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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2705/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2705/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCIOSO Parte_1 C.F._1
LV
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCIOSO LV
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno;
- 2) La casa coniugale, sita a Marano sul Panaro (MO), Via Pavullese n. 1765, viene assegnata alle figli e con rotazione infra-settimanale di 3 (tre) giorni per Per_1 Persona_2
ciascun genitore, come verrà meglio esposto nel Piano Genitoriale (doc. n. 3), che si allega. I
Per_ coniugi, sul punto, sono concordi nell'affidamento congiunto della figlia minorenn
, infatti, ha già raggiunto la maggiore età) ad entrambi i genitori, con il collocamento Per_1
della prole presso la casa familiare e la conseguente turnazione infra-settimanale della madre e del padre presso tale abitazione, nella sequenza di 3 (tre) giorni ciascuno. In questo modo si impegnano a garantire alle figlie il mantenimento dell'attuale residenza e la loro stabile collocazione, impegnandosi in un affido condiviso con collocamento di tipo paritetico,
nonché in una seria, concordata e necessaria gestione a ciò funzionale;
- 3) I coniugi, stante la scelta di un affido condiviso della prole con alternanza dei genitori, sono consapevoli della necessità di disporre di una soluzione abitativa alternativa in cui trasferirsi nei periodi di non permanenza nella casa familiare. Il Sig e la Sig.r i CP_1 Pt_1
impegnano altresì ad assicurare, durante il periodo di convivenza con le figlie, la continuità del rapporto delle stesse con l'altro genitore;
inoltre si impegnano a lasciare tempestivamente –
sulla base degli accordi indicati nel Piano Genitoriale sulla turnazione di 3 (tre) giorni ciascuno – l'abitazione familiare affinché l'altro genitore possa subentrare al termine del periodo di propria spettanza, lasciando l'abitazione in condizioni idonee al subentro dell'altro coniuge. I ricorrenti infine, stante la permanenza paritaria presso l'abitazione familiare, concordano sul fatto di suddividere tutte le spese relative all'abitazione nella misura del 50%
ciascuno. Il conto corrente n. 15130 cointestato tra i coniugi ed aperto presso la banca
, filiale di Vignola, verrà mantenuto attivo proprio per il pagamento di tali spese: su Pt_2
questo c/c infatti, verranno addebitate tutte le bollette, utenze, spese, servizi, ecc… relativi all'abitazione familiare. I coniugi sono inoltre concordi sul fatto che, nel momento in cui la somma disponibile su tale c/c scenderà sotto la soglia di € 10.000,00 (diecimila/00), sarà
obbligo di entrambi versare entro gg. 15 una somma di € 1.000,00 cadauno;
Per_
- 4) La figlia minor , di anni 16, rimane affidata ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006, con collocamento paritetico con ciascun genitore. La
responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo. I genitori, inoltre, si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al massimo rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia, al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano,
perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e
Per_ l'educazione d , a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti con ciascuno dei genitori ed a tenerla lontana da ogni ipotesi di conflittualità;
- 5) Per tutto quanto concerne il diritto di visita dei genitori alle figlie, questo seguirà una turnazione pari a 3 (tre) giorni per ciascun genitore, avendo optato il Sig e la Sig.ra CP_1
er un affido condiviso con alternanza dei genitori e collocamento invariato della Pt_1
Per_ prole. Le figli e rimangono collocate presso la casa familiare e saranno i Per_1
genitori ad alternare la propria permanenza in tale abitazione, a periodi di 3 (tre) giorni per ciascun genitore. Il periodo di permanenza inizierà ad esempio dal lunedì mattina, per terminare il giovedì mattina, con l'altro genitore che subentrerà nella casa familiare il giovedì
mattina sino al domenica mattina, e così via discorrendo….. - Per il periodo estivo, che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola, i genitori sono concordi nel riconoscersi la massima disponibilità
per la turnazione del diritto di visita in tale periodo, anche in considerazione della volontà
Per_ della figli;
il Sig e la Sig.r i impegnano affinché la figlia trascorra CP_1 Pt_1
periodi di vacanza con entrambi i genitori, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza fissati con un congruo termine di preavviso, concordando altresì che la definizione dei periodi spettanti a ciascuno possa essere effettuata entro il termine di presentazione dei rispettivi piani di ferie aziendali. Si riconoscono, reciprocamente, il più
ampio ed elastico diritto di trascorrere periodi di vacanza con la figlia, con ampio spirito collaborativo.
- I viaggi in Italia ed i viaggi all'estero sono consentiti, previa comunicazione informativa all'altro genitore.
