Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/04/2026, n. 7874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7874 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03438/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1.- In data 3.11.2014 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 13.1.2020 ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, ponendo a fondamento del diniego le seguenti vicende penali emerse a suo carico:
- in data 22.3.2012: sentenza di condanna del Tribunale di Brescia per i reati di lesione personale ex artt. 582 e 585 c.p. e di “ porto illegale di coltello ” ex art. 4 della legge n. 110/1975;
- tre notizie di reato del 30.10.2006, 9.1.2006 e 18.8.2005 per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanza alcoliche ex art. 186, comma 2, d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
Nella motivazione del diniego si rileva, inoltre, che le osservazioni al preavviso di diniego non sono suscettibili di positiva valutazione in quanto la riabilitazione non elide la gravità e il disvalore sociale dei fatti illeciti contestati.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, in particolare deducendo:
- che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna pronunciata nel 2012 dal Tribunale di Brescia è stata successivamente riformata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza dell’1.4.2014, con la quale il ricorrente è stato assolto dall’imputazione di lesioni personali di cui al capo A) perché non punibile per legittima difesa ex art. 52 c.p., mentre per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere di cui al capo B) è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- che, quanto alle notizie di reato per guida in stato di ebbrezza, sostiene che rispetto ai successivi decreti penali di condanna del GIP del Tribunale di Brescia del 5.4.2007 e 13.4.2007 è poi stata concessa la riabilitazione con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Brescia dell’11.9.2018;
- che, pertanto, le vicende penali indicate non sono idonee a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato;
- che l’Amministrazione avrebbe anche dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita con riguardo alla complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente e regolarmente integrato nel tessuto economico e sociale.
Il Ministero intimato si è costituito per resistere al ricorso, depositando in data 11.12.2025 gli atti e i documenti inerenti al procedimento amministrativo nonché la relazione amministrativa.
Rinviata la causa per salvaguardare il diritto di difesa, in data 18.2.2026 il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni che seguono.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9, comma 1, lett. e) la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
In particolare, la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda, sotto un primo aspetto, sulle tre notizie di reato del 30.10.2006, 9.1.2006 e 18.8.2005 emerse a carico del richiedente per il medesimo reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanza alcoliche di cui all’art. 186, comma 2, d. lgs. n. 285/1992, cui sono poi seguiti – come dedotto dal medesimo ricorrente – i decreti penali di condanna del GIP del Tribunale di Brescia del 5.4.2007 e 13.4.2007.
La circostanza che il medesimo fatto illecito sia stato reiterato a distanza di pochi anni costituisce elemento che l’Amministrazione ben poteva legittimamente valorizzare nell’ambito del giudizio complessivo sull’affidabilità del richiedente, in quanto sintomatico della non occasionalità della condotta. La ripetizione della medesima fattispecie di reato consente, infatti, di apprezzare la vicenda non come episodio isolato, ma come indice di una più persistente inosservanza delle norme poste a tutela della sicurezza della circolazione e, più in generale, delle regole dell’ordinamento. In tale prospettiva, la reiterazione di comportamenti penalmente rilevanti della stessa indole ben può essere valorizzata dall’Amministrazione ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sul suo effettivo grado di adesione ai valori fondamentali della convivenza civile.
Peraltro, il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in violazione dell’art. 186 del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7036/2020, n. 7036/2020, n. 1390/2019 e n. 3121/2019; TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). Si aggiunga, ancora, che proprio la gravità di tali eventi ha indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi innanzi indicati e, dunque, a varare la recente legge n. 177/2024 che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, al fine di rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187.
Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all’istante si inquadra nell’ambito di quei reati stradali che, un tempo sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite (cfr., sul disvalore dei reati stradali in quanto incidono su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045 del 2022, nonché 8308/2022 con specifico riferimento al principio di proporzionalità; tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16221/22).
Sul punto, la Sezione ha recentemente evidenziato (TAR Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024) che « anche facendo riferimento al semplice "criterio dell'uomo comune", si deve escludere l'irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un'evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell'Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all'enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l'omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l'opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l'impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l'unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt'altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all'abilità del passante a schivare l'impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall'eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell'affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell'irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l'assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull'internet).
Se si guarda alla condotta tenuta non dal punto di vista penalistico, della proporzionalità della sanzione da irrogare in base alla colpevolezza dell'autore ed alla gravità del danno effettivamente prodotto, ma la si considera per la sua valenza sintomatica di "indicatore del grado di condivisione di valori fondamentali per la Comunità", risulta allora comprensibile e condivisibile il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall'Amministrazione, che a ragione lo ha considerato indicativo della scarsa attitudine ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l'incolumità fisica » (cfr. anche la recente sentenza di questa Sezione n. 11770/2025).
In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. St., n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “ il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza ” (cfr., in senso conforme, anche la recente sentenza della Sezione n. 11770/2025, nonché Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020, 780/2020 e 2183/2020; con orientamento consolidato dai successivi pareri nn. 670/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022; cfr., più di recente, Consiglio di Stato, sez. I, nn. 165/2025, 1182/2024, 991/2024, 941/2024, 934/2024, 383/2024, 385/2024, 122/2024; nonché, nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 5491/2025, 5516/2024, 7036/2020).
Inoltre, per quanto riguarda la dedotta risalenza del fatto, occorre osservare che i reati di guida in stato di ebbrezza risultano commessi in quell’arco temporale - il decennio anteriore all’istanza, nella fattispecie presentata nel 2014, nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale - che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico” (violenza e maltrattamenti) anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; vedi anche TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; Consiglio di Stato sez. III n. 7122/2019).
Valga, inoltre, aggiungere che non pare assumere alcuna portata dirimente la riabilitazione per le anzidette condanne, ancorché intervenuta in data anteriore al decreto di rigetto, atteso che tale circostanza, dedotta in sede di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis , è stata debitamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione resistente - come emerge espressamente dalla motivazione del gravato provvedimento – che, ciò nondimeno, ha ritenuto di valutare sfavorevolmente il fatto “storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza.
Infatti, contrariamente a quanto eccepito sul punto dal ricorrente, al di fuori dell’ipotesi considerata dall’art. 6 in relazione all’art. 5 della legge n. 91/1992, in cui la riabilitazione da parte del giudice penale ha effetti particolari che si giustificano con la natura di diritto soggettivo della cittadinanza per matrimonio con italiana/o, nel caso invece della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, la riabilitazione non comporta alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: “ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti . D etti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n.1837; 13/11/2018, n. 6374).
In altri termini, in virtù della cd. pluriqualificazione dei fatti giuridici, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Al riguardo, infatti, si è condivisibilmente precisato che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
In altre parole, nell’esaminare la domanda di cittadinanza di chi ha commesso un reato, l’Amministrazione è chiamata ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse pubblico, al pari di quando deve decidere se revocare la cittadinanza già concessa, dovendo tener conto dell’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “ proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51).
Si tratta di principi comuni a diversi Stati, ai quali spetta in via esclusiva la competenza di determinare le condizioni e le modalità per l’acquisto della cittadinanza (in particolare per naturalizzazione), secondo un principio cardinale del diritto internazionale pubblico consuetudinario, richiamato anche dagli organismi internazionali e comunitari ove, incidentalmente, investono la materia (come nel caso richiamato, in cui la decisione di uno Stato Membro di revocare la cittadinanza concessa ad un cittadino di altro Stato incideva, per conseguenza, sulla cittadinanza comunitaria che da quella dipendeva).
Il richiamo al principio di proporzionalità in quell’occasione è stato determinato dal fatto che il soggetto veniva privato di uno status già acquisito e esposto alle conseguenze sfavorevoli (espulsione) della perdita di una situazione tendenzialmente destinata a durare nel tempo, mentre l’applicazione del medesimo principio risulta meno “giustificata” nel caso in cui invece si tratti di concedere la cittadinanza, in cui il richiedente ha una mera aspettativa all’acquisizione di tale status . Orbene, in tale prospettiva, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, occorre considerare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto), per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee, e, peraltro, non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del richiedente”, dato che l’interessato può comunque continuare a rimanere in Italia e condurre la propria esistenza alle medesime condizioni. Nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
Da quanto esposto consegue che, nel caso di specie, la riabilitazione dalla condanna riportata non vale comunque ad elidere la rilevanza sintomatica del “fatto storico”, residuando in capo alla P.A. ogni valutazione discrezionale in merito alla richiesta concessione della cittadinanza, valutazioni che non appaiono, nel caso di specie, affette da manifesta irragionevolezza o illogicità in ragione dei rilievi innanzi descritti.
4.- Inoltre, ad ulteriore supporto del diniego depone anche l’ulteriore circostanza, espressamente richiamata nella motivazione del gravato decreto di rigetto, relativa alla condanna del 2012, emessa in primo grado dal Tribunale di Brescia, per i reati di lesione personale ex artt. 582 e 585 c.p. e di porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere (nella fattispecie “un coltello”) di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la tale sentenza di condanna è stata successivamente riformata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza dell’1.4.2014, con la quale il ricorrente è stato assolto dall’imputazione di lesioni personali di cui al capo A) perché non punibile per legittima difesa ex art. 52 c.p., mentre per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere di cui al capo B) è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Ebbene, tale censura non è comunque dirimente, in quanto la circostanza che la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Brescia sia stata successivamente riformata in sede di appello non priva di per sé la vicenda della sua rilevanza ai fini della valutazione discrezionale demandata all’Amministrazione nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza.
Infatti, nella delineata prospettiva volta ad annettere rilievo al “fatto storico” di per sé, anche se privo di rilevanza penale, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici.
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
In tale prospettiva, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Nel caso di specie, la vicenda penale richiamata nel provvedimento impugnato presenta, peraltro, una certa complessità, atteso che il ricorrente è stato assolto in grado di appello dall’imputazione di lesioni personali in quanto ritenuto non punibile per aver agito in stato di legittima difesa, mentre per il distinto reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Sotto tale ultimo profilo, va ricordato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non equivale ad una pronuncia assolutoria nel merito e non comporta, pertanto, un accertamento positivo dell’estraneità dell’imputato al fatto contestato, con la conseguenza che la relativa vicenda ben può essere considerata dall’Amministrazione nell’ambito della valutazione complessiva sulla affidabilità del richiedente (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4618/2022; n. 2943/2022 nel senso che “ la prescrizione non equivale ad assoluzione” ).
Inoltre, quanto all’imputazione per lesioni personali di cui al capo A), deve ritenersi che l’Amministrazione abbia legittimamente valorizzato anche la condanna pronunciata in primo grado, quale elemento sintomatico da apprezzare unitamente alle ulteriori risultanze emerse a carico del ricorrente — tra le quali i decreti penali di condanna per guida in stato di ebbrezza — nell’ambito di una valutazione complessiva della sua affidabilità e del grado di adesione alle regole fondamentali dell’ordinamento.
Ne consegue che la condanna penale in primo grado – anche se poi riformata in grado di appello – è stata comunque valutata dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis, all’esito di un giudizio prognostico – in merito alla possibilità che l’istante possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale – che, sulla scorta di quanto costantemente ritenuto anche da questa Sezione, non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze dedotte devono essere respinte.
5.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261). Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi emersi a carico dell’istante sopra indicati che appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
LU ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LU ER | RI TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.