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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti D'Alessandro Angela e Santarcangelo Nicola ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia, come da procura in atti;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Perrone Michele e Semeraro Luigi ed elettivamente domiciliata in
Foggia, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F ), rappresentato e difeso dall' avv. Armando Controparte_2 CodiceFiscale_1
BO ed elettivamente domiciliata in Foggia presso lo studio dello stesso, come da procura in atti;
LITISCONSORTE NECESSARIO- CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Renzulli e Luigi A. Renzulli ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Foggia presso lo studio, come da procura in atti;
ER TA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 7
Conclusioni
All'udienza del 14 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
La società attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta
[...]
quanto segue: Controparte_1
“- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa che qui si intendono per ripetute e trascritte che il sinistro de quo si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_4 conducente e proprietario dell'autovettura Lexus 200 tg. BW478LD, assicurato con la Controparte_5 Co n. in forza di polizza nr. 197868275/07;
[...]
- accertare e dichiarare che il semirimorchio ha subito danni materiali per un importo pari a € 6.755,42 somma cosi determinata:
€ 2.547,60 riparazioni semirimorchio;
€ 2.479,34 spese recupero mezzi incidentati;
€ 1.511,87 spese trasporto merce danneggiata;
€ 206,61 per le spese di carico del trattore incidentato;
- accertare e dichiarare che la società attrice ha subito un danno pari a € 35.137,40 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, somma così determinata: € 8.784,36 uguale fatturato medio mensile bilico tipo CO GI 440E47 Tg. BW478LD moltiplicato per mesi quattro;
- per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali e di mancato guadagno pari a
€ 41.892,80 oltre spese da fermo tecnico da quantificare in via equitativa o comunque nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”;
La convenuta si costituiva in giudizio, contestava le domande attoree Controparte_1 poiché infondate in fatto e diritto, eccepiva invia preliminare la nullità dell'atto di citazione per non essere stato convenuto in giudizio anche il responsabile del danno nonché chiedeva la Controparte_4 sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale pendente innanzi al Tribunale di Foggia a carico di . Controparte_7
Il litisconsorte necessario-convenuto si costituiva in giudizio e concludeva come Controparte_2 segue:
pagina 2 di 7 “ In via preliminare, in rito:
- dichiarare, previ gli incombenti ritenuti più opportuni, l'improcedibilità – improponibilità della domanda formulata dalla in quanto non preceduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 Parte_1 del Codice delle Assicurazioni, della richiesta stragiudiziale ivi prevista;
- autorizzare, senza per questo riconoscere la responsabilità del convenuto , ex art. 269 Controparte_2
c.p.c. la chiamata in causa, al fine di garanzia, della in Controparte_8 persona del legale rappresentante, e all'uopo differire l'udienza di comparizione del 18/9/2023 al fine di consentire la costituzione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione;
In via istruttoria
Ammettere prova contraria a quella articolata in atto di citazione, senza inversione dell'onere della prova.
Nel merito
In via principale:
Respingere le domande attoree in quanto nulle o inammissibili e comunque perché infondate e/o non provate.
In via subordinata:
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare la terza chiamata Controparte_9
a manlevare, garantire e comunque condannare quest'ultima a tenere indenne da
[...] Controparte_2 tutte le domande attoree e dalle conseguenze pregiudizievoli della lite;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
La terza chiamata si costituiva in giudizio e chiedeva: Controparte_8
“ 1) IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il perfezionamento della prescrizione estintiva dell'azione risarcitoria spiegata dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
, e da questi, a titolo di manleva, esperita nei riguardi della
[...] Controparte_9
in difetto di qualsivoglia atto interruttivo ed anche in considerazione del patente difetto di
[...] solidarietà tra l' da un lato, ed il la dall'altro; Controparte_1 CP_2 CP_9
2) dare atto che la ha interesse ad elevare la predetta eccezione, ove occorra, anche in via CP_9 surrogatoria ai sensi degli artt. 2900 e 2939 cod. civ.;
3) IN LIMINE LITIS, accertare e dichiarare la nullità della citazione per chiamata in causa del terzo per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; fissare, all'uopo, una nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., con integrale rimessione in termini della terza chiamata Controparte_9
4) accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea, atteso che la ha omesso di inviare la costituzione in mora per conoscenza, a mezzo lettera raccomandata Parte_1
A.R., (non solo al ma anche) alla quale Compagnia Assicurativa dell'insinuato CP_2 CP_9
pagina 3 di 7 responsabile del danno, in rimarchevole violazione di quanto sancito dall'art. 145 del Codice delle
Assicurazioni;
