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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2024, n. 30345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30345 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 30345 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 18/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FA CA, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso l'ordinanza del 21 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Riesame, ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Milano aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in seguito alla incolpazione provvisoria di cui all'art. 74 DPR 309/1990 ( capo 1); 73 DPR 309/1990 ( capi da 2 a 129); abusiva prestazione di servizi a pagamento ( capo 130), riciclaggio ( capo 131). 2. Con il primo motivo del ricorso deduce vizio di motivazione nonché di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 191, 234 bis cod. proc. pen., art. 8 CEDU, art. 6 Direttiva 2014/41/UE, artt. 27,30,33 43 del d.lgs 108/201 in ordine alla utilizzabilità delle chat estrapolate dall'applicativo SKY ECC. Il Tribunale aveva acriticamente aderito ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva inquadrato l'acquisizione della messaggistica nella fattispecie della acquisizione della prova documentale informatica (art. 234 bis cod. proc. pen), senza tenere conto delle peculiarità del caso concreto, ed anzi equivocando sulla origine e la provenienza L UH dei dati informatici senza-le garanzie previste dalla legge. I dati erano stati richiesti attraverso un ordine europeo di indagine da parte del PM, senza specificazione delle regole che sono state seguite per l'acquisizione dei dati, né da parte degli inquirenti italiani né da parte della AG francese. Non era infatti chiaro se i messaggi siano stati considerati documenti informatici acquisibili mediante consenso del titolare oppure mediante sequestro ex art. 245 bis cod. proc. pen, oppure a seguito di intercettazione ai sensi degli artt. 266 e ssgg cod. proc. pen. In ogni caso, la procedura era rimasta priva della necessaria autorizzazione da parte di una autorità giudiziaria. Inoltre, la Corte milanese aveva travisato i dati processuali„ affermando che le indagini condotte dalla autorità giudiziaria francese si erano già esaurite al momento della richiesta dell'ordine europeo di indagine italiano;
anzi, emergeva/ al contrario/ il riferimento ad indagini" recentissime" al momento della richiesta di OEI. Tanto escludeva che i dati acquisiti potessero rientrare nella categoria dei documenti di cui all'art. 234 bis cod. proc. pen, in quanto non poteva sostenersi che fossero preesistenti al momento della emissione dell'OEI. Era stato del tutto trascurato il rilievo della difesa relativo alle modalità di acquisizione dei dati che è avvenuto attraverso l'apprensione degli stessi in un server, come illustrato nella informativa conclusiva della PG. Pertanto, il consenso del legittimo titolare1 necessario ai fini della apprensione dei dati ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. era certamente riferibile al consenso dell'autore dei messaggi e non a quello del Tribunale straniero. Né la procedura sarebbe legittima se si trattasse di intercettazione, posto che, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs cit, la richiesta di OEI avente ad oggetto le intercettazioni può riguardare anche la decrittazione delle comunicazioni, che pertanto deve essere autorizzata dal giudice TA H secondo le regole procedurali italiane. Inoltre non erano g_atr rispettati i principi già fissati dalla Corte di Giustizia UE per l'acquisizione dei tabulati telefonici a tutela della privacy, a maggior ragione valevoli per l'acquisizione del contenuto delle comunicazioni. Si trattava, a ben vedere, di acquisizione di corrispondenza, rientrante nell'art. 15 Cost come di recente stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.170/2023. Quindi, non era stato rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 6 della Direttiva 41/2014, né il limite di utilizzabilità delle prove costituito dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, che nel caso di specie erano stati violati perché la prova era stata acquisita senza il controllo giurisdizionale. 2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 33 d.lgs 108/2017, e dell'art. 178 lett. c) cod. proc. peri. La difesa , che non era stata posta in condizione di assistere alla assunzione della prova, doveva essere posta in grado di verificare ex post la correttezza del procedimento acquisitivo. Invece, né l'AG francese né il Pm italiano avevano reso disponibile il materiale informatico raccolto per consentirne il dovuto controllo. Erano stati allegati nell'informativa solo i files dei messaggi ritenuti significativi tralasciando di allegare la trascrizione completa degli oltre 4000 messaggi intercorsi tra il FA e il coindagato NO, né erano state allegate le chiavi di accesso al materiale nella sua interezza. Non essendo state rivelate al giudice italiano e alla difesa le modalità di acquisizione e decrittazione della messaggistica eseguite in Francia, era stato impossibile esercitare il contraddittorio e il diritto di difesa, in violazione dell'art$33 d.lgs. 108/2017 1 secondo cui l'autorità emittente l'OEI avrebbe dovuto concordare le modalità di compimento dell'atto di indagine/ indicando i diritti riconosciuti alle parti e ai loro difensori. Nell'OEI non era stato indicato nulla, con ciò impedendosi di accertare la legittimità e la autenticità della comunicazione. Non era condivisibile il principio, affermato nella ordinanza impugnata, secondo cui sarebbe esistita una presunzione di legittimità del rispetto dei diritti fondamentali in ordine alle prova acquisita in Francia. Invece, non era stato rispettato l'art. 6 della citata Direttiva ( principio di reciprocità). In particolare, erano stati elusi i divieti di acquisizione delle prove vigenti nell'ordinamento italiano, secondo cui non è possibile IÚtallazione del captatore informatic:o in un server, che è un apparato fisso e non mobile. 