CASS
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'EL AT nato a [...] il [...] ON IC nato a [...] il [...] ON SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Dr. Stefano Tocci, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione, che - decidendo dopo un annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte - ha parzialmente accolto l'incidente di esecuzione instaurato da D'LO AT, ON SA e ON IC, nell'ambito di un giudizio di opposizione di terzi interessati a confisca ordinata ex art. 240 bis cod. pen. da sentenza del 10 ottobre 2017, irrevocabile il 9 luglio 2018, nei riguardi di ON IZ, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto facente parte del clan dei Casalesi. L'ordinanza ha riconosciuto alla D'LO il credito di euro 46.481,12 quale somma lecitamente impiegata nell'operazione immobiliare di viale Kennedy e il credito di euro 39.183,72 quale valore del terreno di via San Michele in Comune di Aversa e rigettato nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1704 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 2.Sono stati articolati tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità, di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, anche per travisamento, in ordine alla valutazione delle risorse economiche utilizzate per gli investimenti immobiliari di villa S.Michele e viale Kennedy. E' stata lamentata la mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla acquisizione di documentazione bancaria sulla estinzione dei mutui di viale Kennedy. La difesa si è concentrata "sulle vicende patrimoniali che hanno riguardato gli investimenti della D'LO e delle figlie e relative a beni di cui essa D'LO aveva titolarità in virtù di lasciti ereditari"; la Corte d'assise d'appello del giudizio di rinvio avrebbe disatteso la regola di giudizio imposta dalla decisione di annullamento, quella di chiarire l'individuazione delle risorse riconducibili a ON. Quanto alle modalità di acquisizione degli immobili di via s.Michele, sarebbero state ignorate le operazioni di permuta immobiliare produttive di accumulazioni patrimoniali e quanto alle modalità di realizzazione degli immobili di viale Kennedy sarebbero state trascurate le acquisizioni delle necessarie risorse liquide da parte della ricorrente. Sarebbero state rilevate mere "operazioni di finanziamento apparentemente non giustificate" ma in relazione alle quali non sarebbe stato fornito alcun elemento "per ricondurle alla figura del ON" e a "derivazione mafiosa". Ancora, non si sarebbe tenuto conto della perimetrazione temporale di pericolosità - 1996-2006 - del ON e della necessità di escludere dalla confiscabilità tutti beni delle operazioni economiche al di fuori di tale periodo. Le transazioni con le banche sarebbero state onorate anche attraverso il percepimento dei canoni di locazione degli immobili di viale Kennedy, non dichiarati all'Erario; non sarebbe stata ritenuta attendibile la "compensazione" tra beni ereditari pervenuti alla ricorrente e alle sorelle, in luogo del versamento di 60 milioni di vecchie lire effettuato da lei a loro favore e, comunque, tale operazione si colloca al di fuori del periodo di appartenenza all'associazione mafiosa del ON. L'operazione di vendita sarebbe stata simulata, per ottenere il credito bancario, poi effettivamente erogato. La costruzione dell'edificio sarebbe stata remunerata con il denaro del mutuo concesso. L'apertura di credito effettuata da Unicredit anche a favore della madre del ON, CC LI - persona possidente, che aveva venduto vari beni come dimostrato dalle visure ipocatastali allegate dalla difesa - è solo conseguenza della sua veste di correntista e non di un interesse del ON;
le transazioni successive agli inadempimenti sarebbero state pagate con denari provenienti dai redditi della D'LO. Non rileverebbe la dazione di usufrutto nel 2012 a ON dell'immobile di viale Kennedy, operazione in linea con gli ordinari rapporti di famiglia anche perché subordinata a premorienza della D'LO. Per affermare che le somme portate dagli assegni circolari destinati alle transazioni provenissero da ON, sarebbe stato sufficiente eseguire accertamenti bancari, perché dalle distinte di versamento opp. ure dalle altre verifiche avrebbe potuto essere materialmente acclarato l'intervento del suddetto condannato. 2 Quanto agli immobili di via S.Michele, le perplessità della Corte del giudizio rescissorio sulla effettività della permuta del terreno con le villette da edificarsi in futuro (da parte della EMA S.R.L. di Di SP AN e Francesco) a favore delle tre sorelle erano rappresentate dalle modalità di compimento, in quanto una delle villette era destinata alla OM, una società commerciale riconducibile a ON, ma in assenza di idonea dimostrazione di un diretto intervento di quest'ultimo; e l'autenticità del preliminare di compravendita - che maschera una permuta - avrebbe potuto essere accertata dai giudici dell'esecuzione con gli specifici strumenti di indagine. In ogni caso, la ricorrente ha opposto che l'atto fosse munito di timbro postale 30 novembre 2006 - di cui ha fornito prova con l'esibizione dell'atto originale - e che fosse prassi quella di scambiarsi la scrittura tra le parti interessate, con la sottoscrizione di controparte, riempibile con la propria firma in ogni momento;
in definitiva, sarebbe ingiustificata e non condivisibile la conclusione del perito nominato dalla Corte d'assise d'appello, che ha tenuto conto solo dei contenuti e valori indicati nell'atto notarile, quando il (travisato, secondo il ricorso) contratto preliminare, alla clausola n. 8, prevedeva la prevalenza delle previsioni del preliminare rispetto a quelle del rogito notarile, in sostanza secondo prassi non legittima, ma comune in operazioni immobiliari del genere. Il contratto con la EMA avrebbe frullato alla D'LO un provento di 300.000 euro. E comunque, la Corte di rinvio non avrebbe risposto alle sollecitazioni della sentenza di annullamento, quelle di chiarire l'eventuale provenienza dei capitali impiegati da ON. Non si è tenuto conto, peraltro, che le sorelle D'LO erano proprietarie ed hanno venduto un altro terreno in Avrsa negli anni novanta. Quanto alla riconducibilità della OM a ON, osserva la difesa che non sarebbe stata fornita prova dell'acquisizione delle quote societarie, da parte della D'LO, con denaro immesso dal marito e quando la società ha venduto la villetta acquistata dalla EMA, ovvero nel 2011, socia unica era la ricorrente. L'indicazione come "cassaforte di famiglia", tratta dalle parole del ON nel processo penale, non sarebbe incompatibile con una compartecipazione da parte della D'LO. Mancherebbe, inoltre, ogni motivazione sulla disponibilità della società D'LO & c. al ridetto ON. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla determinazione dell'entità dell'apporto del ON sugli investimenti effettuati dalla D'LO, richiesta dalla sentenza di annullamento. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso qualsiasi precisazione in tal senso. 2.3.11 terzo motivo reca doglianza, per analoghi vizi, sulla mancata attualizzazione, con interessi e rivalutazione monetaria, delle somme a cui la Corte d'assise d'appello ha fatto riferimento nella individuazione dei crediti da riconoscere alla ricorrente in considerazione del non più attuale valore dei terreni come riferito all'epoca di compimento degli atti notarili. 3. La difesa delle ricorrenti ha depositato motivi nuovi in data 19 novembre 2025, che hanno ripercorso nel complesso i motivi redatti in Via principale. 3 Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. 2.Fondato è, segnatamente, il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Va premesso in via generale che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (ex multis, Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez.6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, PG in proc. Pinto, Rv. 236242). E corollario coerente con l'inderogabilità della prescrizione processuale, è il disposto del comma secondo dell'art. 628 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale "in ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3". La ricaduta del rigore di tali principi, di utilità per il presente scrutinio, comporta dunque che nel giudizio di rinvio non sia in alcun modo possibile modificare la res iudicata scolpita dalla Corte di Cassazione sul punto di diritto deciso con la sentenza di annullamento, dal momento che il principio iure da quest'ultima statuito, come detto vincolante per il giudice del merito e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato "interno" nella vicenda processuale d'interesse. E' per tale ragione che più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di impugnazione della decisione assunta dal giudice del rinvio, ove la Corte di legittimità accerti che il giudice di rinvio non si è uniformato al principio fissato, deve annullarne la pronuncia (cfr. fra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893; Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215; Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699; Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv. 257945; Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, dep. 2013, Licata, Rv. 254217). 4 3.0rbene, l'annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, intervenuto per carenza di motivazione, aveva raccomandato la necessità di attenersi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies di. 8 giugno 1992, n. 306, ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto, sicché, qualora questi abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito (Sez.1, n. 10780 del 03/12/2024, Ofria e altro, n.m.; Sez. 1, n. 35762 del 4/6/2019, Bisaglia, Rv. 276811); tale indirizzo è complementare ad altro, più volte affermato da questa Corte, in base al quale la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato"ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (sez.5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; sez. 1, del 15/07/2010, n. 27556, Rv. 247722; sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998, Rv. 211832). Si è anche ripetutamente puntualizzato - quanto alla posizione del terzo intestatario - che ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato (sez.2, n. 37880 del 15/06/2023, d'LO, Rv. 285028; sez.1, n. 44534 del 24/10/2014, Ascone, Rv. 254699). La sentenza di annullamento ha chiarito che la questione ruota «intorno alla nozione di «disponibilità», di cui all'attuale articolo 240-bis cod. pen., del bene formalmente intestato ad un soggetto diverso dal destinatario della decisione penale sul reato-presupposto della confisca estesa"e che "la necessaria osservanza del canone di ragionevolezza porta a ritenere che alla 5 base della nozione di disponibilità del bene in capo al condannato debba esservi la prova della «riconducibilità» del bene in questione ad una iniziativa economica di tale soggetto, posto che la confisca cd. estesa è uno strumento giuridico teso al recupero (con finalità e profili funzionali non dissimili rispetto alla confisca di prevenzione) di beni - in senso ampio - derivanti dalla attività illecita posta in essere dal reo, pur se nella indiscussa presenza di una forte attenuazione del classico nesso pertinenziale tra specifico reato e suo profitto"; e che "il ruolo di regista (attribuito al ON, n.d.r.) di queste operazioni di accumulazione del patrimonio immobiliare della moglie e delle figlie non è, però, come detto sufficiente per sostenere che il bene sia nella "disponibilità" del condannato nel significato di cui all'art. 240- bis cod. pen., e quindi che i beni derivino - nel senso più ampio che può avere questo termine, e senza che vi sia bisogno di alcuna prova di nesso di derivazione diretta, altrimenti si applicherebbero direttamente le norme ordinarie sulla confisca del profitto diretto del reato di cui agli art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, comma 2, cod. pen. - dalla attività illecita posta in essere dal reo, perché occorre sostenere che in essi siano confluiti capitali illeciti dell'interessato». Ancorchè siano ravvisabili «concreti elementi per ritenere che in questi beni siano effettivamente confluiti capitali illeciti [...] è anche vero, però, che la motivazione della ordinanza impugnata non si fa carico di stabilire quanta parte dei capitali confluiti nelle due operazioni immobiliari e nelle due società oggetto del provvedimento siano di provenienza della famiglia della D'LO e quanta, invece, derivi dalla attività illecita posta in essere dal reo, e non ne trae le relative conseguenze in punto di corretta determinazione dei beni cui è applicabile la confisca». In altre parole, prima di analizzare il profilo della sproporzione tra i redditi del condannato e il valore dei beni che si intendono vincolare, è onere dell'accusa dimostrare che il condannato medesimo è "titolare" o abbia la "disponibilità" dei beni stessi;
e quando i beni appartengano formalmente a terzi, opera un'assimilazione tra "titolarità" e "disponibilità", nel senso che incombe sull'accusa l'onere di provare che, in tutto o in parte, quei beni siano stati acquisiti con risorse economiche proprie del condannato, a cui sia riferibile una condizione reddituale sproporzionata a quella determinata accumulazione patrimoniale. 3.1. L'ordinanza impugnata non si è attenuta al mandato conferito, in questi termini, dalla Corte di cassazione, perché ha bensì disposto un accertamento peritale, che tuttavia si è limitato ai «rilievi contabili e finanziari della D'LO e delle figlie» (pag. 8 e 9 ordinanza impugnata), pur avendo assunto consapevole padronanza delle critiche mosse dalla sentenza rescindente a riguardo dell'inconcludenza dell'attribuzione a ON del ruolo di "regista" delle operazioni di «realizzazione degli immobili di viale Kennedy, di quelli di via S.Michele» e di «costituzione della MA», in mancanza della prova «che il bene sia nella disponibilità del condannato nel significato di cui all'art. 240-bis c.p. e, quindi, che i beni derivino - nel senso più ampio che può avere questo termine [...] dall'attività illecita posta in essere dal reo» (pag. 6 e 7 ordinanza impugnata), quantomeno in parte qua. 6 Con riferimento al complesso immobiliare di viale Kennedy, sono state poste in risalto talune anomalie, come l'entità significativa del costo di costruzione dei fabbricati e l'ottenimento di un mutuo, da parte della D'LO e di CC LI, di lire 300.000.000 nel 1996, concesso loro dal ED AN, che si affiancava ad altri due mutui concessi alla D'LO dal CO di RO nel febbraio 1995 per un totale di 290.000.000 di lire;
ha osservato che la rinuncia degli istituti creditizi - CO di RO e ED AN - all' esecuzione forzata sui beni medesimi, edificati sul terreno di proprietà della moglie di ON, è stata ottenuta dalla D'LO e dalla CC con il versamento di somme di denaro consistenti e sproporzionate rispetto alle rispettive situazioni di reddito, senza tuttavia approfondire se, e in quale entità, le relative risorse siano riconducibili a ON IZ. In particolare, la perizia si è arrestata all'accertamento dell'avvenuto pagamento degli atti transattivi a mezzo di assegni circolari emessi da istituti di credito con i quali la D'LO non intratteneva rapporti negoziali;
e della singolarità dell'avvenuta estinzione, con risorse di provenienza non ben definita, di un'ipoteca giudiziale sugli immobili di via Kennedy e via Tuoro, precedentemente iscritta con l'emissione di un decreto ingiuntivo relativo al mancato rimborso di un finanziamento operato, a favore della D'LO, dalla Banca Commerciale. Analogamente, con riferimento al complesso immobiliare di strada vicinale S. Michele, l'ordinanza impugnata si è soffermata sui vari profili di singolarità, anche documentali e di natura contrattuale, dell'operazione e sull'incongruenza delle somme pagate dalla D'LO e dalla MA s.r.l. (di cui ON è divenuto socio al 50% nel marzo del 2012, per effetto di cessione di quote ad opera della moglie) rispetto alle condizioni economico-finanziarie dell'una e dell'altra, senza operare accostamenti con l'eventuale provenienza della liquidità così impiegata dal ON. In particolare, l'unità immobiliare di via S. Michele è stata venduta dalla EMA s.r.l. a D'LO AT in data 16 febbraio 2011 e il 2 agosto 2011 la MA, in quel momento di proprietà nominale della D'LO che ne era socia unica, ha acquistato una delle villette, poi venduta a tal Caduto SA AR CE per il medesimo prezzo di acquisto. Anche i finanziamenti apparentemente effettuati dalla D'LO alla NA si collocano tutti entro il 2011, o comunque prima dell'ingresso ufficiale nella compagine societaria del ON e nessuna evidenza dimostrativa si coglie, nel corpo motivo del provvedimento impugnato, di un interessamento diretto del condannato o di apporti in denaro riconducibili al condannato, né dell'effettiva ed integrale disponibilità delle quote e del patrimonio della MA, delle somme e dei titoli giacenti presso Fineco, delle quote della D'LO & c. s.r.l. e dell'autovettura Snnart da parte del medesimo. Il provvedimento impugnato, omettendo di conformarsi al dictum della decisione di annullamento con rinvio, finisce insomma per operare una sorta di ragionamento sillogistico in base al quale, attestata l'incapienza delle attuali ricorrenti e stimata la dubbia affidabilità della documentazione contrattuale offerta, non può che farsi discendere l'individuazione nel condannato - rispettivamente marito e padre - della fonte di approvvigionamento delle risorse strumentali agli acquisti dei beni a loro intestati, alla dazione delle garanzie funzionali ai 7 finanziamenti bancari di cui abbiano beneficiato, alla restituzione delle somme mutuate ed ai flussi di provvista comunque movimentata. E non può condividersi l'assunto di pag. 18 del provvedimento impugnato, secondo il quale «il terzo che chiede la revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile ex art.12-sexies d. I. 8 giugno 1992 n. 306, oggi 240 bis c.p., deve fornire la prova dei fatti giustificativi della provenienza lecita della provvista impiegata nell'acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria», dal momento che il terzo, che non ha potuto prender parte al giudizio di cognizione, ottiene l'accesso al contraddittorio attraverso l'instaurazione dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca ed in tale sede, come delineato dai principi generali radicati dalla giurisprudenza di questa Corte, rimane gravato (non da un inversione dell'onere della prova ma) da un onere di allegazione, per il cui tramite "voglia far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato, così come avviene in situazioni simili, come ad esempio in materia di misure di prevenzione" (sez. U n. 11170 del 25/09/2015, Uniland, in motivazione;
cfr. anche sez. 5, n. 7979 del 26/10/2015, Manzo e altri, Rv. 267623). 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con nuovo rinvio alla Corte d'assise d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise di appello di Napoli. Così deciso in RO, 04/12/2025 Il cons\Viere estensore
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Dr. Stefano Tocci, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione, che - decidendo dopo un annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte - ha parzialmente accolto l'incidente di esecuzione instaurato da D'LO AT, ON SA e ON IC, nell'ambito di un giudizio di opposizione di terzi interessati a confisca ordinata ex art. 240 bis cod. pen. da sentenza del 10 ottobre 2017, irrevocabile il 9 luglio 2018, nei riguardi di ON IZ, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto facente parte del clan dei Casalesi. L'ordinanza ha riconosciuto alla D'LO il credito di euro 46.481,12 quale somma lecitamente impiegata nell'operazione immobiliare di viale Kennedy e il credito di euro 39.183,72 quale valore del terreno di via San Michele in Comune di Aversa e rigettato nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1704 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 2.Sono stati articolati tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità, di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, anche per travisamento, in ordine alla valutazione delle risorse economiche utilizzate per gli investimenti immobiliari di villa S.Michele e viale Kennedy. E' stata lamentata la mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla acquisizione di documentazione bancaria sulla estinzione dei mutui di viale Kennedy. La difesa si è concentrata "sulle vicende patrimoniali che hanno riguardato gli investimenti della D'LO e delle figlie e relative a beni di cui essa D'LO aveva titolarità in virtù di lasciti ereditari"; la Corte d'assise d'appello del giudizio di rinvio avrebbe disatteso la regola di giudizio imposta dalla decisione di annullamento, quella di chiarire l'individuazione delle risorse riconducibili a ON. Quanto alle modalità di acquisizione degli immobili di via s.Michele, sarebbero state ignorate le operazioni di permuta immobiliare produttive di accumulazioni patrimoniali e quanto alle modalità di realizzazione degli immobili di viale Kennedy sarebbero state trascurate le acquisizioni delle necessarie risorse liquide da parte della ricorrente. Sarebbero state rilevate mere "operazioni di finanziamento apparentemente non giustificate" ma in relazione alle quali non sarebbe stato fornito alcun elemento "per ricondurle alla figura del ON" e a "derivazione mafiosa". Ancora, non si sarebbe tenuto conto della perimetrazione temporale di pericolosità - 1996-2006 - del ON e della necessità di escludere dalla confiscabilità tutti beni delle operazioni economiche al di fuori di tale periodo. Le transazioni con le banche sarebbero state onorate anche attraverso il percepimento dei canoni di locazione degli immobili di viale Kennedy, non dichiarati all'Erario; non sarebbe stata ritenuta attendibile la "compensazione" tra beni ereditari pervenuti alla ricorrente e alle sorelle, in luogo del versamento di 60 milioni di vecchie lire effettuato da lei a loro favore e, comunque, tale operazione si colloca al di fuori del periodo di appartenenza all'associazione mafiosa del ON. L'operazione di vendita sarebbe stata simulata, per ottenere il credito bancario, poi effettivamente erogato. La costruzione dell'edificio sarebbe stata remunerata con il denaro del mutuo concesso. L'apertura di credito effettuata da Unicredit anche a favore della madre del ON, CC LI - persona possidente, che aveva venduto vari beni come dimostrato dalle visure ipocatastali allegate dalla difesa - è solo conseguenza della sua veste di correntista e non di un interesse del ON;
le transazioni successive agli inadempimenti sarebbero state pagate con denari provenienti dai redditi della D'LO. Non rileverebbe la dazione di usufrutto nel 2012 a ON dell'immobile di viale Kennedy, operazione in linea con gli ordinari rapporti di famiglia anche perché subordinata a premorienza della D'LO. Per affermare che le somme portate dagli assegni circolari destinati alle transazioni provenissero da ON, sarebbe stato sufficiente eseguire accertamenti bancari, perché dalle distinte di versamento opp. ure dalle altre verifiche avrebbe potuto essere materialmente acclarato l'intervento del suddetto condannato. 2 Quanto agli immobili di via S.Michele, le perplessità della Corte del giudizio rescissorio sulla effettività della permuta del terreno con le villette da edificarsi in futuro (da parte della EMA S.R.L. di Di SP AN e Francesco) a favore delle tre sorelle erano rappresentate dalle modalità di compimento, in quanto una delle villette era destinata alla OM, una società commerciale riconducibile a ON, ma in assenza di idonea dimostrazione di un diretto intervento di quest'ultimo; e l'autenticità del preliminare di compravendita - che maschera una permuta - avrebbe potuto essere accertata dai giudici dell'esecuzione con gli specifici strumenti di indagine. In ogni caso, la ricorrente ha opposto che l'atto fosse munito di timbro postale 30 novembre 2006 - di cui ha fornito prova con l'esibizione dell'atto originale - e che fosse prassi quella di scambiarsi la scrittura tra le parti interessate, con la sottoscrizione di controparte, riempibile con la propria firma in ogni momento;
