Art. 13. (Trattamento economico) 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
2. Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
2. Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.