5) in caso di reiezione delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'attività istruttoria espletata nonché la sua inopponibilità al d alla in quanto CP_2 CP_9 svolta in difetto del necessario ed indefettibile contraddittorio con il responsabile civile e con la deducente Società Assicuratrice;
6) assegnare al d alla termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. per il deposito CP_2 CP_9 di memorie illustrative ed istruttorie;
7) NEL MERITO, ritenere e dichiarare la domanda attorea infondata, pretestuosa, temeraria (anche a Cont fronte di quanto già percepito pro bono pacis dalla Società attrice, ad opera dell' ), attinta da un evidente difetto del nesso causale, sproporzionata nel quantum e non provata;
8) ritenere e dichiarare l'estraneità al sinistro de quo di poiché unico e solo Controparte_2 responsabile dell'occorso deve ritenersi lo stesso conducente del veicolo attoreo, e per esso, ex art. 2054,
III comma cod. civ., la stessa attrice Parte_1
9) IN VIA MERAMENTE GRADATA, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, residuale e minimale, dell'avversa domanda, ridimensionare il quantum richiesto da parte istante ed operare la debita riduzione proporzionale del quantum sulla scorta della corresponsabilità maggioritaria e preponderante della stessa parte attrice, ex art. 1227 cod. civ. ed ex art. 2054, III comma cod. civ., nella determinazione del sinistro e dei conseguenti nocumenti;
10) rigettare, in ogni caso, la richiesta di rimborso dell'I.V.A. su ogni posta di detrimento, materiale e patrimoniale, poiché trattasi di partita di giro che la Società istante è in grado di recuperare, e, pertanto, trattasi di posta di danno non provata e, in ogni caso, non dovuta;
11) rigettare, in ogni caso, le velleità risarcitorie avanzate a titolo di danno da fermo tecnico e da lucro cessante, perché assolutamente infondate, non provate e non dovute;
12) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge, da porsi a carico di chi di ragione.”
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti dei convenuti non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato, e tanto anche relativamente alle ulteriori domante, come formulate, dall'altro convenuto-litisconsorte necessario e dalla terza chiamata.
Preliminarmente va rilevato che:
- con provvedimento 2/12/2014, depositato il 3/12/2014, è stata rigetta, in virtù del combinato disposto degli art.li 149 e 145 del d.lgs. n.209/2005, la richiesta della convenuta di Controparte_1 integrazione del contraddittorio nei confronti , quale conducente l'autovettura Lexus 200 Controparte_4 tg. BW478LD ritenuta responsabile del sinistro;
pagina 4 di 7 - successivamente con provvedimento dell'8.5.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ex art. 149 d.lgs. n.209/2005, nei confronti di , proprietario dell'autovettura Lexus 200 tg. Controparte_2
BW478LD ritenuta responsabile del sinistro e pertanto litisconsorte necessario;
- , costituitosi in giudizio, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio, a titolo Controparte_2 di manleva, la , ora , pure ritualmente costituitasi. Controparte_9 Controparte_3
Sempre in via preliminare va rigetta l'eccezione di prescrizione estintiva mossa dalla
[...]
e tanto secondo il combinato disposto dell' art. 149 d.lgs. n.209/2005 e della Controparte_3
“Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati - CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005. N. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006", in breve CARD.
A riguardo va rilevato che la convenzione CARD riveste un ruolo rilevante in relazione alla procedura di risarcimento diretto, trattandosi di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di "definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006". (art. 1 CARD). L'impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita " ", CP_10 quando risarcisce il danneggiato in tutto o in parte per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro;
è, invece, definita " " nell'ipotesi in cui i danni provocati dal CP_11 proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall'impresa del danneggiato.
I poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria sono regolari dall'art. 1 bis CARD, ai sensi del quale "Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria.
Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di , CP_11 dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice".
Al fine di consentire alle imprese assicurative Gestionarie di assumere la gestione del sinistro nei casi indicati, la disposizione prevede che "le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo". In ordine ai poteri di rappresentanza processuale della Gestionaria, l'art. 1 bis CARD specifica pagina 5 di 7 che "Per le stesse ipotesi e alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquistare il ruolo di
Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati,
periti e arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto della .". Per CP_11 effetto di tale accordo, dunque, la si impegna a compiere ogni attività necessaria alla gestione CP_10 del sinistro ed alla liquidazione del danno in forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, il quale attribuisce alla CP_10 sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale della . Parte_2
Sotto il profilo istruttorio va evidenziato che la prova orale richiesta dall'attrice non è stata ammessa e, pertanto, la causa viene decisa sulla documentazione depositata nel giudizio.
Ciò detto, dall' esame della documentazione in atti emerge che parte attrice non ha provato i fatti di causa, in ossequio alle statuizioni dell'art. 2697 cod. civ., e tanto anche in riferimento al “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, doc. n. 4 in produzione attorea;
in detto documento, va evidenziato, la dinamica del sinistro del 23 giugno 2011 è stata ricostruita anche sulle dichiarazioni rese da - conducente la motrice CO GI tg Controparte_7
BW478LD, e relativo semirimorchio, di proprietà della società attrice coinvolto nel detto sinistro - dichiarato incapace a testimoniare ex art. 246 cpc con ordinanza resa in data 27.1.2027.
Inoltre va rilevato che dal contenuto della consulenza d'ufficio, ricostruttiva della dinamica del sinistro e a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, emerge che il sinistro sia ascrivibile, quanto meno, a corresponsabilità dei conducenti degli automezzi coinvolti.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Il non accoglimento della domanda attorea risulta assorbente rispetto delle ulteriori domande rispettivamente avanzate dalle altre parti in causa con i rispettivi atti di costituzione e risposta.
Le spese di lite sono compensate tra tutte le pari in causa, e tanto ex art. 92 II co. cpc come vigente al tempo dell'introduzione del giudizio, sia per il mutamento della giurisprudenza relativamente all'art. 149 del d.lgs. n.209/2005 sia per l'altalenante giurisprudenza sull'interpretazione e applicazione delle norme della “Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati - CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005. N. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006", costituenti gravi e giusti motivi per la compensazione detta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica,
pagina 6 di 7 definitivamente pronunziando sulle domande rispettivamente proposte tra Parte_1
e , e , rigettata ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 istanza, così decide:
1) rigetta le domande promosse dall'attrice Parte_1
2) compensa le spese tra tutte le parti in causa;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Così deciso in Foggia il 17. 11.2025
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 346 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti D'Alessandro Angela e Santarcangelo Nicola ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia, come da procura in atti;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Perrone Michele e Semeraro Luigi ed elettivamente domiciliata in
Foggia, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F ), rappresentato e difeso dall' avv. Armando Controparte_2 CodiceFiscale_1
BO ed elettivamente domiciliata in Foggia presso lo studio dello stesso, come da procura in atti;
LITISCONSORTE NECESSARIO- CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Renzulli e Luigi A. Renzulli ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Foggia presso lo studio, come da procura in atti;
ER TA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 7
Conclusioni
All'udienza del 14 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
La società attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta
[...]
quanto segue: Controparte_1
“- accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa che qui si intendono per ripetute e trascritte che il sinistro de quo si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_4 conducente e proprietario dell'autovettura Lexus 200 tg. BW478LD, assicurato con la Controparte_5 Co n. in forza di polizza nr. 197868275/07;
[...]
- accertare e dichiarare che il semirimorchio ha subito danni materiali per un importo pari a € 6.755,42 somma cosi determinata:
€ 2.547,60 riparazioni semirimorchio;
€ 2.479,34 spese recupero mezzi incidentati;
€ 1.511,87 spese trasporto merce danneggiata;
€ 206,61 per le spese di carico del trattore incidentato;
- accertare e dichiarare che la società attrice ha subito un danno pari a € 35.137,40 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, somma così determinata: € 8.784,36 uguale fatturato medio mensile bilico tipo CO GI 440E47 Tg. BW478LD moltiplicato per mesi quattro;
- per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali e di mancato guadagno pari a
€ 41.892,80 oltre spese da fermo tecnico da quantificare in via equitativa o comunque nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
- condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”;
La convenuta si costituiva in giudizio, contestava le domande attoree Controparte_1 poiché infondate in fatto e diritto, eccepiva invia preliminare la nullità dell'atto di citazione per non essere stato convenuto in giudizio anche il responsabile del danno nonché chiedeva la Controparte_4 sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale pendente innanzi al Tribunale di Foggia a carico di . Controparte_7
Il litisconsorte necessario-convenuto si costituiva in giudizio e concludeva come Controparte_2 segue:
pagina 2 di 7 “ In via preliminare, in rito:
- dichiarare, previ gli incombenti ritenuti più opportuni, l'improcedibilità – improponibilità della domanda formulata dalla in quanto non preceduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 Parte_1 del Codice delle Assicurazioni, della richiesta stragiudiziale ivi prevista;
- autorizzare, senza per questo riconoscere la responsabilità del convenuto , ex art. 269 Controparte_2
c.p.c. la chiamata in causa, al fine di garanzia, della in Controparte_8 persona del legale rappresentante, e all'uopo differire l'udienza di comparizione del 18/9/2023 al fine di consentire la costituzione del terzo nel rispetto dei termini di comparizione;
In via istruttoria
Ammettere prova contraria a quella articolata in atto di citazione, senza inversione dell'onere della prova.
