Versione
11 gennaio 1991
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23 giugno 2000
23 giugno 2000
Art. 13. (Trattamento economico) 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
2. Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
2. Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 97Provvedimento: […] A tal riguardo, va premesso, in linea generale, che al personale del Corpo di Polizia penitenziaria spetta un trattamento economico correlato a quello della Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche (art. 13 della legge 395/1990).Leggi di più...
- illegittimo ritardo nell'arruolamento·
- violazione del principio di legittimo affidamento·
- retrodatazione degli effetti giuridici·
- ricostruzione della carriera·
- violazione del diritto al lavoro·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- annullamento di atto di inquadramento·
- responsabilità dell'Amministrazione·
- risarcimento del danno ingiusto·
- prescrizione del ricorso