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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.11.2025, visti gli atti della causa n. 257/2025 r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nata il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla C.da Alboreto n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti AN Bubici e Francesca Di Muzio,
entrambi del Foro di Roma
ricorrente e
(C.F. , nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Acciaiuoli n. 41, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Giancristofaro del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2 interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: “a) disporre l'affidamento congiunto dei minori ed Persona_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre all'attuale indirizzo di residenza previo monitoraggio del
[...] CP_1
da parte del servizio sociale competente e supporto alla genitorialità. b) per l'effetto di quanto sopra, dichiarare valido
tra le parti il piano genitoriale allegato al presente atto, nonché la proposta di accordo così come enunciata al paragrafo
B2) dell'atto introduttivo, o come sarà ritenuto di giustizia, che pur sempre tenga partecipi i genitori alla vita dei figli
in termini di diritti e doveri, in linea con le pronunce della più recente giurisprudenza pure indicata in ricorso. Con
vittoria di spese, diritti e onorari”.
Conclusioni del resistente: “Piaccia al Tribunale di Chieti contrariis reiectis, disporre che il Sig. possa CP_1 esercitare il diritto di visita come indicato nelle presenti memorie di costituzione: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
17,30 alle ore 20,30 nelle settimane in cui il weekend i ragazzi sono con la madre ed il martedì ed il giovedì dalle ore
17,30 alle 20,30 nel weekend quando sono con il padre. I fine settimana alternati fra i genitori, dall'uscita della scuola di
sabato o dalle ore 10,00, ininterrottamente sino alle ore 20,30 della domenica successiva. Nel periodo natalizio dal 24
dicembre sino al 26 dicembre alle ore 20,30 e dal 31 dicembre al 1 gennaio alle ore 20,30, in alternanza, mentre per le
festività pasquali in alternanza la domenica di Pasqua ed il lunedì. Durante il periodo estivo, in concomitanza con le
ferie lavorative e non obbligatoriamente consecutivamente, quindici giorni con il padre, ivi compresi i pernottamenti: il
Sig. comunicherà il periodo entro il 15 giugno di ogni anno. Disporre che il sig. versi a titolo di CP_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli minori pari ad € 150,00 per ogni figlio, oltre al rimborso delle spese
straordinarie, come disciplinate dalla convenzione con il Tribunale di Chieti”
FATTO E DIRITTO
Con il suo ricorso introduttivo la sig.ra ha rappresentato di avere avuto una Parte_1
relazione di convivenza con il sig. , svoltasi all'interno di un'abitazione sita in Ortona in via CP_1
Leone Acciaiuoli n. 41, da cui sono nati i figli (il 19.8.2020) e AN (il 24.11.2021), e che detta Per_1
relazione si era interrotta nel mese di novembre 2024 a causa di condotte violente ai suoi danni da parte del sig. ella aveva quindi fatto ritorno nell'abitazione dei suoi genitori (sita in Ortona in c.da Alboreto n. CP_1
8), insieme ai figli minori, e da quel momento in poi il sig. non aveva provveduto al mantenimento CP_1 dei figli, e li aveva frequentati in sporadiche occasioni.
Ha chiesto quindi l'affidamento condiviso dei figli, a condizione che il sig. si sottoponga ad un CP_1
monitoraggio e ad un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei servizi sociali, il collocamento dei minori nella sua abitazione, la disciplina del diritto di visita del sig. nelle modalità indicate nel suo CP_1 ricorso, e l'imposizione al sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno CP_1
mensile di complessivi € 800,00, ed alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse nella misura del 50%.
Si è costituito il sig. , senza opporsi alla richiesta di affidamento condiviso e di CP_1
collocamento dei minori presso l'abitazione materna, sostenendo di avere frequentato i figli,
successivamente alla fine della convivenza con la sig.ra per un paio di giorni alla settimana, di Parte_1
essere stato disoccupato sino al mese di febbraio 2025, e di avere iniziato nel mese di marzo 2025 un rapporto di lavoro dipendente (con la Italgroup di Ortona), per cui percepisce una retribuzione di circa € 950,00
mensili.
Ha chiesto quindi che il suo diritto di visita venga disciplinato nelle modalità meglio indicate nella sua comparsa, e che il suo assegno per il mantenimento dei figli venga liquidato in € 300,00 mensili complessivi,
oltre al rimborso delle spese straordinarie. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 2.6.2025, ed interrogate liberamente le parti, in mancanza di richieste istruttorie di queste ultime, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025.
1. È pacifico tra le parti che i figli minori debbano essere affidati loro in via condivisa, e che ne debba essere disposto il collocamento nell'abitazione materna, e non sono state allegate circostanze indicative del fatto che l'affidamento dei minori anche al sig. sia contrario al loro interesse. CP_1
1.1 Non può essere accolta la richiesta della ricorrente, volta a subordinare l'affidamento condiviso dei figli alla sottoposizione, da parte del resistente, ad un monitoraggio e ad un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei servizi sociali, in quanto fondata su circostanze (sul fatto che dal momento dell'interruzione del rapporto di convivenza il sig. abbia trascorso poco tempo con i figli, sul CP_1
fatto che quando il sig. è in compagnia dei figli non li impegni in attività per loro interessanti, sul CP_1
fatto che il sig. abbia riferito alla figlia di non essere pentito dell'aggressione commessa CP_1 Per_1
ai danni della sig.ra nel mese di ottobre 2024, a seguito della quale la convivenza si è Parte_1 interrotta) che sono rimaste contestate tra le parti, e su cui la sig.ra non ha chiesto svolgersi Parte_1
alcun accertamento istruttorio.