Per_
- 6) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minor , nonché della figlia maggiorenn – ad oggi studentessa universitaria e priva di autonoma fonte di reddito e Per_1
pertanto non ancora economicamente autosufficiente – il Sig e la Sig.r CP_1 Pt_1
concordano che nulla sia dovuto, stante la modalità di affidamento condiviso e collocamento di tipo paritetico prescelto.
- 7) Per le spese straordinarie si fa integrale richiamo a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Modena, i coniugi concordano nella suddivisione del 50% a carico di ciascuno.
Tale Protocollo prevede, nello specifico:
- A. Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- C. Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- E. Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- F. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-
mail, fax, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- Qualsiasi altra spesa necessaria, non espressamente ricompresa nel summenzionato elenco, dovrà essere ugualmente concordata dai coniugi;
- 8) L'autovettura Ford Fiesta, targata FZ 600 GZ intestata al Sig rimane in uso CP_1
esclusivo alla figli . Pertanto, tutte le spese relative a questa automobile, saranno a Per_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e potranno essere pagate con il conto corrente n. 15130 aperto presso la banc filiale di Vignola, ad essi cointestato. Parte_3
Il motociclo marca BMW, modello R1200 R, targato DK 13117, intestato al Sig CP_1
rimane di proprietà esclusiva dello stesso, il quale si farà carico di tutte le spese relative a tale mezzo di trasporto. Per quanto riguarda invece il motociclo marca Kawasaki, modello Z650,
targato FP 10070, intestato alla sig.r rimane di proprietà esclusiva della stessa, la Pt_1
quale si farà carico di tutte le spese ad esso relative. Infine, l'autovettura marca Ford, modello
C Max, targata EY 723 TD, intestata al Sig il quale si farà carico di tutte le spese ad CP_1
essa relative.
- 9) I coniugi dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento ed essendo quindi economicamente indipendenti;
- 10) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessun ragione, rinunciando quindi ad ogni azione e diritto;
- 11) Per quanto non previsto e per quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si assicurano la più leale collaborazione;
- 12) Le spese legali saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
- 13) Entrambi i coniugi chiedono sin da ora che il Tribunale, in Camera di Consiglio, voglia omologare la loro separazione, alle condizioni tutte di cui al presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 19/11/1977 e ato a IG (MO) il 27/07/1977 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vignola (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003 , atto n.39, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2705/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCIOSO Parte_1 C.F._1
LV
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCIOSO LV
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno;
- 2) La casa coniugale, sita a Marano sul Panaro (MO), Via Pavullese n. 1765, viene assegnata alle figli e con rotazione infra-settimanale di 3 (tre) giorni per Per_1 Persona_2
ciascun genitore, come verrà meglio esposto nel Piano Genitoriale (doc. n. 3), che si allega. I
Per_ coniugi, sul punto, sono concordi nell'affidamento congiunto della figlia minorenn
, infatti, ha già raggiunto la maggiore età) ad entrambi i genitori, con il collocamento Per_1
della prole presso la casa familiare e la conseguente turnazione infra-settimanale della madre e del padre presso tale abitazione, nella sequenza di 3 (tre) giorni ciascuno. In questo modo si impegnano a garantire alle figlie il mantenimento dell'attuale residenza e la loro stabile collocazione, impegnandosi in un affido condiviso con collocamento di tipo paritetico,
nonché in una seria, concordata e necessaria gestione a ciò funzionale;
- 3) I coniugi, stante la scelta di un affido condiviso della prole con alternanza dei genitori, sono consapevoli della necessità di disporre di una soluzione abitativa alternativa in cui trasferirsi nei periodi di non permanenza nella casa familiare. Il Sig e la Sig.r i CP_1 Pt_1
impegnano altresì ad assicurare, durante il periodo di convivenza con le figlie, la continuità del rapporto delle stesse con l'altro genitore;
inoltre si impegnano a lasciare tempestivamente –
sulla base degli accordi indicati nel Piano Genitoriale sulla turnazione di 3 (tre) giorni ciascuno – l'abitazione familiare affinché l'altro genitore possa subentrare al termine del periodo di propria spettanza, lasciando l'abitazione in condizioni idonee al subentro dell'altro coniuge. I ricorrenti infine, stante la permanenza paritaria presso l'abitazione familiare, concordano sul fatto di suddividere tutte le spese relative all'abitazione nella misura del 50%
ciascuno. Il conto corrente n. 15130 cointestato tra i coniugi ed aperto presso la banca
, filiale di Vignola, verrà mantenuto attivo proprio per il pagamento di tali spese: su Pt_2
questo c/c infatti, verranno addebitate tutte le bollette, utenze, spese, servizi, ecc… relativi all'abitazione familiare. I coniugi sono inoltre concordi sul fatto che, nel momento in cui la somma disponibile su tale c/c scenderà sotto la soglia di € 10.000,00 (diecimila/00), sarà
obbligo di entrambi versare entro gg. 15 una somma di € 1.000,00 cadauno;
Per_
- 4) La figlia minor , di anni 16, rimane affidata ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006, con collocamento paritetico con ciascun genitore. La
responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo. I genitori, inoltre, si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al massimo rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita della figlia, al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano,
perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e
Per_ l'educazione d , a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti con ciascuno dei genitori ed a tenerla lontana da ogni ipotesi di conflittualità;
- 5) Per tutto quanto concerne il diritto di visita dei genitori alle figlie, questo seguirà una turnazione pari a 3 (tre) giorni per ciascun genitore, avendo optato il Sig e la Sig.ra CP_1
er un affido condiviso con alternanza dei genitori e collocamento invariato della Pt_1
Per_ prole. Le figli e rimangono collocate presso la casa familiare e saranno i Per_1
genitori ad alternare la propria permanenza in tale abitazione, a periodi di 3 (tre) giorni per ciascun genitore. Il periodo di permanenza inizierà ad esempio dal lunedì mattina, per terminare il giovedì mattina, con l'altro genitore che subentrerà nella casa familiare il giovedì
mattina sino al domenica mattina, e così via discorrendo….. - Per il periodo estivo, che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola, i genitori sono concordi nel riconoscersi la massima disponibilità
per la turnazione del diritto di visita in tale periodo, anche in considerazione della volontà
Per_ della figli;
il Sig e la Sig.r i impegnano affinché la figlia trascorra CP_1 Pt_1
periodi di vacanza con entrambi i genitori, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza fissati con un congruo termine di preavviso, concordando altresì che la definizione dei periodi spettanti a ciascuno possa essere effettuata entro il termine di presentazione dei rispettivi piani di ferie aziendali. Si riconoscono, reciprocamente, il più
ampio ed elastico diritto di trascorrere periodi di vacanza con la figlia, con ampio spirito collaborativo.
- I viaggi in Italia ed i viaggi all'estero sono consentiti, previa comunicazione informativa all'altro genitore.
Per_
- 6) A titolo di contributo al mantenimento della figlia minor , nonché della figlia maggiorenn – ad oggi studentessa universitaria e priva di autonoma fonte di reddito e Per_1
pertanto non ancora economicamente autosufficiente – il Sig e la Sig.r CP_1 Pt_1
concordano che nulla sia dovuto, stante la modalità di affidamento condiviso e collocamento di tipo paritetico prescelto.
- 7) Per le spese straordinarie si fa integrale richiamo a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Modena, i coniugi concordano nella suddivisione del 50% a carico di ciascuno.
Tale Protocollo prevede, nello specifico:
- A. Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- C. Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti provati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- E. Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- F. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-
mail, fax, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- Qualsiasi altra spesa necessaria, non espressamente ricompresa nel summenzionato elenco, dovrà essere ugualmente concordata dai coniugi;
- 8) L'autovettura Ford Fiesta, targata FZ 600 GZ intestata al Sig rimane in uso CP_1
esclusivo alla figli . Pertanto, tutte le spese relative a questa automobile, saranno a Per_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e potranno essere pagate con il conto corrente n. 15130 aperto presso la banc filiale di Vignola, ad essi cointestato. Parte_3
Il motociclo marca BMW, modello R1200 R, targato DK 13117, intestato al Sig CP_1
rimane di proprietà esclusiva dello stesso, il quale si farà carico di tutte le spese relative a tale mezzo di trasporto. Per quanto riguarda invece il motociclo marca Kawasaki, modello Z650,
targato FP 10070, intestato alla sig.r rimane di proprietà esclusiva della stessa, la Pt_1
quale si farà carico di tutte le spese ad esso relative. Infine, l'autovettura marca Ford, modello
C Max, targata EY 723 TD, intestata al Sig il quale si farà carico di tutte le spese ad CP_1
essa relative.
- 9) I coniugi dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento ed essendo quindi economicamente indipendenti;
- 10) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessun ragione, rinunciando quindi ad ogni azione e diritto;
- 11) Per quanto non previsto e per quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si assicurano la più leale collaborazione;
- 12) Le spese legali saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
- 13) Entrambi i coniugi chiedono sin da ora che il Tribunale, in Camera di Consiglio, voglia omologare la loro separazione, alle condizioni tutte di cui al presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 19/11/1977 e ato a IG (MO) il 27/07/1977 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vignola (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003 , atto n.39, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale