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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7418 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA ex art 281 sexies ult. comma c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6022/2023 TRA Parte_1
(Avv. Domenico Festa) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Roberto Mattoni)
PARTE APPELLATA E
CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE E
Controparte_3
(Avv. Daniela Ciardo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6556/2023 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6556/2023 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti del Parte_1
Condominio, nel quale era stato chiamato ed interveniva Controparte_3 volontariamente ed ha così statuito “ a) condanna il Condominio CP_2 convenuto a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio l'importo di € 3.900,00 oltre Iva ai sensi di legge ed oltre interessi come in motivazione;
condanna il CP_1 convenuto a corrispondere altresì all'attrice a titolo risarcitorio l'ulteriore importo di
€ 9.237,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle spese processuali dell'attrice per il presente giudizio, che liquida in € 545,00 per costi di iscrizione ed in € 4.700,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali dell'attrice per il procedimento di ATP, pari ad € 2.303,29 per spese di CTU e liquidate in € 2.100,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
condanna l'attrice e il convenuto, in solido e con ripartizione interna in CP_1 pari misura, al pagamento delle spese processuali dell'intervenuto che CP_2 liquida in € 3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
condanna l'attrice e il convenuto, in solido e con ripartizione interna in pari misura, al CP_1 pagamento delle spese processuali del chiamato , che liquida in € Controparte_3
3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
dispone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento, restino definitivamente a carico del convenuto.” . CP_1
. ha proposto appello e ha chiesto “in Parte_1 accoglimento dell'odierno appello ed in parziale riforma della Sentenza n. 6556/2023 del Tribunale Ordinario di Roma - Settima Sezione Civile nella persona del giudice monocratico dott. Francesco Frettoni, pubblicata/depositata in Cancelleria in data 26/4/2023, non notificata, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta a ruolo al N. di R.G. 12982/2019, dato atto che la responsabilità per i danni tutti per cui è causa - quali subiti dalla - è da Parte_1 ascriversi in via esclusiva al così come Parte_2 statuito nella sentenza di primo grado, accertato e dichiarato quanto esposto nel corpo del presente atto e, precisamente, quanto nello stesso dedotto ed eccepito e la conseguente fondatezza del proposto gravame;
in parziale riforma della Sentenza n. 6556/2023 oggi gravata, accertare e dichiarare la illegittimità dei capi della stessa quali sopra riportati ed in cui il Giudice di prime cure ha così statuito: (i) “Non vi è, invece, alcun documento attestante an e quantum di spese per il CTP dell'attrice, né per l'ATP né per il presente procedimento, e pertanto nessun ristoro può essere disposto al riguardo”; (ii) “Condanna il convenuto a corrispondere altresì CP_1 all'attrice a titolo risarcitorio l'ulteriore importo di € 9.237,00 oltre interessi come in motivazione”; (iii) “Condanna l'attrice e il convenuto, in solido e con CP_1 ripartizione interna in pari misura, al pagamento delle spese processuali dell'intervenuto che liquida in € 3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., CP_2 per compensi di difesa”; accertato e dichiarato, altresì, che il Tribunale ha errato laddove: non ha considerato che parte attrice, unitamente alle Note di trattazione scritta 22/9/2022 - e, quindi, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni - ha depositato fatture inerenti le spese di C.T.U. per euro 522,00 e di C.T.P. per euro 6.412,00 (e così per complessivi euro 6.934,00); ha ritenuto che le accertate infiltrazioni abbiano interessato i soli ambienti del piano interrato (sala consultazioni, archivio e ripostiglio) e congrua la stima dei danni “limitata ai locali direttamente coinvolti dalle problematiche in discussione e giustificata l'applicazione da parte del C.T.U. del coefficiente di riduzione del 50% della superficie di tali ambienti”; non ha considerato che il cattivo odore (di muffa e di fogna) e la conseguente impossibilità di poter utilizzare i servizi igienici ubicati nella parte seminterrata hanno reso inagibile l'intero immobile, il tutto senza motivare sul punto;
ha condannato anche la parte attrice e “il convenuto, in solido e con ripartizione interna in pari misura, CP_1 al pagamento delle spese processuali dell'intervenuto che liquida in € CP_2
3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa”; accertato e dichiarato che la Società appellante ha, quindi, diritto: alla restituzione, per spese di C.T.P. e A.T.P., della complessiva somma di euro 6.934,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione della sentenza di primo grado;
alla restituzione, per spese di C.T.P. sostenute nel procedimento per A.T.P., della complessiva somma di euro 2.684,00 e di cui alle Fatture n. 5/2017 Studio Virgilio di euro 976,00 e n. 11/2017 Studio Virgilio;
ad essere risarcita - per il mancato utilizzo dell'immobile dal 2° semestre 2016 al 1° semestre 2022 - nella misura prevista e quantificata (a pag. pag. 24 della Relazione Tecnica di Ufficio 12/3/2022) di euro 77.188,53 ovvero altro diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
per l'effetto e di conseguenza, condannare il Parte_2
, in persona del suo Amministratore in carica pro tempore: a
[...] rifondere alla appellante, per spese di C.T.P. e A.T.P., la complessiva somma di Pt_3 euro 6.934,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione della sentenza di primo grado;
a rifondere alla Società appellante, per spese di C.T.P. sostenute nel procedimento per A.T.P., la complessiva somma di euro 2.684,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione della sentenza di primo grado;
a corrispondere alla Società appellante, a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo dell'immobile dal 2° semestre 2016 al 1° semestre 2022, la somma di euro 67.951,53 (e cioè euro 77.188,53 come da Relazione Tecnica di Ufficio 12/3/2022 - euro 9.237,00 quale importo già riconosciuto e percepito = euro 67.951,53) ovvero altro diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado dell'intervenuto
liquidate in € 3.400,00 oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di CP_2 difesa, con manleva della appellante da ogni e qualsivoglia esborso. In ogni Pt_3 caso e comunque non porre alcuna somma – a tale titolo – a carico della Pt_3 appellante. Con conferma dei restanti capi della Sentenza oggetto dell'odierno gravame. Con vittoria delle spese di lite in danno del convenuto, da CP_1 liquidarsi ex D.M. 55/2014.. ”. Si sono costituiti:
il che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha domandato CP_1
“rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Settima Civile, n°6556/2023 emessa in data 26.04.2023 e pubblicata in pari data, resa nell'ambito del giudizio contraddistinto al R.G.N°12982/2019, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza stessa;
. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge.”; e che ha concluso chiedendo “dichiarare l'avvenuto Controparte_3 passaggio in giudicato di tutti i capi della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 6556 del 26.4.2023 relativi al sig. , il quale si rimette alle Controparte_3 statuizioni che il Collegio riterrà di adottare in merito ai motivi di gravami proposti dalla Con vittoria di spese, competenze Parte_1 ed onorari...”.
