TRIB
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2024, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
3494/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3494 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza 2197/2023 depositata in data 11.07.2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, non notificata, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente Parte_1 C.F._1
Torre del Greco alla Traversa di via Carbolillo 11/c, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Garofalo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via
S. Maria la Bruna 86
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, in via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 (c.f. ), in persona del procuratore dott. in qualità di P.IVA_1 Controparte_2
Responsabile Atti Introduttivi del a ciò autorizzato per procura speciale, Controparte_3
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alfredo Genovese con studio in
Nocera Inferiore alla Via G. Citarella n. 5, presso cui l'Agenzia è elettivamente domiciliata
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1, primo termine, c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 comma 1, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'annullamento, avverso la cartella esattoriale n. 071 2019 0080287101000 per un importo complessivo di euro 909,15 per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2014. A tal fine, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, la non debenza delle
1 somme dovute a titolo di maggiorazione, nonché la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Costituitasi , la convenuta eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore e Controparte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'eccepita prescrizione era riferita al periodo antecedente alla formazione del ruolo e che, avendo l'ente impositore trasmesso il ruolo all'ente per la riscossione dopo cinque anni, alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla convenuta.
La causa veniva decisa all'esito della prima udienza con sentenza 2197/2023 depositata in data
11.07.2023, con la quale il giudice di pace accoglieva il primo motivo di opposizione relativo alla prescrizione e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando l'erronea ripartizione delle Parte_1
spese legali e, dunque, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata con condanna della parte appellata alla refusione delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado, in base ai parametri tariffari dettati dal DM 55/2014, il tutto oltre spese generali forfettarie come per legge, e quindi nella misura di euro 375,20, o altro importo, anche maggiore, ritenuto equo con attribuzione al difensore, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello avendo il giudice Controparte_1 pronunciato secondo equità e reiterava l'eccezione di carenza di interesse del;
nel merito, Pt_1
contestava le avverse richieste sostenendo la correttezza della pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla compensazione delle spese di lite. Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e in subordine di dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.11.2023 la causa veniva rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c..
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 113 e 339 co. 3 c.p.c..
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il
Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro) e nell'articolo
339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n.
40 del 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
2 Tanto premesso in punto di diritto, dal momento che il credito indicato nella cartella ammonta ad euro 909,15 occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 secondo comma c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello può essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Analizzando l'unico motivo di impugnazione, posto che l'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. assumendo che il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi che governano le spese di lite, in quanto avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite e non disporre la compensazione delle stesse, l'appello è ammissibile.
Dunque, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (14.07.2023) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata
(11.07.2023) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(14.07.2023).
Infondata, altresì, è la riproposta eccezione di carenza di interesse ad agire per non avere l'appellante fornito in primo grado la prova della notifica della cartella e per non avere l' Controparte_1
paventato alcuna attività esecutiva. Infatti, l'intervenuta notifica della cartella esattoriale n. 071 2019
0080287101000 (nella specie avvenuta in data 25.10.2021), legittima l'interessato a proporre l'azione e consente di individuare la legittimazione passiva dell' avendo la stessa Controparte_1 provveduto all'iscrizione al ruolo della cartella. Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Dunque, l'agente di riscossione ha una generale legittimazione passiva a fronte dell'impugnazione della cartella esattoriale da lui notificata.
Detta disposizione, difatti, non definisce la legittimazione del concessionario in ragione della tipologia del vizio fatto valere dall'opponente, ma si limita a stabilire che egli possa essere manlevato dall'ente impositore, - di cui si curi di richiedere la chiamata in causa, - ove la lite non abbia ad oggetto la regolarità e validità degli atti da lui posti in essere (sull'azione di manleva, e sul relativo oggetto,
v., poi, Cass., 4 marzo 2020, n. 6092; Cass., 19 maggio 2017, n. 12612; cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, n.27332).
Nella specie, è evidente dalla lettura della comparsa di costituzione di primo grado che l'
[...]
non ha proposto alcuna domanda di manleva nei confronti dell'ente Controparte_1
impositore né a tal fine ha formulato istanza di chiamata in causa.
