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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/12/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10976/2020 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo-appalto”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ND MA
-Attore/opponente-
E
pagina 1 di 14 rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Massimo Dellago
-Convenuta/opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.7.2020 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò a di pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 37.216,52, oltre interessi e spese. Controparte_1
Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa creditoria, che con contratto d'appalto del 5 Settembre 2012 aveva affidato Persona_1
alla l'appalto, consistente in lavori di risanamento Controparte_1
conservativo e riqualificazione energetica, da svolgersi nell'unità immobiliare sita in greve in Chianti, località Panzano.
Precisò che, in relazione ai lavori eseguiti dall'appaltatrice, il committente era rimasto debitore dell'importo complessivo di € 34.166,52 oltre interessi dovuto a saldo delle fatture n. 191 del 2013 pari a € 20.350 nonché della n. 12 del 2017 per € 13.816, 52.
Aggiunse che il aveva acquistato da essa ricorrente un box da Parte_1
cantiere rimanendo tuttavia debitore del prezzo concordato per la vendita, pari ad € 2.500 otre IVA, per la cui riscossione la ricorrente aveva messo la fattura n.
163 del 2014 per l'importo di € 3.050.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione
[...]
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di Parte_1
censura:
1) Difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine al credito di cui alla fattura n. 191 del 2013.
pagina 2 di 14 Invero, il credito di cui alla predetta fattura era stato ceduto dalla ricorrente alla
Monte dei Paschi di Siena spa, così che nessuna pretesa poteva avanzare la in ordine a un credito da essa ceduto e di cui non aveva più CP_1
alcuna titolarità.
2) Genericità della descrizione delle fatture azionate e, come tali, inattendibili.
Le fatture poste a fondamento della domanda di ingiunzione erano generiche nella descrizione dei servizi resi e, quindi, emesse in difformità da quanto previsto dall'art. 21 DPR 633/1972.
3) Inadempimento del contratto d'appalto.
L'appaltatrice aveva violato il disposto di cui all'art. 16 del regolamento contrattuale per non aver ultimato le opere nel termine previsto di 180 gg dall'inizio dei lavori, posto che il cantiere era stato consegnato il 18 Dicembre
2013, con ritardo rispetto al termine risultante dal contratto, 23 Marzo 2013, così che era maturata in favore del committente una penale di complessivi €
2.700, pari infatti ad € 100 per ogni giorno di ritardata consegna.
Inoltre, l'appaltatrice era risultata inadempiente al disposto di cui all'art. 22 del contratto d'appalto che vietava il subappalto senza la preventiva autorizzazione del committente, dato che aveva subappaltato «le lavorazioni a ditte terze» senza essere stata autorizzata per iscritto dal . Parte_1
4) Inadempimento del contratto per lavori mal eseguiti.
Il contratto, risoltosi per il ritardo nell'adempimento da parte della CP_1
non era stato eseguito a regola d'arte.
Infatti, una volta ottenuta la restituzione del cantiere, di fatto già abbandonato dall'impresa appaltatrice e restituito in pessime condizioni con ancora i mezzi insistenti sul terreno e il materiale di risulta da smaltire, era stata commissionata una relazione tecnica all'Ingegner dalla quale erano emersi plurimi i Per_2
vizi e difetti che inficiavano l'opus appaltato, vizi e difetti già contestati dal
Direttore dei lavori. pagina 3 di 14 Avanzava, di conseguenza, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc, ritenendo inesigibile la richiesta del corrispettivo.
5) Tardività delle fatture nn. 12 del 2017 e 163 del 2014.
La prima delle due fatture, la n. 12 del 2017, era stata emessa cinque anni dopo la stipula e l'esecuzione del contratto, pur riferendosi all'esecuzione di lavori eseguiti in forza del contratto d'appalto.
La fattura n. 163 del 2014, relativa alla asserita vendita di un box-garage della era stata emessa ben oltre il termine di 30 giorni per il quale il CP_1
proponente l'acquisto si era impegnato a mantenere irrevocabile la sua proposta e pertanto in un momento in cui detta proposta già risultava inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Avanzava, inoltre, domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la restituzione dell'importo di € 17.963,02 pagato in eccesso, secondo la ricostruzione operata dal proprio Consulente tecnico, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, sempre in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno per la violazione da parte dell'appaltatrice del divieto di subappalto, per il danno d'immagine correlato alla condotta diffamatoria tenuta dalla pari CP_1
all'importo «simbolico» di € 1.000, per i costi sostenuti per il ripristino e lo smaltimento di materiali di risulta rimasti in cantiere quantificati in € 50.000, nonché il pagamento della penale da ritardo pari a € 2.700.
Si costituiva la la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Quanto al difetto di legittimazione attiva evidenziava che il credito vantato dalla nei confronti del era stato ceduto pro solvendo dalla ditta CP_1 Parte_1
appaltatrice alla Monte dei Paschi di Siena spa nell'ambito di un'operazione di anticipo fattura, appunto la n. 191 del 2013. pagina 4 di 14 Poiché il debitore ceduto era risultato insolvente, il contratto di cessione del credito si era risolto con retrocessione del diritto in capo al cedente e riacquisto della titolarità per farlo valere in giudizio.
Aggiungeva che le fatture nn. 191 del 2013 e la 12 del 2017 corrispondevano esattamente alla contabilità redatta dalle parti, in contraddittorio, al momento della riconsegna del cantiere, in data 28 Marzo 2013, dopo che il Tribunale di
Siena aveva autorizzato la restituzione.
Eccepiva che il committente non potesse avanzare alcuna contestazione in ordine ai vizi, essendo decaduto dalla relativa garanzia prevista per l'appalto dal disposto di cui all'art. 1667 cc.
Evidenziava, inoltre, quanto alla vendita del box che, scaduto il termine della irrevocabilità della proposta, questa non era divenuta inefficace, poiché il termine per il quale il proponente si obbliga a tenere irrevocabile la propria proposta impedisce al proponente stesso solo di revocarla prima che il termine sia scaduto, con la conseguenza che la proposta continua a spiegare la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine.
Contestava, infine, le domande riconvenzionali spiegate.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Preliminarmente vanno tuttavia scrutinati i motivi di doglianza aventi ad oggetto questione pregiudiziali di rito o preliminari di merito quali 1) la incompletezza pagina 5 di 14 delle fatture inidonee- secondo la prospettazione attorea- all'ottenimento di un provvedimento monitorio e 2) il difetto di legittimazione passiva del ricorrente(rectius, difetto di titolarità attiva del rapporto controverso) quanto al credito azionato con la fattura n. 191 del 2013.
Entrambe le censure sono infondate.
Quanto al punto 1) è sufficiente evidenziare che «l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali»(Cass. n. 16767/2014; Cass. n.
15037/2005).
In altri termini, in questa sede occorre valutare la fondatezza e la sussistenza del credito dedotto in giudizio e non la completezza formale delle fatture emesse, con la conseguenza che la controversia sarà conclusa con una pronuncia che necessariamente dovrà soffermarsi sul merito del credito azionato.
A tanto si aggiunga che le fatture risultano debitamente registrate nelle scritture contabili regolarmente tenute dalla società ricorrente, come risulta dal relativo estratto notarile autentico prodotto con il ricorso introduttivo: dal che ne discende che vi erano i requisiti per emettere il decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione.
Relativamente al motivo sub 2) è corretto quanto affermato dalla CP_1
e cioè che il credito vantato dalla quale appaltatrice, nei confronti CP_1
del committente , di cui alla fattura numero 191 del 2013, venne Parte_1
ceduto pro solvendo alla nell'ambito di un rapporto di «Anticipazione
contro
CP_2
pagina 6 di 14 cessione credito»; a fronte della cessione di quel credito la ottenne un CP_1
anticipo su fattura(appunto la 191 del 2013) di € 20.350; la banca, tuttavia, tentò di escutere il , ma poiché questi non adempiva ed in considerazione Parte_1
dello stato di insolvenza in cui versava, chiese di essere riconosciuta tra i creditori chirografari della nell'ambito della Controparte_1
procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa.
La richiesta creditoria della banca nei confronti del concordato preventivo della deriva proprio dalla garanzia della solvenza del debitore ceduto, e CP_1
tanto in conformità del disposto di cui all'art. 1267 cc secondo il quale quando il cedente abbia assunto la garanzia del debitore «egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno».
In definitiva, qualora sia stata garantita la solvenza del debitore ceduto e qualora questi risulti insolvente, l'operatività della garanzia prevista dalla norma di cui all'articolo 1267 cc determina un meccanismo latu sensu risolutorio in forza del quale il cedente riacquista la titolarità del credito ed il cessionario ottiene la restituzione del corrispettivo pagato, oltre al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di cessione e di quelle sostenute per l'escussione del debitore: il cedente quindi subentra, riacquistandola, nella titolarità dell'intero credito, vedendo così meno la vicenda traslativa scaturente dal negozio di cessione.
Si badi che parte opponente non ha contestato con la memoria n. 1 ex art. 183 co VI cpc- come era suo onere- la qualificazione di cessione pro solvendo del credito alla banca, né ha affermato di aver già pagato l'importo alla sì CP_2
che tali fatti/rapporti giuridici, in forza del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, devono ritenersi provati: ne discende la piena titolarità in capo alla ribadita la vicenda risolutoria cui si è fatto cenno- ad azionare il Controparte_1
credito nei confronti del debitore. pagina 7 di 14 Solo con la terza memoria ex art. 183 co VI cpc parte opponente ha evidenziato che la stessa aveva dato atto che il credito era stato ceduto dalla CP_1
Monte dei Paschi di Siena spa alla Controparte_3
Ora, a parte la tardività dell'eccezione-poiché nel caso di specie, differentemente da quanto postulato da parte opponente, non si verte in tema di legittimazione attiva ma di titolarità attiva del credito dedotto in giudizio-occorre distinguere la posizione creditoria della banca nei confronti della a CP_2 CP_1
seguito dell'anticipazione eseguita, il cui credito è stato ceduto alla CP_3
dal credito che la vanta nei confronti del ,
[...] CP_1 Parte_1
trattandosi di due poste creditore del tutto differenti: la prima riguardante il rapporto bancario tra e la e l'anticipazione erogata a fronte CP_2 CP_1
della cessione del credito;
la seconda attinente al credito che la vanta CP_1
nei confronti del committente in forza del contratto d'appalto ed in ordine al quale- lo si ripete- ha riacquistato la titolarità.
Accettato, quindi, che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso e che la ricorrente ha titolo per chiedere anche il corrispettivo di cui la fattura 191 del
2013, occorrerà adesso verificare se effettivamente il credito azionato sussiste, poiché un conto è riconoscere che la parte ha diritto ad agire in giudizio per farsi vedere riconoscere un determinato credito, altro è stabilire se il credito per come azionato sia effettivamente esistente: se, per esempio, a fronte della pretesa creditoria vantata non si siano verificati fatti estintivi, modificativi o impeditivi al suo soddisfacimento.
Specularmente, di conseguenza- e per quanto riguardo il caso in questione- occorrerà stabilire se da parte della impresa appaltatrice vi sia stato un inadempimento tale da giustificare l'eccezione ex art. 1460 cc sollevata dall'opponente e la richiesta risarcitoria dello stesso.
Deve precisarsi al riguardo che l'appaltatrice ha eccepito la CP_1
decadenza del committente dalla garanzia per vizi ex art. 1667 cc, il che pagina 8 di 14 impedirebbe di procedere al vaglio del motivo di opposizione relativo alla esecuzione dell'opera non a regola d'arte, tenuto conto della contestazione tardiva avanzata dal committente.
Così, tuttavia, non è in quanto 1) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc non soggiace al limite prescrizionale previsto dalle norme di cui agli artt. 1667 e
1669 cc sull'appalto(Cass. n. 33034/2024; Cass. n. 4446/2012), 2) in ogni caso, anche se fosse stata fatta valere la garanzia per vizi, la non CP_1
potrebbe sollevare la relativa eccezione di prescrizione trattandosi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere proposta con la costituzione del convenuto almeno 20 giorni prima della prima udienza: nel caso in questione l'udienza era stata fissata per il 6 luglio 2020 e il convenuto opposto si è costituito tardivamente in data 4 luglio 2020, cosicché gli era preclusa ogni possibilità di sollevare eccezioni.
Pertanto, l'eccezione di inadempimento sarà scrutinata ma non prima di aver accertato a quanto ammonterebbe il credito residuo della impresa appaltatrice.
Ora, dalla contabilità finale redatta dalle parti in contraddittorio tra loro in data
18 Dicembre 2013, dopo che il Tribunale di Siena aveva autorizzato la in concordato preventivo alla riconsegna del cantiere, le parti CP_1
dettero atto, controfirmando il documento finale, che la aveva CP_1
eseguito lavori per l'importo complessivo di € 166.914,30 oltre IVA(doc. 6 fasc. monitorio); il ha corrisposto alla la somma di € Parte_1 CP_1
135.853,83 oltre IVA(fatto pacifico in quanto non contestato); dal che deriverebbe un credito per la opposta pari ad € 31.060,47 oltre IVA.
Tuttavia, al riguardo il ha sollevato l'eccezione di inadempimento di Parte_1
cui all'art. 1460 cc, allegando la sussistenza di numerosi vizi afferenti l'appalto commissionato alla e dandone idonea rappresentazione fotografica CP_1
mediante perizia di parte dapprima depositata 'in bozza' con l'atto introduttivo e poi nella sua formazione definitiva con la memoria n. 2 ex art. 183 co VI cpc: pagina 9 di 14 produzione del tutto ammissibile in quanto effettuata nel rispetto dei termini preclusivi previsti dalla citata disposizione.
Dalla relazione tecnica di parte emergono numerosi vizi e difetti riguardanti l'opus commissionato quali 1) l'utilizzo di una malta per iniezioni differente da quella specifica prevista dal capitolato e difetto delle qualità essenziali del calcestruzzo per i solai;
2) problemi di staticità della struttura;
3) errata installazione dei travetti con conseguente pericolo per la staticità dell'immobile; 4) approssimativa realizzazione della copertura, non conforme al capitolato e alle norme di legge: tutti vizi e difetti compendiati nella relazione tecnica di parte dei quali viene altresì fornito riscontro fotografico.
Si evidenzia che la relazione tecnica di parte, al pari di qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, benché indubbiamente non abbia efficacia di prova, costituisce un indizio il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice(Cass. n. 2052/2025; Cass. 8621/2018).
All'efficacia indiziaria della relazione prodotta dal si aggiunga che la Parte_1
nel costituirsi in giudizio, non ha contestato in alcun modo la CP_1
sussistenza dei vizi e difetti imputatile, rendendo così provati, ai sensi dell'art. 115 cpc, i singoli fatti allegati da parte opponente integranti l'inadempimento dell'appaltatore.
Ebbene, si deve osservare al riguardo che «in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente- che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera-proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate»(Cass. n. 1701/2025); il principio per cui, eccepito l'inadempimento dell'appaltatore da parte del committente, spetta al pagina 10 di 14 primo provare di aver esattamente adempiuto, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 98/2019; Cass. n. 936/2010).
Sotto tale profilo parte convenuta/opposta non ha né allegato né provato l'esatto adempimento, sì che l'appaltatrice deve ritenersi inadempiente per non aver eseguito il contratto a regola d'arte e l'eccezione ex art. 1460 cc correttamente sollevata.
Ne discende che il committente può rifiutarsi di adempiere la sua prestazione, poiché i vizi e difetti dell'opera da essa lamentati sono di tale gravità- tanto da incidere sulla staticità dell'edificio- che non può certo ritenersi che il rifiuto ad adempiere sia contrario a buona fede poiché, nel procedere alla comparazione tra inadempimenti-realizzazione dell'opera a regola d'arte/pagamento del prezzo- il primo, nell'equilibrio del sinallagma contrattuale complessivo, assume una incidenza preponderante rispetto al secondo non solo perché per l'eliminazione dei vizi occorrerà un esborso sicuramente maggiore rispetto al credito residuo dell'appaltatore(si veda la lunga elencazione dei vizi di cui all'atto di citazione, il loro riscontro nella relazione tecnica di parte e la quantificazione, operata dal consulente tecnico) ma anche perché il , a fronte di un Parte_1
appalto per complessivi € 166.914,30 oltre IVA, ha già corrisposto-come detto-
l'importo di € 135.853,83 oltre IVA.
Non trova giustificazione, invece, la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 12 del
2017 in quanto emessa, senza alcuna valida giustificazione, dopo quattro anni dalla riconsegna del cantiere ma, soprattutto, poiché non trova riscontro nella contabilità finale di cui si è detto in precedenza.
E' vero che le parti, con il già citato verbale di consegna, si erano riservate «ogni valutazione, tanto in ordine alla qualità e conformità a regola d'arte, quanto in ordine alla quantificazione dei corrispettivi relativi…».
Di conseguenza, quindi, l'appaltatrice avrebbe potuto dimostrare, rispetto ai lavori eseguiti(sulla consistenza quantitativa dei lavori le parti della pagina 11 di 14 sottoscrizione del verbale sono concordi), una quantificazione maggiore in termini di valore rispetto a quelli contabilizzati ma tale prova, ancora, non è stata fornita dalla convenuta/opposta, non essendo sufficiente, all'evidenza, la produzione della sola fattura.
In ogni caso, anche a voler considerare fondato il predetto importo fatturato, il credito della sarebbe comunque paralizzato dall'eccezione di CP_1
inadempimento e per le motivazioni esposte supra.
Infine, non può essere riconosciuto quanto riportato dalla fattura n. 163 del
2014 relativa alla vendita del box poiché non risulta alcuna accettazione da parte del venditore( della proposta d'acquisto proveniente CP_1
dall'acquirente( ). Parte_1
Ora, la proposta di acquisto avanzata dal prevedeva la sua Parte_1
irrevocabilità per 30 giorni.
Tuttavia, scaduto il predetto termine, la proposta ha cessato di essere irrevocabile con la conseguenza che il proponente l'avrebbe potuta revocare in qualsiasi momento(ciò che, invece, non avrebbe potuto fare per tutto il tempo della irrevocabilità); la proposta era quindi efficace.
Tuttavia, non risulta che vi sia stata alcuna accettazione da parte del venditore, non potendo l'emissione della fattura da parte della essere CP_1
equiparata, quanto alla conclusione del contratto(ex art. 1327 cc), all'inizio dell'esecuzione della prestazione.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, si evidenzia come queste risultino infondate.
La domanda relativa alla restituzione dell'importo di € 17.693,02 quale somma corrisposta in eccedenza rispetto al valore effettivo dei lavori eseguiti non risulta adeguatamente provata poiché parte opponente, nel determinare la contabilità finale- a suo dire pari ad € 157.515,53 oltre IVA e non ad € 166.914,30 oltre pagina 12 di 14 IVA come riportata nel verbale di consegna-non offre riscontri obiettivi, poiché la parte fa riferimento esclusivamente alla perizia depositata che, come già rilevato, costituisce solamente un mero indizio non idonea pertanto a sorreggere la domanda restitutoria.
La pretesa di risarcimento danno, nella misura di € 50.000, per spese asseritamente sostenute per costi di ripristino e di smaltimento dei rifiuti abbandonati in cantiere neppure può trovare accoglimento, in quanto non solo parte attrice non dimostra di aver sostenuto un esborso pari a quanto richiesto in via riconvenzionale, ma anche perché, come emerge dalla scrittura più volte richiamata il 18 Dicembre 2013, le parti convennero che il committente avrebbe provveduto «a propria cure e spese, allo sgombero dei cantieri in questione e al conseguente smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti e immateriali di risulta derivanti da lavori eseguiti dall'appaltatrice»: si tratta pertanto di somme che avrebbero dovuto essere sborsate dal committente e delle quali questi non ha alcun titolo per richiederle all'impresa appaltatrice quale posta di danno.
La domanda relativa al pagamento dell'importo di € 2.700 a titolo di penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione delle opere è anch'essa infondata, poiché, essendosi il contatto d'appalto risolto, il committente avrebbe potuto agire per ottenere la restituzione degli importi corrisposti nonché il risarcimento del danno, essendogli invece precluso ottenere l'importo di una penale che necessariamente presuppone l'esecuzione- ancorché oltre i tempi pattuiti- del contratto(si veda, al riguardo, Cass. n. 22050/2019).
Infine, prive totalmente di fondamento risultano la domanda risarcitoria per un danno all'immagine da diffamazione neppure specificato nella sua causa petendi e quella relativa al ristoro dei pregiudizi derivanti dall'inadempimento della per aver stipulato contratti di subappalto, in nessun modo CP_1
dimostrata nel quantum.
Ne consegue che tutte le domande riconvenzionali vanno rigettate. pagina 13 di 14 Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 7869 emesso dal Tribunale Parte_1
di Firenze in data 21.7.2020 in favore di Controparte_1
;
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e compensa tra le parti le spese processuali.
[...]
