Art. 68.
(Formazione e revisione dell'albo dei periti)
1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente ((dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate)) a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.
(Formazione e revisione dell'albo dei periti)
1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente ((dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate)) a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.