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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 68/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1730 del 17/23.12.2024, notificata l'8.1.2025; avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Defilippi e Parte_1
IA HE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano – appellante;
nei confronti di:
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Fontanelli – appellato
[...] nonché: trattata all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 580/23, con cui l'ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Consulenti del Lavoro) aveva ottenuto il pagamento di €
40.867,82, e avverso il precetto notificato insieme a esso.
Evidenziava, in particolare, che: a) l'Ente le aveva ingiunto di pagare la contribuzione soggettiva obbligatoria ex art. 12 L. n. 249/91 e quella integrativa ex art. 13 della stessa legge;
b) il decreto ingiuntivo e il precetto erano stati notificati a mezzo del servizio postale e non, come si sarebbe dovuto, a mezzo di ufficiale giudiziario con dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c.; c) il precetto non conteneva l'indicazione dell'Ufficio giudiziario competente per le eventuali opposizioni;
d) il difensore dell'Ente risultava tale da un mandato alle liti del
24.5.2012, rilasciato undici anni prima del ricorso per decreto ingiuntivo e poi del precetto, ciò che lo rendeva privo di ius postulandi; e) il credito dell'Ente previdenziale non era provato e, comunque, era prescritto.
Chiedeva quindi che fossero dichiarate la nullità o l'illegittimità o l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto e del precetto e fosse altresì revocato il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, nella resistenza della controparte, istruita la causa documentalmente, rigettava l'opposizione.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del decreto e/o del precetto e conseguentemente annullare/revocare ovvero porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo e del precetto opposti alla somma di giustizia.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
2.1. L'appello non è complessivamente inammissibile per il fatto di riproporre in parte le stesse argomentazioni poste a base del ricorso in opposizione, riferendosi le doglianze espresse con il primo (in parte) e il terzo motivo alle argomentazioni proposte dal Giudice, di cui l'appellante ha tenuto conto nell'illustrazione delle proprie doglianze.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha reputato infondata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta a mezzo del servizio postale e non a mezzo pec, argomentando nel senso della relativa fondatezza sulla base delle disposizioni meglio distinte nell'atto di appello.
2 Il motivo è evidentemente inammissibile.
L'appellante non ha innanzitutto contestato l'affermazione del Giudice di inammissibilità della censura relativa alla tardività della notificazione del precetto, eccezione integrante opposizione agli atti esecutivi, limitandosi, come si è detto, ad evidenziare l'onere del difensore di notificare gli atti in questione a mezzo pec.
In assenza di alcun confronto con le ragioni della decisione, la censura non è ammissibile (a parte il dato dell'inappellabilità delle pronunce ex art. 617 c.p.c.: v. art. 618, u.c., c.p.c. e Cass., 16.1.2025, n. 1055).
Quanto alla dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo,
l'appellante si è limitato a rilevare, a fronte del rilievo del Giudice secondo cui l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo (“l'eventuale dedotta nullità non ha comunque impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto, essendo l'opponente venuta a conoscenza sia del decreto ingiuntivo che del precetto, conoscenza che ha consentito di svolgere compiutamente la presente opposizione, il che rende infondata la doglianza dell'opponente (sull'idoneità della proposizione dell'opposizione, anche tardiva, a sanare l'eventuale nullità della notificazione del decreto ingiuntivo Cass. civ., III, n. 4529/19”), che “Il richiamo al combinato disposto degli artt. 160 – 156 u.c. c.p.c. fatto dal Tribunale non vale nel caso di specie in quanto la normativa sulla notifica effettuata dall'avvocato è speciale e derogatoria rispetto a quella generale”.
Il principio è però di portata generale e la parte non chiarisce le ragioni per le quali la sanatoria per raggiungimento dello scopo non potrebbe operare in materia (v. ad es. Cass., 10.1.2025, n. 585, secondo cui “Come già chiarito da Cass. n. 29208 del 12/11/2024, pronunciata in fattispecie assimilabile e all'esito della medesima adunanza camerale in cui è stata esaminata la presente controversia, "il vizio in argomento non produce l'inesistenza dell'atto così veicolato;
tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale;
tale nullità
è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l'atto abbia raggiunto il suo scopo ex art.
156 c. 3 c.p.c." (si rimanda, per il resto, alla motivazione dell'ordinanza citata”).
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto ritualmente esercitato il potere di rappresentanza da parte del difensore, conferito con procura generale alle liti, priva di un “termine al mandato al difensore, cosicché deve ritenersi che essa sia ancora valida ed efficace e che l'avvocato sia provvisto di ius postulandi”.
Secondo la parte tale decisione sarebbe contraria a quanto statuito dalle
“SS.UU. con la sentenza n. 2075 del 19.1.2024”, secondo cui “il requisito della
3 specialità della procura ai sensi degli artt. 83/3° comma 3 (e 365 c.p.c) è soddisfatto non solo se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso ma anche se il rilascio della medesima avvenga all'interno di una “finestra temporale” ricompresa tra il momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello finale della notificazione del ricorso sì da lasciare ragionevolmente supporre la volontà della parte di aver conferito procura all'avvocato per l'impugnativa proprio di quel provvedimento e per la redazione proprio di quell'atto” e “Nel caso di specie, dunque la procura rilasciata ben 11 anni prima del ricorso monitorio non può che essere dichiarata nulla”.
Il motivo è inammissibile per mancato confronto con le ragioni espresse dal
Giudice, il quale ha motivato il suo convincimento dando atto che la procura rilasciata al difensore è una procura generale e su questo presupposto ha argomentato nel senso del valido conferimento dello ius postulandi. Sono pertanto fuori fuoco le critiche dell'appellante, argomentate con riferimento alla diversa ipotesi della procura speciale.
5. Con il terzo motivo¸ la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “trattandosi di contributi omessi dal 2012 al 2019 – deve ritenersi che le domande di rateizzazione presentate dall'opponente il
29.3.2017 e il 31.5.2021 (documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 di parte resistente), essendo riconoscimenti di debito, abbiano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2944 c.c.”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la dilazione concessa non potrebbe essere considerata quale riconoscimento di debito e atto interruttivo della prescrizione perché il contribuente, con la istanza di rateizzazione, intende solo evitare l'imminente esecuzione.
Il motivo è infondato.
È la stessa sentenza (Cass., 1.3.2021, n. 5549) indicata dall'appellante
(“Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”) ad ammettere la possibilità che il riconoscimento del
4 debito abbia effetti interruttivi della prescrizione se è tale da dimostrare una specifica intenzione ricognitiva, indicativa di un consapevole riconoscimento desunto da una dichiarazione univoca.
Tanto emerge, effettivamente, dalle dichiarazioni del 2017 e del 2021.
Nella prima è presente la formale richiesta della “rateazione di tutti i debiti contributivi e/o delle sanzioni” con specificazione che “La formulazione della presente domanda vale quale riconoscimento di debito verso l' per tutta la CP_1 contribuzione e le sanzioni non versate. Tale riconoscimento mantiene validità ed efficacia anche in caso di mancata accettazione ovvero di revoca della rateazione”.
Nella seconda, parimenti, si legge: “IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA di aderire al 'Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva', adottato dall'Assemblea dei Delegati con delibere del 28 CP_1 novembre 2019 e del 23 aprile 2020 ed approvato dal Controparte_2
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...] in data 7 luglio 2020, con entrata in vigore dal 1 marzo 2021. DICHIARA
INOLTRE DI - essere consapevole che la presente adesione costituisce riconoscimento del debito contributivo così come accertato dall anche CP_1 tramite i dati fiscali e che tale riconoscimento mantiene efficacia anche in caso di decadenza o rinuncia”.
6. Con il quarto motivo¸ la parte evidenzia che “Nel giudizio di opposizione, in ogni caso l'Ente convenuto avrebbe dovuto fornire del proprio credito ampia e rigorosa prova, risultando alla ricorrente non dovute le somme richieste.
A prescindere dalla prescrizione, il credito preteso di € 40.867,82 è a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi obbligatori e sanzioni, ma nonostante quanto ritenuto dal Tribunale, non sono specificati i periodi di contribuzione cui fanno riferimento tali somme e pertanto viene indicata genericamente la debenza di tale somma.
Se già in relazione alla prova richiesta dagli artt. 633 e segg. c.p.c. le allegazioni non sono sufficienti ad integrare la prova del credito per cui il creditore agisce, a maggior ragione questi stessi documenti non hanno valore probatorio nel giudizio di opposizione, quanto meno per l'intero credito.
Peraltro trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte, il creditore avrebbe dovuto valersi di tutti i possibili mezzi previsti dall'ordinamento per provare in modo rigoroso la sussistenza dei criteri di esigibilità, certezza e liquidità del proprio credito.
Si chiede riformarsi la sentenza in parte qua”.
5 Il motivo è inammissibile in quanto l'appellante si è limitata a riproporre la doglianza originariamente articolata nel ricorso introduttivo, senza dar conto delle ragioni espresse dal Giudice e senza instaurare l'imprescindibile confronto processuale con le stesse.
7. L'appello è da respingere, con conferma dell'impugnata sentenza.
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 68/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1730 del 17/23.12.2024, notificata l'8.1.2025; avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Defilippi e Parte_1
IA HE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano – appellante;
nei confronti di:
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Fontanelli – appellato
[...] nonché: trattata all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 580/23, con cui l'ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Consulenti del Lavoro) aveva ottenuto il pagamento di €
40.867,82, e avverso il precetto notificato insieme a esso.
Evidenziava, in particolare, che: a) l'Ente le aveva ingiunto di pagare la contribuzione soggettiva obbligatoria ex art. 12 L. n. 249/91 e quella integrativa ex art. 13 della stessa legge;
b) il decreto ingiuntivo e il precetto erano stati notificati a mezzo del servizio postale e non, come si sarebbe dovuto, a mezzo di ufficiale giudiziario con dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c.; c) il precetto non conteneva l'indicazione dell'Ufficio giudiziario competente per le eventuali opposizioni;
d) il difensore dell'Ente risultava tale da un mandato alle liti del
24.5.2012, rilasciato undici anni prima del ricorso per decreto ingiuntivo e poi del precetto, ciò che lo rendeva privo di ius postulandi; e) il credito dell'Ente previdenziale non era provato e, comunque, era prescritto.
Chiedeva quindi che fossero dichiarate la nullità o l'illegittimità o l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto e del precetto e fosse altresì revocato il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, nella resistenza della controparte, istruita la causa documentalmente, rigettava l'opposizione.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del decreto e/o del precetto e conseguentemente annullare/revocare ovvero porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo e del precetto opposti alla somma di giustizia.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
2.1. L'appello non è complessivamente inammissibile per il fatto di riproporre in parte le stesse argomentazioni poste a base del ricorso in opposizione, riferendosi le doglianze espresse con il primo (in parte) e il terzo motivo alle argomentazioni proposte dal Giudice, di cui l'appellante ha tenuto conto nell'illustrazione delle proprie doglianze.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha reputato infondata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta a mezzo del servizio postale e non a mezzo pec, argomentando nel senso della relativa fondatezza sulla base delle disposizioni meglio distinte nell'atto di appello.
2 Il motivo è evidentemente inammissibile.
L'appellante non ha innanzitutto contestato l'affermazione del Giudice di inammissibilità della censura relativa alla tardività della notificazione del precetto, eccezione integrante opposizione agli atti esecutivi, limitandosi, come si è detto, ad evidenziare l'onere del difensore di notificare gli atti in questione a mezzo pec.
In assenza di alcun confronto con le ragioni della decisione, la censura non è ammissibile (a parte il dato dell'inappellabilità delle pronunce ex art. 617 c.p.c.: v. art. 618, u.c., c.p.c. e Cass., 16.1.2025, n. 1055).
Quanto alla dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo,
l'appellante si è limitato a rilevare, a fronte del rilievo del Giudice secondo cui l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo (“l'eventuale dedotta nullità non ha comunque impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto, essendo l'opponente venuta a conoscenza sia del decreto ingiuntivo che del precetto, conoscenza che ha consentito di svolgere compiutamente la presente opposizione, il che rende infondata la doglianza dell'opponente (sull'idoneità della proposizione dell'opposizione, anche tardiva, a sanare l'eventuale nullità della notificazione del decreto ingiuntivo Cass. civ., III, n. 4529/19”), che “Il richiamo al combinato disposto degli artt. 160 – 156 u.c. c.p.c. fatto dal Tribunale non vale nel caso di specie in quanto la normativa sulla notifica effettuata dall'avvocato è speciale e derogatoria rispetto a quella generale”.
Il principio è però di portata generale e la parte non chiarisce le ragioni per le quali la sanatoria per raggiungimento dello scopo non potrebbe operare in materia (v. ad es. Cass., 10.1.2025, n. 585, secondo cui “Come già chiarito da Cass. n. 29208 del 12/11/2024, pronunciata in fattispecie assimilabile e all'esito della medesima adunanza camerale in cui è stata esaminata la presente controversia, "il vizio in argomento non produce l'inesistenza dell'atto così veicolato;
tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale;
tale nullità
è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l'atto abbia raggiunto il suo scopo ex art.
156 c. 3 c.p.c." (si rimanda, per il resto, alla motivazione dell'ordinanza citata”).
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto ritualmente esercitato il potere di rappresentanza da parte del difensore, conferito con procura generale alle liti, priva di un “termine al mandato al difensore, cosicché deve ritenersi che essa sia ancora valida ed efficace e che l'avvocato sia provvisto di ius postulandi”.
Secondo la parte tale decisione sarebbe contraria a quanto statuito dalle
“SS.UU. con la sentenza n. 2075 del 19.1.2024”, secondo cui “il requisito della
3 specialità della procura ai sensi degli artt. 83/3° comma 3 (e 365 c.p.c) è soddisfatto non solo se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso ma anche se il rilascio della medesima avvenga all'interno di una “finestra temporale” ricompresa tra il momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e quello finale della notificazione del ricorso sì da lasciare ragionevolmente supporre la volontà della parte di aver conferito procura all'avvocato per l'impugnativa proprio di quel provvedimento e per la redazione proprio di quell'atto” e “Nel caso di specie, dunque la procura rilasciata ben 11 anni prima del ricorso monitorio non può che essere dichiarata nulla”.
Il motivo è inammissibile per mancato confronto con le ragioni espresse dal
Giudice, il quale ha motivato il suo convincimento dando atto che la procura rilasciata al difensore è una procura generale e su questo presupposto ha argomentato nel senso del valido conferimento dello ius postulandi. Sono pertanto fuori fuoco le critiche dell'appellante, argomentate con riferimento alla diversa ipotesi della procura speciale.
5. Con il terzo motivo¸ la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “trattandosi di contributi omessi dal 2012 al 2019 – deve ritenersi che le domande di rateizzazione presentate dall'opponente il
29.3.2017 e il 31.5.2021 (documenti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 di parte resistente), essendo riconoscimenti di debito, abbiano tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2944 c.c.”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la dilazione concessa non potrebbe essere considerata quale riconoscimento di debito e atto interruttivo della prescrizione perché il contribuente, con la istanza di rateizzazione, intende solo evitare l'imminente esecuzione.
Il motivo è infondato.
È la stessa sentenza (Cass., 1.3.2021, n. 5549) indicata dall'appellante
(“Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”) ad ammettere la possibilità che il riconoscimento del
4 debito abbia effetti interruttivi della prescrizione se è tale da dimostrare una specifica intenzione ricognitiva, indicativa di un consapevole riconoscimento desunto da una dichiarazione univoca.
Tanto emerge, effettivamente, dalle dichiarazioni del 2017 e del 2021.
Nella prima è presente la formale richiesta della “rateazione di tutti i debiti contributivi e/o delle sanzioni” con specificazione che “La formulazione della presente domanda vale quale riconoscimento di debito verso l' per tutta la CP_1 contribuzione e le sanzioni non versate. Tale riconoscimento mantiene validità ed efficacia anche in caso di mancata accettazione ovvero di revoca della rateazione”.
Nella seconda, parimenti, si legge: “IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA di aderire al 'Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva', adottato dall'Assemblea dei Delegati con delibere del 28 CP_1 novembre 2019 e del 23 aprile 2020 ed approvato dal Controparte_2
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[...] in data 7 luglio 2020, con entrata in vigore dal 1 marzo 2021. DICHIARA
INOLTRE DI - essere consapevole che la presente adesione costituisce riconoscimento del debito contributivo così come accertato dall anche CP_1 tramite i dati fiscali e che tale riconoscimento mantiene efficacia anche in caso di decadenza o rinuncia”.
6. Con il quarto motivo¸ la parte evidenzia che “Nel giudizio di opposizione, in ogni caso l'Ente convenuto avrebbe dovuto fornire del proprio credito ampia e rigorosa prova, risultando alla ricorrente non dovute le somme richieste.
A prescindere dalla prescrizione, il credito preteso di € 40.867,82 è a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi obbligatori e sanzioni, ma nonostante quanto ritenuto dal Tribunale, non sono specificati i periodi di contribuzione cui fanno riferimento tali somme e pertanto viene indicata genericamente la debenza di tale somma.
Se già in relazione alla prova richiesta dagli artt. 633 e segg. c.p.c. le allegazioni non sono sufficienti ad integrare la prova del credito per cui il creditore agisce, a maggior ragione questi stessi documenti non hanno valore probatorio nel giudizio di opposizione, quanto meno per l'intero credito.
Peraltro trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte, il creditore avrebbe dovuto valersi di tutti i possibili mezzi previsti dall'ordinamento per provare in modo rigoroso la sussistenza dei criteri di esigibilità, certezza e liquidità del proprio credito.
Si chiede riformarsi la sentenza in parte qua”.
5 Il motivo è inammissibile in quanto l'appellante si è limitata a riproporre la doglianza originariamente articolata nel ricorso introduttivo, senza dar conto delle ragioni espresse dal Giudice e senza instaurare l'imprescindibile confronto processuale con le stesse.
7. L'appello è da respingere, con conferma dell'impugnata sentenza.
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6