Peraltro va aggiunto che analoghe accuse, di segno contrario, sono state rivolte alla ricorrente dal sig.
che ha riferito di avere appreso dalla figlia che la sig.ra porta i figli nel luogo CP_1 Per_1 Parte_1 in cui lavora, anche fino a tarda ora, accuse che sono state contestate dalla ricorrente, la quale ne ha evidenziato l'incompatibilità con i suoi orari di lavoro (risultanti dal contratto che ha prodotto agli atti),
e che sono rimaste parimenti sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
1.2 Né può avere rilievo ai fini della decisione il fatto che il sig. si sia reso responsabile di CP_1 un'aggressione ai danni della sig.ra in data 22.10.2024, come documentato dalla Parte_1
certificazione sanitaria prodotta dalla ricorrente, trattandosi di un episodio, per quanto illecito ed inaccettabile nel rapporto di convivenza con la ricorrente (rapporto che infatti si è interrotto), cui i minori sono rimasti del tutto estranei.
1.3 In mancanza di qualsiasi richiesta istruttoria delle parti, e non potendo i minori, per la loro tenera età,
essere ascoltati e fornire contributi utili ai fini della decisione, ritiene il Tribunale di doverne disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
2. La disciplina del diritto di visita va dettata sulla base della considerazione del fatto che al momento della fine della relazione di convivenza tra i sig.ri e i minori e AN avevano Parte_1 CP_1 Per_1
appena, rispettivamente, 4 e 3 anni di età, del fatto che dal mese di novembre 2024 in poi i minori non hanno mai pernottato da soli con il padre, e del fatto che il sig. svolge attività lavorativa dalle ore CP_1
7.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
2.1 Sulla base di tali circostanze ritiene il collegio di dovere confermare l'ordinanza emessa dall'istruttore ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., disponendo che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori CP_1
dalle 17.30 alle 20.30 di n. 3 pomeriggi per ogni settimana, da concordare con la sig.ra entro il Parte_1
venerdì della settimana precedente.
Trattandosi di una disciplina adottata rebus sic stantibus, ben potrà il sig. ripristinato un regolare CP_1
ed assiduo rapporto di frequentazione con i figli minori, chiederne la modifica, con riconoscimento in suo favore del diritto di pernottare con i minori, diritto che, almeno allo stato, ritiene il Tribunale di non potere riconoscere, per le ragioni appena evidenziate.
3. Per quanto riguarda l'entità dell'assegno dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli deve tenersi conto delle seguenti circostanze:
• il sig. percepisce una retribuzione variabile in funzione delle ore di lavoro, che nei mesi CP_1
di marzo ed aprile 2025 è stata pari a circa € 950,00, importo che viene sensibilmente eroso dal canone mensile di locazione (pari ad € 135,00 mensili), dal canone per la locazione di un magazzino (per € 100,00 mensili), dalle spese per le utenze (pari ad € 150,00 circa), e dai versamenti che effettua in esecuzione di un piano di rientro concordato con la SO.G.E.T. (pari ad
€ 134,00 circa mensili); è proprietario di un furgone di scarso valore commerciale, in quanto immatricolato nel 2012, ed è comproprietario con i fratelli di un terreno del valore di circa €
30.000,00;
• la sig.ra non è proprietaria di beni immobili, ma soltanto di un'autovettura, lavora in Parte_1
un bar percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 netti, vive insieme ai suoi genitori (per cui non sostiene spese di locazione), e percepisce l'intero assegno unico per i figli,
pari ad € 460,00 mensili, compresa quindi la quota astrattamente spettante al sig. pari ad CP_1
€ 230,00 mensili.
3.1 Tali elementi di fatto, complessivamente considerati, inducono il Tribunale a confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dall'istruttore con ordinanza del 2.6.2025, e a porre a carico del sig. con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli ed AN con un assegno mensile di € 300,00 complessivi (cui devono Per_1
essere idealmente aggiunti € 230,00 mensili, pari al 50% dell'assegno unico, di spettanza del resistente stesso, percepiti dalla ricorrente), oltre rivalutazione ex lege, ed alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, nelle modalità stabilite dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- nella misura del 50%.
4. La rispondenza della pronuncia ad un interesse comune delle parti, e la soccombenza reciproca di queste ultime (della sig.ra sull'entità dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli, e del sig. Parte_1 sul diritto di pernottare insieme ai minori), inducono a disporre l'integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso depositato il 10.3.2025, così decide:
[...] CP_1
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori;
• dispone il collocamento dei figli minori presso l'abitazione materna;
• dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori dalle 17.30 alle 20.30 di n. 3 CP_1
pomeriggi per ogni settimana, da concordare con la sig.ra entro il venerdì della Parte_1
settimana precedente;
• pone a carico del resistente sig. l'obbligo, con decorrenza dal deposito dell'atto CP_1
introduttivo, di versare alla sig.ra , per il mantenimento dei figli minori Parte_1
ed AN, un assegno di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale in base Per_1 agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, pone le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ed AN -da individuare, da concordare Per_1
preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, nelle modalità stabilite dalle Linee
Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna;
• dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, lì 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco