Articolo 444 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 443Articolo 445
Versione
6 maggio 1952
Art. 444.
(Naufraghi stranieri)


Quando non esistono le condizioni di reciprocita' di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalita' straniera e' inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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