CASS
Ordinanza 8 luglio 2021
Ordinanza 8 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/07/2021, n. 26068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26068 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA nel procedimento a carico di: LO RU BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2019 del GIUDICE DI PACE di POTENZA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26068 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 19/05/2021 Il Presidente Fatto e diritto Con sentenza del 05/02/2019 il Giudice di pace di Potenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di RT Lo SO in relazione, ai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., in Potenza il 19/06/2015, a lui ascritti, per remissione di querela. Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con il quale si lamenta violazione di legge, in quanto il cancello con cui era stata procurata la lesione deve ritenersi un'arma, con contestazione in fatto della circostanza aggravante e procedibilità di ufficio del reato. Il ricorso è inammissibile, in quanto contrastante con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa la necessità che nella imputazione siano contestate in modo chiaro e preciso le modalità della condotta, con indicazione espressa del fatto che determinate modalità integrino gli estremi di una circostanza aggravante (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge Annalisa, Rv. 275436; Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 25/01/2021, C., Rv. 280258). Nel caso in esame ciò non risulta essersi verificato, sia in quanto il cancello non è stato indicato, nella formulazione dell'imputazione, come arma impropria, n4a risulta indicato l'articolo che contempla l'uso di arma impropria come circostanza aggravante del delitto di lesioni (art. 585 cod. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del p.m. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021 Il Componente estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26068 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 19/05/2021 Il Presidente Fatto e diritto Con sentenza del 05/02/2019 il Giudice di pace di Potenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di RT Lo SO in relazione, ai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., in Potenza il 19/06/2015, a lui ascritti, per remissione di querela. Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con il quale si lamenta violazione di legge, in quanto il cancello con cui era stata procurata la lesione deve ritenersi un'arma, con contestazione in fatto della circostanza aggravante e procedibilità di ufficio del reato. Il ricorso è inammissibile, in quanto contrastante con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa la necessità che nella imputazione siano contestate in modo chiaro e preciso le modalità della condotta, con indicazione espressa del fatto che determinate modalità integrino gli estremi di una circostanza aggravante (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge Annalisa, Rv. 275436; Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 25/01/2021, C., Rv. 280258). Nel caso in esame ciò non risulta essersi verificato, sia in quanto il cancello non è stato indicato, nella formulazione dell'imputazione, come arma impropria, n4a risulta indicato l'articolo che contempla l'uso di arma impropria come circostanza aggravante del delitto di lesioni (art. 585 cod. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del p.m. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021 Il Componente estensore