dei procedimenti amministrativi. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per grave carenza di istruttoria. Eccesso di potere per grave illogicità e contraddittorietà. Violazione del principio di legalità formale e sostanziale. Violazione dell’art. 1, comma 1, L. 241/1990 e art. 97 Cost. per condotta gravemente lesiva del buon andamento dell’attività amministrativa.
Per l’esponente, i provvedimenti impugnati sono stati posti in essere dal Comune resistente al mero scopo di tentare di inibire, in extremis , l’esecuzione della ottemperanda sentenza n. 859/2025; inoltre, risulta arduo comprendere, nel merito, quale sarebbe la relazione che lega la vicenda posta a presupposto di quel provvedimento (il procedimento penale nei confronti del tecnico comunale e del Sindaco) con il procedimento per cui è causa.
Osserva la parte ricorrente che la deliberazione di Giunta comunale n. 134/2025, così come la pedissequa determinazione dirigenziale n. 419/2025, non potevano essere assunti, in quanto violano il precetto contenuto nell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 21- quater l. 241/1990 in quanto, oltre a non essere stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, sono stati assunti oltre i termini previsti dall’art. 21- nonies l. 241/1990.
Inoltre, sempre sul piano procedimentale, il dies ad quem della sospensione non può coincidere con la durata del procedimento penale posto a fondamento, trattandosi di un tempo incerto ed indefinito.
Per la società ricorrente, nel merito, poi, inconferente risulta la motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati: infatti, l’accertamento penale riguarda uno specifico obbligo dell’Ente comunale e dei suoi responsabili in ordine alla (mancata) attuazione di un provvedimento cautelare di danno temuto emesso dal Tribunale di Messina che impone al Comune di mettere in sicurezza il costone roccioso con evidente urgenza; tuttavia, tale circostanza nulla ha a che vedere con i contenuti della deliberazione n. 126/2023 cui si deve dare (ancora) ottemperanza, con le quali si è preso atto della sussistenza di gravissime criticità di quella porzione di territorio comunale, criticità che devono essere tutte risolte a favore della collettività ivi insediata e anche a favore degli interessi della società ricorrente.
Per l’esponente, inoltre, arbitraria appare l’argomentazione (incerta e, forse volutamente, ambigua) secondo la quale l’adempimento della deliberazione sarebbe stato reso “impossibile” dal comportamento della stessa società ricorrente; inoltre, lamenta la deducente, nessuna motivazione relativa al pubblico interesse sostiene i provvedimenti impugnati, i quali sembrano essere stati assunti non nell’interesse della collettività bensì in quello “singolare” dei soggetti interessati dal procedimento penale.
Ed ancora, aggiunge la deducente, non è affatto vero che il “materiale oggetto dell’istanza amministrativa è anche oggetto di indagini penali”, posto che non vi è alcuna istanza e che oggetto della delibera n. 126/2023 non è affatto la sola fattispecie della manutenzione del costone roccioso.
Infine, secondo la società ricorrente, eccentrico e contraddittorio è ritenere che il provvedimento impugnato costituirebbe tempestiva esecuzione dei contenuti dell’accordo procedimentale proposto dalla stessa deducente, posto che non esiste alcun accordo procedimentale, cui si deve ancora giungere.
Infine, la parte ricorrente ha richiamato la citata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 27 ottobre 2025, n. 3003 secondo cui – in sintesi – “ non è chiaro perché la pendenza di un procedimento penale a carico di un funzionario e del Sindaco debba compromettere la definizione del procedimento avviato con deliberazione di Giunta n. 126 del 28 settembre 2023 ”; la stessa sentenza ha poi rilevato come non “ pertinente il riferimento - contenuto nella determinazione n. 419 in data 2 ottobre 2025 - all’art. 21-quater della legge n. 241/1990 (che riguarda la sospensione dell’efficacia del provvedimento), perché tale norma si riferisce ad atti già adottati, non alla sospensione di un procedimento ancora da concludere ”.
2. Il Comune di -OMISSIS- ha contrastato le argomentazioni difensive articolate e le domande avanzate dalla società ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
3.1. In via preliminare, occorre osservare che le impugnate determinazione dirigenziale n. 419 del 2 ottobre 2025 e deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 29 settembre 2025 non hanno formato oggetto di espressa statuizione nella citata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 27 ottobre 2025, n. 3003.
Pertanto, a giudizio del Collegio, nonostante il favorevole esito per la società ricorrente del giudizio di ottemperanza iscritto al n. r.g. 1482/2025, definito con la predetta sentenza, permane l’interesse della società ricorrente ad ottenere l’eliminazione dal mondo giuridico dei sopra richiamati atti impugnati.
3.2. Con la determinazione dirigenziale n. 419/2025 avversata (unitamente alla previa deliberazione giuntale che, in realtà, aveva previsto due ipotesi alternative: la definizione del procedimento avviato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 126/2023 con la proposizione da parte dell’Ufficio incaricato dell'opportuno atto all'organo deliberante, laddove possibile, ovvero la sospensione formale dello stesso procedimento, ai sensi dell'art. 21- quater legge n. 241/90 e ss. mm. ii., per una durata coincidente con la definizione del procedimento penale ivi meglio specificato) è stata disposta la sospensione - in ragione di “ gravi e fondate ragioni di opportunità, nonché di pregiudizialità logica e giuridica […] in relazione al procedimento penale R.G.N.R. 1364/2024 - R.G.GIP 612/2025 presso il Tribunale di Messina ” - “ in applicazione del potere generale desumibile tra le altre cose dall’articolo 21-quater comma 2 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ” del “ procedimento amministrativo avviato con deliberazione G.M. n. 126 del 28 settembre 2023 ”, con la precisazione “ che la sospensione di cui al presente provvedimento ha una durata coincidente con la definizione del procedimento penale sopra meglio specificato ”.
Orbene, in disparte l’irritualità del richiamo all’art. 21- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la sospensione dell’efficacia ovvero dell'esecuzione del “provvedimento amministrativo”, e non del “procedimento amministrativo”, applicando alla vicenda in esame i principi discendenti dall’anzidetta disposizione, risulta palese l’illegittimità degli atti avversati: ed invero, se costituisce ormai un dato acquisito che gli artt. 7 e 21- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 riconoscono alla Pubblica Amministrazione il potere generale di sospensione cautelare dell’efficacia dei propri atti, quale espressione di un più generale potere di autotutela decisoria di natura cautelare, sostanzialmente finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, ponendo tali atti in uno stato di quiescenza temporanea, quale manifestazione del carattere di reversibilità degli stessi (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter , 27 gennaio 2025, n. 1657), “ è altrettanto noto che è sempre necessaria la prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 2 novembre 2023, n. 1222).
La sospensione sine die , invero, è considerata illegittima in quanto contrastante con la finalità attributiva di tale potere (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 29 dicembre 2025, n. 8453).
In sintesi, a differenza delle ragioni della sospensione, che sono “gravi” ma che chiaramente l'Amministrazione può variamente indicare, la presenza del termine è imprescindibile ai fini del corretto uso del potere di sospensione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 31 dicembre 2024, n. 3707).
In definitiva, la disposta sospensione è illegittima avendo il Comune resistente procrastinato sine die l'adozione del provvedimento espresso conclusivo del procedimento avviato con delibera di Giunta Comunale n. 126/2023, rimettendola ad una tempistica dai contorni quanto mai incerti, vaghi e indeterminati, come contestato dalla parte ricorrente.
3.3. Inoltre, riferendo più correttamente la sospensione al “procedimento” (e, dunque, ai termini procedimentali di definizione dell’ iter amministrativo), occorre ricordare che la giurisprudenza - condivisa dal Collegio - ha più volte affermato l’illegittimità degli atti con i quali l’Amministrazione sospende sine die il termine di conclusione di un procedimento, “ e ciò anche in presenza di attività correlate a indagini penali ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 luglio 2025, n. 1279).
Ed invero, “ a fronte dell'obbligo generale di provvedere, dettato dall'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione a fini acceleratori di un termine di durata massima del procedimento amministrativo, le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione […], e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola la specifica attività amministrativa ” (cfr., ex plurimis , Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 4 novembre 2022, n. 536; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 40; T.A.R. Toscana, sez. II, 27 febbraio 2026, n. 422).
Nello specifico, è stato osservato che il vigente codice di procedura penale non contempla la pendenza di un procedimento penale quale causa di sospensione o di interruzione del procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 10).
3.4. Priva di pregio è, infine, l’argomentazione difensiva del Comune resistente in ordine alla doverosità dell’astensione dei soggetti interessati dalla vicenda penale quanto alla partecipazione all’ iter amministrativo in parola per potenziale conflitto di interessi, con conseguente e sopravvenuta ed oggettiva impossibilità di concludere, in ogni caso, il procedimento de quo, in quanto:
- trattasi di inammissibile integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2025, n. 877: “ è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi ”);
- trattasi, comunque, di argomentazione infondata, atteso che la ritenuta sussistenza di posizioni di conflitto di interessi avrebbe semmai giustificato l’astensione dei soggetti interessati in relazione alla trattazione del procedimento in questione, mentre non può supportare la determinazione di paralizzare sine die l’ iter amministrativo già avviato.
4. In conclusione, in ragione della fondatezza delle contestazioni sopra esaminate e previo assorbimento delle ulteriori censure articolate, il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento degli atti avversati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN BA, Presidente
NN IU AN AT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IU AN AT | NE AN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.