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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/11/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3277/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANQUINTIERI Parte_1 C.F._1 MICOL RAFFAELLA RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 26.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 4.12.1997, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nasceva il 01.8.2016. Per_1
Con sentenza n. 480/2022 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi con addebito al convenuto;
2) Dispone l'affidamento super-esclusivo di alla madre, disponendo che le eventuali future visite Per_1 paterne avvengano in spazio neutro secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
4)Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un contributo mensile al suo mantenimento di € 200, oltre la rivalutazione annua ISTAT;
5) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'ammontare di €
1.400, oltre contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese forfetario al 15%, con il versamento diretto in favore dell'Erario, a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
6) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di MA MB”.
Il 13.9.2024 la ricorrente proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido superesclusivo di e Per_1 un contributo per il suo mantenimento a carico del padre, pari ad € 400, oltre a tutte le spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
pagina 2 di 4 Si osserva che dal divorzio discende la perdita del cognome del marito, senza necessità di autorizzazione, che è richiesta solo nella diversa ipotesi in cui la moglie voglia continuare ad utilizzare il cognome dell'ex coniuge (art. 5 L.Div.).
Deve, poi, essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, considerato che il padre vive in Germania, non risulta avere rapporti con la figlia dal 2020 e non sta nemmeno adempiendo all'obbligo di contribuire al mantenimento economico della minore. A seguito del trasferimento del padre, infatti, non venivano avviati gli incontri in SN previsti nel giudizio di separazione.
Il resistente, inoltre, veniva rinviato a giudizio per il reato di stalking a danni della moglie (doc 9).
Quanto alla madre, si osserva che dalle relazioni depositate dai SS nel procedimento di separazione questi risulta avere piena capacità genitoriale.
Deve, pertanto, essere disposto l'affido super-esclusivo della minore alla madre e deve essere confermato il suo collocamento presso la stessa.
Quanto al padre, ove questo manifesti la seria intenzione di riavere contatti con la minore, questi dovranno avvenire in SN previa verifica da parte dei SS della loro conformità all'interesse del minore.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 400 a titolo di concorso per il mantenimento della minore, oltre al 50% (e non al
100% come chiesto dalla madre) delle spese straordinarie, atteso che la madre è l'unica ad occuparsi del suo mantenimento diretto e considerati i redditi delle parti.
Il reddito della ricorrente, infatti, rispetto al 2022 è aumentato.
Quando veniva emessa la sentenza, infatti, la ricorrente aveva un reddito modesto, intorno a € 400-500 mensili. Oggi, invece, ha un reddito di circa € 1.600 al mese.
Percepisce inoltre un AUU di € 230. Pertanto, considerato l'importo dell'assegno previsto per le spese ordinarie, non possono essere poste a carico del padre tutte le spese straordinarie.
Quanto al padre, non risultano limitazioni della sua capacità lavorativa.
Questi, inoltre, non provvede in alcun modo al mantenimento della minore (a titolo esemplificativo, la casa ove vive la minore non risulta di proprietà del padre) e non è più tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di € 200.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania fra le parti in epigrafe il 4.12.1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di MA MB;
pagina 3 di 4 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocamento presso quest'ultima;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
5) l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre;
6) dispone che gli incontri padre/figlia avvengano in Spazio Neutro, sotto la vigilanza dei Servizi
Sociali del Comune di residenza della minore, allo stato MA MB, ove il padre manifesti la seria intenzione di riavere contatti con la minore e previa verifica da parte dei SS della loro conformità all'interesse del minore,
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 2.900, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai Servizi Sociali di
MA MB.
Busto Arsizio, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3277/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANQUINTIERI Parte_1 C.F._1 MICOL RAFFAELLA RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 26.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, in data 4.12.1997, contraeva matrimonio con il resistente.
Dalla loro unione nasceva il 01.8.2016. Per_1
Con sentenza n. 480/2022 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava la separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi con addebito al convenuto;
2) Dispone l'affidamento super-esclusivo di alla madre, disponendo che le eventuali future visite Per_1 paterne avvengano in spazio neutro secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
4)Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un contributo mensile al suo mantenimento di € 200, oltre la rivalutazione annua ISTAT;
5) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'ammontare di €
1.400, oltre contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese forfetario al 15%, con il versamento diretto in favore dell'Erario, a condizione della definitiva ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
6) Dispone la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di MA MB”.
Il 13.9.2024 la ricorrente proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido superesclusivo di e Per_1 un contributo per il suo mantenimento a carico del padre, pari ad € 400, oltre a tutte le spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
pagina 2 di 4 Si osserva che dal divorzio discende la perdita del cognome del marito, senza necessità di autorizzazione, che è richiesta solo nella diversa ipotesi in cui la moglie voglia continuare ad utilizzare il cognome dell'ex coniuge (art. 5 L.Div.).
Deve, poi, essere disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, considerato che il padre vive in Germania, non risulta avere rapporti con la figlia dal 2020 e non sta nemmeno adempiendo all'obbligo di contribuire al mantenimento economico della minore. A seguito del trasferimento del padre, infatti, non venivano avviati gli incontri in SN previsti nel giudizio di separazione.
Il resistente, inoltre, veniva rinviato a giudizio per il reato di stalking a danni della moglie (doc 9).
Quanto alla madre, si osserva che dalle relazioni depositate dai SS nel procedimento di separazione questi risulta avere piena capacità genitoriale.
Deve, pertanto, essere disposto l'affido super-esclusivo della minore alla madre e deve essere confermato il suo collocamento presso la stessa.
Quanto al padre, ove questo manifesti la seria intenzione di riavere contatti con la minore, questi dovranno avvenire in SN previa verifica da parte dei SS della loro conformità all'interesse del minore.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 400 a titolo di concorso per il mantenimento della minore, oltre al 50% (e non al
100% come chiesto dalla madre) delle spese straordinarie, atteso che la madre è l'unica ad occuparsi del suo mantenimento diretto e considerati i redditi delle parti.
Il reddito della ricorrente, infatti, rispetto al 2022 è aumentato.
Quando veniva emessa la sentenza, infatti, la ricorrente aveva un reddito modesto, intorno a € 400-500 mensili. Oggi, invece, ha un reddito di circa € 1.600 al mese.
Percepisce inoltre un AUU di € 230. Pertanto, considerato l'importo dell'assegno previsto per le spese ordinarie, non possono essere poste a carico del padre tutte le spese straordinarie.
Quanto al padre, non risultano limitazioni della sua capacità lavorativa.
Questi, inoltre, non provvede in alcun modo al mantenimento della minore (a titolo esemplificativo, la casa ove vive la minore non risulta di proprietà del padre) e non è più tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di € 200.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania fra le parti in epigrafe il 4.12.1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di MA MB;
pagina 3 di 4 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre con collocamento presso quest'ultima;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
5) l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre;
6) dispone che gli incontri padre/figlia avvengano in Spazio Neutro, sotto la vigilanza dei Servizi
Sociali del Comune di residenza della minore, allo stato MA MB, ove il padre manifesti la seria intenzione di riavere contatti con la minore e previa verifica da parte dei SS della loro conformità all'interesse del minore,
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 2.900, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai Servizi Sociali di
MA MB.
Busto Arsizio, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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