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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 832 /2019 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa IA DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale della volontaria giurisdizione 832 / 2019
V.G. tra:
AVV. (C.F. ), quale tutore Parte_1 C.F._1
di (CF. ), Persona_1 C.F._2
RICORRENTE
e
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
RESISTENTI-CONTUMACI nonché
P.M PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: revoca dell'interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “ritenere fondata la domanda di revoca della interdizione legale nei confronti di , pronunciandosi di conseguenza;
- disporre l'invio al Giudice Persona_1
Tutelare, affinché, in relazione al procedimento di tutela n. 832/2019 R.G. V.G., assuma ogni provvedimento conseguente di sua competenza.”
1
INTERVENIENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'Avv. , in qualità di tutore di Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la revoca Persona_1 dell'interdizione nei confronti del tutelato.
Ha premesso che a seguito di ricorso presentato da , madre dell'interdetto, il CP_1
Tribunale intestato, nel procedimento n. R.G. 3913/2018, aveva pronunciato in data 4 febbraio 2019 la sentenza collegiale n. 159/2019 con cui, accertata la patologia psichica da cui era affetto il , aveva dichiarato l'interdizione di nato a [...] il Per_1 Persona_1
06.07.1998, motivando così la decisione: “Lo stato in cui egli si trova, di chiara abituale infermità mentale, è certamente incompatibile sia con un'integra capacità di intendere e di volere sia, in particolare, con la piena consapevolezza delle sue effettive condizioni di salute e dei conseguenti bisogni terapeutici e riabilitativi che a tutt'oggi il giovane non è in grado di comprendere al fine di seguire i relativi percorsi in forza di un'autonoma scelta.”
Con la medesima sentenza l'avv. era stato nominato quale tutore Parte_1 provvisorio dell'interdetto, poi confermato come tutore definitivo con decreto del
22.03.2019.
Ha rappresentato di aver quindi proceduto ad una serie di incontri conoscitivi con il tutelato e la di lui famiglia, mantenendo una stretta collaborazione con i medici del Centro di Salute Mentale di Sassari e con i Servizi sociali di Castelsardo, e che aveva potuto apprendere la complessa e, per molti versi, dolorosa vicenda umana che aveva attraversato la vita di Per_1
Ha riferito che il aveva sinceramente aderito al percorso di reinserimento sociale Per_1
ideato dai professionisti (responsabili dei Servizi Sociali, CSM, operatori di Ahora, comunità ultima ove era stato ospitato) e finalizzato al raggiungimento di Per_1 fondamentali obiettivi quali l'abbandono definitivo dell'uso di sostanze stupefacenti, il recupero dei rapporti tra e i suoi familiari, il sostegno nella ricerca e nel Per_1
mantenimento di un impiego di lavoro e l'apprendimento di un utilizzo del denaro utile e razionale.
Ha evidenziato che tale percorso aveva avuto esiti positivi sotto tutti i punti prefissati, registrati anche dal Tribunale di Sorveglianza che dapprima non aveva esitato a premiare concedendo più volte e a distanza ravvicinata i permessi per rientrare a Castelsardo Per_1
2 presso la famiglia e, quindi, con provvedimento del 28.09.2021, reso nel procedimento
1840/2021 SIUS, aveva dichiarato “cessata la pericolosità sociale” del tutelato.
Ha riportato inoltre che il giovane, una volta rientrato definitivamente a Castelsardo dalla sua famiglia, aveva dapprima collaborato presso un salone di parrucchiere per circa sei mesi ed aveva poi iniziato a frequentare la scuola per parrucchieri, sita in Sassari, della durata di tre anni con l'obiettivo di prendere il diploma per l'avviamento professionale, e che, al termine dei primi due anni di formazione, la passione e l'impegno del ragazzo nell'attività erano state così apprezzate che si erano concretizzate nella stipula di vari contratti lavorativi a termine.
Ha sottolineato che anche il rapporto dell'interdetto con il denaro era migliorato avendo egli formulato richieste coerenti con le sue esigenze personali e relative per lo più all'acquisto di strumenti di lavoro riguardanti la sua professione.
Ha poi allegato che il medico psichiatra del CSM, in sede di rivalutazione diagnostica, aveva attestato l'assenza di un'attuale necessità di monitoraggio psichiatrico, rilevando l'impossibilità allo stato di confermare alcuna delle diagnosi effettuate precedentemente, così certificando nella relazione del 20.06.2024: “Alla valutazione effettuata dallo scrivente in data 14/06/2024, non risultavano alterazioni cognitive, del pensiero o della senso-percezione, l'umore appariva eutimico, negava ansia patologica o disturbi del sonno. Complessivamente appariva adeguato, tranquillo, curato nell'aspetto. Infine, si sottolinea il fatto che l'attuale condizione di soggetto interdetto e di invalido civile appaia, allo stato attuale, non più adeguata al raggiunto funzionamento personale, sociale e lavorativo del Sig. ” Per_1
A tale certificazione ha fatto poi seguito l'accertamento dell' circa la permanenza dei CP_4
presupposti per la condizione di invalidità civile e la conseguente pensione di invalidità: la
Commissione medica dell'ente pensionistico, con verbale del 25 giugno 2024, confermando quanto dichiarato dal dottor , ha riconosciuto l'interessato non Per_2
invalido civile e ha proceduto all'immediata sospensione dell'erogazione del contributo, non opposta dal tutelato in quanto in linea con la sua prospettiva di poter svolgere un'attività lavorativa autonoma al conseguimento del diploma di III anno presso la Scuola per parrucchieri.
Ritenendo che non sussistessero più attualmente i presupposti per il mantenimento della interdizione legale di il quale ha positivamente superato il periodo iniziale di Persona_1
incontrollabile contestazione verso tutto e tutti ed ha costantemente dimostrato la sua serietà nel volersi riscattare e costruire il suo futuro, ha concluso come in epigrafe.
3 All'udienza del 23 settembre 2025 il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha proceduto all'ascolto del tutore e dell'interdetto nonché dei genitori e del fratello del
Per_1
Anche il P.M. intervenuto nulla ha opposto.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'istanza di revoca dell'interdizione deve essere accolta.
Giova rilevare in punto di diritto che il presupposto per poter dichiarare l'interdizione di un soggetto attiene alla circostanza che l'interessato si trovi in condizione di infermità di mente a carattere abituale, ossia in una condizione psichica, pure intervallata da momenti di lucidità, che gli impedisce di provvedere ai suoi interessi, non solo di tipo economico ma anche relativi alle attività e doveri di tipo familiare, sociale e personale, quali la cura della propria salute. Si tratta di una misura che ha carattere residuale (cfr. Cass. Civ. sent.
n. 18171 del 2013) in quanto applicabile solo quando il giudice, valutata la personalità del soggetto e la sua condizione sociale e familiare, ritenga che una misura meno incidente sulla capacità dell'interessato non sia sufficiente a tutelarlo.
La sentenza che pronuncia l'interdizione è di tipo costitutivo e in seguito ad essa l'interdicendo versa in una situazione di incapacità di agire assoluta non potendo tendenzialmente compiere alcun atto negoziale se non quelli necessari al soddisfacimento delle esigenze quotidiane.
Da ciò consegue che qualora vengano meno i presupposti in base ai quali è stata pronunciata l'interdizione – e quindi la necessità di protrarre oltre la tutela dell'interdicendo – il giudice, dietro istanza presentata dai soggetti legittimati indicati dal codice, pronuncia apposita sentenza che produce effetti solo al momento del passaggio in giudicato.
Tutto ciò premesso in diritto, occorre, in primo luogo, richiamare le circostanze di fatto che hanno reso necessaria l'interdizione del il ricorso introduttivo era stato presentato Per_1
dalla madre, , in un quadro di forte conflittualità tra i genitori e il giovane, CP_1 all'epoca di soli 20 anni, il quale, in una condizione psichica caratterizzata da disturbo antisociale della personalità, disturbo bipolare, disturbo da uso di sostanze stupefacenti, aveva da tempo adottato nei loro confronti atteggiamenti aggressivi e violenti, rifiutando le cure a lui proposte, dimostrando assoluta incapacità di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, nonché sperperando in alcolici e stupefacenti l'esigua pensione sociale erogata dall' in ragione della sua invalidità. CP_4
4 A seguito della sentenza di interdizione e della nomina dell'avv. Lo Russo come tutore, la situazione si presentava alquanto delicata: il giovane pativa una grande sofferenza a Per_1
causa del periodo trascorso in carcere conseguente ai procedimenti penali per maltrattamenti e lesioni personali ai familiari e ciò acuiva il suo vissuto personale di solitudine e incomprensione. I genitori, d'altro canto, benché presenti e concretamente partecipi alle vicende del figlio dovevano fare i conti con importanti sentimenti negativi quali i sensi di colpa per averlo denunciato e il profondo scoramento per le sue condizioni, nei confronti delle quali la speranza di miglioramento era molto flebile. A ciò si aggiungevano, inoltre, le numerose fughe dalle comunità dove scontava gli arresti Per_1
domiciliari, comportanti l'aggravio a suo carico di altri procedimenti penali per evasione.
Le criticità importanti appena rappresentate hanno però subito un decisivo punto di svolta con la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente oltre al la sua famiglia e Per_1
il tutore, un'equipe composta da psichiatra, psicologi, educatori, rappresentanti della struttura ospitante e Servizi Sociali di Castelsardo, volta alla realizzazione di un progetto che attraverso varie tappe si prefigurava il rientro di a casa e il pieno raggiungimento Per_1
di un autonomia in campo personale, lavorativo e sociale.
Sebbene la vicenda sembrasse, soprattutto nel primo periodo di presa in carico, estremamente gravosa e difficilmente migliorabile (l'atmosfera di sfiducia si evince particolarmente nella relazione allegata agli atti del 19.02.2020 nella quale, pur riferendo tutte le problematiche e le difficoltà avvenute, il tutore ribadisce il suo impegno e la convinzione che “è inimmaginabile che possa considerarsi persa ogni speranza per
[...]
), le energie spese da tutti gli operatori che hanno avuto in cura il ragazzo, la Per_1
costante disponibilità e presenza della famiglia di origine (manifestatasi in visite frequenti al figlio, partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, incontri col tutore, assistenza economica), l'intensivo ed efficace operato del tutore, nonché il profondo cambiamento vissuto dallo stesso che lo ha spinto a volersi allontanare dal suo vissuto di Per_1
dipendenze e sofferenza, hanno avuto esiti a tal punto positivi e soddisfacenti che lo stesso tutore, avv. , ha chiesto la revoca dell'interdizione allegando agli atti del giudizio Pt_1
tutta la documentazione idonea a rappresentare il mutamento del quadro personale del e il venir meno della necessità di proseguire con la sua tutela. Per_1
Ha prodotto in causa, in particolare:
- la certificazione del medico psichiatra dott. il quale ha dato atto Persona_3
del percorso clinico seguito dal paziente, richiamando il certificato medico del
Per_ 20.09.2021 stilato dalla dott.ssa con cui ella, pur dando atto di una diagnosi di
5 partenza di disturbo della personalità appartenente al cluster B, aveva concluso segnalando “un miglioramento graduale della consapevolezza delle proprie problematiche e la motivazione a risolverle in maniera definitiva. Non vengono segnalate criticità sul piano comportamentale;
riferisce di non fare uso di sostanze stupefacenti, come dimostrato dai test tossicologici effettuati presso il SerD di
