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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6869 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6849/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MILAZZO UGO AGOSTINO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA
BOSSI 4 20121 MILANO presso il difensore avv. MILAZZO UGO AGOSTINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAULINI MARIANNA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANO presso il difensore avv. FRAULINI MARIANNA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 settembre 2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-con sentenza n.1458 del 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha affermato che ricorre la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie, come la presente, afferenti alla revoca di un contributo pubblico
-nella specie, la decadenza dalla sovvenzione era stata disposta dalla per Controparte_1 l'inadempimento, da parte di degli obblighi relativi alla rendicontazione che Controparte_2
l'amministrazione aveva ritenuto e ti dalla beneficiaria con la domanda di ammissione al contributo, ma successivamente disattesi nel termine di quindici giorni imposto alla società ai sensi dei punti D.2 lett. h), C.3 lett. d) e C.
4. b)
-la questione attinente alla sussistenza, al contenuto e all'estensione dell'obbligo di rendicontazione che la PA assume essere stato violato afferisce infatti ad un diritto soggettivo e, pertanto, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi, nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo di decadenza, alla disapplicazione del decreto n.8321 del 13 giugno 2022 ai fini della tutela del diritto soggettivo azionato
-sulla base delle allegazioni della ricorrente, questo diritto si identifica nella pretesa di al Controparte_2 contributo di € 41.195,00, oltre accessori, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del provvedimento di revoca
-in realtà, le domande proposte dalla ricorrente non meritano accoglimento
-innanzitutto, l'eventuale disapplicazione del decreto di revoca comporterebbe per il presente Tribunale la necessità di valutare l'idoneità della documentazione integrativa trasmessa (tardivamente) da Controparte_2 il 25 marzo 2022 ai fini dell'attribuzione del contributo pubblico (cfr. doc.9 ric.)
-sennonché la ricorrente non ha prodotto nel presente procedimento la documentazione richiestale da Finlombarda s.p.a. con PEC del 18 febbraio 2022 ed analiticamente indicata nel doc.6 a) della convenuta
-solo l'accertamento della piena corrispondenza tra la documentazione inviata da e quella Controparte_2 richiesta da Finlombarda s.p.a. giustificherebbe, nell'ipotesi di illegittimità e, quindi ione del decreto di revoca, il diritto della ricorrente al contributo di € 41.195,00
-nella specie, ha omesso di produrre la menzionata documentazione, limitandosi a Controparte_2 richiamare la mail del 25 marzo 2022 (doc.9 ric.) senza la produzione dei relativi allegati
-ora, come condivisibilmente sottolineato dalla difesa della Controparte_1
“…come si evince dai documenti n. 6 e 6.A, la documentazione mancante era tutt'altro che meramente formale, trattandosi invece di documentazione indispensabile per l'espletamento delle necessarie verifiche in capo a Finlombarda.
A titolo esemplificativo per la fattura 23/20 (la prima riga nel file sub doc.
6.A ) mancavano: “1) il contratto di coworking;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante chiarimenti circa il pagamento, in quanto è stato addebitato l'importo al netto di iva, anziché l'importo totale della fattura;
3) la copia dell'estratto conto bancario attestante l'effettivo pagamento dell'importo residuo da saldare comprensivo della prima pagina dalla quale si possano rilevare i dati dell'intestatario del conto stesso”, documentazione indispensabile per controllare se la spesa è stata sostenuta e se è stata correttamente rendicontata. pagina 2 di 5 Altrettanto essenziale e imprescindibile, a titolo esemplificativo, è la documentazione richiesta ad integrazione con riferimento alla fattura 001-2021 (la terza riga nel file sub doc.
6.A ) per cui è stato chiesto di fornire: “1) la copia della fattura con apposta la dicitura "Spesa rendicontata di euro --(indicare importo imputato sulla voce)-- a valere sul Bando Archè 2020 di sulle risorse dell'Accordo ex Controparte_1 art. 242 D.L. 34/2020 - CUP E42C21001240008”; 2) e l'oggetto della consulenza svolta;
3) la copia dell'estratto conto bancario attestante l'effettivo pagamento comprensivo della prima pagina dalla quale si possano rilevare i dati dell'intestatario del conto stesso. Tale richiesta è necessaria, in quanto ai fini dell'ammissibilità l'attività oggetto della spesa deve essere stata conclusa. Pertanto, è necessario che l'importo sia stato totalmente saldato”.
Ebbene, le richieste di integrazione tardivamente riscontrate dalla ricorrente non attengono unicamente alle “diciture sulle fatture” o a “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per ogni singola fattura come artatamente controparte prova a sostenere.
Si tratta invece di carenze sostanziali come, a titolo esemplificativo, i contratti e le copie degli estratti conto, documenti indispensabili per comprendere se la spesa è stata sostenuta e se sia o meno ammissibile ai fini della rendicontazione.
Di talché, non solo parte ricorrente non ha rispettato il termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, ma risulta evidente che le integrazioni richieste fossero sostanziali e imprescindibili per lo svolgimento dell'istruttoria da parte di ” Parte_2
-in conclusione, non ha dimostrato che la documentazione trasmessa a Finlombarda s.p.a. Controparte_2 fosse idonea al riconoscimento del diritto al contributo regionale dal quale è stata invece dichiarata decaduta
-la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 41.195,00 e, in subordine, quella di CP_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti non meritano pertanto accoglimento
°°°
-a monte, poi, non ricorrono i profili di illegittimità del decreto di decadenza n.8321 del 13 giugno 2022 allegati dalla ricorrente
-innanzitutto, non sussiste alcuna violazione dell'art.10 bis l.n.241 del 1990
-infatti, il decreto di revoca deve esser letto anche in relazione al contenuto della comunicazione di preavviso del 7 aprile 2022 (doc.7 conv.)
-da tale comunicazione si evince l'indicazione delle norme del bando per le quali era intervenuta la violazione nonché la scansione cronologica delle richieste di Finlombarda s.p.a. e della tardiva comunicazione di Controparte_2
-dall'altro canto, dalla stessa richiesta di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente il 22 aprile 2022 (doc.8 conv.) si ricava che la beneficiaria del contributo oggetto di revoca aveva potuto esercitare la propria difesa con piena ed analitica cognizione degli addebiti contestatile
-in secondo luogo, non ha dimostrato l'irragionevolezza del termine di quindici giorni Controparte_2 disposto da Finlombarda s.p.a.
-è condivisibile quanto argomentato dalla convenuta in ordine all'accertamento della natura perentoria o ordinatoria del termine in esame:
“…la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10 del 2014, nel vagliare la perentorietà o meno di un termine, richiama altra maggioritaria giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. 6051/2011) che, in tema di qualificazione di un termine come perentorio o ordinatario, ha affermato “In primo luogo, con riferimento alla qualificazione dei termini de quibus, non appare pertinente né decisivo il richiamo al disposto di cui all'art. 152, comma 2, cod. proc. civ. (su cui insistono le parti appellanti), secondo cui tutti i pagina 3 di 5 termini processuali sono ordinatori, salvo quelli espressamente qualificati come perentori. Infatti, la Sezione ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disposizione innanzi citata vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2007, nr. 4890; id., 25 gennaio 2007, nr. 268; id., 27 dicembre 2006, nr. 7948; Cons. Stato, sez. II, 9 aprile 2007, parere nr. 1634)”.
Secondo la giurisprudenza la qualificazione di un termine come perentorio è, perciò, basata prima di tutto sulla ratio dello stesso in rapporto alla fase del procedimento in cui si colloca l'adempimento …”
-ora, la carenza documentale relativa alle integrazioni fornite dalla ricorrente impedisce di verificare in concreto la difficoltà o l'impossibilità per quest'ultima di inviare nel termine impostole la documentazione richiestale
-dall'altro canto, la pur non essendone onerata, ha invece affermato che: Controparte_1
“…nel caso di specie, infatti, sussistono più rationes che giustificano la natura perentoria assegnata dall'ente resistente al termine previsto per l'integrazione documentale in fase di rendicontazione.
In primo luogo, risulta opportuno osservare che le risorse finanziarie del Bando Archè 2020 erano originariamente previste sul POR FESR ma poi riprogrammate nel Piano sviluppo e coesione. Per tali motivi, era tenuta al rispetto delle tempistiche stabilite per il controllo, liquidazione e Controparte_1 rendicontazione delle spese sostenute, pena il disimpegno delle risorse comunitarie e statali, e di conseguenza il mancato rimborso delle stesse al bilancio regionale, con relativo danno economico.
In secondo luogo, sussiste un vero e proprio interesse pubblico a che la procedura si svolga con regolarità e nelle tempistiche previste nel bando. Ciò a tutela sia dei principi di buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost e del diritto a una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione della p.a. sia a tutela dei principi di imparzialità, che impone all'amministrazione di comportarsi nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell'azione amministrativa senza discriminazioni arbitrarie, e di parità di trattamento tra i partecipanti.
La sussistenza di un interesse pubblico e il rispetto di questi principi da parte della p.a. giustificano l'imposizione di un arco temporale predeterminato per l'invio della documentazione, termine che peraltro risulta congruo, proporzionato e ragionevole rispetto all'adempimento di integrazione richiesto. Priva di pregio risulta pertanto anche l'affermazione di controparte secondo cui la finalità del bando escluderebbe la sussistenza di ragioni di interesse pubblico …”
-in conclusione, l'analisi del decreto di decadenza impugnato, delle comunicazioni pregresse e della disciplina del Bando non consente di ravvisare i motivi di illegittimità allegati da Controparte_3
[.. ricorso ex art.281 undecies c.p.c. deve pertanto essere rigettato
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso ex art.281 undecies c.p.c. proposto da nei confronti di così Controparte_2 Controparte_4 dispone:
1) rigetta il ricorso indicato in epigrafe
2) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta. pagina 4 di 5 Milano, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6849/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MILAZZO UGO AGOSTINO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA
BOSSI 4 20121 MILANO presso il difensore avv. MILAZZO UGO AGOSTINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAULINI MARIANNA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANO presso il difensore avv. FRAULINI MARIANNA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 settembre 2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-con sentenza n.1458 del 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha affermato che ricorre la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie, come la presente, afferenti alla revoca di un contributo pubblico
-nella specie, la decadenza dalla sovvenzione era stata disposta dalla per Controparte_1 l'inadempimento, da parte di degli obblighi relativi alla rendicontazione che Controparte_2
l'amministrazione aveva ritenuto e ti dalla beneficiaria con la domanda di ammissione al contributo, ma successivamente disattesi nel termine di quindici giorni imposto alla società ai sensi dei punti D.2 lett. h), C.3 lett. d) e C.
4. b)
-la questione attinente alla sussistenza, al contenuto e all'estensione dell'obbligo di rendicontazione che la PA assume essere stato violato afferisce infatti ad un diritto soggettivo e, pertanto, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi, nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo di decadenza, alla disapplicazione del decreto n.8321 del 13 giugno 2022 ai fini della tutela del diritto soggettivo azionato
-sulla base delle allegazioni della ricorrente, questo diritto si identifica nella pretesa di al Controparte_2 contributo di € 41.195,00, oltre accessori, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del provvedimento di revoca
-in realtà, le domande proposte dalla ricorrente non meritano accoglimento
-innanzitutto, l'eventuale disapplicazione del decreto di revoca comporterebbe per il presente Tribunale la necessità di valutare l'idoneità della documentazione integrativa trasmessa (tardivamente) da Controparte_2 il 25 marzo 2022 ai fini dell'attribuzione del contributo pubblico (cfr. doc.9 ric.)
-sennonché la ricorrente non ha prodotto nel presente procedimento la documentazione richiestale da Finlombarda s.p.a. con PEC del 18 febbraio 2022 ed analiticamente indicata nel doc.6 a) della convenuta
-solo l'accertamento della piena corrispondenza tra la documentazione inviata da e quella Controparte_2 richiesta da Finlombarda s.p.a. giustificherebbe, nell'ipotesi di illegittimità e, quindi ione del decreto di revoca, il diritto della ricorrente al contributo di € 41.195,00
-nella specie, ha omesso di produrre la menzionata documentazione, limitandosi a Controparte_2 richiamare la mail del 25 marzo 2022 (doc.9 ric.) senza la produzione dei relativi allegati
-ora, come condivisibilmente sottolineato dalla difesa della Controparte_1
“…come si evince dai documenti n. 6 e 6.A, la documentazione mancante era tutt'altro che meramente formale, trattandosi invece di documentazione indispensabile per l'espletamento delle necessarie verifiche in capo a Finlombarda.
A titolo esemplificativo per la fattura 23/20 (la prima riga nel file sub doc.
6.A ) mancavano: “1) il contratto di coworking;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante chiarimenti circa il pagamento, in quanto è stato addebitato l'importo al netto di iva, anziché l'importo totale della fattura;
3) la copia dell'estratto conto bancario attestante l'effettivo pagamento dell'importo residuo da saldare comprensivo della prima pagina dalla quale si possano rilevare i dati dell'intestatario del conto stesso”, documentazione indispensabile per controllare se la spesa è stata sostenuta e se è stata correttamente rendicontata. pagina 2 di 5 Altrettanto essenziale e imprescindibile, a titolo esemplificativo, è la documentazione richiesta ad integrazione con riferimento alla fattura 001-2021 (la terza riga nel file sub doc.
6.A ) per cui è stato chiesto di fornire: “1) la copia della fattura con apposta la dicitura "Spesa rendicontata di euro --(indicare importo imputato sulla voce)-- a valere sul Bando Archè 2020 di sulle risorse dell'Accordo ex Controparte_1 art. 242 D.L. 34/2020 - CUP E42C21001240008”; 2) e l'oggetto della consulenza svolta;
3) la copia dell'estratto conto bancario attestante l'effettivo pagamento comprensivo della prima pagina dalla quale si possano rilevare i dati dell'intestatario del conto stesso. Tale richiesta è necessaria, in quanto ai fini dell'ammissibilità l'attività oggetto della spesa deve essere stata conclusa. Pertanto, è necessario che l'importo sia stato totalmente saldato”.
Ebbene, le richieste di integrazione tardivamente riscontrate dalla ricorrente non attengono unicamente alle “diciture sulle fatture” o a “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per ogni singola fattura come artatamente controparte prova a sostenere.
Si tratta invece di carenze sostanziali come, a titolo esemplificativo, i contratti e le copie degli estratti conto, documenti indispensabili per comprendere se la spesa è stata sostenuta e se sia o meno ammissibile ai fini della rendicontazione.
Di talché, non solo parte ricorrente non ha rispettato il termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, ma risulta evidente che le integrazioni richieste fossero sostanziali e imprescindibili per lo svolgimento dell'istruttoria da parte di ” Parte_2
-in conclusione, non ha dimostrato che la documentazione trasmessa a Finlombarda s.p.a. Controparte_2 fosse idonea al riconoscimento del diritto al contributo regionale dal quale è stata invece dichiarata decaduta
-la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 41.195,00 e, in subordine, quella di CP_1 condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti non meritano pertanto accoglimento
°°°
-a monte, poi, non ricorrono i profili di illegittimità del decreto di decadenza n.8321 del 13 giugno 2022 allegati dalla ricorrente
-innanzitutto, non sussiste alcuna violazione dell'art.10 bis l.n.241 del 1990
-infatti, il decreto di revoca deve esser letto anche in relazione al contenuto della comunicazione di preavviso del 7 aprile 2022 (doc.7 conv.)
-da tale comunicazione si evince l'indicazione delle norme del bando per le quali era intervenuta la violazione nonché la scansione cronologica delle richieste di Finlombarda s.p.a. e della tardiva comunicazione di Controparte_2
-dall'altro canto, dalla stessa richiesta di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente il 22 aprile 2022 (doc.8 conv.) si ricava che la beneficiaria del contributo oggetto di revoca aveva potuto esercitare la propria difesa con piena ed analitica cognizione degli addebiti contestatile
-in secondo luogo, non ha dimostrato l'irragionevolezza del termine di quindici giorni Controparte_2 disposto da Finlombarda s.p.a.
-è condivisibile quanto argomentato dalla convenuta in ordine all'accertamento della natura perentoria o ordinatoria del termine in esame:
“…la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10 del 2014, nel vagliare la perentorietà o meno di un termine, richiama altra maggioritaria giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. 6051/2011) che, in tema di qualificazione di un termine come perentorio o ordinatario, ha affermato “In primo luogo, con riferimento alla qualificazione dei termini de quibus, non appare pertinente né decisivo il richiamo al disposto di cui all'art. 152, comma 2, cod. proc. civ. (su cui insistono le parti appellanti), secondo cui tutti i pagina 3 di 5 termini processuali sono ordinatori, salvo quelli espressamente qualificati come perentori. Infatti, la Sezione ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la disposizione innanzi citata vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2007, nr. 4890; id., 25 gennaio 2007, nr. 268; id., 27 dicembre 2006, nr. 7948; Cons. Stato, sez. II, 9 aprile 2007, parere nr. 1634)”.
Secondo la giurisprudenza la qualificazione di un termine come perentorio è, perciò, basata prima di tutto sulla ratio dello stesso in rapporto alla fase del procedimento in cui si colloca l'adempimento …”
-ora, la carenza documentale relativa alle integrazioni fornite dalla ricorrente impedisce di verificare in concreto la difficoltà o l'impossibilità per quest'ultima di inviare nel termine impostole la documentazione richiestale
-dall'altro canto, la pur non essendone onerata, ha invece affermato che: Controparte_1
“…nel caso di specie, infatti, sussistono più rationes che giustificano la natura perentoria assegnata dall'ente resistente al termine previsto per l'integrazione documentale in fase di rendicontazione.
In primo luogo, risulta opportuno osservare che le risorse finanziarie del Bando Archè 2020 erano originariamente previste sul POR FESR ma poi riprogrammate nel Piano sviluppo e coesione. Per tali motivi, era tenuta al rispetto delle tempistiche stabilite per il controllo, liquidazione e Controparte_1 rendicontazione delle spese sostenute, pena il disimpegno delle risorse comunitarie e statali, e di conseguenza il mancato rimborso delle stesse al bilancio regionale, con relativo danno economico.
In secondo luogo, sussiste un vero e proprio interesse pubblico a che la procedura si svolga con regolarità e nelle tempistiche previste nel bando. Ciò a tutela sia dei principi di buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost e del diritto a una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione della p.a. sia a tutela dei principi di imparzialità, che impone all'amministrazione di comportarsi nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell'azione amministrativa senza discriminazioni arbitrarie, e di parità di trattamento tra i partecipanti.
La sussistenza di un interesse pubblico e il rispetto di questi principi da parte della p.a. giustificano l'imposizione di un arco temporale predeterminato per l'invio della documentazione, termine che peraltro risulta congruo, proporzionato e ragionevole rispetto all'adempimento di integrazione richiesto. Priva di pregio risulta pertanto anche l'affermazione di controparte secondo cui la finalità del bando escluderebbe la sussistenza di ragioni di interesse pubblico …”
-in conclusione, l'analisi del decreto di decadenza impugnato, delle comunicazioni pregresse e della disciplina del Bando non consente di ravvisare i motivi di illegittimità allegati da Controparte_3
[.. ricorso ex art.281 undecies c.p.c. deve pertanto essere rigettato
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso ex art.281 undecies c.p.c. proposto da nei confronti di così Controparte_2 Controparte_4 dispone:
1) rigetta il ricorso indicato in epigrafe
2) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta. pagina 4 di 5 Milano, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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