Art. 98.
(Associazioni di soccorso autorizzate).
Con decreto del Duce, possono essere autorizzate a concorrere all'assistenza sanitaria delle forze armate dello Stato anche associazioni private o neutrali. Qualora si tratti di associazioni neutrali, l'autorizzazione puo' essere concessa soltanto previo assenso dello Stato, al quale esse appartengono.
L'elenco delle associazioni autorizzate deve essere notificato al nemico.
(Associazioni di soccorso autorizzate).
Con decreto del Duce, possono essere autorizzate a concorrere all'assistenza sanitaria delle forze armate dello Stato anche associazioni private o neutrali. Qualora si tratti di associazioni neutrali, l'autorizzazione puo' essere concessa soltanto previo assenso dello Stato, al quale esse appartengono.
L'elenco delle associazioni autorizzate deve essere notificato al nemico.