3 Tanto premesso, l'appello è fondato.
Risulta dall'esame della sentenza gravata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese. Si osserva che secondo la formulazione dell'art. 92 c.p.c. il giudice può compensare le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o comunque, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza 77/2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella specie, il giudice di pace ha motivato la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento di un solo motivo di opposizione tra quelli proposti e in ragione della contenuta attività processuale svolta, che non ha contemplato la fase istruttoria.
Si osserva che, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la compensazione delle spese di lite, fondata sull'accoglimento di un solo motivo di opposizione e sulla ridotta attività processuale, non può ritenersi giustificata.
In primo luogo, deve evidenziarsi che gli ulteriori motivi di opposizione (non dovuta maggiorazione e omessa sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento) - disattesi dal giudice di pace - sono stati formulati solo in via subordinata per l'ipotesi di rigetto del primo motivo
(prescrizione), che invece ha condotto all'accoglimento totale della domanda. In secondo luogo, ai fini della compensazione, non può rilevare la complessità o meno dell'attività processuale espletata;
infatti, la circostanza che l'attività sia stata nella specie contenuta e che, in particolare, non vi sia stata attività istruttoria non costituisce una ragione di tale gravità ed eccezionalità equiparabile a quella delle altre ipotesi considerate dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr. in termini analoghi Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25798 “La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti
e delle questioni dibattute, nonché la natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non integrano il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese di lite”).
Dunque, per le ragioni esposte, l'appello va accolto e la parte appellata va condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nonché, in applicazione del principio della
4 soccombenza, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Esse si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2197/2023 depositata in data 11.07.2023, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di primo grado,
[...] Parte_1
che si liquidano in euro 346,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Garofalo dichiaratosi antistatario;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 332,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola
Garofalo dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 01.07.2024.
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3494 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza 2197/2023 depositata in data 11.07.2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, non notificata, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente Parte_1 C.F._1
Torre del Greco alla Traversa di via Carbolillo 11/c, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Garofalo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via
S. Maria la Bruna 86
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, in via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 (c.f. ), in persona del procuratore dott. in qualità di P.IVA_1 Controparte_2
Responsabile Atti Introduttivi del a ciò autorizzato per procura speciale, Controparte_3
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alfredo Genovese con studio in
Nocera Inferiore alla Via G. Citarella n. 5, presso cui l'Agenzia è elettivamente domiciliata
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1, primo termine, c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 comma 1, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'annullamento, avverso la cartella esattoriale n. 071 2019 0080287101000 per un importo complessivo di euro 909,15 per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2014. A tal fine, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, la non debenza delle
1 somme dovute a titolo di maggiorazione, nonché la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Costituitasi , la convenuta eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore e Controparte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'eccepita prescrizione era riferita al periodo antecedente alla formazione del ruolo e che, avendo l'ente impositore trasmesso il ruolo all'ente per la riscossione dopo cinque anni, alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla convenuta.
La causa veniva decisa all'esito della prima udienza con sentenza 2197/2023 depositata in data
11.07.2023, con la quale il giudice di pace accoglieva il primo motivo di opposizione relativo alla prescrizione e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando l'erronea ripartizione delle Parte_1
spese legali e, dunque, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza impugnata con condanna della parte appellata alla refusione delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado, in base ai parametri tariffari dettati dal DM 55/2014, il tutto oltre spese generali forfettarie come per legge, e quindi nella misura di euro 375,20, o altro importo, anche maggiore, ritenuto equo con attribuzione al difensore, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello avendo il giudice Controparte_1 pronunciato secondo equità e reiterava l'eccezione di carenza di interesse del;
nel merito, Pt_1
contestava le avverse richieste sostenendo la correttezza della pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla compensazione delle spese di lite. Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e in subordine di dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.11.2023 la causa veniva rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c..
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 113 e 339 co. 3 c.p.c..
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113 secondo comma c.p.c. (il
Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro) e nell'articolo
339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n.
40 del 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
2 Tanto premesso in punto di diritto, dal momento che il credito indicato nella cartella ammonta ad euro 909,15 occorre ritenere, una volta determinato il valore della controversia in una somma non eccedente il limite della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace, che la sentenza emessa all'esito del relativo giudizio sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'articolo 113 secondo comma c.p.c. e che, per tale ragione, l'appello può essere proposto soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Analizzando l'unico motivo di impugnazione, posto che l'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. assumendo che il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi che governano le spese di lite, in quanto avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite e non disporre la compensazione delle stesse, l'appello è ammissibile.
Dunque, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (14.07.2023) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata
(11.07.2023) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(14.07.2023).
Infondata, altresì, è la riproposta eccezione di carenza di interesse ad agire per non avere l'appellante fornito in primo grado la prova della notifica della cartella e per non avere l' Controparte_1
paventato alcuna attività esecutiva. Infatti, l'intervenuta notifica della cartella esattoriale n. 071 2019
0080287101000 (nella specie avvenuta in data 25.10.2021), legittima l'interessato a proporre l'azione e consente di individuare la legittimazione passiva dell' avendo la stessa Controparte_1 provveduto all'iscrizione al ruolo della cartella. Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Dunque, l'agente di riscossione ha una generale legittimazione passiva a fronte dell'impugnazione della cartella esattoriale da lui notificata.
Detta disposizione, difatti, non definisce la legittimazione del concessionario in ragione della tipologia del vizio fatto valere dall'opponente, ma si limita a stabilire che egli possa essere manlevato dall'ente impositore, - di cui si curi di richiedere la chiamata in causa, - ove la lite non abbia ad oggetto la regolarità e validità degli atti da lui posti in essere (sull'azione di manleva, e sul relativo oggetto,
v., poi, Cass., 4 marzo 2020, n. 6092; Cass., 19 maggio 2017, n. 12612; cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/11/2020, n.27332).
Nella specie, è evidente dalla lettura della comparsa di costituzione di primo grado che l'
[...]
non ha proposto alcuna domanda di manleva nei confronti dell'ente Controparte_1
impositore né a tal fine ha formulato istanza di chiamata in causa.
3 Tanto premesso, l'appello è fondato.
Risulta dall'esame della sentenza gravata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese. Si osserva che secondo la formulazione dell'art. 92 c.p.c. il giudice può compensare le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o comunque, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza 77/2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella specie, il giudice di pace ha motivato la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento di un solo motivo di opposizione tra quelli proposti e in ragione della contenuta attività processuale svolta, che non ha contemplato la fase istruttoria.
Si osserva che, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la compensazione delle spese di lite, fondata sull'accoglimento di un solo motivo di opposizione e sulla ridotta attività processuale, non può ritenersi giustificata.
In primo luogo, deve evidenziarsi che gli ulteriori motivi di opposizione (non dovuta maggiorazione e omessa sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento) - disattesi dal giudice di pace - sono stati formulati solo in via subordinata per l'ipotesi di rigetto del primo motivo
(prescrizione), che invece ha condotto all'accoglimento totale della domanda. In secondo luogo, ai fini della compensazione, non può rilevare la complessità o meno dell'attività processuale espletata;
infatti, la circostanza che l'attività sia stata nella specie contenuta e che, in particolare, non vi sia stata attività istruttoria non costituisce una ragione di tale gravità ed eccezionalità equiparabile a quella delle altre ipotesi considerate dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr. in termini analoghi Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25798 “La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti
e delle questioni dibattute, nonché la natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non integrano il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese di lite”).
Dunque, per le ragioni esposte, l'appello va accolto e la parte appellata va condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nonché, in applicazione del principio della
4 soccombenza, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Esse si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2197/2023 depositata in data 11.07.2023, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio di primo grado,
[...] Parte_1
che si liquidano in euro 346,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Garofalo dichiaratosi antistatario;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 332,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola
Garofalo dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 01.07.2024.
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5