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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 491/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO NI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2748/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006106520052033060 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 1.5.2025 al Comune di Salerno e alla società R.T.I. (Municipia S.p.a. e Gamma
Tributi S.r.l.) Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , tutti domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500061065200520052033060 del 4.2.2025, notificata in data 4.3.2025, relativa a ICI/IMU anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Il ricorrente eccepiva la non debenza della pretesa atteso che, a seguito della notifica in data 23.3.2022 da parte della società SO.GE.T. S.p.a. dell'ingiunzione di pagamento n. 40680/2022 inerente il medesimo credito, aveva provveduto in data 28.6.2022 a corrispondere al Comune di Salerno l'intero importo richiesto pari ad € 12.261,00. E tanto nonostante documentata istanza di sollecito di sgravio in autotutela inoltrata in data 17.4.2025 ad entrambe le parti convenute.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 12.6.2025 si costituiva il Comune di Salerno ed eccepiva che l'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento n. 0040680, emessa in data 16/03/2022 dalla società concessionaria SO.GE.T. S.p.a. – pari ad euro 12.603,86 – è stato effettivamente versato in data 28/06/2022, tuttavia oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta in data 23/03/2022, che, conseguentemente, ai sensi di quanto espressamente indicato nell'ingiunzione stessa, decorso inutilmente detto termine, l'importo dovuto si determinava in euro 12.903,86 donde tale differenza (euro 386,75), rispetto all'importo originario, costituisce la somma residua ancora dovuta e oggetto dell'intimazione ad adempiere impugnata e, non corrisposto nei termini di legge, giustifica pienamente l'attività di riscossione coattiva intrapresa.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 4.9.2025 si costituiva la società R.T.I. (Municipia S.p.a.
e Gamma Tributi S.r.l.) ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai termini e alla determinazione degli importi della pretesa e, nel merito, il mancato rispetto delle rateizzazioni accordate dall'Ente e dunque per un importo pari ad euro 386,75 atteso che il ricorrente non aveva saldato nei termini l'importo dovuto donde un residuo di pretesa di 386,75 euro, comprensivo di interessi, spese ed oneri per la riscossione.
Con memoria illustrativa di replica depositata in data 15.1.2026 parte ricorrente eccepiva l'assoluta erroneità di quanto sostenuto dal Comune atteso la somma richiesta da RTI era per la riscossione di una somma capitale pari a € 245,00 non riferiti a oneri di riscossione ma richiesti per imposta IMU a titolo di rateizzazioni decadute IMU 2013-2014-2015-2016 (cod. 2R60) oltre interessi e spese diverse per un totale di € 386,75 ricomprendente, quindi, una quota relativa all'imposta già interamente versata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, come del resto riconosciuto e documentato dallo stesso ricorrente, il pagamento avvenne in data
28.6.2022, ovvero oltre i sessanta giorni dalla notifica (in data 23.3.2022) nell'ingiunzione di pagamento n.
0040680, per cui pienamente legittima si appalesa l'imposizione e la riscossione dell'importo di differenza oggetto dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
In tale ingiunzione di pagamento è stato chiaramente indicato l'ulteriore e maggiore importo, preventivamente calcolato ed evidentemente non riferibile alla voce imposta bensì a interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica ed accessori (voci chiaramente indicate nell'ingiunzione), dovuto in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno ovvero pari al complessivo importo di € 12.903,86.
Ne deriva che la somma pretesa con l'intimazione impugnata costituisce null'altro che la differenza tra tale somma e quella versata pari ad € 12.603,86
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno- Sezione undicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento ,a favore di ciascuna delle parti costituite,dellespese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00(cinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO NI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2748/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006106520052033060 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 1.5.2025 al Comune di Salerno e alla società R.T.I. (Municipia S.p.a. e Gamma
Tributi S.r.l.) Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , tutti domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500061065200520052033060 del 4.2.2025, notificata in data 4.3.2025, relativa a ICI/IMU anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Il ricorrente eccepiva la non debenza della pretesa atteso che, a seguito della notifica in data 23.3.2022 da parte della società SO.GE.T. S.p.a. dell'ingiunzione di pagamento n. 40680/2022 inerente il medesimo credito, aveva provveduto in data 28.6.2022 a corrispondere al Comune di Salerno l'intero importo richiesto pari ad € 12.261,00. E tanto nonostante documentata istanza di sollecito di sgravio in autotutela inoltrata in data 17.4.2025 ad entrambe le parti convenute.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 12.6.2025 si costituiva il Comune di Salerno ed eccepiva che l'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento n. 0040680, emessa in data 16/03/2022 dalla società concessionaria SO.GE.T. S.p.a. – pari ad euro 12.603,86 – è stato effettivamente versato in data 28/06/2022, tuttavia oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta in data 23/03/2022, che, conseguentemente, ai sensi di quanto espressamente indicato nell'ingiunzione stessa, decorso inutilmente detto termine, l'importo dovuto si determinava in euro 12.903,86 donde tale differenza (euro 386,75), rispetto all'importo originario, costituisce la somma residua ancora dovuta e oggetto dell'intimazione ad adempiere impugnata e, non corrisposto nei termini di legge, giustifica pienamente l'attività di riscossione coattiva intrapresa.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 4.9.2025 si costituiva la società R.T.I. (Municipia S.p.a.
e Gamma Tributi S.r.l.) ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai termini e alla determinazione degli importi della pretesa e, nel merito, il mancato rispetto delle rateizzazioni accordate dall'Ente e dunque per un importo pari ad euro 386,75 atteso che il ricorrente non aveva saldato nei termini l'importo dovuto donde un residuo di pretesa di 386,75 euro, comprensivo di interessi, spese ed oneri per la riscossione.
Con memoria illustrativa di replica depositata in data 15.1.2026 parte ricorrente eccepiva l'assoluta erroneità di quanto sostenuto dal Comune atteso la somma richiesta da RTI era per la riscossione di una somma capitale pari a € 245,00 non riferiti a oneri di riscossione ma richiesti per imposta IMU a titolo di rateizzazioni decadute IMU 2013-2014-2015-2016 (cod. 2R60) oltre interessi e spese diverse per un totale di € 386,75 ricomprendente, quindi, una quota relativa all'imposta già interamente versata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, come del resto riconosciuto e documentato dallo stesso ricorrente, il pagamento avvenne in data
28.6.2022, ovvero oltre i sessanta giorni dalla notifica (in data 23.3.2022) nell'ingiunzione di pagamento n.
0040680, per cui pienamente legittima si appalesa l'imposizione e la riscossione dell'importo di differenza oggetto dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
In tale ingiunzione di pagamento è stato chiaramente indicato l'ulteriore e maggiore importo, preventivamente calcolato ed evidentemente non riferibile alla voce imposta bensì a interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica ed accessori (voci chiaramente indicate nell'ingiunzione), dovuto in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno ovvero pari al complessivo importo di € 12.903,86.
Ne deriva che la somma pretesa con l'intimazione impugnata costituisce null'altro che la differenza tra tale somma e quella versata pari ad € 12.603,86
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno- Sezione undicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento ,a favore di ciascuna delle parti costituite,dellespese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00(cinquecento) oltre oneri accessori