Articolo 32 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 31
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5 giugno 2003
Art. 32. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 22 e' autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 25 e' autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003. 4. Per le finalita' di cui all'articolo 26 la spesa prevista e' determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 . 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 giugno 2003