Nel merito
In via principale:
Respingere le domande attoree in quanto nulle o inammissibili e comunque perché infondate e/o non provate.
In via subordinata:
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare la terza chiamata Controparte_9
a manlevare, garantire e comunque condannare quest'ultima a tenere indenne da
[...] Controparte_2 tutte le domande attoree e dalle conseguenze pregiudizievoli della lite;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
La terza chiamata si costituiva in giudizio e chiedeva: Controparte_8
“ 1) IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il perfezionamento della prescrizione estintiva dell'azione risarcitoria spiegata dalla nei confronti di Parte_1 CP_2
, e da questi, a titolo di manleva, esperita nei riguardi della
[...] Controparte_9
in difetto di qualsivoglia atto interruttivo ed anche in considerazione del patente difetto di
[...] solidarietà tra l' da un lato, ed il la dall'altro; Controparte_1 CP_2 CP_9
2) dare atto che la ha interesse ad elevare la predetta eccezione, ove occorra, anche in via CP_9 surrogatoria ai sensi degli artt. 2900 e 2939 cod. civ.;
3) IN LIMINE LITIS, accertare e dichiarare la nullità della citazione per chiamata in causa del terzo per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; fissare, all'uopo, una nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., con integrale rimessione in termini della terza chiamata Controparte_9
4) accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea, atteso che la ha omesso di inviare la costituzione in mora per conoscenza, a mezzo lettera raccomandata Parte_1
A.R., (non solo al ma anche) alla quale Compagnia Assicurativa dell'insinuato CP_2 CP_9
pagina 3 di 7 responsabile del danno, in rimarchevole violazione di quanto sancito dall'art. 145 del Codice delle
Assicurazioni;
5) in caso di reiezione delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'attività istruttoria espletata nonché la sua inopponibilità al d alla in quanto CP_2 CP_9 svolta in difetto del necessario ed indefettibile contraddittorio con il responsabile civile e con la deducente Società Assicuratrice;
6) assegnare al d alla termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. per il deposito CP_2 CP_9 di memorie illustrative ed istruttorie;
7) NEL MERITO, ritenere e dichiarare la domanda attorea infondata, pretestuosa, temeraria (anche a Cont fronte di quanto già percepito pro bono pacis dalla Società attrice, ad opera dell' ), attinta da un evidente difetto del nesso causale, sproporzionata nel quantum e non provata;
8) ritenere e dichiarare l'estraneità al sinistro de quo di poiché unico e solo Controparte_2 responsabile dell'occorso deve ritenersi lo stesso conducente del veicolo attoreo, e per esso, ex art. 2054,
III comma cod. civ., la stessa attrice Parte_1
9) IN VIA MERAMENTE GRADATA, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, residuale e minimale, dell'avversa domanda, ridimensionare il quantum richiesto da parte istante ed operare la debita riduzione proporzionale del quantum sulla scorta della corresponsabilità maggioritaria e preponderante della stessa parte attrice, ex art. 1227 cod. civ. ed ex art. 2054, III comma cod. civ., nella determinazione del sinistro e dei conseguenti nocumenti;
10) rigettare, in ogni caso, la richiesta di rimborso dell'I.V.A. su ogni posta di detrimento, materiale e patrimoniale, poiché trattasi di partita di giro che la Società istante è in grado di recuperare, e, pertanto, trattasi di posta di danno non provata e, in ogni caso, non dovuta;
11) rigettare, in ogni caso, le velleità risarcitorie avanzate a titolo di danno da fermo tecnico e da lucro cessante, perché assolutamente infondate, non provate e non dovute;
12) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge, da porsi a carico di chi di ragione.”
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti dei convenuti non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato, e tanto anche relativamente alle ulteriori domante, come formulate, dall'altro convenuto-litisconsorte necessario e dalla terza chiamata.
Preliminarmente va rilevato che:
- con provvedimento 2/12/2014, depositato il 3/12/2014, è stata rigetta, in virtù del combinato disposto degli art.li 149 e 145 del d.lgs. n.209/2005, la richiesta della convenuta di Controparte_1 integrazione del contraddittorio nei confronti , quale conducente l'autovettura Lexus 200 Controparte_4 tg. BW478LD ritenuta responsabile del sinistro;
pagina 4 di 7 - successivamente con provvedimento dell'8.5.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ex art. 149 d.lgs. n.209/2005, nei confronti di , proprietario dell'autovettura Lexus 200 tg. Controparte_2
BW478LD ritenuta responsabile del sinistro e pertanto litisconsorte necessario;
- , costituitosi in giudizio, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio, a titolo Controparte_2 di manleva, la , ora , pure ritualmente costituitasi. Controparte_9 Controparte_3
Sempre in via preliminare va rigetta l'eccezione di prescrizione estintiva mossa dalla
[...]
e tanto secondo il combinato disposto dell' art. 149 d.lgs. n.209/2005 e della Controparte_3
“Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati - CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005. N. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006", in breve CARD.
A riguardo va rilevato che la convenzione CARD riveste un ruolo rilevante in relazione alla procedura di risarcimento diretto, trattandosi di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di "definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006". (art. 1 CARD). L'impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita " ", CP_10 quando risarcisce il danneggiato in tutto o in parte per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro;
è, invece, definita " " nell'ipotesi in cui i danni provocati dal CP_11 proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall'impresa del danneggiato.
I poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria sono regolari dall'art. 1 bis CARD, ai sensi del quale "Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria.
Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di , CP_11 dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice".
Al fine di consentire alle imprese assicurative Gestionarie di assumere la gestione del sinistro nei casi indicati, la disposizione prevede che "le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo". In ordine ai poteri di rappresentanza processuale della Gestionaria, l'art. 1 bis CARD specifica pagina 5 di 7 che "Per le stesse ipotesi e alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquistare il ruolo di
Gestionaria il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati,
periti e arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto della .". Per CP_11 effetto di tale accordo, dunque, la si impegna a compiere ogni attività necessaria alla gestione CP_10 del sinistro ed alla liquidazione del danno in forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, il quale attribuisce alla CP_10 sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale della . Parte_2
Sotto il profilo istruttorio va evidenziato che la prova orale richiesta dall'attrice non è stata ammessa e, pertanto, la causa viene decisa sulla documentazione depositata nel giudizio.
Ciò detto, dall' esame della documentazione in atti emerge che parte attrice non ha provato i fatti di causa, in ossequio alle statuizioni dell'art. 2697 cod. civ., e tanto anche in riferimento al “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, doc. n. 4 in produzione attorea;
in detto documento, va evidenziato, la dinamica del sinistro del 23 giugno 2011 è stata ricostruita anche sulle dichiarazioni rese da - conducente la motrice CO GI tg Controparte_7
BW478LD, e relativo semirimorchio, di proprietà della società attrice coinvolto nel detto sinistro - dichiarato incapace a testimoniare ex art. 246 cpc con ordinanza resa in data 27.1.2027.
Inoltre va rilevato che dal contenuto della consulenza d'ufficio, ricostruttiva della dinamica del sinistro e a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, emerge che il sinistro sia ascrivibile, quanto meno, a corresponsabilità dei conducenti degli automezzi coinvolti.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Il non accoglimento della domanda attorea risulta assorbente rispetto delle ulteriori domande rispettivamente avanzate dalle altre parti in causa con i rispettivi atti di costituzione e risposta.
Le spese di lite sono compensate tra tutte le pari in causa, e tanto ex art. 92 II co. cpc come vigente al tempo dell'introduzione del giudizio, sia per il mutamento della giurisprudenza relativamente all'art. 149 del d.lgs. n.209/2005 sia per l'altalenante giurisprudenza sull'interpretazione e applicazione delle norme della “Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati - CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005. N. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006", costituenti gravi e giusti motivi per la compensazione detta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica,
pagina 6 di 7 definitivamente pronunziando sulle domande rispettivamente proposte tra Parte_1
e , e , rigettata ogni diversa
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 istanza, così decide:
1) rigetta le domande promosse dall'attrice Parte_1
2) compensa le spese tra tutte le parti in causa;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Così deciso in Foggia il 17. 11.2025
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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