ha optato per la contumacia. CP_2
La causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Il fatto da cui ha avuto origine il presente giudizio è così narrato negli atti (cfr. sentenza impugnata, appello e atto di citazione). premesso che era proprietaria del Parte_1 locale con accesso dal civico 25 di Via V.F. Sprovieri - utilizzato come sede ed CP_1 ufficio operativo per le proprie attività e che detta unità immobiliare era composta da un piano terra con vano principale e soppalco attualmente adibiti ad ufficio ed un vano archivio e da un piano interrato composto da una sala riunioni/consultazioni, un vano archivio, due bagni, disimpegno e ripostiglio nel sottoscala, ha rappresentato che dall'agosto del 2016 nella parte seminterrata di detto immobile iniziavano a verificarsi, nella sala riunioni, delle infiltrazioni di acqua prpvenienti dall'impianto idrico condominiale, nonché, nell'archivio e nel ripostiglio, dispersioni fognarie. La parte seminterrata risultava sempre più inagibile per umidità, proliferazione di muffa e permanente cattivo odore, che lentamente stava iniziando ad interessare anche la parte superiore - piano terra - oltre a mobili e documenti. Inoltre, il cattivo odore (di muffa e di fogna) e la conseguente impossibilità di poter utilizzare i servizi igienici ubicati nella parte seminterrata, avevano reso inagibile l'intero immobile, sia per l'impossibilità di ricevere la clientela, fare riunioni e conservare documenti, che per l'insalubrità stessa degli ambienti. La Società appellante ha, poi, rappresentato che aveva proposto sempre contro il
, un ricorso ex art. 700 c.p.c., riqualificato come denuncia di danno CP_1 temuto, la cui domanda era stata accolta e quest'ultimo era stato condannato ad effettuare i lavori di rimessa in pristino dell'impianto fognario e sue CP_4 pertinenze, nonché un procedimento di ATP al fine di verificare lo stato dei luoghi e la condizione ambientale prima dell'ultimazione dei lavori. Peraltro, era stato introdotto altro procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. dal , nel quale CP_1 veniva (con ordinanza) nominato come Direttore dei Lavori lo stesso Consulente della fase cautelare che provvedeva a sua volta a nominare altra Ditta, diversa da quella del Condominio, ed il cui procedimento terminava senza una completa esecuzione dell'ordinanza, essendosi resi necessari ulteriori accertamenti anche presso le proprietà del e . CP_2 CP_3
In mancanza, dunque, dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare veniva introdotto il presente giudizio. Costituitesi le odierne parti, ammessa ed espletata una CTU, veniva poi resa la sentenza gravata. Il primo Giudice ha ritenuto che il Ctu avesse escluso che sussistevano ancora fenomeni di infiltrazioni (riguardanti la sala consultazioni) e di dispersioni fognarie (nell'archivio e nel ripostiglio). Era stata rilevata una presenza residua di umidità sia nella sala consultazioni che nei locali archivio e ripostiglio, tuttavia dovuta alla collocazione interrata di questi ambienti. Inoltre, il Consulente aveva riferito di avere verificato la regolare esecuzione delle opere e la conformità alle prescrizioni indicate nelle relazioni, nonché l'esecuzione della manutenzione del sistema di scarico fognario sia all'interno della proprietà dell'appellante che in quella limitrofa del
Aveva indicato gli interventi di ripristino effettuati e quelli ancora da eseguire CP_2 quantificandone i costi, in € 2.150,00, nonché confermato l'estraneità delle unità immobiliari del e dell e si era soffermato sull'impatto dei fenomeni CP_2 CP_3 infiltrativi con riguardo all'utilizzazione dei locali e sul valore locativo. Con riguardo a tale ultimo aspetto, il Giudice, ha quantificato il danno per mancato utilizzo - indicandolo nell'importo complessivo di € 9.237,96 - relativamente ai soli ambienti del piano seminterrato, sala consultazione, archivio e ripostiglio, computando con riguardo al primo locale un periodo di inutilizzabilità da agosto 2016 a febbraio 2022, mentre per gli altri due locali da agosto 2016 a novembre 2018, previa decurtazione del 50% della superficie dei locali detti, stante il loro carattere pertinenziale. Ammontare questo complessivo dovuto dal . CP_1
Ha invece rigettato la richiesta di risarcimento dei danni relativi agli importi spesi per costi di servizi logistici a causa dell'inutilizzabilità dei locali interessati dagli inconvenienti. Ha poi posto le spese di lite in favore dei terzi e , a CP_2 CP_3 carico sia della attrice che del Condominio;
mentre ha condannato Pt_3 quest'utimo al pagamento delle spese dell'ATP e del giudizio, nonchè per le spese di Ctu, mentre ha rigettato la richiesta, della Società, di rimborso delle spese di CTP, sia per il presente giudizio che per quello di ATP.
Con una prima doglianza la parte appellante ha eccepito che il giudice aveva errato per avere ritenuto che non vi era un documento attestante le spese di CTP, mentre, invece, in sede di precisazione delle conclusioni aveva depositato le fatture inerenti sia le spese di ctu che di CTP. Con la seconda censura ha contestato la liquidazione del danno per l'inutilizzabilità del solo piano seminterrato, stante che, diversamente, il cattivo odore e l'impossibilità di servirsi dei servizi igienici ubicati al piano seminterrato avevano reso inagibile l'intero immobile, sia per l'impossibilità di ricevere la clientela, fare riunioni e conservare i documenti, che per l'insalubrità degli ambienti interessati dalla muffa.