Sassari. Il paziente attualmente non necessita di terapia psicofarmacologica. Allo stato attuale le diagnosi sopra indicate non si possono confermare, non fa uso di sostanze e va rivalutata la personalità.” Il dott. , sulla stessa linea della Per_2
collega, ha quindi affermato che in base alle attuali condizioni la posizione di soggetto interdetto e invalido civile non sia più funzionale al benessere personale e sociale del “risulta che la convivenza coi genitori sia [...] positiva, non ha Per_1
più assunto alcuna terapia psicofarmacologica;
riferisce inoltre di stare continuando a lavorare come parrucchiere, e di non aver più fatto alcun uso di sostanze stupefacenti. Alla valutazione effettuata dallo scrivente in data
14/06/2024, non risultavano alterazioni cognitive, del pensiero o della senso- percezione, l'umore appariva eutimico, negava ansia patologica o disturbi del sonno. Complessivamente appariva adeguato, tranquillo, curato nell'aspetto. Non
è quindi possibile al momento confermare nessuna delle diagnosi sopra indicate, e si conferma l'assenza di un'attuale necessità di monitoraggio psichiatrico”;
- il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di invalidità civile del
25.06.2024 con cui è stato valutato dalla Commissione medica “non CP_5
invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 l. 118/71) e la correlata comunicazione dell' con cui il predetto è stato informato della sospensione dei CP_4
benefici assistenziali a causa dell'intervenuta insussistenza del requisito sanitario;
- l'ordinanza del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza, richiamando le informazioni pervenute dai Carabinieri di Castelsardo e le relazioni dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, ha dichiarato cessata la pericolosità sociale del affermando in particolare che: “appare evidente che tutti gli indizi di Per_1
Per_ pericolosità sociale di tipo psichiatrico siano venuti meno. ha manifestato adesione al progetto terapeutico, ha preso consapevolezza del proprio disagio e lo ha affrontato anche a livello terapeutico. Allo stato, neppure necessita di Per_1 terapia […]. Al venir meno degli indizi di pericolosità sociale di tipo psichiatrico si accompagna una correttezza di condotta e comportamento”;
6 - contratti di lavoro stipulati dal per realizzare il suo obiettivo di lavorare Per_1
come parrucchiere, che dimostrano un sano e funzionale investimento nei propri interessi e aspirazioni personali nonché l'impegno e la dedizione con cui il Per_1
si è prodigato.
Tutti gli aspetti evidenziati dal tutore hanno trovato conferma in udienza nelle dichiarazioni rese dal giovane il quale si è espresso in termini molto positivi sulla sua condizione attuale (“ho superato tutti i miei problemi. Prima stavo male mentre oggi sono me stesso in tutto. Ho fatto tanta fatica, sono sereno, da quando sono uscito dalla struttura marzo 2021 non prendo più farmaci né faccio terapia” v. verbale di udienza del
23.09.2025) ed ha dichiarato di aver ripreso a vivere con la famiglia e di star valutando alcune offerte lavorative a seguito dell'ottenimento della qualifica di parrucchiere presso la scuola. Ha infine concluso di sentirsi una persona nuova.
Anche i genitori ed il fratello dell'interdetto hanno concordemente dichiarato che i CP_3 rapporti con sono molto buoni, che c'è una piena armonia in famiglia e che questa Per_1
circostanza, realizzatasi in seguito ad anni travagliati, li rende molto felici. Hanno anche riferito che è cambiato completamente, ha oggi un carattere responsabile e maturo e Per_1
non ha più manifestato problemi psichiatrici e comportamentali. Hanno infine espresso gratitudine per il percorso fatto e l'impegno del tutore in tal senso.
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene integrati i presupposti per accogliere l'istanza di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti di con conseguente Persona_1 decadenza dalla nomina a tutore dell'avv. . Altresì, non ritiene Parte_1
sussistente l'esigenza di tutelare con altra misura meno gravosa, come Persona_1
l'amministrazione di sostegno, non essendovi stata richiesta in tal senso dal tutore o da altre parti legittimate ed essendosi il ragazzo dimostrato completamente autonomo, in grado di prendere decisioni e di curare i suoi interessi nei campi fondamentali del benessere umano.
Nulla sulle spese in assenza di alcuna domanda al riguardo da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'interdizione di pronunciata Persona_1
con sentenza n. 159/2019 del 6.02.2019 dal Tribunale di Sassari,
- Dichiara cessato dal ruolo di tutore l'avv. , Parte_1
7 - Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA IA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa IA DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale della volontaria giurisdizione 832 / 2019
V.G. tra:
AVV. (C.F. ), quale tutore Parte_1 C.F._1
di (CF. ), Persona_1 C.F._2
RICORRENTE
e
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
RESISTENTI-CONTUMACI nonché
P.M PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: revoca dell'interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “ritenere fondata la domanda di revoca della interdizione legale nei confronti di , pronunciandosi di conseguenza;
- disporre l'invio al Giudice Persona_1
Tutelare, affinché, in relazione al procedimento di tutela n. 832/2019 R.G. V.G., assuma ogni provvedimento conseguente di sua competenza.”
1
INTERVENIENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'Avv. , in qualità di tutore di Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la revoca Persona_1 dell'interdizione nei confronti del tutelato.
Ha premesso che a seguito di ricorso presentato da , madre dell'interdetto, il CP_1
Tribunale intestato, nel procedimento n. R.G. 3913/2018, aveva pronunciato in data 4 febbraio 2019 la sentenza collegiale n. 159/2019 con cui, accertata la patologia psichica da cui era affetto il , aveva dichiarato l'interdizione di nato a [...] il Per_1 Persona_1
06.07.1998, motivando così la decisione: “Lo stato in cui egli si trova, di chiara abituale infermità mentale, è certamente incompatibile sia con un'integra capacità di intendere e di volere sia, in particolare, con la piena consapevolezza delle sue effettive condizioni di salute e dei conseguenti bisogni terapeutici e riabilitativi che a tutt'oggi il giovane non è in grado di comprendere al fine di seguire i relativi percorsi in forza di un'autonoma scelta.”
Con la medesima sentenza l'avv. era stato nominato quale tutore Parte_1 provvisorio dell'interdetto, poi confermato come tutore definitivo con decreto del
22.03.2019.
Ha rappresentato di aver quindi proceduto ad una serie di incontri conoscitivi con il tutelato e la di lui famiglia, mantenendo una stretta collaborazione con i medici del Centro di Salute Mentale di Sassari e con i Servizi sociali di Castelsardo, e che aveva potuto apprendere la complessa e, per molti versi, dolorosa vicenda umana che aveva attraversato la vita di Per_1
Ha riferito che il aveva sinceramente aderito al percorso di reinserimento sociale Per_1
ideato dai professionisti (responsabili dei Servizi Sociali, CSM, operatori di Ahora, comunità ultima ove era stato ospitato) e finalizzato al raggiungimento di Per_1 fondamentali obiettivi quali l'abbandono definitivo dell'uso di sostanze stupefacenti, il recupero dei rapporti tra e i suoi familiari, il sostegno nella ricerca e nel Per_1
mantenimento di un impiego di lavoro e l'apprendimento di un utilizzo del denaro utile e razionale.
Ha evidenziato che tale percorso aveva avuto esiti positivi sotto tutti i punti prefissati, registrati anche dal Tribunale di Sorveglianza che dapprima non aveva esitato a premiare concedendo più volte e a distanza ravvicinata i permessi per rientrare a Castelsardo Per_1
2 presso la famiglia e, quindi, con provvedimento del 28.09.2021, reso nel procedimento
1840/2021 SIUS, aveva dichiarato “cessata la pericolosità sociale” del tutelato.
Ha riportato inoltre che il giovane, una volta rientrato definitivamente a Castelsardo dalla sua famiglia, aveva dapprima collaborato presso un salone di parrucchiere per circa sei mesi ed aveva poi iniziato a frequentare la scuola per parrucchieri, sita in Sassari, della durata di tre anni con l'obiettivo di prendere il diploma per l'avviamento professionale, e che, al termine dei primi due anni di formazione, la passione e l'impegno del ragazzo nell'attività erano state così apprezzate che si erano concretizzate nella stipula di vari contratti lavorativi a termine.
Ha sottolineato che anche il rapporto dell'interdetto con il denaro era migliorato avendo egli formulato richieste coerenti con le sue esigenze personali e relative per lo più all'acquisto di strumenti di lavoro riguardanti la sua professione.
Ha poi allegato che il medico psichiatra del CSM, in sede di rivalutazione diagnostica, aveva attestato l'assenza di un'attuale necessità di monitoraggio psichiatrico, rilevando l'impossibilità allo stato di confermare alcuna delle diagnosi effettuate precedentemente, così certificando nella relazione del 20.06.2024: “Alla valutazione effettuata dallo scrivente in data 14/06/2024, non risultavano alterazioni cognitive, del pensiero o della senso-percezione, l'umore appariva eutimico, negava ansia patologica o disturbi del sonno. Complessivamente appariva adeguato, tranquillo, curato nell'aspetto. Infine, si sottolinea il fatto che l'attuale condizione di soggetto interdetto e di invalido civile appaia, allo stato attuale, non più adeguata al raggiunto funzionamento personale, sociale e lavorativo del Sig. ” Per_1
A tale certificazione ha fatto poi seguito l'accertamento dell' circa la permanenza dei CP_4
presupposti per la condizione di invalidità civile e la conseguente pensione di invalidità: la
Commissione medica dell'ente pensionistico, con verbale del 25 giugno 2024, confermando quanto dichiarato dal dottor , ha riconosciuto l'interessato non Per_2
invalido civile e ha proceduto all'immediata sospensione dell'erogazione del contributo, non opposta dal tutelato in quanto in linea con la sua prospettiva di poter svolgere un'attività lavorativa autonoma al conseguimento del diploma di III anno presso la Scuola per parrucchieri.
Ritenendo che non sussistessero più attualmente i presupposti per il mantenimento della interdizione legale di il quale ha positivamente superato il periodo iniziale di Persona_1
incontrollabile contestazione verso tutto e tutti ed ha costantemente dimostrato la sua serietà nel volersi riscattare e costruire il suo futuro, ha concluso come in epigrafe.
3 All'udienza del 23 settembre 2025 il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha proceduto all'ascolto del tutore e dell'interdetto nonché dei genitori e del fratello del
Per_1
Anche il P.M. intervenuto nulla ha opposto.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'istanza di revoca dell'interdizione deve essere accolta.
Giova rilevare in punto di diritto che il presupposto per poter dichiarare l'interdizione di un soggetto attiene alla circostanza che l'interessato si trovi in condizione di infermità di mente a carattere abituale, ossia in una condizione psichica, pure intervallata da momenti di lucidità, che gli impedisce di provvedere ai suoi interessi, non solo di tipo economico ma anche relativi alle attività e doveri di tipo familiare, sociale e personale, quali la cura della propria salute. Si tratta di una misura che ha carattere residuale (cfr. Cass. Civ. sent.
n. 18171 del 2013) in quanto applicabile solo quando il giudice, valutata la personalità del soggetto e la sua condizione sociale e familiare, ritenga che una misura meno incidente sulla capacità dell'interessato non sia sufficiente a tutelarlo.
La sentenza che pronuncia l'interdizione è di tipo costitutivo e in seguito ad essa l'interdicendo versa in una situazione di incapacità di agire assoluta non potendo tendenzialmente compiere alcun atto negoziale se non quelli necessari al soddisfacimento delle esigenze quotidiane.
Da ciò consegue che qualora vengano meno i presupposti in base ai quali è stata pronunciata l'interdizione – e quindi la necessità di protrarre oltre la tutela dell'interdicendo – il giudice, dietro istanza presentata dai soggetti legittimati indicati dal codice, pronuncia apposita sentenza che produce effetti solo al momento del passaggio in giudicato.
