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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VA BU (C.F. ), presso il cui studio in Palermo (PA), C.F._2 via Siracusa n. 34 è elettivamente domiciliato e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
VA BU (C.F. ), presso il cui studio in Palermo (PA), C.F._2 via Siracusa n. 34 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale con divorzio
– procedimento su domanda congiunta –
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i coniugi […]
RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché […] preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lomagna (LC) alla via Magenta n. 13/bis, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
3. Entrambe le figlie e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie e , restano collocate prevalentemente presso la dimora paterna;
la Per_1 Persona_2 madre potrà esercitare il diritto di visita, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti cadenze:
4/a) con alternanza dei fine settimana, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21,00; con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali dal martedì, dopo la scuola, sino al giovedì mattina (accompagnandole a scuola) con possibilità di pernottamento presso l'abitazione materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
5. la sig.ra verserà al sig. , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 Per_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 250,00 (€ 125,00 per
pagina 2 di 5 ciascuna figlia), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nell'impegno/obbligo assunto dalla sig.ra nel trovare a breve ulteriore/nuova fonte di reddito, il sig. verserà a Pt_2 Per_2 quest'ultima, tramite accredito in c/c entro e non oltre la definizione del presente procedimento, un contributo unico concordemente quantificato in € 5.000,00, onde poterla agevolare nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato l'8.10.2025 e Parte_1 Pt_2 roponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario celebrato
[...] in Palermo, in data 19.6.2009, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 46, Serie A, Parte II, anno 2009 (doc.1 copia estratto per riassunto degli atti di matrimonio) da cui sono nate, a Palermo, le figlie (C.F. ) il 2.3.2011, e Persona_3 C.F._4 Per_2
(C.F. ) il 24.9.2015, allegando che tra i coniugi sono emersi problemi
[...] C.F._5 che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio pagina 3 di 5 rilasciato dal Comune di Palermo (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alle figlie minori e , laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai Per_1 Per_2 rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Palermo (PA), in data 19.6.2009, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 46, Serie A, Parte II, anno 2009;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
pagina 4 di 5 3) spese di lite al definitivo,
4) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VA BU (C.F. ), presso il cui studio in Palermo (PA), C.F._2 via Siracusa n. 34 è elettivamente domiciliato e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
VA BU (C.F. ), presso il cui studio in Palermo (PA), C.F._2 via Siracusa n. 34 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale con divorzio
– procedimento su domanda congiunta –
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i coniugi […]
RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché […] preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lomagna (LC) alla via Magenta n. 13/bis, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
3. Entrambe le figlie e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie e , restano collocate prevalentemente presso la dimora paterna;
la Per_1 Persona_2 madre potrà esercitare il diritto di visita, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le seguenti cadenze:
4/a) con alternanza dei fine settimana, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 21,00; con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali dal martedì, dopo la scuola, sino al giovedì mattina (accompagnandole a scuola) con possibilità di pernottamento presso l'abitazione materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
5. la sig.ra verserà al sig. , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_2 Per_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 250,00 (€ 125,00 per
pagina 2 di 5 ciascuna figlia), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nell'impegno/obbligo assunto dalla sig.ra nel trovare a breve ulteriore/nuova fonte di reddito, il sig. verserà a Pt_2 Per_2 quest'ultima, tramite accredito in c/c entro e non oltre la definizione del presente procedimento, un contributo unico concordemente quantificato in € 5.000,00, onde poterla agevolare nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato l'8.10.2025 e Parte_1 Pt_2 roponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario celebrato
[...] in Palermo, in data 19.6.2009, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 46, Serie A, Parte II, anno 2009 (doc.1 copia estratto per riassunto degli atti di matrimonio) da cui sono nate, a Palermo, le figlie (C.F. ) il 2.3.2011, e Persona_3 C.F._4 Per_2
(C.F. ) il 24.9.2015, allegando che tra i coniugi sono emersi problemi
[...] C.F._5 che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio pagina 3 di 5 rilasciato dal Comune di Palermo (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alle figlie minori e , laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai Per_1 Per_2 rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in Palermo (PA), in data 19.6.2009, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 46, Serie A, Parte II, anno 2009;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
pagina 4 di 5 3) spese di lite al definitivo,
4) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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