5.12 Inoltre, l'ammontare attribuito non era esatto poiché la riduzione del 50% della superficie del piano era stata già detratta dal consulente. Con il terzo motivo ha criticato la decisione del Giudice di avere posto le spese di lite in favore del anche a suo carico, quando invece detta parte era CP_2 intervenuta spontaneamente e nessuna soccombenza era configurabile a carico della parte attrice. Innanzitutto, con riguardo al primo motivo va detto, come del resto eccepito (cfr. comparsa ), che la censura deve intendersi limitata alle sole spese di CP_1
CTP, poiché le spese di ctu sono state liquidate dal Giudice in sentenza “dispone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento, restino definitivamente a carico del convenuto” ed altresì, per come asserito, la CP_1 somma è stata richiesta con il precetto e poi pagata (cfr. sempre costituzione
). CP_1
Il Primo Giudice sul punto ha così motivato “Non vi è, invece, alcun documento attestante an e quantum di spese per il CTP dell'attrice, né per l'ATP né per il presente procedimento, e pertanto nessun ristoro può essere disposto al riguardo. “. Invero, in atti è rivenibile una fattura (allegata alle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni) dell'Ing. , ove è scritto “ Prestazioni Persona_1 professionali per Consulenza Tecnica di Parte tra e Parte_1 [...]
. Periodo 2017-2022. (Di cui CTP 2.000) “Prezzo 6.000,00 Importo IVA Controparte_1
€6.000,00 € 22 %)”. Va poi richiamato, per le spese sostenute per la consulenza di parte, il principio secondo cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. 26729/2024). Orbene, è non contestato che sia stata espletata una consulenza di parte nel giudizio di ATP e nel giudizio di merito;
la circostanza poi risulta nel primo dall'indicazione contenuta nella relazione dell'Arch. nominato CTU ove si Per_2 legge (doc. 12 fascicolo primo grado e doc. 10 fascicolo parte appellante) CP_1 che era presente l'Ing. in sostituzione del CTP Ing. Persona_3 Persona_1 ritualmente nominato, nel secondo attesa la nomina in atti del CTP Ing. (cfr. Per_1 doc. nel fascicolo di primo grado), di cui sono state indicate la presenza e le osservazioni in sede di svolgimento della ctu ammessa (cfr. relazione di ctu Arch. e osservazioni allegate). Controllato tutto Per_2
Ne consegue che le spese sostenute per la CTP sono dovute e possono essere quantificate nell'ammontare complessivo indicato e specificato nella fattura del 21.9.2022, ove si legge “(Di cui CTP 2.000)”, dunque di € 2.000.00, ciò stante la mancanza di indicazione specifica del dovuto in ciascuno dei procedimenti, in quello di Atp e in quello di merito. A nulla rileva l'eccezione (cfr. comparsa del ) che il periodo indicato CP_1 in fattura non sarebbe riconducibile ai giudizi, poiché, comunque, negli anni “dal 2017 al 2022” vi sarebbe compreso sia il primo (che come asserito dallo stesso Condominio sarebbe stato incardinato nel 2017 e concluso nel 2018), sia il primo grado del presente giudizio iniziato nel 2019 e concluso nel 2023. Mentre non appare fondato il rinborso richiesto delle fatture nn. 5 e 11 del 2017 dello Studio Virgilio perché, benchè è fatto riferimento alle spese di ctp nell'ATP, nulla si evince dell'espletamento dell'incarico di perito di parte del predetto soggetto (cfr. relazione di ctu nel procedimento di ATP). In conclusione, la censura va accolta e la sentenza va in parte riformata con condanna del al pagamento delle spese di CTP per € 2.000, oltre gli CP_1 interessi legali dalla data della richiesta. Con riguardo all'erronea determinazione del valore locativo, per la mancata utilizzabilità del bene, il CTU Arch. ha ritenuto (cfr. relazione in data 12.3.2022) Per_2
“La media dei valori locativi indicati dall'agenzia (OMI) e dei valori rilevati con indagini svolte presso gli operatori del settore, €/mq/ mese, per ogni singolo periodo, è stata successivamente applicata alla superficie commerciale dell'immobile determinata misurando la superficie coperta al lordo delle murature. Per quanto concerne il calcolo della superficie accessorie (piano interrato), poiché la stessa è comunicante con il locale avente funzione prevalente (piano terra), essendo ad esso collegata con scala interna, è stata omogeneizzata al 50%. La superficie commerciale è pari a 50 mq (PT)
+ 50/2 (PS1) = 75 mq. Il valore locativo dell'immobile in condizioni ordinarie è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri ed il valore unitario come precedentemente determinato. Si ritiene necessario precisare che per la valutazione sopra esposta non si è tenuto conto della superficie del soppalco che è stato realizzato senza titolo autorizzativo urbanistico-edilizio. Inoltre, si specifica che detto soppalco ha ridotto l'altezza dei locali al piano terra a ml 2.35, (quota inferiore all'altezza minima di 3 ml per i locali commerciali dettata da norme e regolamenti comunali), rendendoli di fatto non agibili per l'attività commerciale ad essa destinata. “. Nella successiva relazione di integrazione (del 10.7.2022), sempre il Ctu Arch. Per_2 in risposta alle richieste del , di specificazione e di puntualizzazione in CP_1 ordine al quesito sul valore locativo, ha esplicitato “Gli ambienti direttamente interessati dalle infiltrazioni sono quelli posti al piano interrato ed in particolare la
“sala consultazioni”, l'archivio ed il locale sottoscala. Essi hanno una destinazione legittima a deposito seppure con una diversa distribuzione interna rispetto alla planimetria catastale del 2.8.2011. Nella cosiddetta sala consultazioni non è consentita l'attività lavorativa continuativa salvo quella strettamente necessaria alla breve consultazione e archiviazione di documenti.” e poi in relazione alla osservazione di dovere fare riferimento ai soli ambienti interessati dai fenomeni infitrativi e non all'intero locale e tenendo conto, altresì, che le infiltrazioni erano cessate da diverso tempo, ha precisato ancora “Ad integrazione della stima eseguita dallo scrivente CTU e riportata nella relazione tecnica depositata in data 12.3.2022, di seguito si calcola il valore locativo solo per quanto attiene ai locali strettamente interessati dai fenomeni di infiltrazioni e sversamenti accertati. Detti ambienti consistono nella “sala consultazioni” (superficie 15.12 m2), nell'archivio (superficie
7.52 m2) e nel ripostiglio (superficie 2.5 m2) per una superficie complessiva di 25.14 m2. La superficie calcolata si omogenizza applicando il coefficiente riduttivo del 50% giacché relativo a locali costituenti pertinenza esclusiva a servizio dell'unità immobiliare (superficie accessoria di ambienti comunicanti con il locale avente funzione prevalente al piano terra per mezzo di scala interna) come quelli in esame. Si ha quindi una superficie di locazione paria a 25.14 /2 = 12.57 m2. Si confermano i valori locativi di riferimento adottati nella relazione peritale (media dei valori medi OMI e di mercato). Il valore locativo viene stimato al periodo che intercorre dal manifestarsi degli eventi infiltrativi (agosto 2016) e la conclusione degli interventi attuati nel procedimento cautelare sotto la direzione dell'arch. (novembre Per_4
2018)..”. Il perito, ha poi calcolato i valori locativi relativi ai locali interessati dalle infiltrazioni nel periodo da agosto 2016 a novembre 2018, in un totale di € 3.655,73, ed ha aggiunto il valore locativo fino all'attualittà per la sala consultazioni (pari a mq 7,56), stante, per come specificato, la non agibilità a causa della presenza “dei beni mobili precedentemente danneggiati dall'umidità e dalle cause delle infiltrazioni esterne solo successivamente risolte”, per un ulteriore importo totale di € 5.582,23.”.
Inoltre, circa la percentuale della fruibilità degli ambienti interessati dai fenomeni infiltrativi, il consulente si è riportato alla relazione prima svolta dall'Arch. Per_4
(espletata nel corso del procedimento cautelare) che accertava ““Lo stato di manutenzione e conservazione dei luoghi oggetto di causa è apparso, alle varie date di sopralluogo, ottimo, fatte salve le macchie infiltrative risultanti bagnate e rilevabili, così come denunciato dalla ricorrente, al piano interrato, nella parte bassa di una parete dell'archivio e di due pareti del ripostiglio, entrambe a confine con il sotto-negozio al civ. 23 di Via F. S. Sprovieri”, ed inoltre che i “fenomeni infiltrativi “se pure modesti in termini di estensione, danno origine a umidità ed odori di muffa e di liquame, questi ultimi percepibili, causa la scarsa ventilazione degli spazi interni e l'assenza di barriere tra un piano e l'altro, anche nei locali ai piani terra e soppalco”.
Ora, le risultanze indicate correttamente sono state poste dal primo Giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda quanto al danno da infiltrazioni che hanno interessato soltanto i locali al piano seminterrato, ciò alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22; cfr. anche Cass. 15147/18). Peraltro, oltretutto, in mancanza di alcuna osservazione fatta sul punto dal ctp Ing. di parte (cfr. relazione del 12.3.22 e Persona_1 Parte_1 del 13.7.22) ed inoltre tenuto conto che l'Arch. CTU nominato anche nel Per_2 procedimento per ATP, quanto alla fruizione ed al normale utilizzo dei beni, si riferiva ai locali interrati che “non consentono l'uso degli stessi, se non limitatamente ai soli servizi igienici ed al deposito di beni e materiali non deteriorabili”. Sotto altro diverso aspetto, l'ammissione delle testimonianze richieste e reiterate anche nel presente grado dalla parte appellante (cfr. atto di appello), risulterebbe, comunque, irrilevante stante le evidenze tecniche indicate. Né del resto la circostanza articolata, può essere rilevante per provare la inutilizzabilità dell'intero immobile. Infatti, la richiesta di prova con riguardo al capitolo che l'umidità ed il cattivo odore avevano interessato anche le parti superiori del locale ed erano avvertibili dalle persone, non avrebbe, seppure ammessa, nulla aggiunto per fare ritenere effettivamente inutilizzabile la parte superiore del locale, cosicchè ne sarebbe conseguita anche l'irrilevanza dell'ulteriore circostanza articolata e dedotta che tutto ciò aveva comportato di non avere potuto ricevere “decosoramente la sua clientela di imprenditori e di professionisti, nonché non ha fatto consultazioni e/o riunioni ed ha dovuto custodire altrove…i documenti della società..”. L'argomento, poi, circa l'erroneità ulteriore ravvisata nella decisione per avere il Tribunale, o meglio il CTU proceduto già nella prima relazione alla riduzione del 50% della superficie del piano seminterrato e poi ad una ulteriore decurtazione del 50% della supericie di tali ambienti, non è parimenti corretto. Il CTU nella seconda relazione ha indicato i mq di ciascun locale “sala consultazioni” (superficie 15.12 m2), nell'archivio (superficie 7.52 m2) e nel ripostiglio (superficie 2.5 m2) per una superficie complessiva di 25.14 m2”ed ha poi proceduto ad applicare il coefficiente riduttivo del 50% giacché relativo a locali costituenti pertinenza esclusiva a servizio dell'unità immobiliare.
Da ultimo, anche la terza censura va respinta.
Il Tribunale, con riguardo all'attribuzione delle spese di lite in relazione alla posizione del ha ritenuto che fosse ravvisabile una corresponsabiità del in CP_2 CP_1 ordine alla partecipazione al giudizio di quest'ultimo (oltre che ), con la CP_3 conseguenza che le spese andavano poste in capo alla parte attrice ed al CP_1 in solido con ripartizione interna in misura paritaria. La decisione è condivisibile e corretta atteso che l'intervento volontario del è CP_2 comunque seguito alla domanda formulata dalla di ordinare l'accesso nelle Pt_3 rispettive proprietà. E la decisione sul punto, che non è stata affatto censurata, ha poi dichiarato l'estraneità alle problematiche oggetto di causa delle unità immobiliari “dei Sigg.ri e del resto riconosciuto dalla stessa attrice sin dalla CP_2 Parte_4 memoria n. 1”. Le spese del presente grado di giudizio - ben potendosi confermare per il primo grado l'attribuzione fatta stante l'accoglimento, peraltro limitato e residuale, di una sola censura relativa al profilo delle spese di CTP - che si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21), stante l'esito del giudizio, possono essere compensate nella misura di 2/3 e seguono, per la restante misura, la soccombenza della parte appellata nei confronti della parte appellante. CP_1
Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese di lite tra la parte appellante e la parte appellata , in assenza di alcuna censura proposta CP_3 quanto alla posizione dello stesso;
mentre nessuna decisione va resa con riguardo alla restante parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna il al pagamento delle spese di CTP per € 2.000,00 oltre gli CP_1 interessi legali dalla data della richiesta;
liquida per il presente grado le spese di lite, per l'intero, nella misura di € 3.966,00
e compensate nella misura di 2/3 condanna la parte appellata al CP_1 pagamento della restante misura, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; compensa le spese di lite tra la parte appellante e l'appellato ; Controparte_3 nulla per spese per la restante parte appellata contumace CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
(Avv. Domenico Festa) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Roberto Mattoni)
PARTE APPELLATA E
CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE E
Controparte_3
(Avv. Daniela Ciardo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6556/2023 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6556/2023 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti del Parte_1
Condominio, nel quale era stato chiamato ed interveniva Controparte_3 volontariamente ed ha così statuito “ a) condanna il Condominio CP_2 convenuto a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio l'importo di € 3.900,00 oltre Iva ai sensi di legge ed oltre interessi come in motivazione;
condanna il CP_1 convenuto a corrispondere altresì all'attrice a titolo risarcitorio l'ulteriore importo di
€ 9.237,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle spese processuali dell'attrice per il presente giudizio, che liquida in € 545,00 per costi di iscrizione ed in € 4.700,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali dell'attrice per il procedimento di ATP, pari ad € 2.303,29 per spese di CTU e liquidate in € 2.100,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
condanna l'attrice e il convenuto, in solido e con ripartizione interna in CP_1 pari misura, al pagamento delle spese processuali dell'intervenuto che CP_2 liquida in € 3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
condanna l'attrice e il convenuto, in solido e con ripartizione interna in pari misura, al CP_1 pagamento delle spese processuali del chiamato , che liquida in € Controparte_3
3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa;
dispone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento, restino definitivamente a carico del convenuto.” . CP_1
. ha proposto appello e ha chiesto “in Parte_1 accoglimento dell'odierno appello ed in parziale riforma della Sentenza n. 6556/2023 del Tribunale Ordinario di Roma - Settima Sezione Civile nella persona del giudice monocratico dott. Francesco Frettoni, pubblicata/depositata in Cancelleria in data 26/4/2023, non notificata, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta a ruolo al N. di R.G. 12982/2019, dato atto che la responsabilità per i danni tutti per cui è causa - quali subiti dalla - è da Parte_1 ascriversi in via esclusiva al così come Parte_2 statuito nella sentenza di primo grado, accertato e dichiarato quanto esposto nel corpo del presente atto e, precisamente, quanto nello stesso dedotto ed eccepito e la conseguente fondatezza del proposto gravame;
in parziale riforma della Sentenza n. 6556/2023 oggi gravata, accertare e dichiarare la illegittimità dei capi della stessa quali sopra riportati ed in cui il Giudice di prime cure ha così statuito: (i) “Non vi è, invece, alcun documento attestante an e quantum di spese per il CTP dell'attrice, né per l'ATP né per il presente procedimento, e pertanto nessun ristoro può essere disposto al riguardo”; (ii) “Condanna il convenuto a corrispondere altresì CP_1 all'attrice a titolo risarcitorio l'ulteriore importo di € 9.237,00 oltre interessi come in motivazione”; (iii) “Condanna l'attrice e il convenuto, in solido e con CP_1 ripartizione interna in pari misura, al pagamento delle spese processuali dell'intervenuto che liquida in € 3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., CP_2 per compensi di difesa”; accertato e dichiarato, altresì, che il Tribunale ha errato laddove: non ha considerato che parte attrice, unitamente alle Note di trattazione scritta 22/9/2022 - e, quindi, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni - ha depositato fatture inerenti le spese di C.T.U. per euro 522,00 e di C.T.P. per euro 6.412,00 (e così per complessivi euro 6.934,00); ha ritenuto che le accertate infiltrazioni abbiano interessato i soli ambienti del piano interrato (sala consultazioni, archivio e ripostiglio) e congrua la stima dei danni “limitata ai locali direttamente coinvolti dalle problematiche in discussione e giustificata l'applicazione da parte del C.T.U. del coefficiente di riduzione del 50% della superficie di tali ambienti”; non ha considerato che il cattivo odore (di muffa e di fogna) e la conseguente impossibilità di poter utilizzare i servizi igienici ubicati nella parte seminterrata hanno reso inagibile l'intero immobile, il tutto senza motivare sul punto;
ha condannato anche la parte attrice e “il convenuto, in solido e con ripartizione interna in pari misura, CP_1 al pagamento delle spese processuali dell'intervenuto che liquida in € CP_2
3.400,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa”; accertato e dichiarato che la Società appellante ha, quindi, diritto: alla restituzione, per spese di C.T.P. e A.T.P., della complessiva somma di euro 6.934,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione della sentenza di primo grado;
alla restituzione, per spese di C.T.P. sostenute nel procedimento per A.T.P., della complessiva somma di euro 2.684,00 e di cui alle Fatture n. 5/2017 Studio Virgilio di euro 976,00 e n. 11/2017 Studio Virgilio;
ad essere risarcita - per il mancato utilizzo dell'immobile dal 2° semestre 2016 al 1° semestre 2022 - nella misura prevista e quantificata (a pag. pag. 24 della Relazione Tecnica di Ufficio 12/3/2022) di euro 77.188,53 ovvero altro diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
per l'effetto e di conseguenza, condannare il Parte_2
, in persona del suo Amministratore in carica pro tempore: a
[...] rifondere alla appellante, per spese di C.T.P. e A.T.P., la complessiva somma di Pt_3 euro 6.934,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione della sentenza di primo grado;
a rifondere alla Società appellante, per spese di C.T.P. sostenute nel procedimento per A.T.P., la complessiva somma di euro 2.684,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione della sentenza di primo grado;
a corrispondere alla Società appellante, a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo dell'immobile dal 2° semestre 2016 al 1° semestre 2022, la somma di euro 67.951,53 (e cioè euro 77.188,53 come da Relazione Tecnica di Ufficio 12/3/2022 - euro 9.237,00 quale importo già riconosciuto e percepito = euro 67.951,53) ovvero altro diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado dell'intervenuto
liquidate in € 3.400,00 oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di CP_2 difesa, con manleva della appellante da ogni e qualsivoglia esborso. In ogni Pt_3 caso e comunque non porre alcuna somma – a tale titolo – a carico della Pt_3 appellante. Con conferma dei restanti capi della Sentenza oggetto dell'odierno gravame. Con vittoria delle spese di lite in danno del convenuto, da CP_1 liquidarsi ex D.M. 55/2014.. ”. Si sono costituiti:
il che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha domandato CP_1
“rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Settima Civile, n°6556/2023 emessa in data 26.04.2023 e pubblicata in pari data, resa nell'ambito del giudizio contraddistinto al R.G.N°12982/2019, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza stessa;
. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge.”; e che ha concluso chiedendo “dichiarare l'avvenuto Controparte_3 passaggio in giudicato di tutti i capi della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 6556 del 26.4.2023 relativi al sig. , il quale si rimette alle Controparte_3 statuizioni che il Collegio riterrà di adottare in merito ai motivi di gravami proposti dalla Con vittoria di spese, competenze Parte_1 ed onorari...”.
ha optato per la contumacia. CP_2
La causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Il fatto da cui ha avuto origine il presente giudizio è così narrato negli atti (cfr. sentenza impugnata, appello e atto di citazione). premesso che era proprietaria del Parte_1 locale con accesso dal civico 25 di Via V.F. Sprovieri - utilizzato come sede ed CP_1 ufficio operativo per le proprie attività e che detta unità immobiliare era composta da un piano terra con vano principale e soppalco attualmente adibiti ad ufficio ed un vano archivio e da un piano interrato composto da una sala riunioni/consultazioni, un vano archivio, due bagni, disimpegno e ripostiglio nel sottoscala, ha rappresentato che dall'agosto del 2016 nella parte seminterrata di detto immobile iniziavano a verificarsi, nella sala riunioni, delle infiltrazioni di acqua prpvenienti dall'impianto idrico condominiale, nonché, nell'archivio e nel ripostiglio, dispersioni fognarie. La parte seminterrata risultava sempre più inagibile per umidità, proliferazione di muffa e permanente cattivo odore, che lentamente stava iniziando ad interessare anche la parte superiore - piano terra - oltre a mobili e documenti. Inoltre, il cattivo odore (di muffa e di fogna) e la conseguente impossibilità di poter utilizzare i servizi igienici ubicati nella parte seminterrata, avevano reso inagibile l'intero immobile, sia per l'impossibilità di ricevere la clientela, fare riunioni e conservare documenti, che per l'insalubrità stessa degli ambienti. La Società appellante ha, poi, rappresentato che aveva proposto sempre contro il
, un ricorso ex art. 700 c.p.c., riqualificato come denuncia di danno CP_1 temuto, la cui domanda era stata accolta e quest'ultimo era stato condannato ad effettuare i lavori di rimessa in pristino dell'impianto fognario e sue CP_4 pertinenze, nonché un procedimento di ATP al fine di verificare lo stato dei luoghi e la condizione ambientale prima dell'ultimazione dei lavori. Peraltro, era stato introdotto altro procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. dal , nel quale CP_1 veniva (con ordinanza) nominato come Direttore dei Lavori lo stesso Consulente della fase cautelare che provvedeva a sua volta a nominare altra Ditta, diversa da quella del Condominio, ed il cui procedimento terminava senza una completa esecuzione dell'ordinanza, essendosi resi necessari ulteriori accertamenti anche presso le proprietà del e . CP_2 CP_3
In mancanza, dunque, dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare veniva introdotto il presente giudizio. Costituitesi le odierne parti, ammessa ed espletata una CTU, veniva poi resa la sentenza gravata. Il primo Giudice ha ritenuto che il Ctu avesse escluso che sussistevano ancora fenomeni di infiltrazioni (riguardanti la sala consultazioni) e di dispersioni fognarie (nell'archivio e nel ripostiglio). Era stata rilevata una presenza residua di umidità sia nella sala consultazioni che nei locali archivio e ripostiglio, tuttavia dovuta alla collocazione interrata di questi ambienti. Inoltre, il Consulente aveva riferito di avere verificato la regolare esecuzione delle opere e la conformità alle prescrizioni indicate nelle relazioni, nonché l'esecuzione della manutenzione del sistema di scarico fognario sia all'interno della proprietà dell'appellante che in quella limitrofa del
Aveva indicato gli interventi di ripristino effettuati e quelli ancora da eseguire CP_2 quantificandone i costi, in € 2.150,00, nonché confermato l'estraneità delle unità immobiliari del e dell e si era soffermato sull'impatto dei fenomeni CP_2 CP_3 infiltrativi con riguardo all'utilizzazione dei locali e sul valore locativo. Con riguardo a tale ultimo aspetto, il Giudice, ha quantificato il danno per mancato utilizzo - indicandolo nell'importo complessivo di € 9.237,96 - relativamente ai soli ambienti del piano seminterrato, sala consultazione, archivio e ripostiglio, computando con riguardo al primo locale un periodo di inutilizzabilità da agosto 2016 a febbraio 2022, mentre per gli altri due locali da agosto 2016 a novembre 2018, previa decurtazione del 50% della superficie dei locali detti, stante il loro carattere pertinenziale. Ammontare questo complessivo dovuto dal . CP_1
Ha invece rigettato la richiesta di risarcimento dei danni relativi agli importi spesi per costi di servizi logistici a causa dell'inutilizzabilità dei locali interessati dagli inconvenienti. Ha poi posto le spese di lite in favore dei terzi e , a CP_2 CP_3 carico sia della attrice che del Condominio;
mentre ha condannato Pt_3 quest'utimo al pagamento delle spese dell'ATP e del giudizio, nonchè per le spese di Ctu, mentre ha rigettato la richiesta, della Società, di rimborso delle spese di CTP, sia per il presente giudizio che per quello di ATP.
Con una prima doglianza la parte appellante ha eccepito che il giudice aveva errato per avere ritenuto che non vi era un documento attestante le spese di CTP, mentre, invece, in sede di precisazione delle conclusioni aveva depositato le fatture inerenti sia le spese di ctu che di CTP. Con la seconda censura ha contestato la liquidazione del danno per l'inutilizzabilità del solo piano seminterrato, stante che, diversamente, il cattivo odore e l'impossibilità di servirsi dei servizi igienici ubicati al piano seminterrato avevano reso inagibile l'intero immobile, sia per l'impossibilità di ricevere la clientela, fare riunioni e conservare i documenti, che per l'insalubrità degli ambienti interessati dalla muffa.
5.12 Inoltre, l'ammontare attribuito non era esatto poiché la riduzione del 50% della superficie del piano era stata già detratta dal consulente. Con il terzo motivo ha criticato la decisione del Giudice di avere posto le spese di lite in favore del anche a suo carico, quando invece detta parte era CP_2 intervenuta spontaneamente e nessuna soccombenza era configurabile a carico della parte attrice. Innanzitutto, con riguardo al primo motivo va detto, come del resto eccepito (cfr. comparsa ), che la censura deve intendersi limitata alle sole spese di CP_1
CTP, poiché le spese di ctu sono state liquidate dal Giudice in sentenza “dispone le spese di CTU del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento, restino definitivamente a carico del convenuto” ed altresì, per come asserito, la CP_1 somma è stata richiesta con il precetto e poi pagata (cfr. sempre costituzione
). CP_1
Il Primo Giudice sul punto ha così motivato “Non vi è, invece, alcun documento attestante an e quantum di spese per il CTP dell'attrice, né per l'ATP né per il presente procedimento, e pertanto nessun ristoro può essere disposto al riguardo. “. Invero, in atti è rivenibile una fattura (allegata alle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni) dell'Ing. , ove è scritto “ Prestazioni Persona_1 professionali per Consulenza Tecnica di Parte tra e Parte_1 [...]
. Periodo 2017-2022. (Di cui CTP 2.000) “Prezzo 6.000,00 Importo IVA Controparte_1
€6.000,00 € 22 %)”. Va poi richiamato, per le spese sostenute per la consulenza di parte, il principio secondo cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. 26729/2024). Orbene, è non contestato che sia stata espletata una consulenza di parte nel giudizio di ATP e nel giudizio di merito;
la circostanza poi risulta nel primo dall'indicazione contenuta nella relazione dell'Arch. nominato CTU ove si Per_2 legge (doc. 12 fascicolo primo grado e doc. 10 fascicolo parte appellante) CP_1 che era presente l'Ing. in sostituzione del CTP Ing. Persona_3 Persona_1 ritualmente nominato, nel secondo attesa la nomina in atti del CTP Ing. (cfr. Per_1 doc. nel fascicolo di primo grado), di cui sono state indicate la presenza e le osservazioni in sede di svolgimento della ctu ammessa (cfr. relazione di ctu Arch. e osservazioni allegate). Controllato tutto Per_2
Ne consegue che le spese sostenute per la CTP sono dovute e possono essere quantificate nell'ammontare complessivo indicato e specificato nella fattura del 21.9.2022, ove si legge “(Di cui CTP 2.000)”, dunque di € 2.000.00, ciò stante la mancanza di indicazione specifica del dovuto in ciascuno dei procedimenti, in quello di Atp e in quello di merito. A nulla rileva l'eccezione (cfr. comparsa del ) che il periodo indicato CP_1 in fattura non sarebbe riconducibile ai giudizi, poiché, comunque, negli anni “dal 2017 al 2022” vi sarebbe compreso sia il primo (che come asserito dallo stesso Condominio sarebbe stato incardinato nel 2017 e concluso nel 2018), sia il primo grado del presente giudizio iniziato nel 2019 e concluso nel 2023. Mentre non appare fondato il rinborso richiesto delle fatture nn. 5 e 11 del 2017 dello Studio Virgilio perché, benchè è fatto riferimento alle spese di ctp nell'ATP, nulla si evince dell'espletamento dell'incarico di perito di parte del predetto soggetto (cfr. relazione di ctu nel procedimento di ATP). In conclusione, la censura va accolta e la sentenza va in parte riformata con condanna del al pagamento delle spese di CTP per € 2.000, oltre gli CP_1 interessi legali dalla data della richiesta. Con riguardo all'erronea determinazione del valore locativo, per la mancata utilizzabilità del bene, il CTU Arch. ha ritenuto (cfr. relazione in data 12.3.2022) Per_2
“La media dei valori locativi indicati dall'agenzia (OMI) e dei valori rilevati con indagini svolte presso gli operatori del settore, €/mq/ mese, per ogni singolo periodo, è stata successivamente applicata alla superficie commerciale dell'immobile determinata misurando la superficie coperta al lordo delle murature. Per quanto concerne il calcolo della superficie accessorie (piano interrato), poiché la stessa è comunicante con il locale avente funzione prevalente (piano terra), essendo ad esso collegata con scala interna, è stata omogeneizzata al 50%. La superficie commerciale è pari a 50 mq (PT)
+ 50/2 (PS1) = 75 mq. Il valore locativo dell'immobile in condizioni ordinarie è determinato dal prodotto fra la superficie in metri quadri ed il valore unitario come precedentemente determinato. Si ritiene necessario precisare che per la valutazione sopra esposta non si è tenuto conto della superficie del soppalco che è stato realizzato senza titolo autorizzativo urbanistico-edilizio. Inoltre, si specifica che detto soppalco ha ridotto l'altezza dei locali al piano terra a ml 2.35, (quota inferiore all'altezza minima di 3 ml per i locali commerciali dettata da norme e regolamenti comunali), rendendoli di fatto non agibili per l'attività commerciale ad essa destinata. “. Nella successiva relazione di integrazione (del 10.7.2022), sempre il Ctu Arch. Per_2 in risposta alle richieste del , di specificazione e di puntualizzazione in CP_1 ordine al quesito sul valore locativo, ha esplicitato “Gli ambienti direttamente interessati dalle infiltrazioni sono quelli posti al piano interrato ed in particolare la
“sala consultazioni”, l'archivio ed il locale sottoscala. Essi hanno una destinazione legittima a deposito seppure con una diversa distribuzione interna rispetto alla planimetria catastale del 2.8.2011. Nella cosiddetta sala consultazioni non è consentita l'attività lavorativa continuativa salvo quella strettamente necessaria alla breve consultazione e archiviazione di documenti.” e poi in relazione alla osservazione di dovere fare riferimento ai soli ambienti interessati dai fenomeni infitrativi e non all'intero locale e tenendo conto, altresì, che le infiltrazioni erano cessate da diverso tempo, ha precisato ancora “Ad integrazione della stima eseguita dallo scrivente CTU e riportata nella relazione tecnica depositata in data 12.3.2022, di seguito si calcola il valore locativo solo per quanto attiene ai locali strettamente interessati dai fenomeni di infiltrazioni e sversamenti accertati. Detti ambienti consistono nella “sala consultazioni” (superficie 15.12 m2), nell'archivio (superficie
7.52 m2) e nel ripostiglio (superficie 2.5 m2) per una superficie complessiva di 25.14 m2. La superficie calcolata si omogenizza applicando il coefficiente riduttivo del 50% giacché relativo a locali costituenti pertinenza esclusiva a servizio dell'unità immobiliare (superficie accessoria di ambienti comunicanti con il locale avente funzione prevalente al piano terra per mezzo di scala interna) come quelli in esame. Si ha quindi una superficie di locazione paria a 25.14 /2 = 12.57 m2. Si confermano i valori locativi di riferimento adottati nella relazione peritale (media dei valori medi OMI e di mercato). Il valore locativo viene stimato al periodo che intercorre dal manifestarsi degli eventi infiltrativi (agosto 2016) e la conclusione degli interventi attuati nel procedimento cautelare sotto la direzione dell'arch. (novembre Per_4
2018)..”. Il perito, ha poi calcolato i valori locativi relativi ai locali interessati dalle infiltrazioni nel periodo da agosto 2016 a novembre 2018, in un totale di € 3.655,73, ed ha aggiunto il valore locativo fino all'attualittà per la sala consultazioni (pari a mq 7,56), stante, per come specificato, la non agibilità a causa della presenza “dei beni mobili precedentemente danneggiati dall'umidità e dalle cause delle infiltrazioni esterne solo successivamente risolte”, per un ulteriore importo totale di € 5.582,23.”.
Inoltre, circa la percentuale della fruibilità degli ambienti interessati dai fenomeni infiltrativi, il consulente si è riportato alla relazione prima svolta dall'Arch. Per_4
(espletata nel corso del procedimento cautelare) che accertava ““Lo stato di manutenzione e conservazione dei luoghi oggetto di causa è apparso, alle varie date di sopralluogo, ottimo, fatte salve le macchie infiltrative risultanti bagnate e rilevabili, così come denunciato dalla ricorrente, al piano interrato, nella parte bassa di una parete dell'archivio e di due pareti del ripostiglio, entrambe a confine con il sotto-negozio al civ. 23 di Via F. S. Sprovieri”, ed inoltre che i “fenomeni infiltrativi “se pure modesti in termini di estensione, danno origine a umidità ed odori di muffa e di liquame, questi ultimi percepibili, causa la scarsa ventilazione degli spazi interni e l'assenza di barriere tra un piano e l'altro, anche nei locali ai piani terra e soppalco”.
Ora, le risultanze indicate correttamente sono state poste dal primo Giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda quanto al danno da infiltrazioni che hanno interessato soltanto i locali al piano seminterrato, ciò alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22; cfr. anche Cass. 15147/18). Peraltro, oltretutto, in mancanza di alcuna osservazione fatta sul punto dal ctp Ing. di parte (cfr. relazione del 12.3.22 e Persona_1 Parte_1 del 13.7.22) ed inoltre tenuto conto che l'Arch. CTU nominato anche nel Per_2 procedimento per ATP, quanto alla fruizione ed al normale utilizzo dei beni, si riferiva ai locali interrati che “non consentono l'uso degli stessi, se non limitatamente ai soli servizi igienici ed al deposito di beni e materiali non deteriorabili”. Sotto altro diverso aspetto, l'ammissione delle testimonianze richieste e reiterate anche nel presente grado dalla parte appellante (cfr. atto di appello), risulterebbe, comunque, irrilevante stante le evidenze tecniche indicate. Né del resto la circostanza articolata, può essere rilevante per provare la inutilizzabilità dell'intero immobile. Infatti, la richiesta di prova con riguardo al capitolo che l'umidità ed il cattivo odore avevano interessato anche le parti superiori del locale ed erano avvertibili dalle persone, non avrebbe, seppure ammessa, nulla aggiunto per fare ritenere effettivamente inutilizzabile la parte superiore del locale, cosicchè ne sarebbe conseguita anche l'irrilevanza dell'ulteriore circostanza articolata e dedotta che tutto ciò aveva comportato di non avere potuto ricevere “decosoramente la sua clientela di imprenditori e di professionisti, nonché non ha fatto consultazioni e/o riunioni ed ha dovuto custodire altrove…i documenti della società..”. L'argomento, poi, circa l'erroneità ulteriore ravvisata nella decisione per avere il Tribunale, o meglio il CTU proceduto già nella prima relazione alla riduzione del 50% della superficie del piano seminterrato e poi ad una ulteriore decurtazione del 50% della supericie di tali ambienti, non è parimenti corretto. Il CTU nella seconda relazione ha indicato i mq di ciascun locale “sala consultazioni” (superficie 15.12 m2), nell'archivio (superficie 7.52 m2) e nel ripostiglio (superficie 2.5 m2) per una superficie complessiva di 25.14 m2”ed ha poi proceduto ad applicare il coefficiente riduttivo del 50% giacché relativo a locali costituenti pertinenza esclusiva a servizio dell'unità immobiliare.
Da ultimo, anche la terza censura va respinta.
Il Tribunale, con riguardo all'attribuzione delle spese di lite in relazione alla posizione del ha ritenuto che fosse ravvisabile una corresponsabiità del in CP_2 CP_1 ordine alla partecipazione al giudizio di quest'ultimo (oltre che ), con la CP_3 conseguenza che le spese andavano poste in capo alla parte attrice ed al CP_1 in solido con ripartizione interna in misura paritaria. La decisione è condivisibile e corretta atteso che l'intervento volontario del è CP_2 comunque seguito alla domanda formulata dalla di ordinare l'accesso nelle Pt_3 rispettive proprietà. E la decisione sul punto, che non è stata affatto censurata, ha poi dichiarato l'estraneità alle problematiche oggetto di causa delle unità immobiliari “dei Sigg.ri e del resto riconosciuto dalla stessa attrice sin dalla CP_2 Parte_4 memoria n. 1”. Le spese del presente grado di giudizio - ben potendosi confermare per il primo grado l'attribuzione fatta stante l'accoglimento, peraltro limitato e residuale, di una sola censura relativa al profilo delle spese di CTP - che si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21), stante l'esito del giudizio, possono essere compensate nella misura di 2/3 e seguono, per la restante misura, la soccombenza della parte appellata nei confronti della parte appellante. CP_1
Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese di lite tra la parte appellante e la parte appellata , in assenza di alcuna censura proposta CP_3 quanto alla posizione dello stesso;
mentre nessuna decisione va resa con riguardo alla restante parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna il al pagamento delle spese di CTP per € 2.000,00 oltre gli CP_1 interessi legali dalla data della richiesta;
liquida per il presente grado le spese di lite, per l'intero, nella misura di € 3.966,00
e compensate nella misura di 2/3 condanna la parte appellata al CP_1 pagamento della restante misura, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; compensa le spese di lite tra la parte appellante e l'appellato ; Controparte_3 nulla per spese per la restante parte appellata contumace CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin