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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28075/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SERGI FEDERICA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAPUTO Controparte_1 NICOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: il 12.02.2020 Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30/11/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Controparte_1 artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito dai genitori alla SI.ra , Parte_1 alla stessa con tutti gli arredi che la compongono la quale si accollerà il pagamento delle utenze nonché il pagamento delle relative spese condominiali, come per altro già in essere;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterrà la residenza e il collocamento principale presso la madre;
DISPONE che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4) Modalità di visita padre – figlia:
a) Periodi ordinari: Il SI potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, comunicando P_ alla madre i propri turni almeno 10 giorni prima, ovvero all'inizio di ogni mese, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: • Nei giorni infrasettimanali: ogni settimana il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì pomeriggio alle ore
19.30, quando la riaccompagnerà la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. • Weekend alternati, con l'obbligo da parte del SI di garantire almeno un fine settimana al mese, da P_ scegliersi secondo una delle seguenti modalità: - dal venerdì (uscita da scuola) alla domenica sera;
- dal sabato mattina al lunedì sera, ore 19:30. Le parti in merito ai fine settimana alternati si concorderanno di volta in volta sulla modalità in considerazione degli impegni di entrambi.
b) Vacanze natalizie: I principali giorni di festa andranno sempre suddivisi fra i genitori, onde consentire alla minore di festeggiare il Natale in modo alternato con entrambi i genitori ed in particolare dal 23 dicembre pomeriggio al 30 dicembre pomeriggio con un genitore, e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 di gennaio con l'altro genitore. Natale 2024 con il padre;
c) Festività Pasquali: Durante le festività pasquali, seguendo il principio delle festività natalizie, previo accordo tra le parti, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno suddivisi fra i genitori.
In difetto per il 2025 Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre;
d) Festività, ponti et similia: Le festività infrannuali, i cosiddetti ponti e i compleanni dei genitori e della piccola , verranno suddivisi in modo equo. Il 19 marzo in occasione della Festa del Papà Per_1 il SI terrà con sé la figlia dall'uscita dall'asilo sino alle ore 21.00, parimenti, P_ Per_1 trascorrerà l'intera giornata con la mamma in occasione della festa prevista. Nel caso di fine settimana spettante al papà quest'ultimo recupererà la giornata nel week-end successivo.
e) Vacanze estive: Il SI previo accordo tra le parti e valutata le esigenze della piccola P_
, trascorrerà con la figlia un periodo di 2 settimane nel periodo estivo da giugno a Per_1 Per_1 settembre, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno.
DÀ ATTO che il SI quando avrà la minore con sé potrà avvalersi P_ Per_1 dell'aiuto/collaborazione dell'attuale compagna e dei genitori della medesima, previo avviso alla madre.
DISPONE che il SI contribuisca al mantenimento della figlia minore versando la P_ somma mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese sulle note coordinate bancarie della IG
, somma da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1 come previste dal noto protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che la SI.ra provvederà nella misura del 100% al pagamento della sola retta Parte_1 scolastica e della quota di iscrizione annuale sino a quando la minore frequenterà l'attuale scuola materna privata (ovvero provvederà al versamento di € 200,00 mensili oltre alla quota di iscrizione annuale di Gennaio 2025 di € 90,00). Terminato il ciclo scolastico attuale in corso, ovvero a partire dal ciclo primario e salvo diverso accordo vigeranno le disposizioni di cui al protocollo d'Intesa. DISPONE che il SI provvederà al momento della sottoscrizione degli accordi al P_ versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla IG dal mese di settembre Parte_1
2024 ad oggi e così indicate già pro quota: - € 35,00 (costo annuale) per l'attività di ginnastica;
- €
25,00 per il kit cartoleria scolastica;
- € 225 per il corso di nuoto annuale;
DÀ ATTO che inoltre, il SI nel mese di Novembre 2024 provvederà al pagamento P_ della quota del riscaldamento della scuola materna frequentata dalla piccola versando la somma Per_1 dovuta pari ad € 80,00 direttamente alla IG , avendo quest'ultima già provveduto al Parte_1 pagamento della quota relativa al mese di ottobre 2024.
DÀ ATTO che l'assegno unico per la figlia minore sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra
; Parte_1
DÀ ATTO che gli sgravi e le detrazioni fiscali relative alle spese della figlia verranno suddivisi tra i coniugi al 50%
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28075/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SERGI FEDERICA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAPUTO Controparte_1 NICOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: il 12.02.2020 Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30/11/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Controparte_1 artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito dai genitori alla SI.ra , Parte_1 alla stessa con tutti gli arredi che la compongono la quale si accollerà il pagamento delle utenze nonché il pagamento delle relative spese condominiali, come per altro già in essere;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e manterrà la residenza e il collocamento principale presso la madre;
DISPONE che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4) Modalità di visita padre – figlia:
a) Periodi ordinari: Il SI potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, comunicando P_ alla madre i propri turni almeno 10 giorni prima, ovvero all'inizio di ogni mese, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: • Nei giorni infrasettimanali: ogni settimana il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì pomeriggio alle ore
19.30, quando la riaccompagnerà la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. • Weekend alternati, con l'obbligo da parte del SI di garantire almeno un fine settimana al mese, da P_ scegliersi secondo una delle seguenti modalità: - dal venerdì (uscita da scuola) alla domenica sera;
- dal sabato mattina al lunedì sera, ore 19:30. Le parti in merito ai fine settimana alternati si concorderanno di volta in volta sulla modalità in considerazione degli impegni di entrambi.
b) Vacanze natalizie: I principali giorni di festa andranno sempre suddivisi fra i genitori, onde consentire alla minore di festeggiare il Natale in modo alternato con entrambi i genitori ed in particolare dal 23 dicembre pomeriggio al 30 dicembre pomeriggio con un genitore, e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 di gennaio con l'altro genitore. Natale 2024 con il padre;
c) Festività Pasquali: Durante le festività pasquali, seguendo il principio delle festività natalizie, previo accordo tra le parti, la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno suddivisi fra i genitori.
In difetto per il 2025 Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre;
d) Festività, ponti et similia: Le festività infrannuali, i cosiddetti ponti e i compleanni dei genitori e della piccola , verranno suddivisi in modo equo. Il 19 marzo in occasione della Festa del Papà Per_1 il SI terrà con sé la figlia dall'uscita dall'asilo sino alle ore 21.00, parimenti, P_ Per_1 trascorrerà l'intera giornata con la mamma in occasione della festa prevista. Nel caso di fine settimana spettante al papà quest'ultimo recupererà la giornata nel week-end successivo.
e) Vacanze estive: Il SI previo accordo tra le parti e valutata le esigenze della piccola P_
, trascorrerà con la figlia un periodo di 2 settimane nel periodo estivo da giugno a Per_1 Per_1 settembre, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno.
DÀ ATTO che il SI quando avrà la minore con sé potrà avvalersi P_ Per_1 dell'aiuto/collaborazione dell'attuale compagna e dei genitori della medesima, previo avviso alla madre.
DISPONE che il SI contribuisca al mantenimento della figlia minore versando la P_ somma mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese sulle note coordinate bancarie della IG
, somma da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1 come previste dal noto protocollo di Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che la SI.ra provvederà nella misura del 100% al pagamento della sola retta Parte_1 scolastica e della quota di iscrizione annuale sino a quando la minore frequenterà l'attuale scuola materna privata (ovvero provvederà al versamento di € 200,00 mensili oltre alla quota di iscrizione annuale di Gennaio 2025 di € 90,00). Terminato il ciclo scolastico attuale in corso, ovvero a partire dal ciclo primario e salvo diverso accordo vigeranno le disposizioni di cui al protocollo d'Intesa. DISPONE che il SI provvederà al momento della sottoscrizione degli accordi al P_ versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla IG dal mese di settembre Parte_1
2024 ad oggi e così indicate già pro quota: - € 35,00 (costo annuale) per l'attività di ginnastica;
- €
25,00 per il kit cartoleria scolastica;
- € 225 per il corso di nuoto annuale;
DÀ ATTO che inoltre, il SI nel mese di Novembre 2024 provvederà al pagamento P_ della quota del riscaldamento della scuola materna frequentata dalla piccola versando la somma Per_1 dovuta pari ad € 80,00 direttamente alla IG , avendo quest'ultima già provveduto al Parte_1 pagamento della quota relativa al mese di ottobre 2024.
DÀ ATTO che l'assegno unico per la figlia minore sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra
; Parte_1
DÀ ATTO che gli sgravi e le detrazioni fiscali relative alle spese della figlia verranno suddivisi tra i coniugi al 50%
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.