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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice NZ RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10849/2024 R.G. vertente tra
, in persona del Sindaco Metropolitano e legale Parte_1
rappresentante pro tempore (Prof. Avv. Alberto Stagno D'Alcontres);
Attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_1
RA MA NO);
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ha convenuto Parte_1 [...]
tesoriere dell'Ente, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
24.995,17, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni sofferti per asseriti inadempimenti della agli obblighi derivanti dalla “Convenzione per l'appalto del servizio di Tesoreria – Periodo CP_2
01/01/2020 – 31/12/2024”, stipulata fra le parti in data 23 giugno 2020.
L'attrice contesta al tesoriere di aver provveduto al pagamento dell'importo di € 24.995,17 - oggetto dell'ordinanza di assegnazione di somme a emessa in data 19/07/2022 e Controparte_3
depositata il 01/08/2022, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 411/2022 R.G.E. del Tribunale di Palermo – disattendendo l'indicazione di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., stante che l'amministrazione aveva provveduto al pagamento della somma di € 22.585,14 all'Agenzia delle
Entrate, in esecuzione del pignoramento presso terzo promosso dall'amministrazione finanziaria ex art. 72-bis, D.P.R. 602/72 per un debito di Controparte_3
1 costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., Controparte_1
rientrando la presente controversia, secondo la tesi esposta, nella giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, ha variamente contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. è fondata.
L'Ente attore contesta al tesoriere di aver provveduto al pagamento della Controparte_1
somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione del 19/07/2022 (proc. n. 411/2022 R.G.E. del
Tribunale di Palermo), in violazione dell'art.
2.1. della Convenzione per l'appalto del servizio di
Tesoreria.
Oggetto del giudizio è, pertanto, la responsabilità del tesoriere per il pregiudizio patrimoniale subito dalla a causa della asserita violazione degli obblighi specifici incombenti in Parte_1
capo al tesoriere.
La controversia attiene alla materia contabile in quanto, sul presupposto dell'obbligo del tesoriere di custodire le somme riscosse e di consegnare poi all'Ente il saldo attivo, si fa chiaramente valere l'inosservanza di una obbligazione inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso (Cass. S.U. Ordinanza n. 33362/2018).
Non è condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui l'azione esercitata avrebbe natura contrattuale e rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
Giova ricordare che, a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44 del
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, 127 del d.P.R. 15 maggio 1963,
n. 858, 1 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. Un., 07/05/2003, n. 6956; Cass., Sez. Un., 07/12/1999,
n. 862; nello stesso senso anche Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003,
n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).
Come chiarito dalla Suprema Corte, il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione, nel riservare alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l'oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi) hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi (cfr. Corte Cost.17.11.1982
n.185). La giurisdizione contabile inizialmente costituita dai giudizi di conto ha quindi assunto
2 progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione, sì da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile (Cass.
S.U. Ordinanza n. 33362/2018; Cass. S.U. Ordinanza n. 1414/2019).
Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, ai sensi delle disposizioni sopra citate, rileva soltanto la qualifica di agente contabile rivestita, essendo a tal fine elementi essenziali e sufficienti il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. S.U. n. 13330/2010; conf. Cass. S.U. n. 232/1999;
Cass. S.U. n. 846/1974).
Nel caso di specie si verte innegabilmente in tema di contabilità pubblica, stante la pacifica qualifica di tesoriere comunale e la natura pubblica del denaro gestito.
Priva di rilevanza è la previsione di cui all'art. 28 della Convenzione, il quale stabilisce che “Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del foro di ”. Pt_1
Invero, l'indicazione del “foro di ”, quale foro convenzionale scelto dalle parti, afferisce Pt_1 esclusivamente alla competenza territoriale, senza che la suddetta previsione possa interpretarsi quale deroga convenzionale alla giurisdizione contabile.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la controversia alla giurisdizione contabile.
Il dichiarato difetto di giurisdizione assorbe tutte le altre questioni e preclude l'esame nel merito della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M.
55/2014, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria e medi per tutte le altre fasi, dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del G.O.;
3 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in € 4.237,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Palermo, 27/10/2025.
Il Giudice
NZ RR
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice NZ RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10849/2024 R.G. vertente tra
, in persona del Sindaco Metropolitano e legale Parte_1
rappresentante pro tempore (Prof. Avv. Alberto Stagno D'Alcontres);
Attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_1
RA MA NO);
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la ha convenuto Parte_1 [...]
tesoriere dell'Ente, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
24.995,17, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni sofferti per asseriti inadempimenti della agli obblighi derivanti dalla “Convenzione per l'appalto del servizio di Tesoreria – Periodo CP_2
01/01/2020 – 31/12/2024”, stipulata fra le parti in data 23 giugno 2020.
L'attrice contesta al tesoriere di aver provveduto al pagamento dell'importo di € 24.995,17 - oggetto dell'ordinanza di assegnazione di somme a emessa in data 19/07/2022 e Controparte_3
depositata il 01/08/2022, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 411/2022 R.G.E. del Tribunale di Palermo – disattendendo l'indicazione di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., stante che l'amministrazione aveva provveduto al pagamento della somma di € 22.585,14 all'Agenzia delle
Entrate, in esecuzione del pignoramento presso terzo promosso dall'amministrazione finanziaria ex art. 72-bis, D.P.R. 602/72 per un debito di Controparte_3
1 costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., Controparte_1
rientrando la presente controversia, secondo la tesi esposta, nella giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, ha variamente contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. è fondata.
L'Ente attore contesta al tesoriere di aver provveduto al pagamento della Controparte_1
somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione del 19/07/2022 (proc. n. 411/2022 R.G.E. del
Tribunale di Palermo), in violazione dell'art.
2.1. della Convenzione per l'appalto del servizio di
Tesoreria.
Oggetto del giudizio è, pertanto, la responsabilità del tesoriere per il pregiudizio patrimoniale subito dalla a causa della asserita violazione degli obblighi specifici incombenti in Parte_1
capo al tesoriere.
La controversia attiene alla materia contabile in quanto, sul presupposto dell'obbligo del tesoriere di custodire le somme riscosse e di consegnare poi all'Ente il saldo attivo, si fa chiaramente valere l'inosservanza di una obbligazione inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso (Cass. S.U. Ordinanza n. 33362/2018).
Non è condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo cui l'azione esercitata avrebbe natura contrattuale e rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
Giova ricordare che, a norma degli artt. 103, comma secondo, della Costituzione, 13 e 44 del
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, 127 del d.P.R. 15 maggio 1963,
n. 858, 1 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass., Sez. Un., 07/05/2003, n. 6956; Cass., Sez. Un., 07/12/1999,
n. 862; nello stesso senso anche Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003,
n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).
Come chiarito dalla Suprema Corte, il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione, nel riservare alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l'oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi) hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi (cfr. Corte Cost.17.11.1982
n.185). La giurisdizione contabile inizialmente costituita dai giudizi di conto ha quindi assunto
2 progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione, sì da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile (Cass.
S.U. Ordinanza n. 33362/2018; Cass. S.U. Ordinanza n. 1414/2019).
Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, ai sensi delle disposizioni sopra citate, rileva soltanto la qualifica di agente contabile rivestita, essendo a tal fine elementi essenziali e sufficienti il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass. S.U. n. 13330/2010; conf. Cass. S.U. n. 232/1999;
Cass. S.U. n. 846/1974).
Nel caso di specie si verte innegabilmente in tema di contabilità pubblica, stante la pacifica qualifica di tesoriere comunale e la natura pubblica del denaro gestito.
Priva di rilevanza è la previsione di cui all'art. 28 della Convenzione, il quale stabilisce che “Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del foro di ”. Pt_1
Invero, l'indicazione del “foro di ”, quale foro convenzionale scelto dalle parti, afferisce Pt_1 esclusivamente alla competenza territoriale, senza che la suddetta previsione possa interpretarsi quale deroga convenzionale alla giurisdizione contabile.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la controversia alla giurisdizione contabile.
Il dichiarato difetto di giurisdizione assorbe tutte le altre questioni e preclude l'esame nel merito della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M.
55/2014, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria e medi per tutte le altre fasi, dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del G.O.;
3 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in € 4.237,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Palermo, 27/10/2025.
Il Giudice
NZ RR
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