in definitiva, sarebbe ingiustificata e non condivisibile la conclusione del perito nominato dalla Corte d'assise d'appello, che ha tenuto conto solo dei contenuti e valori indicati nell'atto notarile, quando il (travisato, secondo il ricorso) contratto preliminare, alla clausola n. 8, prevedeva la prevalenza delle previsioni del preliminare rispetto a quelle del rogito notarile, in sostanza secondo prassi non legittima, ma comune in operazioni immobiliari del genere. Il contratto con la EMA avrebbe frullato alla D'LO un provento di 300.000 euro. E comunque, la Corte di rinvio non avrebbe risposto alle sollecitazioni della sentenza di annullamento, quelle di chiarire l'eventuale provenienza dei capitali impiegati da ON. Non si è tenuto conto, peraltro, che le sorelle D'LO erano proprietarie ed hanno venduto un altro terreno in Avrsa negli anni novanta. Quanto alla riconducibilità della OM a ON, osserva la difesa che non sarebbe stata fornita prova dell'acquisizione delle quote societarie, da parte della D'LO, con denaro immesso dal marito e quando la società ha venduto la villetta acquistata dalla EMA, ovvero nel 2011, socia unica era la ricorrente. L'indicazione come "cassaforte di famiglia", tratta dalle parole del ON nel processo penale, non sarebbe incompatibile con una compartecipazione da parte della D'LO. Mancherebbe, inoltre, ogni motivazione sulla disponibilità della società D'LO & c. al ridetto ON. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla determinazione dell'entità dell'apporto del ON sugli investimenti effettuati dalla D'LO, richiesta dalla sentenza di annullamento. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso qualsiasi precisazione in tal senso. 2.3.11 terzo motivo reca doglianza, per analoghi vizi, sulla mancata attualizzazione, con interessi e rivalutazione monetaria, delle somme a cui la Corte d'assise d'appello ha fatto riferimento nella individuazione dei crediti da riconoscere alla ricorrente in considerazione del non più attuale valore dei terreni come riferito all'epoca di compimento degli atti notarili. 3. La difesa delle ricorrenti ha depositato motivi nuovi in data 19 novembre 2025, che hanno ripercorso nel complesso i motivi redatti in Via principale. 3 Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. 2.Fondato è, segnatamente, il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Va premesso in via generale che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (ex multis, Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez.6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, PG in proc. Pinto, Rv. 236242). E corollario coerente con l'inderogabilità della prescrizione processuale, è il disposto del comma secondo dell'art. 628 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale "in ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3". La ricaduta del rigore di tali principi, di utilità per il presente scrutinio, comporta dunque che nel giudizio di rinvio non sia in alcun modo possibile modificare la res iudicata scolpita dalla Corte di Cassazione sul punto di diritto deciso con la sentenza di annullamento, dal momento che il principio iure da quest'ultima statuito, come detto vincolante per il giudice del merito e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato "interno" nella vicenda processuale d'interesse. E' per tale ragione che più volte la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di impugnazione della decisione assunta dal giudice del rinvio, ove la Corte di legittimità accerti che il giudice di rinvio non si è uniformato al principio fissato, deve annullarne la pronuncia (cfr. fra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893; Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215; Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699; Sez. 5, n. 41334 del 19/09/2013, Cacciatore, Rv. 257945; Sez. 1, n. 4049 del 10/04/2012, dep. 2013, Licata, Rv. 254217). 4 3.0rbene, l'annullamento con rinvio disposto dalla Prima sezione di questa Corte, intervenuto per carenza di motivazione, aveva raccomandato la necessità di attenersi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies di. 8 giugno 1992, n. 306, ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto, sicché, qualora questi abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito (Sez.1, n. 10780 del 03/12/2024, Ofria e altro, n.m.; Sez. 1, n. 35762 del 4/6/2019, Bisaglia, Rv. 276811); tale indirizzo è complementare ad altro, più volte affermato da questa Corte, in base al quale la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato"ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (sez.5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; sez. 1, del 15/07/2010, n. 27556, Rv. 247722; sez. 5, n. 10123 del 28/05/1998, Rv. 211832). Si è anche ripetutamente puntualizzato - quanto alla posizione del terzo intestatario - che ai fini dell'operatività della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato (sez.2, n. 37880 del 15/06/2023, d'LO, Rv. 285028; sez.1, n. 44534 del 24/10/2014, Ascone, Rv. 254699). La sentenza di annullamento ha chiarito che la questione ruota «intorno alla nozione di «disponibilità», di cui all'attuale articolo 240-bis cod. pen., del bene formalmente intestato ad un soggetto diverso dal destinatario della decisione penale sul reato-presupposto della confisca estesa"e che "la necessaria osservanza del canone di ragionevolezza porta a ritenere che alla 5 base della nozione di disponibilità del bene in capo al condannato debba esservi la prova della «riconducibilità» del bene in questione ad una iniziativa economica di tale soggetto, posto che la confisca cd. estesa è uno strumento giuridico teso al recupero (con finalità e profili funzionali non dissimili rispetto alla confisca di prevenzione) di beni - in senso ampio - derivanti dalla attività illecita posta in essere dal reo, pur se nella indiscussa presenza di una forte attenuazione del classico nesso pertinenziale tra specifico reato e suo profitto"; e che "il ruolo di regista (attribuito al ON, n.d.r.) di queste operazioni di accumulazione del patrimonio immobiliare della moglie e delle figlie non è, però, come detto sufficiente per sostenere che il bene sia nella "disponibilità" del condannato nel significato di cui all'art. 240- bis cod. pen., e quindi che i beni derivino - nel senso più ampio che può avere questo termine, e senza che vi sia bisogno di alcuna prova di nesso di derivazione diretta, altrimenti si applicherebbero direttamente le norme ordinarie sulla confisca del profitto diretto del reato di cui agli art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, comma 2, cod. pen. - dalla attività illecita posta in essere dal reo, perché occorre sostenere che in essi siano confluiti capitali illeciti dell'interessato». Ancorchè siano ravvisabili «concreti elementi per ritenere che in questi beni siano effettivamente confluiti capitali illeciti [...] è anche vero, però, che la motivazione della ordinanza impugnata non si fa carico di stabilire quanta parte dei capitali confluiti nelle due operazioni immobiliari e nelle due società oggetto del provvedimento siano di provenienza della famiglia della D'LO e quanta, invece, derivi dalla attività illecita posta in essere dal reo, e non ne trae le relative conseguenze in punto di corretta determinazione dei beni cui è applicabile la confisca». In altre parole, prima di analizzare il profilo della sproporzione tra i redditi del condannato e il valore dei beni che si intendono vincolare, è onere dell'accusa dimostrare che il condannato medesimo è "titolare" o abbia la "disponibilità" dei beni stessi;
e quando i beni appartengano formalmente a terzi, opera un'assimilazione tra "titolarità" e "disponibilità", nel senso che incombe sull'accusa l'onere di provare che, in tutto o in parte, quei beni siano stati acquisiti con risorse economiche proprie del condannato, a cui sia riferibile una condizione reddituale sproporzionata a quella determinata accumulazione patrimoniale. 3.1. L'ordinanza impugnata non si è attenuta al mandato conferito, in questi termini, dalla Corte di cassazione, perché ha bensì disposto un accertamento peritale, che tuttavia si è limitato ai «rilievi contabili e finanziari della D'LO e delle figlie» (pag. 8 e 9 ordinanza impugnata), pur avendo assunto consapevole padronanza delle critiche mosse dalla sentenza rescindente a riguardo dell'inconcludenza dell'attribuzione a ON del ruolo di "regista" delle operazioni di «realizzazione degli immobili di viale Kennedy, di quelli di via S.Michele» e di «costituzione della MA», in mancanza della prova «che il bene sia nella disponibilità del condannato nel significato di cui all'art. 240-bis c.p. e, quindi, che i beni derivino - nel senso più ampio che può avere questo termine [...] dall'attività illecita posta in essere dal reo» (pag. 6 e 7 ordinanza impugnata), quantomeno in parte qua. 6 Con riferimento al complesso immobiliare di viale Kennedy, sono state poste in risalto talune anomalie, come l'entità significativa del costo di costruzione dei fabbricati e l'ottenimento di un mutuo, da parte della D'LO e di CC LI, di lire 300.000.000 nel 1996, concesso loro dal ED AN, che si affiancava ad altri due mutui concessi alla D'LO dal CO di RO nel febbraio 1995 per un totale di 290.000.000 di lire;
ha osservato che la rinuncia degli istituti creditizi - CO di RO e ED AN - all' esecuzione forzata sui beni medesimi, edificati sul terreno di proprietà della moglie di ON, è stata ottenuta dalla D'LO e dalla CC con il versamento di somme di denaro consistenti e sproporzionate rispetto alle rispettive situazioni di reddito, senza tuttavia approfondire se, e in quale entità, le relative risorse siano riconducibili a ON IZ. In particolare, la perizia si è arrestata all'accertamento dell'avvenuto pagamento degli atti transattivi a mezzo di assegni circolari emessi da istituti di credito con i quali la D'LO non intratteneva rapporti negoziali;
e della singolarità dell'avvenuta estinzione, con risorse di provenienza non ben definita, di un'ipoteca giudiziale sugli immobili di via Kennedy e via Tuoro, precedentemente iscritta con l'emissione di un decreto ingiuntivo relativo al mancato rimborso di un finanziamento operato, a favore della D'LO, dalla Banca Commerciale. Analogamente, con riferimento al complesso immobiliare di strada vicinale S. Michele, l'ordinanza impugnata si è soffermata sui vari profili di singolarità, anche documentali e di natura contrattuale, dell'operazione e sull'incongruenza delle somme pagate dalla D'LO e dalla MA s.r.l. (di cui ON è divenuto socio al 50% nel marzo del 2012, per effetto di cessione di quote ad opera della moglie) rispetto alle condizioni economico-finanziarie dell'una e dell'altra, senza operare accostamenti con l'eventuale provenienza della liquidità così impiegata dal ON. In particolare, l'unità immobiliare di via S. Michele è stata venduta dalla EMA s.r.l. a D'LO AT in data 16 febbraio 2011 e il 2 agosto 2011 la MA, in quel momento di proprietà nominale della D'LO che ne era socia unica, ha acquistato una delle villette, poi venduta a tal Caduto SA AR CE per il medesimo prezzo di acquisto. Anche i finanziamenti apparentemente effettuati dalla D'LO alla NA si collocano tutti entro il 2011, o comunque prima dell'ingresso ufficiale nella compagine societaria del ON e nessuna evidenza dimostrativa si coglie, nel corpo motivo del provvedimento impugnato, di un interessamento diretto del condannato o di apporti in denaro riconducibili al condannato, né dell'effettiva ed integrale disponibilità delle quote e del patrimonio della MA, delle somme e dei titoli giacenti presso Fineco, delle quote della D'LO & c. s.r.l. e dell'autovettura Snnart da parte del medesimo. Il provvedimento impugnato, omettendo di conformarsi al dictum della decisione di annullamento con rinvio, finisce insomma per operare una sorta di ragionamento sillogistico in base al quale, attestata l'incapienza delle attuali ricorrenti e stimata la dubbia affidabilità della documentazione contrattuale offerta, non può che farsi discendere l'individuazione nel condannato - rispettivamente marito e padre - della fonte di approvvigionamento delle risorse strumentali agli acquisti dei beni a loro intestati, alla dazione delle garanzie funzionali ai 7 finanziamenti bancari di cui abbiano beneficiato, alla restituzione delle somme mutuate ed ai flussi di provvista comunque movimentata. E non può condividersi l'assunto di pag. 18 del provvedimento impugnato, secondo il quale «il terzo che chiede la revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile ex art.12-sexies d. I. 8 giugno 1992 n. 306, oggi 240 bis c.p., deve fornire la prova dei fatti giustificativi della provenienza lecita della provvista impiegata nell'acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria», dal momento che il terzo, che non ha potuto prender parte al giudizio di cognizione, ottiene l'accesso al contraddittorio attraverso l'instaurazione dell'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca ed in tale sede, come delineato dai principi generali radicati dalla giurisprudenza di questa Corte, rimane gravato (non da un inversione dell'onere della prova ma) da un onere di allegazione, per il cui tramite "voglia far valere un diritto acquisito sul bene in ordine agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato, così come avviene in situazioni simili, come ad esempio in materia di misure di prevenzione" (sez. U n. 11170 del 25/09/2015, Uniland, in motivazione;
cfr. anche sez. 5, n. 7979 del 26/10/2015, Manzo e altri, Rv. 267623). 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con nuovo rinvio alla Corte d'assise d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise di appello di Napoli. Così deciso in RO, 04/12/2025 Il cons\Viere estensore