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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/11/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1520/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. FINETTI Parte_1 C.F._1
NA
e
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FINETTI NA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gavorrano,
alle seguenti
CONDIZIONI 1. Confermare che l'abitazione coniugale, posta in Bagno di Gavorrano (Gr), via Marconi, 86,
verrà posta in vendita al fine di estinguere il mutuo su di essa gravante. I coniugi trasferiranno altrove la propria residenza;
2. Confermare che il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, e sarà esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il minore;
3. Confermare considerata l'età di quest'ultimo concorderà direttamente e di volta in Per_1
volta con la madre tempi e modalità di visita e pernottamento presso di le in Parte_2
pari misura al padre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi;
4. Confermare che i coniugi si impegnano a provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza ed a contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la salute ed esigenze particolari del minore, motivate e documentate e previamente concordate (mediche non convenzionate, scolastiche e di mensa, ludico sportive;
per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale), il tutto come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Grosseto che alle parti viene consegnato e che, con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di aver ricevuto e di averne letto il contenuto;
5. Confermare che i coniugi, consapevoli che in base all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021 l'assegno unico universale è “erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità' genitoriale”, concordano che lo stesso venga richiesto dal sig. e versato al 100% alla sig.ra Pt_1 Pt_2
6. Confermare che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque di rinunciare al mantenimento reciproco;
7. Confermare che le parti concordano di aver definito ogni rapporto patrimoniale;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto congiuntamente di omologare la loro separazione consensuale e, trascorso il termine di legge, di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
La domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In relazione al figlio (nato il 10.8. 2007) deve in ogni caso precisarsi che Per_1
le condizioni relative al suo affidamento, al suo collocamento e al regime di frequentazioni con i genitori, hanno esaurito i loro effetti al raggiungimento della maggiore età
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gavorrano alla serie A, Parte 2, atto n. 7, anno 2000),
contratto tra e in data 27/08/2000, in Parte_1 Parte_2
conformità alle condizioni da loro concordate;
PRENDENDO ATTO
con la precisazione di cui alla parte motiva, degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermati all'udienza del 23/9/2025, sostituita dal deposto di note scritte depositate, da intendersi qui integralmente trascritti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1520/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. FINETTI Parte_1 C.F._1
NA
e
(C.F. con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
FINETTI NA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Gavorrano,
alle seguenti
CONDIZIONI 1. Confermare che l'abitazione coniugale, posta in Bagno di Gavorrano (Gr), via Marconi, 86,
verrà posta in vendita al fine di estinguere il mutuo su di essa gravante. I coniugi trasferiranno altrove la propria residenza;
2. Confermare che il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, e sarà esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il minore;
3. Confermare considerata l'età di quest'ultimo concorderà direttamente e di volta in Per_1
volta con la madre tempi e modalità di visita e pernottamento presso di le in Parte_2
pari misura al padre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi;
4. Confermare che i coniugi si impegnano a provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza ed a contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la salute ed esigenze particolari del minore, motivate e documentate e previamente concordate (mediche non convenzionate, scolastiche e di mensa, ludico sportive;
per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale), il tutto come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Grosseto che alle parti viene consegnato e che, con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di aver ricevuto e di averne letto il contenuto;
5. Confermare che i coniugi, consapevoli che in base all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n.
230/2021 l'assegno unico universale è “erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità' genitoriale”, concordano che lo stesso venga richiesto dal sig. e versato al 100% alla sig.ra Pt_1 Pt_2
6. Confermare che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque di rinunciare al mantenimento reciproco;
7. Confermare che le parti concordano di aver definito ogni rapporto patrimoniale;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto congiuntamente di omologare la loro separazione consensuale e, trascorso il termine di legge, di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
La domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In relazione al figlio (nato il 10.8. 2007) deve in ogni caso precisarsi che Per_1
le condizioni relative al suo affidamento, al suo collocamento e al regime di frequentazioni con i genitori, hanno esaurito i loro effetti al raggiungimento della maggiore età
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gavorrano alla serie A, Parte 2, atto n. 7, anno 2000),
contratto tra e in data 27/08/2000, in Parte_1 Parte_2
conformità alle condizioni da loro concordate;
PRENDENDO ATTO
con la precisazione di cui alla parte motiva, degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermati all'udienza del 23/9/2025, sostituita dal deposto di note scritte depositate, da intendersi qui integralmente trascritti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti