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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15369/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/03/1971 rappresentato e difeso dall'avv. DI BLASIO UGO Parte_1
MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto in data 17.11.2016 di essere assunta alle dipendenze della – operante con meno di 15 dipendenti nel settore della vendita CP_1 all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli presso la sede operativa sita in Napoli alla Via Caserta al Bravo
n. 192 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (20 ore di lavoro settimanali, pari al 50% del normale orario di lavoro) per svolgere mansioni impiegatizie di “addetta a funzioni di segreteria” con conseguente suo inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi – Confcommercio del 30.7.2019. Dal momento della sua assunzione la ricorrente veniva, in concreto, adibita a svolgere mansioni impiegatizie, ben più ampie e qualificanti, di
“contabile d'ordine” nonché mansioni prettamente amministrative rientranti anch'esse – al pari del profilo professionale di “addetta a funzioni di segreteria” formalmente attribuitole – nella declaratoria contrattuale del superiore IV livello di inquadramento retributivo contemplato dal CCNL di settore;
la ricorrente sin dal momento della sua assunzione ha sempre dovuto osservare un orario di lavoro ben
1 maggiore di quello (part-time) dichiarato in fase di assunzione, ossia un orario di lavoro settimanale implicante finanche lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario secondo la seguente articolazione oraria: dalle ore 08:30 alle ore 18:00, con un'ora di per il pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30, dal Per_1 lunedì al venerdì, per 8,5 ore di lavoro al dì e complessive 42,5 ore di lavoro settimanali. In data 31.5.2024 il rapporto di lavoro della ricorrente è venuto a risolversi per licenziamento (vedi comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro su modello UNILAV sopra richiamata). Nel corso del rapporto lavorativo su descritto la ricorrente, benchè abbia sempre osservato un orario di lavoro finanche superiore alle 40 ore settimanali, ciò nonostante ha sempre percepito solo ed unicamente una retribuzione corrispondente a 20 ore di lavoro settimanali
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “previo preliminare accertamento della sussistenza tra le parti in lite di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, durato ininterrottamente dal
17.11.2016 al 31.5.2024, condannare la convenuta unipersonale al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della complessiva somma di 95.581,57 a titolo di differenze retributive e di Parte_2 fine rapporto, di cui€ 6.396,85 per trattamento di fine rapporto (c.d. TFR),oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole componenti del credito dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta unipersonale alla integrale refusione delle spese di lite da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93c.p.c..”
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente e, in primis, al riconoscimento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, occorre precisare che, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
Deve, quindi, ritenersi che l'assoggettamento al potere datoriale, che caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia dall'accertato inserimento dei lavoratori nella realtà aziendale sia dall'espletamento delle mansioni elementari e ripetitive svolte con continuità e nel rispetto di un orario di lavoro nell'ambito dell'azienda (Cass. 4015/2002).
Con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da una estrema semplicità delle mansioni, come nel caso di un lavoratore che, come in quello di specie, svolga una prestazione piuttosto elementare e ripetitiva, è stato chiarito che per la particolarità delle mansioni, un concreto potere direttivo potrebbe non essere mai
2 esercitato, salvo che nella fase iniziale del rapporto (in questi sensi Cass. sez. lav.
5.5.2004 n. 8569). In quest'ottica la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 18692 del 06/09/2007) ha, ad esempio, ritenuto che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Orbene, nel caso di specie, questo giudice ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., con riferimento all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Invero la dichiarazioni dei testi, univoche e concordanti, hanno confermato le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30.6.25 veniva espletata prova testimoniale con i testi Sig. e , Testimone_1 Testimone_2 che confermavano le circostanze dedotto in ricorso.
In particolare il teste dichiarava: “SONO STATO COLLEGA DEL RICORRENTE ho cominciato a Testimone_1 lavorare nel 2010 come autista per le consegne e arrivò dopo ma non ricordo l'anno preciso, Parte_1 sono andato via nel 2022 sono stato licenziato lui era ancora al negozio. Il ricorrente si occupava di magazzino fatturazione e svolgeva mansioni relativa a banca, lavorava dalle 8.-13.30 e dalle 14.30 alle 18 chiudeva lui il negozio a volte se io ero in ritardo era l'unico ad aspettarmi lavorava dal lunedì al venerdì. Le CP_ direttive le dava il proprietario salvatore mai lo incrociavo ma veniva almeno una volta alla settimana al negozio . Lavoravano nel negozio circa 6/7 dipendenti totali compreso il ricorrente. Non so quanto fosse pagato, non so se aveva pagata la tredicesima, non so se aveva un contratto so che però era inquadrato eravamo tutti inquadrati ma non so come. Le ferie ne godeva facevamo i turni per quindici giorni il negozio era chiuso una sola settimana ad agosto, non so se erano pagati..”
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese alla medesima udienza da , che dichiarava Testimone_2
“SONO AMICA DELLA SORELLA DEL RICORRENTE MAI HO LAVORATO PER LA CONVENUTA. Io sono agente di commercio e Casoria è zona mia di competenza e mi poggiavo presso il negozio dove il ricorrente lavorava anche per la connessione e lo scarico degli ordini. Il ricorrente svolgeva le mansioni della sorella si occupava di magazzino fatturazione e personale e svolgeva mansioni relativa e a banca e commercialista, lavorava dalle 8.30 e 18,30 con un ora di spacco dal lunedì al venerdì. Le direttive le dava il proprietario di cui non ricordo il nome e che quasi mai ho visto. In una settimana mi fermavo circa due ma anche tre volte al negozio anche il venerdì a volte come terza volta;
andavo sia di mattina che di pomeriggio. Lavoravano nel negozio circa 4/5 dipendenti totali compreso il ricorrente. Non so quanto fosse pagato, non so se aveva pagata la tredicesima, so che aveva un contratto e mi pare fosse un part-time. Le ferie che io sappia ne godeva per quindici giorni ad agosto che il negozio era chiuso non so se era pagato. Il negozio ho cominciato a frequentarlo dal settembre 2015 e fino allo scorso anno..”.
Per l'individuazione delle somme dovute(inquadrato ctr), a titolo di differenze retributive deve precisarsi che il livello retributivo fissato in sede di contrattazione collettiva costituisce un utile riferimento per fissare la misura del cd. corrispettivo costituzionale, vale a dire la misura del compenso proporzionale alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato. Una retribuzione che spetta, nelle sue componenti essenziali, a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla diretta applicabilità di detta contrattazione per effetto dell'appartenenza sia del dipendente sia del datore alle associazioni di categoria stipulanti. Né
l'accettazione del lavoratore, vuoi al momento della stipula del contratto di lavoro alle condizioni di piazza vuoi all'atto della ricezione del salario inadeguato, è circostanza che impedisce il successivo intervento giudiziario ai sensi dell'art. 36 Cost., disposizione che si sovrappone imperativamente in funzione di tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro subordinato.
3 Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità,
è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). Ove poi il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto, detti contratti possono essere utilizzati soltanto quale parametro (Cass. lav. n. 10465 dell'8.8.2000) e, quindi, con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionali di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379).
Nel caso concreto, la parte ricorrente ha richiesto l'applicazione del CCNL di riferimento in via diretta o parametrica ai sensi dell'art. 36 Cost.. Nessuna prova e' stata offerta in ordine alla sottoscrizione a cura della convenuta del CCNL citato o della sua applicazione in via diretta, sia pure in maniera implicita, peraltro in assenza di formale inquadramento da parte della convenuta. Di conseguenza, la disciplina collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, con esclusione di alcune voci contrattuali e, tra queste, ferie, rol ed ex festività .
*
Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 95.581,57 correttamente calcolati dalla parte ricorrente.
Va, pertanto, riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento della somma complessiva di 95.581,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n.
5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del
4 maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002).
In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del “maggior danno” ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). In ordine alla periodicità della rivalutazione, inoltre, va precisato che essa deve intendersi trimestrale ex. art. 150 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 11/06/2004, n. 11143, sez. lav.).
***
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza con condanna della convenuta al pagamento delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 17.11.2016 al 31.5.2024 dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione, a cura della parte convenuta, della complessiva somma pari ad 95.581,57, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel capo precedente;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.392,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15369/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/03/1971 rappresentato e difeso dall'avv. DI BLASIO UGO Parte_1
MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto in data 17.11.2016 di essere assunta alle dipendenze della – operante con meno di 15 dipendenti nel settore della vendita CP_1 all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli presso la sede operativa sita in Napoli alla Via Caserta al Bravo
n. 192 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (20 ore di lavoro settimanali, pari al 50% del normale orario di lavoro) per svolgere mansioni impiegatizie di “addetta a funzioni di segreteria” con conseguente suo inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi – Confcommercio del 30.7.2019. Dal momento della sua assunzione la ricorrente veniva, in concreto, adibita a svolgere mansioni impiegatizie, ben più ampie e qualificanti, di
“contabile d'ordine” nonché mansioni prettamente amministrative rientranti anch'esse – al pari del profilo professionale di “addetta a funzioni di segreteria” formalmente attribuitole – nella declaratoria contrattuale del superiore IV livello di inquadramento retributivo contemplato dal CCNL di settore;
la ricorrente sin dal momento della sua assunzione ha sempre dovuto osservare un orario di lavoro ben
1 maggiore di quello (part-time) dichiarato in fase di assunzione, ossia un orario di lavoro settimanale implicante finanche lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario secondo la seguente articolazione oraria: dalle ore 08:30 alle ore 18:00, con un'ora di per il pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30, dal Per_1 lunedì al venerdì, per 8,5 ore di lavoro al dì e complessive 42,5 ore di lavoro settimanali. In data 31.5.2024 il rapporto di lavoro della ricorrente è venuto a risolversi per licenziamento (vedi comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro su modello UNILAV sopra richiamata). Nel corso del rapporto lavorativo su descritto la ricorrente, benchè abbia sempre osservato un orario di lavoro finanche superiore alle 40 ore settimanali, ciò nonostante ha sempre percepito solo ed unicamente una retribuzione corrispondente a 20 ore di lavoro settimanali
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “previo preliminare accertamento della sussistenza tra le parti in lite di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, durato ininterrottamente dal
17.11.2016 al 31.5.2024, condannare la convenuta unipersonale al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della complessiva somma di 95.581,57 a titolo di differenze retributive e di Parte_2 fine rapporto, di cui€ 6.396,85 per trattamento di fine rapporto (c.d. TFR),oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole componenti del credito dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta unipersonale alla integrale refusione delle spese di lite da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93c.p.c..”
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente e, in primis, al riconoscimento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, occorre precisare che, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. 4171/2006).
Deve, quindi, ritenersi che l'assoggettamento al potere datoriale, che caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia dall'accertato inserimento dei lavoratori nella realtà aziendale sia dall'espletamento delle mansioni elementari e ripetitive svolte con continuità e nel rispetto di un orario di lavoro nell'ambito dell'azienda (Cass. 4015/2002).
Con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da una estrema semplicità delle mansioni, come nel caso di un lavoratore che, come in quello di specie, svolga una prestazione piuttosto elementare e ripetitiva, è stato chiarito che per la particolarità delle mansioni, un concreto potere direttivo potrebbe non essere mai
2 esercitato, salvo che nella fase iniziale del rapporto (in questi sensi Cass. sez. lav.
5.5.2004 n. 8569). In quest'ottica la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 18692 del 06/09/2007) ha, ad esempio, ritenuto che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Orbene, nel caso di specie, questo giudice ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c., con riferimento all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Invero la dichiarazioni dei testi, univoche e concordanti, hanno confermato le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30.6.25 veniva espletata prova testimoniale con i testi Sig. e , Testimone_1 Testimone_2 che confermavano le circostanze dedotto in ricorso.
