CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1639/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Persona Dell'A.u. E L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 01/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229008003245000 ALTRI TRIBUTI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229008003245000 ALTRI TRIBUTI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229008003245000 ALTRI TRIBUTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/06/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione presentava appello contro la società Resistente_1 Srl avverso la sentenza n. 153/2023, emessa in data 25.01.2023, depositata il 01.02.2023, dalla CdGT di 1° grado di Bari sez- 7°, nel giudizio iscritto al n. 2478/2022 con il quale veniva impugnata l'intimazione di pagamento n. 01420229008003245000, notificata in data 19/05/2022, per un importo totale pari ad
€ 151.555,95 (limitatamente alle cartelle esattoriali n. 01420180040271188000, n.
01420190006098830000, n. 01420190018337327000 e n. 01420190050462254000) emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 04/12/2023 la società appellata comunicava che, nonostante il favorevole esito del giudizio di primo grado, avendo meglio verificato e condividendo la correttezza della pretesa avanzata da Agenzia entrate-Riscossione con l'impugnata intimazione di pagamento, e con le prodromiche cartelle esattoriali, – in data 04/03/2023 aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(Rottamazione-quater) includendo anche le cartelle presupposte all'impugnata intimazione. Pertanto chiedeva di sospendere il giudizio de quo e, dopo l'acquisizione di tutti i pagamenti, dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio.
In data 19/11/2025 l'appellata depositava memorie illustrative con le quali insisteva con la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa del perfezionamento della procedura di
Definizione Agevolata cui la contribuente aveva aderito e, all'esito del completamento dei pagamenti e della produzione della relativa documentazione, dichiarare la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del presente giudizio.
Alla Pubblica udienza del 9/12/2024 la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti disponeva la sospensione del procedimento ai sensi della rottamazione quater.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellata ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bari 22 Dicembre 2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1639/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. In Persona Dell'A.u. E L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 01/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229008003245000 ALTRI TRIBUTI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229008003245000 ALTRI TRIBUTI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229008003245000 ALTRI TRIBUTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/06/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione presentava appello contro la società Resistente_1 Srl avverso la sentenza n. 153/2023, emessa in data 25.01.2023, depositata il 01.02.2023, dalla CdGT di 1° grado di Bari sez- 7°, nel giudizio iscritto al n. 2478/2022 con il quale veniva impugnata l'intimazione di pagamento n. 01420229008003245000, notificata in data 19/05/2022, per un importo totale pari ad
€ 151.555,95 (limitatamente alle cartelle esattoriali n. 01420180040271188000, n.
01420190006098830000, n. 01420190018337327000 e n. 01420190050462254000) emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 04/12/2023 la società appellata comunicava che, nonostante il favorevole esito del giudizio di primo grado, avendo meglio verificato e condividendo la correttezza della pretesa avanzata da Agenzia entrate-Riscossione con l'impugnata intimazione di pagamento, e con le prodromiche cartelle esattoriali, – in data 04/03/2023 aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(Rottamazione-quater) includendo anche le cartelle presupposte all'impugnata intimazione. Pertanto chiedeva di sospendere il giudizio de quo e, dopo l'acquisizione di tutti i pagamenti, dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio.
In data 19/11/2025 l'appellata depositava memorie illustrative con le quali insisteva con la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa del perfezionamento della procedura di
Definizione Agevolata cui la contribuente aveva aderito e, all'esito del completamento dei pagamenti e della produzione della relativa documentazione, dichiarare la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del presente giudizio.
Alla Pubblica udienza del 9/12/2024 la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti disponeva la sospensione del procedimento ai sensi della rottamazione quater.
All'odierna Pubblica udienza la Corte, sentiti i rappresentanti delle parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto che la parte appellata ha aderito alla definizione agevolata di cui alla L. 197/2022 e che, pertanto, è venuta meno la materia del contendere, non può che dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Bari 22 Dicembre 2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)