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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
LI SA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1
, in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e
[...] difesa dagli avv.ti NATALE ALDO e NATALE DAVIDE
- OPPONENTE -
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CATERINO
LUIGI
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.6.2024, la
[...]
Parte_2 proponeva opposizione al precetto notificatole in data
23.5.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente:
1) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
2)
l'indeterminatezza dei tassi di interesse;
3)
1 l'applicazione di interessi anatocistici anche per effetto del piano di ammortamento alla francese;
4) l'intervenuto pagamento del dovuto o comunque l'eccessività dell'importo richiesto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, essa veniva formulata in maniera estremamente generica ovvero senza alcun riferimento alle clausole del contratto di mutuo azionato e/o ai tassi di interesse applicati nel caso di specie.
Ad ogni modo, occorre rilevare che il mutuo azionato con il precetto opposto risale al 1984, laddove “i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale” (cfr.
Cass. nn. 26499/2009 e 4380/2003).
Inoltre, è pacifico che sia da escludere la possibilità di una usurarietà sopravvenuta, avendo la Cassazione a Sezioni
Unite definitivamente chiarito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
2 vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. 24675/2017).
Quanto alla eccepita indeterminatezza dei tassi applicati, tale doglianza, anch'essa formulata senza alcun riferimento ai dati contrattuali, risulta infondata, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha escluso la nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 1284, terzo comma, c.c., allorquando emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano voluto richiamare nella loro pattuizione e convenire per iscritto (sul punto, cfr. Cass. sez. III 19 maggio 2010
n.12276).
Nel caso di specie, da una lettura del contratto di mutuo e del successivo contratto di quietanza per erogazioni di mutuo (cfr. allegati alla memoria ex art. 171ter n. 2
c.p.c. di parte opposta), emerge che i detti tassi sono precisamente ed univocamente indicati.
Con riguardo al motivo di opposizione relativo alla pretesa illegittimità dal piano di ammortamento alla francese, esso non è fondato, dal momento che, come evidenziato da copiosa giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Bologna
24.2.2016; Trib. Verona 24.3.2015; Trib. Modena 11.11.2014;
Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014), la peculiarità di tale tipo di ammortamento, che risulta contrattualmente scelto dalle parti, è solo quella di prevedere rate costanti con una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente, laddove questi ultimi vengono applicati di regola alla sola sorte capitale
3 residua ad ogni fine mese senza generare interessi composti.
In estrema sintesi, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.
In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso tiene luogo dei seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la
4 quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Orbene, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una presunta mancata comprensione di tale modus operandi.
Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della
5 formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c. Infatti, occorre osservare come le doglianze della parte opponente si fondino in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).
Quanto, infine, al dedotto intervenuto pagamento integrale o parziale, parte opponente si è limitata soltanto ad affermare che “come si avrà modo di constatare in corso di causa, risultano eseguiti ingenti pagamenti a fronte del finanziamento della somma erogata”.
Tale affermazione, tuttavia, non è stata supportata da alcuna prova o richiesta istruttoria, non avendo provveduto la opponente neppure al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. LI SA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
6 B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 20.357,74, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Caterino, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott. LI SA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
LI SA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4067 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1
, in persona del rapp.te legale p.t., rapp.ta e
[...] difesa dagli avv.ti NATALE ALDO e NATALE DAVIDE
- OPPONENTE -
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CATERINO
LUIGI
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.6.2024, la
[...]
Parte_2 proponeva opposizione al precetto notificatole in data
23.5.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente:
1) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
2)
l'indeterminatezza dei tassi di interesse;
3)
1 l'applicazione di interessi anatocistici anche per effetto del piano di ammortamento alla francese;
4) l'intervenuto pagamento del dovuto o comunque l'eccessività dell'importo richiesto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, essa veniva formulata in maniera estremamente generica ovvero senza alcun riferimento alle clausole del contratto di mutuo azionato e/o ai tassi di interesse applicati nel caso di specie.
Ad ogni modo, occorre rilevare che il mutuo azionato con il precetto opposto risale al 1984, laddove “i criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale” (cfr.
Cass. nn. 26499/2009 e 4380/2003).
Inoltre, è pacifico che sia da escludere la possibilità di una usurarietà sopravvenuta, avendo la Cassazione a Sezioni
Unite definitivamente chiarito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
2 vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. 24675/2017).
Quanto alla eccepita indeterminatezza dei tassi applicati, tale doglianza, anch'essa formulata senza alcun riferimento ai dati contrattuali, risulta infondata, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha escluso la nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 1284, terzo comma, c.c., allorquando emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano voluto richiamare nella loro pattuizione e convenire per iscritto (sul punto, cfr. Cass. sez. III 19 maggio 2010
n.12276).
Nel caso di specie, da una lettura del contratto di mutuo e del successivo contratto di quietanza per erogazioni di mutuo (cfr. allegati alla memoria ex art. 171ter n. 2
c.p.c. di parte opposta), emerge che i detti tassi sono precisamente ed univocamente indicati.
Con riguardo al motivo di opposizione relativo alla pretesa illegittimità dal piano di ammortamento alla francese, esso non è fondato, dal momento che, come evidenziato da copiosa giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Bologna
24.2.2016; Trib. Verona 24.3.2015; Trib. Modena 11.11.2014;
Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014), la peculiarità di tale tipo di ammortamento, che risulta contrattualmente scelto dalle parti, è solo quella di prevedere rate costanti con una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente, laddove questi ultimi vengono applicati di regola alla sola sorte capitale
3 residua ad ogni fine mese senza generare interessi composti.
In estrema sintesi, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.
In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso tiene luogo dei seguenti passaggi: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la
4 quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Orbene, le osservazioni che precedono aiutano a comprendere come le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla legittimità del metodo di ammortamento c.d. francese nascano in realtà da una presunta mancata comprensione di tale modus operandi.
Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta evidentemente capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della
5 formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure possa configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c. Infatti, occorre osservare come le doglianze della parte opponente si fondino in realtà sull'erronea confusione tra il concetto “giuridico” di tasso d'interesse (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il concetto “economico” di costo materiale dell'operazione di prestito (che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti – ivi compresa la periodicità delle rate – e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G.).
Quanto, infine, al dedotto intervenuto pagamento integrale o parziale, parte opponente si è limitata soltanto ad affermare che “come si avrà modo di constatare in corso di causa, risultano eseguiti ingenti pagamenti a fronte del finanziamento della somma erogata”.
Tale affermazione, tuttavia, non è stata supportata da alcuna prova o richiesta istruttoria, non avendo provveduto la opponente neppure al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. LI SA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
6 B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 20.357,74, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Caterino, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott. LI SA
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