Firenze, 8.XII.2025
pagina 14 di 14
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 10976/2020 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo-appalto”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ND MA
-Attore/opponente-
E
pagina 1 di 14 rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Massimo Dellago
-Convenuta/opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.7.2020 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò a di pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 37.216,52, oltre interessi e spese. Controparte_1
Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa creditoria, che con contratto d'appalto del 5 Settembre 2012 aveva affidato Persona_1
alla l'appalto, consistente in lavori di risanamento Controparte_1
conservativo e riqualificazione energetica, da svolgersi nell'unità immobiliare sita in greve in Chianti, località Panzano.
Precisò che, in relazione ai lavori eseguiti dall'appaltatrice, il committente era rimasto debitore dell'importo complessivo di € 34.166,52 oltre interessi dovuto a saldo delle fatture n. 191 del 2013 pari a € 20.350 nonché della n. 12 del 2017 per € 13.816, 52.
Aggiunse che il aveva acquistato da essa ricorrente un box da Parte_1
cantiere rimanendo tuttavia debitore del prezzo concordato per la vendita, pari ad € 2.500 otre IVA, per la cui riscossione la ricorrente aveva messo la fattura n.
163 del 2014 per l'importo di € 3.050.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione
[...]
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di Parte_1
censura:
1) Difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine al credito di cui alla fattura n. 191 del 2013.
pagina 2 di 14 Invero, il credito di cui alla predetta fattura era stato ceduto dalla ricorrente alla
Monte dei Paschi di Siena spa, così che nessuna pretesa poteva avanzare la in ordine a un credito da essa ceduto e di cui non aveva più CP_1
alcuna titolarità.
2) Genericità della descrizione delle fatture azionate e, come tali, inattendibili.
Le fatture poste a fondamento della domanda di ingiunzione erano generiche nella descrizione dei servizi resi e, quindi, emesse in difformità da quanto previsto dall'art. 21 DPR 633/1972.
3) Inadempimento del contratto d'appalto.
L'appaltatrice aveva violato il disposto di cui all'art. 16 del regolamento contrattuale per non aver ultimato le opere nel termine previsto di 180 gg dall'inizio dei lavori, posto che il cantiere era stato consegnato il 18 Dicembre
2013, con ritardo rispetto al termine risultante dal contratto, 23 Marzo 2013, così che era maturata in favore del committente una penale di complessivi €
2.700, pari infatti ad € 100 per ogni giorno di ritardata consegna.
Inoltre, l'appaltatrice era risultata inadempiente al disposto di cui all'art. 22 del contratto d'appalto che vietava il subappalto senza la preventiva autorizzazione del committente, dato che aveva subappaltato «le lavorazioni a ditte terze» senza essere stata autorizzata per iscritto dal . Parte_1
4) Inadempimento del contratto per lavori mal eseguiti.
Il contratto, risoltosi per il ritardo nell'adempimento da parte della CP_1
non era stato eseguito a regola d'arte.
Infatti, una volta ottenuta la restituzione del cantiere, di fatto già abbandonato dall'impresa appaltatrice e restituito in pessime condizioni con ancora i mezzi insistenti sul terreno e il materiale di risulta da smaltire, era stata commissionata una relazione tecnica all'Ingegner dalla quale erano emersi plurimi i Per_2
vizi e difetti che inficiavano l'opus appaltato, vizi e difetti già contestati dal
Direttore dei lavori. pagina 3 di 14 Avanzava, di conseguenza, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc, ritenendo inesigibile la richiesta del corrispettivo.
5) Tardività delle fatture nn. 12 del 2017 e 163 del 2014.
La prima delle due fatture, la n. 12 del 2017, era stata emessa cinque anni dopo la stipula e l'esecuzione del contratto, pur riferendosi all'esecuzione di lavori eseguiti in forza del contratto d'appalto.
La fattura n. 163 del 2014, relativa alla asserita vendita di un box-garage della era stata emessa ben oltre il termine di 30 giorni per il quale il CP_1
proponente l'acquisto si era impegnato a mantenere irrevocabile la sua proposta e pertanto in un momento in cui detta proposta già risultava inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Avanzava, inoltre, domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la restituzione dell'importo di € 17.963,02 pagato in eccesso, secondo la ricostruzione operata dal proprio Consulente tecnico, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti.
Inoltre, sempre in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno per la violazione da parte dell'appaltatrice del divieto di subappalto, per il danno d'immagine correlato alla condotta diffamatoria tenuta dalla pari CP_1
all'importo «simbolico» di € 1.000, per i costi sostenuti per il ripristino e lo smaltimento di materiali di risulta rimasti in cantiere quantificati in € 50.000, nonché il pagamento della penale da ritardo pari a € 2.700.
Si costituiva la la quale, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Quanto al difetto di legittimazione attiva evidenziava che il credito vantato dalla nei confronti del era stato ceduto pro solvendo dalla ditta CP_1 Parte_1
appaltatrice alla Monte dei Paschi di Siena spa nell'ambito di un'operazione di anticipo fattura, appunto la n. 191 del 2013. pagina 4 di 14 Poiché il debitore ceduto era risultato insolvente, il contratto di cessione del credito si era risolto con retrocessione del diritto in capo al cedente e riacquisto della titolarità per farlo valere in giudizio.
Aggiungeva che le fatture nn. 191 del 2013 e la 12 del 2017 corrispondevano esattamente alla contabilità redatta dalle parti, in contraddittorio, al momento della riconsegna del cantiere, in data 28 Marzo 2013, dopo che il Tribunale di
Siena aveva autorizzato la restituzione.
Eccepiva che il committente non potesse avanzare alcuna contestazione in ordine ai vizi, essendo decaduto dalla relativa garanzia prevista per l'appalto dal disposto di cui all'art. 1667 cc.
Evidenziava, inoltre, quanto alla vendita del box che, scaduto il termine della irrevocabilità della proposta, questa non era divenuta inefficace, poiché il termine per il quale il proponente si obbliga a tenere irrevocabile la propria proposta impedisce al proponente stesso solo di revocarla prima che il termine sia scaduto, con la conseguenza che la proposta continua a spiegare la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine.
Contestava, infine, le domande riconvenzionali spiegate.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Preliminarmente vanno tuttavia scrutinati i motivi di doglianza aventi ad oggetto questione pregiudiziali di rito o preliminari di merito quali 1) la incompletezza pagina 5 di 14 delle fatture inidonee- secondo la prospettazione attorea- all'ottenimento di un provvedimento monitorio e 2) il difetto di legittimazione passiva del ricorrente(rectius, difetto di titolarità attiva del rapporto controverso) quanto al credito azionato con la fattura n. 191 del 2013.
Entrambe le censure sono infondate.
Quanto al punto 1) è sufficiente evidenziare che «l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali»(Cass. n. 16767/2014; Cass. n.
15037/2005).
In altri termini, in questa sede occorre valutare la fondatezza e la sussistenza del credito dedotto in giudizio e non la completezza formale delle fatture emesse, con la conseguenza che la controversia sarà conclusa con una pronuncia che necessariamente dovrà soffermarsi sul merito del credito azionato.
A tanto si aggiunga che le fatture risultano debitamente registrate nelle scritture contabili regolarmente tenute dalla società ricorrente, come risulta dal relativo estratto notarile autentico prodotto con il ricorso introduttivo: dal che ne discende che vi erano i requisiti per emettere il decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione.
Relativamente al motivo sub 2) è corretto quanto affermato dalla CP_1
e cioè che il credito vantato dalla quale appaltatrice, nei confronti CP_1
del committente , di cui alla fattura numero 191 del 2013, venne Parte_1
ceduto pro solvendo alla nell'ambito di un rapporto di «Anticipazione
contro
CP_2
pagina 6 di 14 cessione credito»; a fronte della cessione di quel credito la ottenne un CP_1
anticipo su fattura(appunto la 191 del 2013) di € 20.350; la banca, tuttavia, tentò di escutere il , ma poiché questi non adempiva ed in considerazione Parte_1
dello stato di insolvenza in cui versava, chiese di essere riconosciuta tra i creditori chirografari della nell'ambito della Controparte_1
procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa.
La richiesta creditoria della banca nei confronti del concordato preventivo della deriva proprio dalla garanzia della solvenza del debitore ceduto, e CP_1
tanto in conformità del disposto di cui all'art. 1267 cc secondo il quale quando il cedente abbia assunto la garanzia del debitore «egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno».
In definitiva, qualora sia stata garantita la solvenza del debitore ceduto e qualora questi risulti insolvente, l'operatività della garanzia prevista dalla norma di cui all'articolo 1267 cc determina un meccanismo latu sensu risolutorio in forza del quale il cedente riacquista la titolarità del credito ed il cessionario ottiene la restituzione del corrispettivo pagato, oltre al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di cessione e di quelle sostenute per l'escussione del debitore: il cedente quindi subentra, riacquistandola, nella titolarità dell'intero credito, vedendo così meno la vicenda traslativa scaturente dal negozio di cessione.
Si badi che parte opponente non ha contestato con la memoria n. 1 ex art. 183 co VI cpc- come era suo onere- la qualificazione di cessione pro solvendo del credito alla banca, né ha affermato di aver già pagato l'importo alla sì CP_2
che tali fatti/rapporti giuridici, in forza del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, devono ritenersi provati: ne discende la piena titolarità in capo alla ribadita la vicenda risolutoria cui si è fatto cenno- ad azionare il Controparte_1
credito nei confronti del debitore. pagina 7 di 14 Solo con la terza memoria ex art. 183 co VI cpc parte opponente ha evidenziato che la stessa aveva dato atto che il credito era stato ceduto dalla CP_1
Monte dei Paschi di Siena spa alla Controparte_3
Ora, a parte la tardività dell'eccezione-poiché nel caso di specie, differentemente da quanto postulato da parte opponente, non si verte in tema di legittimazione attiva ma di titolarità attiva del credito dedotto in giudizio-occorre distinguere la posizione creditoria della banca nei confronti della a CP_2 CP_1
seguito dell'anticipazione eseguita, il cui credito è stato ceduto alla CP_3
dal credito che la vanta nei confronti del ,
[...] CP_1 Parte_1
trattandosi di due poste creditore del tutto differenti: la prima riguardante il rapporto bancario tra e la e l'anticipazione erogata a fronte CP_2 CP_1
della cessione del credito;
la seconda attinente al credito che la vanta CP_1
nei confronti del committente in forza del contratto d'appalto ed in ordine al quale- lo si ripete- ha riacquistato la titolarità.
Accettato, quindi, che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso e che la ricorrente ha titolo per chiedere anche il corrispettivo di cui la fattura 191 del
2013, occorrerà adesso verificare se effettivamente il credito azionato sussiste, poiché un conto è riconoscere che la parte ha diritto ad agire in giudizio per farsi vedere riconoscere un determinato credito, altro è stabilire se il credito per come azionato sia effettivamente esistente: se, per esempio, a fronte della pretesa creditoria vantata non si siano verificati fatti estintivi, modificativi o impeditivi al suo soddisfacimento.
Specularmente, di conseguenza- e per quanto riguardo il caso in questione- occorrerà stabilire se da parte della impresa appaltatrice vi sia stato un inadempimento tale da giustificare l'eccezione ex art. 1460 cc sollevata dall'opponente e la richiesta risarcitoria dello stesso.
Deve precisarsi al riguardo che l'appaltatrice ha eccepito la CP_1
decadenza del committente dalla garanzia per vizi ex art. 1667 cc, il che pagina 8 di 14 impedirebbe di procedere al vaglio del motivo di opposizione relativo alla esecuzione dell'opera non a regola d'arte, tenuto conto della contestazione tardiva avanzata dal committente.
Così, tuttavia, non è in quanto 1) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc non soggiace al limite prescrizionale previsto dalle norme di cui agli artt. 1667 e
1669 cc sull'appalto(Cass. n. 33034/2024; Cass. n. 4446/2012), 2) in ogni caso, anche se fosse stata fatta valere la garanzia per vizi, la non CP_1
potrebbe sollevare la relativa eccezione di prescrizione trattandosi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere proposta con la costituzione del convenuto almeno 20 giorni prima della prima udienza: nel caso in questione l'udienza era stata fissata per il 6 luglio 2020 e il convenuto opposto si è costituito tardivamente in data 4 luglio 2020, cosicché gli era preclusa ogni possibilità di sollevare eccezioni.
Pertanto, l'eccezione di inadempimento sarà scrutinata ma non prima di aver accertato a quanto ammonterebbe il credito residuo della impresa appaltatrice.
Ora, dalla contabilità finale redatta dalle parti in contraddittorio tra loro in data
18 Dicembre 2013, dopo che il Tribunale di Siena aveva autorizzato la in concordato preventivo alla riconsegna del cantiere, le parti CP_1
dettero atto, controfirmando il documento finale, che la aveva CP_1
eseguito lavori per l'importo complessivo di € 166.914,30 oltre IVA(doc. 6 fasc. monitorio); il ha corrisposto alla la somma di € Parte_1 CP_1
135.853,83 oltre IVA(fatto pacifico in quanto non contestato); dal che deriverebbe un credito per la opposta pari ad € 31.060,47 oltre IVA.
Tuttavia, al riguardo il ha sollevato l'eccezione di inadempimento di Parte_1
cui all'art. 1460 cc, allegando la sussistenza di numerosi vizi afferenti l'appalto commissionato alla e dandone idonea rappresentazione fotografica CP_1
mediante perizia di parte dapprima depositata 'in bozza' con l'atto introduttivo e poi nella sua formazione definitiva con la memoria n. 2 ex art. 183 co VI cpc: pagina 9 di 14 produzione del tutto ammissibile in quanto effettuata nel rispetto dei termini preclusivi previsti dalla citata disposizione.
Dalla relazione tecnica di parte emergono numerosi vizi e difetti riguardanti l'opus commissionato quali 1) l'utilizzo di una malta per iniezioni differente da quella specifica prevista dal capitolato e difetto delle qualità essenziali del calcestruzzo per i solai;
2) problemi di staticità della struttura;
3) errata installazione dei travetti con conseguente pericolo per la staticità dell'immobile; 4) approssimativa realizzazione della copertura, non conforme al capitolato e alle norme di legge: tutti vizi e difetti compendiati nella relazione tecnica di parte dei quali viene altresì fornito riscontro fotografico.
Si evidenzia che la relazione tecnica di parte, al pari di qualsiasi altro documento proveniente da un terzo, benché indubbiamente non abbia efficacia di prova, costituisce un indizio il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice(Cass. n. 2052/2025; Cass. 8621/2018).
All'efficacia indiziaria della relazione prodotta dal si aggiunga che la Parte_1
nel costituirsi in giudizio, non ha contestato in alcun modo la CP_1
sussistenza dei vizi e difetti imputatile, rendendo così provati, ai sensi dell'art. 115 cpc, i singoli fatti allegati da parte opponente integranti l'inadempimento dell'appaltatore.
Ebbene, si deve osservare al riguardo che «in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente- che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera-proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate»(Cass. n. 1701/2025); il principio per cui, eccepito l'inadempimento dell'appaltatore da parte del committente, spetta al pagina 10 di 14 primo provare di aver esattamente adempiuto, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 98/2019; Cass. n. 936/2010).
Sotto tale profilo parte convenuta/opposta non ha né allegato né provato l'esatto adempimento, sì che l'appaltatrice deve ritenersi inadempiente per non aver eseguito il contratto a regola d'arte e l'eccezione ex art. 1460 cc correttamente sollevata.
Ne discende che il committente può rifiutarsi di adempiere la sua prestazione, poiché i vizi e difetti dell'opera da essa lamentati sono di tale gravità- tanto da incidere sulla staticità dell'edificio- che non può certo ritenersi che il rifiuto ad adempiere sia contrario a buona fede poiché, nel procedere alla comparazione tra inadempimenti-realizzazione dell'opera a regola d'arte/pagamento del prezzo- il primo, nell'equilibrio del sinallagma contrattuale complessivo, assume una incidenza preponderante rispetto al secondo non solo perché per l'eliminazione dei vizi occorrerà un esborso sicuramente maggiore rispetto al credito residuo dell'appaltatore(si veda la lunga elencazione dei vizi di cui all'atto di citazione, il loro riscontro nella relazione tecnica di parte e la quantificazione, operata dal consulente tecnico) ma anche perché il , a fronte di un Parte_1
appalto per complessivi € 166.914,30 oltre IVA, ha già corrisposto-come detto-
l'importo di € 135.853,83 oltre IVA.
Non trova giustificazione, invece, la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 12 del
2017 in quanto emessa, senza alcuna valida giustificazione, dopo quattro anni dalla riconsegna del cantiere ma, soprattutto, poiché non trova riscontro nella contabilità finale di cui si è detto in precedenza.
E' vero che le parti, con il già citato verbale di consegna, si erano riservate «ogni valutazione, tanto in ordine alla qualità e conformità a regola d'arte, quanto in ordine alla quantificazione dei corrispettivi relativi…».
Di conseguenza, quindi, l'appaltatrice avrebbe potuto dimostrare, rispetto ai lavori eseguiti(sulla consistenza quantitativa dei lavori le parti della pagina 11 di 14 sottoscrizione del verbale sono concordi), una quantificazione maggiore in termini di valore rispetto a quelli contabilizzati ma tale prova, ancora, non è stata fornita dalla convenuta/opposta, non essendo sufficiente, all'evidenza, la produzione della sola fattura.
In ogni caso, anche a voler considerare fondato il predetto importo fatturato, il credito della sarebbe comunque paralizzato dall'eccezione di CP_1
inadempimento e per le motivazioni esposte supra.
Infine, non può essere riconosciuto quanto riportato dalla fattura n. 163 del
2014 relativa alla vendita del box poiché non risulta alcuna accettazione da parte del venditore( della proposta d'acquisto proveniente CP_1
dall'acquirente( ). Parte_1
Ora, la proposta di acquisto avanzata dal prevedeva la sua Parte_1
irrevocabilità per 30 giorni.
Tuttavia, scaduto il predetto termine, la proposta ha cessato di essere irrevocabile con la conseguenza che il proponente l'avrebbe potuta revocare in qualsiasi momento(ciò che, invece, non avrebbe potuto fare per tutto il tempo della irrevocabilità); la proposta era quindi efficace.
Tuttavia, non risulta che vi sia stata alcuna accettazione da parte del venditore, non potendo l'emissione della fattura da parte della essere CP_1
equiparata, quanto alla conclusione del contratto(ex art. 1327 cc), all'inizio dell'esecuzione della prestazione.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, si evidenzia come queste risultino infondate.
La domanda relativa alla restituzione dell'importo di € 17.693,02 quale somma corrisposta in eccedenza rispetto al valore effettivo dei lavori eseguiti non risulta adeguatamente provata poiché parte opponente, nel determinare la contabilità finale- a suo dire pari ad € 157.515,53 oltre IVA e non ad € 166.914,30 oltre pagina 12 di 14 IVA come riportata nel verbale di consegna-non offre riscontri obiettivi, poiché la parte fa riferimento esclusivamente alla perizia depositata che, come già rilevato, costituisce solamente un mero indizio non idonea pertanto a sorreggere la domanda restitutoria.
La pretesa di risarcimento danno, nella misura di € 50.000, per spese asseritamente sostenute per costi di ripristino e di smaltimento dei rifiuti abbandonati in cantiere neppure può trovare accoglimento, in quanto non solo parte attrice non dimostra di aver sostenuto un esborso pari a quanto richiesto in via riconvenzionale, ma anche perché, come emerge dalla scrittura più volte richiamata il 18 Dicembre 2013, le parti convennero che il committente avrebbe provveduto «a propria cure e spese, allo sgombero dei cantieri in questione e al conseguente smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti e immateriali di risulta derivanti da lavori eseguiti dall'appaltatrice»: si tratta pertanto di somme che avrebbero dovuto essere sborsate dal committente e delle quali questi non ha alcun titolo per richiederle all'impresa appaltatrice quale posta di danno.
La domanda relativa al pagamento dell'importo di € 2.700 a titolo di penale contrattuale per il ritardo nell'esecuzione delle opere è anch'essa infondata, poiché, essendosi il contatto d'appalto risolto, il committente avrebbe potuto agire per ottenere la restituzione degli importi corrisposti nonché il risarcimento del danno, essendogli invece precluso ottenere l'importo di una penale che necessariamente presuppone l'esecuzione- ancorché oltre i tempi pattuiti- del contratto(si veda, al riguardo, Cass. n. 22050/2019).
Infine, prive totalmente di fondamento risultano la domanda risarcitoria per un danno all'immagine da diffamazione neppure specificato nella sua causa petendi e quella relativa al ristoro dei pregiudizi derivanti dall'inadempimento della per aver stipulato contratti di subappalto, in nessun modo CP_1
dimostrata nel quantum.
Ne consegue che tutte le domande riconvenzionali vanno rigettate. pagina 13 di 14 Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 7869 emesso dal Tribunale Parte_1
di Firenze in data 21.7.2020 in favore di Controparte_1
;
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e compensa tra le parti le spese processuali.
[...]
Firenze, 8.XII.2025
pagina 14 di 14