Tutto ciò premesso in diritto, occorre, in primo luogo, richiamare le circostanze di fatto che hanno reso necessaria l'interdizione del il ricorso introduttivo era stato presentato Per_1
dalla madre, , in un quadro di forte conflittualità tra i genitori e il giovane, CP_1 all'epoca di soli 20 anni, il quale, in una condizione psichica caratterizzata da disturbo antisociale della personalità, disturbo bipolare, disturbo da uso di sostanze stupefacenti, aveva da tempo adottato nei loro confronti atteggiamenti aggressivi e violenti, rifiutando le cure a lui proposte, dimostrando assoluta incapacità di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, nonché sperperando in alcolici e stupefacenti l'esigua pensione sociale erogata dall' in ragione della sua invalidità. CP_4
4 A seguito della sentenza di interdizione e della nomina dell'avv. Lo Russo come tutore, la situazione si presentava alquanto delicata: il giovane pativa una grande sofferenza a Per_1
causa del periodo trascorso in carcere conseguente ai procedimenti penali per maltrattamenti e lesioni personali ai familiari e ciò acuiva il suo vissuto personale di solitudine e incomprensione. I genitori, d'altro canto, benché presenti e concretamente partecipi alle vicende del figlio dovevano fare i conti con importanti sentimenti negativi quali i sensi di colpa per averlo denunciato e il profondo scoramento per le sue condizioni, nei confronti delle quali la speranza di miglioramento era molto flebile. A ciò si aggiungevano, inoltre, le numerose fughe dalle comunità dove scontava gli arresti Per_1
domiciliari, comportanti l'aggravio a suo carico di altri procedimenti penali per evasione.
Le criticità importanti appena rappresentate hanno però subito un decisivo punto di svolta con la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente oltre al la sua famiglia e Per_1
il tutore, un'equipe composta da psichiatra, psicologi, educatori, rappresentanti della struttura ospitante e Servizi Sociali di Castelsardo, volta alla realizzazione di un progetto che attraverso varie tappe si prefigurava il rientro di a casa e il pieno raggiungimento Per_1
di un autonomia in campo personale, lavorativo e sociale.
Sebbene la vicenda sembrasse, soprattutto nel primo periodo di presa in carico, estremamente gravosa e difficilmente migliorabile (l'atmosfera di sfiducia si evince particolarmente nella relazione allegata agli atti del 19.02.2020 nella quale, pur riferendo tutte le problematiche e le difficoltà avvenute, il tutore ribadisce il suo impegno e la convinzione che “è inimmaginabile che possa considerarsi persa ogni speranza per
[...]
), le energie spese da tutti gli operatori che hanno avuto in cura il ragazzo, la Per_1
costante disponibilità e presenza della famiglia di origine (manifestatasi in visite frequenti al figlio, partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, incontri col tutore, assistenza economica), l'intensivo ed efficace operato del tutore, nonché il profondo cambiamento vissuto dallo stesso che lo ha spinto a volersi allontanare dal suo vissuto di Per_1
dipendenze e sofferenza, hanno avuto esiti a tal punto positivi e soddisfacenti che lo stesso tutore, avv. , ha chiesto la revoca dell'interdizione allegando agli atti del giudizio Pt_1
tutta la documentazione idonea a rappresentare il mutamento del quadro personale del e il venir meno della necessità di proseguire con la sua tutela. Per_1
Ha prodotto in causa, in particolare:
- la certificazione del medico psichiatra dott. il quale ha dato atto Persona_3
del percorso clinico seguito dal paziente, richiamando il certificato medico del
Per_ 20.09.2021 stilato dalla dott.ssa con cui ella, pur dando atto di una diagnosi di
5 partenza di disturbo della personalità appartenente al cluster B, aveva concluso segnalando “un miglioramento graduale della consapevolezza delle proprie problematiche e la motivazione a risolverle in maniera definitiva. Non vengono segnalate criticità sul piano comportamentale;
riferisce di non fare uso di sostanze stupefacenti, come dimostrato dai test tossicologici effettuati presso il SerD di
Sassari. Il paziente attualmente non necessita di terapia psicofarmacologica. Allo stato attuale le diagnosi sopra indicate non si possono confermare, non fa uso di sostanze e va rivalutata la personalità.” Il dott. , sulla stessa linea della Per_2