In particolare il teste dichiarava: “SONO STATO COLLEGA DEL RICORRENTE ho cominciato a Testimone_1 lavorare nel 2010 come autista per le consegne e arrivò dopo ma non ricordo l'anno preciso, Parte_1 sono andato via nel 2022 sono stato licenziato lui era ancora al negozio. Il ricorrente si occupava di magazzino fatturazione e svolgeva mansioni relativa a banca, lavorava dalle 8.-13.30 e dalle 14.30 alle 18 chiudeva lui il negozio a volte se io ero in ritardo era l'unico ad aspettarmi lavorava dal lunedì al venerdì. Le CP_ direttive le dava il proprietario salvatore mai lo incrociavo ma veniva almeno una volta alla settimana al negozio . Lavoravano nel negozio circa 6/7 dipendenti totali compreso il ricorrente. Non so quanto fosse pagato, non so se aveva pagata la tredicesima, non so se aveva un contratto so che però era inquadrato eravamo tutti inquadrati ma non so come. Le ferie ne godeva facevamo i turni per quindici giorni il negozio era chiuso una sola settimana ad agosto, non so se erano pagati..”
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese alla medesima udienza da , che dichiarava Testimone_2
“SONO AMICA DELLA SORELLA DEL RICORRENTE MAI HO LAVORATO PER LA CONVENUTA. Io sono agente di commercio e Casoria è zona mia di competenza e mi poggiavo presso il negozio dove il ricorrente lavorava anche per la connessione e lo scarico degli ordini. Il ricorrente svolgeva le mansioni della sorella si occupava di magazzino fatturazione e personale e svolgeva mansioni relativa e a banca e commercialista, lavorava dalle 8.30 e 18,30 con un ora di spacco dal lunedì al venerdì. Le direttive le dava il proprietario di cui non ricordo il nome e che quasi mai ho visto. In una settimana mi fermavo circa due ma anche tre volte al negozio anche il venerdì a volte come terza volta;
andavo sia di mattina che di pomeriggio. Lavoravano nel negozio circa 4/5 dipendenti totali compreso il ricorrente. Non so quanto fosse pagato, non so se aveva pagata la tredicesima, so che aveva un contratto e mi pare fosse un part-time. Le ferie che io sappia ne godeva per quindici giorni ad agosto che il negozio era chiuso non so se era pagato. Il negozio ho cominciato a frequentarlo dal settembre 2015 e fino allo scorso anno..”.
Per l'individuazione delle somme dovute(inquadrato ctr), a titolo di differenze retributive deve precisarsi che il livello retributivo fissato in sede di contrattazione collettiva costituisce un utile riferimento per fissare la misura del cd. corrispettivo costituzionale, vale a dire la misura del compenso proporzionale alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato. Una retribuzione che spetta, nelle sue componenti essenziali, a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla diretta applicabilità di detta contrattazione per effetto dell'appartenenza sia del dipendente sia del datore alle associazioni di categoria stipulanti. Né
l'accettazione del lavoratore, vuoi al momento della stipula del contratto di lavoro alle condizioni di piazza vuoi all'atto della ricezione del salario inadeguato, è circostanza che impedisce il successivo intervento giudiziario ai sensi dell'art. 36 Cost., disposizione che si sovrappone imperativamente in funzione di tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro subordinato.
3 Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità,
è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). Ove poi il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto, detti contratti possono essere utilizzati soltanto quale parametro (Cass. lav. n. 10465 dell'8.8.2000) e, quindi, con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionali di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità, ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379).
Nel caso concreto, la parte ricorrente ha richiesto l'applicazione del CCNL di riferimento in via diretta o parametrica ai sensi dell'art. 36 Cost.. Nessuna prova e' stata offerta in ordine alla sottoscrizione a cura della convenuta del CCNL citato o della sua applicazione in via diretta, sia pure in maniera implicita, peraltro in assenza di formale inquadramento da parte della convenuta. Di conseguenza, la disciplina collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, con esclusione di alcune voci contrattuali e, tra queste, ferie, rol ed ex festività .
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Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 95.581,57 correttamente calcolati dalla parte ricorrente.
Va, pertanto, riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento della somma complessiva di 95.581,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n.
5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del
4 maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002).
In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del “maggior danno” ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). In ordine alla periodicità della rivalutazione, inoltre, va precisato che essa deve intendersi trimestrale ex. art. 150 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 11/06/2004, n. 11143, sez. lav.).
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Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza con condanna della convenuta al pagamento delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 17.11.2016 al 31.5.2024 dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione, a cura della parte convenuta, della complessiva somma pari ad 95.581,57, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel capo precedente;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.392,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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