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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1887/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO GIUDIZIALE PER LO SCIOGLIMENTO CIVILE DEL MATRIMONIO”, promosso da:
( , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
FF IO nr. 39 lettera 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Cani
( del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del C.F._2 difensore, in Cagliari, Via Giuseppe Palomba nr. 1;
pagina 1 di 5 ricorrente
contro
), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Olbia, Via Giuseppe Ungaretti nr. 21 - Interno 7, di fatto domiciliato in Olbia, Viale Aldo Moro nr.
345;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 2° n. 2) lett. b e art. 4 della Legge del 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Santo MI il 20/09/1993 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carbonia, Parte_2 anno 1994, numero 9, parte II, serie C e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Carbonia di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
- con vittoria di spese
e liquidazione del P.S.S., oltre spese generali e accessori di legge”.
pagina 2 di 5 Nella parte narrativa del ricorso, la ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio con il resistente in
Santo MI (Repubblica Dominicana) il 20/09/1993, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carbonia, anno 1994, numero 9, parte II, serie C e che, dalla loro unione, il
13/10/1997 nasceva una figlia, , ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente.
Dava atto che, il 19/03/2013, il Tribunale di Tempio Pausania pronunciava sentenza di separazione nr.
119/2013 tra i coniugi e e che, da quella data, tra gli stessi Parte_2 Parte_1 non interveniva più alcuna riconciliazione, con conseguente protrazione dello stato di separazione, ed impossibilità per i coniugi di ricostruire la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
All'udienza del 3 dicembre 2025 si presentava solo la parte ricorrente, che dava atto di avere regolarmente notificato gli atti del presente procedimento alla controparte, la cui mancata comparizione in giudizio impediva al Giudice Relatore di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La parte ricorrente, personalmente, dichiarava di non avere più interesse all'importo disposto in sede di separazione a titolo di mantenimento in suo favore, ed in favore della figlia, considerato che il resistente si era sempre rivelato inadempiente a quanto posto a suo carico dal Tribunale per tali titoli, e dato che la figlia aveva ormai superato la maggiore età, e raggiunto l'indipendenza economica, vivendo autonomamente, e svolgendo attività lavorativa a tempo indeterminato, così da essere in grado di provvedere a tutte le sue esigenze. Si richiamava poi a quanto già dedotto nel ricorso, precisando che né la stessa, né la figlia conservavano più alcun rapporto con la parte resistente.
Il Giudice Relatore invitava la parte ricorrente alla discussione della causa.
La difesa della ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo, e chiedeva di rimettere la causa al Collegio per la decisione, dichiarando altresì di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..
Il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta in udienza, verificata la regolarità della notifica nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
pagina 3 di 5 La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi appare correttamente proposta ai sensi dell'art. 3 della legge 898/1970, ricavandosi dagli atti che, il 19/03/2013, è stata pronunciata la separazione giudiziale delle parti con sentenza nr. 119/2013, resa nella contumacia del resistente, e che lo stato di separazione si è da allora ininterrottamente protratto.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente personalmente, che ha confermato di non avere più alcun rapporto con il marito, e dal comportamento processuale della parte resistente, si ricava il sicuro convincimento dell'ormai irrimediabile disgregazione della comunione materiale e spirituale dei due coniugi.
Si è, pertanto, verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di natura economica nei confronti del coniuge e, come esposto in premessa, ha altresì dichiarato che la figlia, ad oggi, è economicamente indipendente, nonché in grado di provvedere autonomamente a tutte le sue esigenze.
Data la natura familiare della presente controversia, e vista l'assenza di questioni da trattare, se non limitatamente alla pronuncia sullo status, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Non è possibile provvedere, in questa sede, sull'istanza di liquidazione svolta dal difensore della parte ricorrente, ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovendo il predetto formalizzare tale richiesta con separata istanza, corredata dalla documentazione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/09/1993 in Santo MI, tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_3 Parte_1
18/04/1973, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbonia al nr. 9, parte II, serie C, anno 1994;
pagina 4 di 5 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1887/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO GIUDIZIALE PER LO SCIOGLIMENTO CIVILE DEL MATRIMONIO”, promosso da:
( , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
FF IO nr. 39 lettera 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Cani
( del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del C.F._2 difensore, in Cagliari, Via Giuseppe Palomba nr. 1;
pagina 1 di 5 ricorrente
contro
), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Olbia, Via Giuseppe Ungaretti nr. 21 - Interno 7, di fatto domiciliato in Olbia, Viale Aldo Moro nr.
345;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 2° n. 2) lett. b e art. 4 della Legge del 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Santo MI il 20/09/1993 tra la sig.ra e il sig. Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carbonia, Parte_2 anno 1994, numero 9, parte II, serie C e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Carbonia di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
- con vittoria di spese
e liquidazione del P.S.S., oltre spese generali e accessori di legge”.
pagina 2 di 5 Nella parte narrativa del ricorso, la ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio con il resistente in
Santo MI (Repubblica Dominicana) il 20/09/1993, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carbonia, anno 1994, numero 9, parte II, serie C e che, dalla loro unione, il
13/10/1997 nasceva una figlia, , ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente.
Dava atto che, il 19/03/2013, il Tribunale di Tempio Pausania pronunciava sentenza di separazione nr.
119/2013 tra i coniugi e e che, da quella data, tra gli stessi Parte_2 Parte_1 non interveniva più alcuna riconciliazione, con conseguente protrazione dello stato di separazione, ed impossibilità per i coniugi di ricostruire la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
All'udienza del 3 dicembre 2025 si presentava solo la parte ricorrente, che dava atto di avere regolarmente notificato gli atti del presente procedimento alla controparte, la cui mancata comparizione in giudizio impediva al Giudice Relatore di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La parte ricorrente, personalmente, dichiarava di non avere più interesse all'importo disposto in sede di separazione a titolo di mantenimento in suo favore, ed in favore della figlia, considerato che il resistente si era sempre rivelato inadempiente a quanto posto a suo carico dal Tribunale per tali titoli, e dato che la figlia aveva ormai superato la maggiore età, e raggiunto l'indipendenza economica, vivendo autonomamente, e svolgendo attività lavorativa a tempo indeterminato, così da essere in grado di provvedere a tutte le sue esigenze. Si richiamava poi a quanto già dedotto nel ricorso, precisando che né la stessa, né la figlia conservavano più alcun rapporto con la parte resistente.
Il Giudice Relatore invitava la parte ricorrente alla discussione della causa.
La difesa della ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo, e chiedeva di rimettere la causa al Collegio per la decisione, dichiarando altresì di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..
Il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta in udienza, verificata la regolarità della notifica nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
pagina 3 di 5 La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi appare correttamente proposta ai sensi dell'art. 3 della legge 898/1970, ricavandosi dagli atti che, il 19/03/2013, è stata pronunciata la separazione giudiziale delle parti con sentenza nr. 119/2013, resa nella contumacia del resistente, e che lo stato di separazione si è da allora ininterrottamente protratto.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente personalmente, che ha confermato di non avere più alcun rapporto con il marito, e dal comportamento processuale della parte resistente, si ricava il sicuro convincimento dell'ormai irrimediabile disgregazione della comunione materiale e spirituale dei due coniugi.
Si è, pertanto, verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di natura economica nei confronti del coniuge e, come esposto in premessa, ha altresì dichiarato che la figlia, ad oggi, è economicamente indipendente, nonché in grado di provvedere autonomamente a tutte le sue esigenze.
Data la natura familiare della presente controversia, e vista l'assenza di questioni da trattare, se non limitatamente alla pronuncia sullo status, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Non è possibile provvedere, in questa sede, sull'istanza di liquidazione svolta dal difensore della parte ricorrente, ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovendo il predetto formalizzare tale richiesta con separata istanza, corredata dalla documentazione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/09/1993 in Santo MI, tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_3 Parte_1
18/04/1973, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carbonia al nr. 9, parte II, serie C, anno 1994;
pagina 4 di 5 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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