collega, ha quindi affermato che in base alle attuali condizioni la posizione di soggetto interdetto e invalido civile non sia più funzionale al benessere personale e sociale del “risulta che la convivenza coi genitori sia [...] positiva, non ha Per_1
più assunto alcuna terapia psicofarmacologica;
riferisce inoltre di stare continuando a lavorare come parrucchiere, e di non aver più fatto alcun uso di sostanze stupefacenti. Alla valutazione effettuata dallo scrivente in data
14/06/2024, non risultavano alterazioni cognitive, del pensiero o della senso- percezione, l'umore appariva eutimico, negava ansia patologica o disturbi del sonno. Complessivamente appariva adeguato, tranquillo, curato nell'aspetto. Non
è quindi possibile al momento confermare nessuna delle diagnosi sopra indicate, e si conferma l'assenza di un'attuale necessità di monitoraggio psichiatrico”;
- il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di invalidità civile del
25.06.2024 con cui è stato valutato dalla Commissione medica “non CP_5
invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 l. 118/71) e la correlata comunicazione dell' con cui il predetto è stato informato della sospensione dei CP_4
benefici assistenziali a causa dell'intervenuta insussistenza del requisito sanitario;
- l'ordinanza del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza, richiamando le informazioni pervenute dai Carabinieri di Castelsardo e le relazioni dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, ha dichiarato cessata la pericolosità sociale del affermando in particolare che: “appare evidente che tutti gli indizi di Per_1
Per_ pericolosità sociale di tipo psichiatrico siano venuti meno. ha manifestato adesione al progetto terapeutico, ha preso consapevolezza del proprio disagio e lo ha affrontato anche a livello terapeutico. Allo stato, neppure necessita di Per_1 terapia […]. Al venir meno degli indizi di pericolosità sociale di tipo psichiatrico si accompagna una correttezza di condotta e comportamento”;
6 - contratti di lavoro stipulati dal per realizzare il suo obiettivo di lavorare Per_1
come parrucchiere, che dimostrano un sano e funzionale investimento nei propri interessi e aspirazioni personali nonché l'impegno e la dedizione con cui il Per_1
si è prodigato.
Tutti gli aspetti evidenziati dal tutore hanno trovato conferma in udienza nelle dichiarazioni rese dal giovane il quale si è espresso in termini molto positivi sulla sua condizione attuale (“ho superato tutti i miei problemi. Prima stavo male mentre oggi sono me stesso in tutto. Ho fatto tanta fatica, sono sereno, da quando sono uscito dalla struttura marzo 2021 non prendo più farmaci né faccio terapia” v. verbale di udienza del
23.09.2025) ed ha dichiarato di aver ripreso a vivere con la famiglia e di star valutando alcune offerte lavorative a seguito dell'ottenimento della qualifica di parrucchiere presso la scuola. Ha infine concluso di sentirsi una persona nuova.
Anche i genitori ed il fratello dell'interdetto hanno concordemente dichiarato che i CP_3 rapporti con sono molto buoni, che c'è una piena armonia in famiglia e che questa Per_1
circostanza, realizzatasi in seguito ad anni travagliati, li rende molto felici. Hanno anche riferito che è cambiato completamente, ha oggi un carattere responsabile e maturo e Per_1
non ha più manifestato problemi psichiatrici e comportamentali. Hanno infine espresso gratitudine per il percorso fatto e l'impegno del tutore in tal senso.
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene integrati i presupposti per accogliere l'istanza di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti di con conseguente Persona_1 decadenza dalla nomina a tutore dell'avv. . Altresì, non ritiene Parte_1
sussistente l'esigenza di tutelare con altra misura meno gravosa, come Persona_1
l'amministrazione di sostegno, non essendovi stata richiesta in tal senso dal tutore o da altre parti legittimate ed essendosi il ragazzo dimostrato completamente autonomo, in grado di prendere decisioni e di curare i suoi interessi nei campi fondamentali del benessere umano.
Nulla sulle spese in assenza di alcuna domanda al riguardo da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'interdizione di pronunciata Persona_1
con sentenza n. 159/2019 del 6.02.2019 dal Tribunale di Sassari,
- Dichiara cessato dal ruolo di tutore l'avv. , Parte_1
7 - Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA IA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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