Decreto presidenziale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/12/2025, n. 23750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23750 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14788 del 2025, proposto da RA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’esito della prova scritta a risposta multipla (come da documento denominato compito_[...]), sostenuta dalla ricorrente in data 23.10.2025, relativamente al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria» (profilo di interesse Codice 02: n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), messo a disposizione dall’Amministrazione resistente in data 28.10.2025 accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma “Concorsi Smart”, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
– del punteggio numerico, pari a 20,5/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 1 quesito erroneo e/o fuorviante;
– del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento al quesito n. 33;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente alla correzione in melius del punteggio attribuitole e, per l'effetto, alla declaratoria di superamento della prova scritta, con conseguente ammissione alle fasi successive della procedura concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, che alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia ha conseguito il punteggio di 20,50/30, conseguentemente non risultando idonea, si duole degli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento a cagione dell’illegittimità degli stessi dedotta per il seguente vizio:
“ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.
La ricorrente lamenta, in particolare, che, in occasione della prova scritta sostenuta nell’ambito della procedura concorsuale in epigrafe, alla stessa sarebbe stato sottoposto un quesito formulato in maniera erronea.
Secondo la prospettazione ricorsuale, infatti, con riguardo alla domanda n. 33 (così formulata: “ Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: a) bonarietà b) clemenza c) tolleranza”), l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto corretta solo la risposta sub c) (“ tolleranza ”), mentre anche la risposta sub b) (“ clemenza ”), flaggata dalla ricorrente come corretta, avrebbe dovuto essere considerata. Sostiene quest’ultima, al riguardo, che una semplice consultazione del dizionario online Treccani mostra che il termine “indulgenza” riporta tra i sinonimi proprio “clemenza”, corrispondente del resto al senso comune.
3. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, del Formez P.A. e della Commissione Ripam. Nel merito hanno resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
6. Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti e relativa al dedotto difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, del Formez P.A. e della Commissione Ripam, in quanto il primo è il soggetto con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio ed invece alle ultime due sono senz’altro imputabili gli atti della procedura selettiva de qua .
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare ai candidati, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quiz o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall' Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242, nonché, in un analogo precedente, TAR Catanzaro, ordinanza n. 76 del 13 febbraio 2025).
Tanto premesso con riguardo ai confini del sindacato del G.A., deve pure darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la formulazione del quesito n. 33 è decettiva, essendo presenti, fra le opzioni di risposta, due risposte corrette, ovverossia quella individuata come corretta dall’Amministrazione e quella indicata come tale dalla ricorrente.
È ben vero, infatti, che la parola “clemenza” è indicata fra i sinonimi di indulgenza in numerosi vocabolari e dizionari (tra cui il dizionario Treccani depositato in stralcio dalla ricorrente).
Anche sul sito Sinonimi.it, fra i sinonimi di indulgenza compaiono “assoluzione, bontà, clemenza, comprensione, condiscendenza, dolcezza, misericordia, pazienza , pietà, tolleranza, compiacenza ”.
Poiché il quesito richiedeva espressamente di individuare, fra le opzioni di risposta, un sinonimo della parola indulgenza, al candidato avrebbe dovuto essere sottoposta una rosa di parole fra le quali solo una (e non più di una) identificava il corretto sinonimo.
Né convince quanto evidenziato dalla commissione di concorso nel verbale n. 10 del 7 novembre 2025, ove la stessa conclude nel senso della correttezza della sola risposta sub c) in quanto “ Indulgenza deriva dal verbo latino "indulgeo" che significa "compiacere", "condiscendere", "assecondare" e "perdonare". Solamente tolleranza reca in sè tutti i significati citati. Benchè la clemenza sia definita come la disponibilità all'indulgenza e al perdono non si può dire che chi è clemente con qualcuno ne assecondi il comportamento ”.
È ben vero che il quesito non richiedeva al candidato né di ricostruire l’etimologia della parola indulgenza, né di individuare, fra le opzioni date, la parola che recasse in sé tutti i significati del termine indulgenza e che, dunque, fosse, in tutto, identica a questo, ma solo di individuare un sinonimo di indulgenza fra le opzioni date. Orbene, il sinonimo non è una parola che racchiude in sé tutti i significati di un’altra, ma una “parola (o espressione) che, in linea astratta e generale, ha lo stesso significato di un’altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico” (Vocabolario Treccani). Dunque si tratta di una parola che, pur nella sua diversità per componenti semantiche, livelli stilistici, ambiti d'uso, diffusione geografica, ha un significato simile o quasi uguale (ma non identico) a quello di un'altra parola, tale per cui la prima è affine ed interscambiabile con quest’ultima.
Per tale ragione la parola “clemenza” è indicata nei vocabolari e dizionari dei sinonimi e contrari come sinonimo di “indulgenza”, nonostante non sia, etimologicamente e semanticamente, perfettamente coincidente con il significato di quest’ultima parola.
Ne consegue che, essendo esatte sia la risposta sub b) che quella sub c), recanti senz’altro, ciascuna, un sinonimo di indulgenza, alla ricorrente, che ha indicato come corretta la risposta sub b), non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75.
Alla stregua delle conclusioni sin qui raggiunte con riguardo al quesito n. 33, attesa la presenza di due risposte esatte, la corretta valutazione della prova scritta della ricorrente, in relazione a quest’ultimo quesito, comporta l’attribuzione alla stessa di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale.
8. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, rispetto al quale l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale risposta corretta.
8.1. Essendo superata la prova di resistenza, raggiungendo in tal modo la ricorrente il punteggio minimo di 21/30 prescritto per il superamento della prova scritta, l’Amministrazione è conseguentemente tenuta alla valutazione dei titoli in suo possesso ed al suo inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla somma di quello per la prova scritta e del punteggio che avrà assegnato in relazione ai titoli.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
VA LO, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LO | RI CO |
IL SEGRETARIO