3.Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 275 cod pr pen e 75 DPR 309/1990. Difettava, anche a livello indiziario, l'ascrivibilità al Fasciani della partecipazione alla associazione per delinquere, con conseguente inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 275 cod proc pen. Non erano inoltre stati considerati elementi positivi quali la sostanziale ammissione dei fatti nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 4.Con memoria dell'8 aprile 2024 la difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali ha dedotto che, a mente della informazione provvisoria diffusa a seguito della decisione delle Sezioni Unite del 29 febbraio 2024, era stato definitivamente escluso che le chat rientrassero nei documenti di cui all'art. 234 bis cod proc pen;
che comunque, anche a voler ritenere le acquisizioni rientranti nel novero dell'art. 270 cod proc pen o 238 cod proc pen occorreva verificare le modalità di acquisizione della prova;
e che in ogni caso non poteva trattarsi, nel caso in esame, di prove già espletate perché, come già dedotto nel ricorso principale, le indagini della autorità francese erano in corso al momento della emissione dell'o.e.i.. Replicava, inoltre, alle conclusioni del PG in ordine alla adeguatezza della misura cautelare in carcere. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In sintesi, il ricorrente ha contestato il presupposto rappresentato dalla mera natura documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma criptata, assumendo che i relativi dati - pur se recuperati ex post dalla memoria di un supporto informatico - dovrebbero comunque considerarsi quali flussi di comunicazione e, in quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizionali imposte dall'art.15 Cost. a tutela della corrispondenza;
in tale modo contestando la utilizzabilità (operata dal GIP procedente e condivisa dal giudice del riesame) dell'atto, acquisito a seguito di OEI, in riferimento al disposto dell'art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».II ricorrente ha altresì spiegato una serie di considerazioni riguardanti le modalità di acquisizione e di successiva decrittazione delle chat;
ponendo altresì la questione relativa all'effettiva impossibilità di accertare la corrispondenza tra il dai:o contenuto nel supporto originale e quello trascritto nei verbali trasmessi all'autorità giudiziaria dello stato di emissione. 3.Sulle questioni dedotte con i motivi di ricorso sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte ( SU, 29 febbraio - 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che hanno così deciso: A) non è applicabile all'acquisizione di messaggi scambiati su chiat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata mediante o.e.i., l'art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa rispetto alla disciplina dettata in tema di o.e. i. L'art. 234 bis, infatti, disciplina non un mezzo di prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che vengono quindi attuate direttamente dall'autorità giudiziaria italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione cori le autorità dello Stato in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, la quale prevede che l'accesso ai dati informatici raccolti in un sistema informatico situato all'estero è eseguito nell'ambito di rapportidi \_M-429' ; --v-A l;
A assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al pubblico o comunque divulgabili;
B) L'ordine europeo di indagine, invece, disciplinato dalla Direttiva 2014/41/UE, regola in modo organico il sistema di acquisizione delle prove mediante la collaborazione tra Stati/ Si può, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali princìpi sono consacrati nell'art.6 della direttiva, in base alla quale «L'autorità di emissione può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'emissione dell'o.ei.. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata;
2) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso»; C) l'o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell'autorità giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n.108, di attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l'ordine europeo di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono già disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). I messaggi scambiati su chat di gruppo mediante sistema cifrato erano in possesso dell'autorità giudiziaria francese, pertanto l'oggetto dell'ordine europeo di indagine riguarda" prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione"; D) ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, quali appunto sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui all'art. 238 cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. proc. pen. (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 78 disp. att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i predetti casi non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice del procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti oggetto dell'o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l'acquisizione è destinata: infatti, il presupposto per l'ammissibilità dell'o.e.i, come sopra già evidenziato, è che" l'atto o gli atti di indagine richiesti con l'o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo"; E) acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dall'art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali alla difesa e al giusto processo. Sul punto, si precisa (par.7.3-7.6.) che né la direttiva, né il citato d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, richiamando i consolidati principi in tema dl rogatoria internazionale (sez.2, n.2173 del 22/12/2016, rv.26900-01); F) ai fini dell'accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito, viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel fascicolo processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del pm), che la parte che deduca cause di nulità o inutilizzabilità dei predetti atti, ha l'onere non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, Esposito, rv229245-01; SU. 39061/2009 De Iorio, rv.244339-01); G) tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezioni Unite analizzano le opposte tesi ossia l'inquadramento nell'ambito del documento, di cui all'art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l'ubicazione e il contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che sia detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefonico, è da escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità dell'o.e.i. sia la violazione di diritti fondamentali;
H) con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l'ampiezza della nozione di cui all'ad 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comunicazioni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata mediante applicativi dei telefoni cellulari), si esclude la violazione dell'art. 15 della Costituzione non essendo richiesta, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza, e per la relativa acquisizione in un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, poiché l'art 15 Cost. fa riferimento ad " autorità giudiziaria", ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella del p.m., secondo sia il diritto interno che il diritto euro unitario. Inoltre, il testo dell'art. 254 cod. proc. pen., prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla "autorità giudiziaria", senza alcuna specificazione, e l'art. 353 cod. proc. pen. stabilisce che l'acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata dal pubblico ministero. Il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 6 par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41/UE, relativo alla cd " valutazione in astratto", secondo cui " l'atto di indagine richiesti nell'o.e.i. avrebbero potuto essere MÚlé stesse condizioni in un caso interno analogo" è quindi soddisfatto anche per l'acquisizione diretta della prova documentale avente ad oggetto corrispondenza, e, a maggior ragione, l'acquisizione di documenti, pur se relativi a corrispondenza, quando attiene a prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, può essere chiesta mediante o.e.i. presentato dal p.m., senza necessità di autorizzazione del giudice, alla luce di quanto illustrato in relazione ai principi regolanti, nel diritto interno, le prove formate in altri procedimenti;
I) anche sui dati relativi al traffico telefonico o telematico, si ricorda che, secondo la legge italiana, detti dati possono essere acquisiti dal fornitore se si procede per reati punii secondo precisi limiti di pena;
si tratti di dati rilevanti per l'accertamenti dei fatti;
vi sia stata autorizzazione del giudice l rilasciata con decreto motivato ( (art. 132 d.lgs 30 giugno 2003, come modificato dalla L.n.178 del 2021, che ha modificato la disciplina nel senso della introduzione della autorizzazione del giudice per adeguare l'ordinamento italiano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disciplina del citato art. 132, che fa espresso riferimento ai dati " conservati dal fornitore" si riferisce però alla acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, e non anche alla utilizzazione dei dati in un procedimento penale diverso da quello in cui sono stati già acquisiti . Se quindi, come detto, secondo il diritto interno sono acquisibili le prove assunte in altri procedimenti senza che il PM debba chiedere preventiva autorizzazione al giudice competente nel procedimento nel quale intenda utilizzarli, sussiste la generale condizione di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine;
3) quanto al rispetto dei diritti fondamentali, si richiede il decreto autorizzativo del giudice nel procedimento in cui i dati sono stati acquisiti, escludendosi invece, per i motivi detti, che sia necessario un provvedimento di autorizzazione del giudice del procedimento nel quale i dati devono essere utilizzati;
in particolare, relativamente alla impossibilità, per la difesa, di accedere all'algoritmo, la sentenza osserva che "è vero che la disponibilità dell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente ("cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto;
Sez. 6 n. 48838 dell'11/10/2023, Brune/lo, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). D'altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l'indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali». In proposito, anzi, la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia di colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell'uso di un sistema di messa ggistica criptata denominato ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l'opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di difesa senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti 37 fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, Yiiksel Yalqinkaya c. Turchia, § 336; il testo originale è il seguente: «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock materia/ in bis regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»). In ogni caso, poi, resta fermo che l'onere dell'allegazione e della prova dei fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata. 3. Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che i motivi di ricorso sono del tutto infondati. Anche considerando la dedotta natura di " corrispondenza" della prova acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, è del tutto conforme al diritto sovranazionale e al diritto interno sia l'emissione dell'o.e.i sia l' utilizzazione del materiale nell'ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, posta dall'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che l'atto o gli atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano costituiscono «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», perché acquisite nell'ambito di un procedimento penale pendente in quello Stato. Contrariamente a quanto adombrato nei motivi di ricorso, infatti, l'ordinanza impugnata precisa (pag. 11) che i dati richiesti erano già in possesso dell'autorità giudiziaria francese, la quale, in evasione della richiesta di o.e.i., si è limitata a trasmetterli, come emerge dal provvedimento di invio dei dati a forma del giudice francese quale IC HO nella qualità di vice président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris. Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l'emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione non è richiesta, nell'ordinamento italiano, per l'acquisizione del contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedimento, eventualmente anche se - a norma dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - presso i gestori di servizi telefonici o telematici. L'ordinanza impugnata dà inoltre atto ( né sul punto vi è contestazione alcuna) che i dati in possesso dell'autorità giudiziaria francese erano stati acquisiti su provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria francese. Pure l'altra condizione di ammissibilità, quella relativa alla necessità e proporzione dell'o.e.i., è rispettata: l'ordinanza impugnata evidenzia che l'o.e.i. è stato emesso dopo l'acquisizione di precisi elementi deponenti per la sussistenza di una organizzazione con carattere di transazionalità intercorrente tra GJ IC, NO MM AB e NO EN (gli elementi a carico del ricorrente erano emersi dai contatti con il NO MM AB). 4. Sono altresì infondate le doglianze relative alla lamentata ta;
lesione del diritto di difesa determinata dalla circostanza per effetto della quale sarebbero state posti a disposizione della difesa i soli esiti dell'attività svolta e non anche il percorso di i acquisizione della stessa, nonché in relazione -modalità mediante le quali è avvenuta la complessiva trascrizione delle risultanze dei flussi informativi. Va in primo luogo rilevato che, come ribadito dalle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della violazione dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo, deve affermarsi il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Orbene, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia stato il pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventualmente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto, idoneo a concretizzare una lesione del proprio interesse difensivo. Va anche ricordato, in proposito, il principio in forza del quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la sussistenza di una nullità processuale ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine all'effettivo esercizio del diritto di difesa (sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 27:3101). E' infondato anche il motivo inerente alle esigenze cautelari. Va invero ribadito che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, deve rilevarsi c:he l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., per i reati specificatamente indicati (tra i quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato al ricorrente), prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta. In altri termini, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussisl:ono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. Ciò chiarito, è conforme a tali principi e non presenta alcun vizio logico la motivazione offerta dal-Tribunale del riesame che ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione, in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame, avuto riguardo allo strutturato contesto criminale in cui operava il ricorrente, già gravato da precedenti penali specifici, a nulla rilevando la spontanea costituzione del FA, idonea ad incidere solo sulla esclusione del pericolo di fuga, ma del tutto insufficiente a superare la presunzione cui si è fatto riferimento. Sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea, con indiscutibile forza logica, lo stabile e consolidato inserimento del FA nel contesto del narcotraffico, la sicura facilità di approvigionamento, la disponibilità di" galoppini"di cui servirsi, tale da rendere certamente inidonea la misura domiciliare. Per contro, il ricorso non indica alcun elemento ( salvo, appunto, la spontanea costituzione del prevenuto, di cui si è detto) utile a superare la presunzione. g Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att i cod.proc. pen.
anzi, emergeva/ al contrario/ il riferimento ad indagini" recentissime" al momento della richiesta di OEI. Tanto escludeva che i dati acquisiti potessero rientrare nella categoria dei documenti di cui all'art. 234 bis cod. proc. pen, in quanto non poteva sostenersi che fossero preesistenti al momento della emissione dell'OEI. Era stato del tutto trascurato il rilievo della difesa relativo alle modalità di acquisizione dei dati che è avvenuto attraverso l'apprensione degli stessi in un server, come illustrato nella informativa conclusiva della PG. Pertanto, il consenso del legittimo titolare1 necessario ai fini della apprensione dei dati ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. era certamente riferibile al consenso dell'autore dei messaggi e non a quello del Tribunale straniero. Né la procedura sarebbe legittima se si trattasse di intercettazione, posto che, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs cit, la richiesta di OEI avente ad oggetto le intercettazioni può riguardare anche la decrittazione delle comunicazioni, che pertanto deve essere autorizzata dal giudice TA H secondo le regole procedurali italiane. Inoltre non erano g_atr rispettati i principi già fissati dalla Corte di Giustizia UE per l'acquisizione dei tabulati telefonici a tutela della privacy, a maggior ragione valevoli per l'acquisizione del contenuto delle comunicazioni. Si trattava, a ben vedere, di acquisizione di corrispondenza, rientrante nell'art. 15 Cost come di recente stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.170/2023. Quindi, non era stato rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 6 della Direttiva 41/2014, né il limite di utilizzabilità delle prove costituito dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, che nel caso di specie erano stati violati perché la prova era stata acquisita senza il controllo giurisdizionale. 2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 33 d.lgs 108/2017, e dell'art. 178 lett. c) cod. proc. peri. La difesa , che non era stata posta in condizione di assistere alla assunzione della prova, doveva essere posta in grado di verificare ex post la correttezza del procedimento acquisitivo. Invece, né l'AG francese né il Pm italiano avevano reso disponibile il materiale informatico raccolto per consentirne il dovuto controllo. Erano stati allegati nell'informativa solo i files dei messaggi ritenuti significativi tralasciando di allegare la trascrizione completa degli oltre 4000 messaggi intercorsi tra il FA e il coindagato NO, né erano state allegate le chiavi di accesso al materiale nella sua interezza. Non essendo state rivelate al giudice italiano e alla difesa le modalità di acquisizione e decrittazione della messaggistica eseguite in Francia, era stato impossibile esercitare il contraddittorio e il diritto di difesa, in violazione dell'art$33 d.lgs. 108/2017 1 secondo cui l'autorità emittente l'OEI avrebbe dovuto concordare le modalità di compimento dell'atto di indagine/ indicando i diritti riconosciuti alle parti e ai loro difensori. Nell'OEI non era stato indicato nulla, con ciò impedendosi di accertare la legittimità e la autenticità della comunicazione. Non era condivisibile il principio, affermato nella ordinanza impugnata, secondo cui sarebbe esistita una presunzione di legittimità del rispetto dei diritti fondamentali in ordine alle prova acquisita in Francia. Invece, non era stato rispettato l'art. 6 della citata Direttiva ( principio di reciprocità). In particolare, erano stati elusi i divieti di acquisizione delle prove vigenti nell'ordinamento italiano, secondo cui non è possibile IÚtallazione del captatore informatic:o in un server, che è un apparato fisso e non mobile. 3.Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 275 cod pr pen e 75 DPR 309/1990. Difettava, anche a livello indiziario, l'ascrivibilità al Fasciani della partecipazione alla associazione per delinquere, con conseguente inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 275 cod proc pen. Non erano inoltre stati considerati elementi positivi quali la sostanziale ammissione dei fatti nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 4.Con memoria dell'8 aprile 2024 la difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali ha dedotto che, a mente della informazione provvisoria diffusa a seguito della decisione delle Sezioni Unite del 29 febbraio 2024, era stato definitivamente escluso che le chat rientrassero nei documenti di cui all'art. 234 bis cod proc pen;
che comunque, anche a voler ritenere le acquisizioni rientranti nel novero dell'art. 270 cod proc pen o 238 cod proc pen occorreva verificare le modalità di acquisizione della prova;
e che in ogni caso non poteva trattarsi, nel caso in esame, di prove già espletate perché, come già dedotto nel ricorso principale, le indagini della autorità francese erano in corso al momento della emissione dell'o.e.i.. Replicava, inoltre, alle conclusioni del PG in ordine alla adeguatezza della misura cautelare in carcere. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In sintesi, il ricorrente ha contestato il presupposto rappresentato dalla mera natura documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma criptata, assumendo che i relativi dati - pur se recuperati ex post dalla memoria di un supporto informatico - dovrebbero comunque considerarsi quali flussi di comunicazione e, in quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizionali imposte dall'art.15 Cost. a tutela della corrispondenza;
in tale modo contestando la utilizzabilità (operata dal GIP procedente e condivisa dal giudice del riesame) dell'atto, acquisito a seguito di OEI, in riferimento al disposto dell'art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».II ricorrente ha altresì spiegato una serie di considerazioni riguardanti le modalità di acquisizione e di successiva decrittazione delle chat;
ponendo altresì la questione relativa all'effettiva impossibilità di accertare la corrispondenza tra il dai:o contenuto nel supporto originale e quello trascritto nei verbali trasmessi all'autorità giudiziaria dello stato di emissione. 3.Sulle questioni dedotte con i motivi di ricorso sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte ( SU, 29 febbraio - 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che hanno così deciso: A) non è applicabile all'acquisizione di messaggi scambiati su chiat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata mediante o.e.i., l'art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa rispetto alla disciplina dettata in tema di o.e. i. L'art. 234 bis, infatti, disciplina non un mezzo di prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che vengono quindi attuate direttamente dall'autorità giudiziaria italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione cori le autorità dello Stato in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, la quale prevede che l'accesso ai dati informatici raccolti in un sistema informatico situato all'estero è eseguito nell'ambito di rapportidi \_M-429' ; --v-A l;
A assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al pubblico o comunque divulgabili;
B) L'ordine europeo di indagine, invece, disciplinato dalla Direttiva 2014/41/UE, regola in modo organico il sistema di acquisizione delle prove mediante la collaborazione tra Stati/ Si può, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali princìpi sono consacrati nell'art.6 della direttiva, in base alla quale «L'autorità di emissione può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l'emissione dell'o.ei.. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata;
2) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso»; C) l'o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell'autorità giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n.108, di attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l'ordine europeo di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono già disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). I messaggi scambiati su chat di gruppo mediante sistema cifrato erano in possesso dell'autorità giudiziaria francese, pertanto l'oggetto dell'ordine europeo di indagine riguarda" prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione"; D) ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, quali appunto sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui all'art. 238 cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. proc. pen. (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 78 disp. att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i predetti casi non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice del procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti oggetto dell'o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l'acquisizione è destinata: infatti, il presupposto per l'ammissibilità dell'o.e.i, come sopra già evidenziato, è che" l'atto o gli atti di indagine richiesti con l'o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo"; E) acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dall'art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali alla difesa e al giusto processo. Sul punto, si precisa (par.7.3-7.6.) che né la direttiva, né il citato d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, richiamando i consolidati principi in tema dl rogatoria internazionale (sez.2, n.2173 del 22/12/2016, rv.26900-01); F) ai fini dell'accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito, viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel fascicolo processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del pm), che la parte che deduca cause di nulità o inutilizzabilità dei predetti atti, ha l'onere non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, Esposito, rv229245-01; SU. 39061/2009 De Iorio, rv.244339-01); G) tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezioni Unite analizzano le opposte tesi ossia l'inquadramento nell'ambito del documento, di cui all'art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l'ubicazione e il contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che sia detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefonico, è da escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità dell'o.e.i. sia la violazione di diritti fondamentali;
H) con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l'ampiezza della nozione di cui all'ad 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comunicazioni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata mediante applicativi dei telefoni cellulari), si esclude la violazione dell'art. 15 della Costituzione non essendo richiesta, per la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza, e per la relativa acquisizione in un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, poiché l'art 15 Cost. fa riferimento ad " autorità giudiziaria", ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella del p.m., secondo sia il diritto interno che il diritto euro unitario. Inoltre, il testo dell'art. 254 cod. proc. pen., prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla "autorità giudiziaria", senza alcuna specificazione, e l'art. 353 cod. proc. pen. stabilisce che l'acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata dal pubblico ministero. Il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 6 par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41/UE, relativo alla cd " valutazione in astratto", secondo cui " l'atto di indagine richiesti nell'o.e.i. avrebbero potuto essere MÚlé stesse condizioni in un caso interno analogo" è quindi soddisfatto anche per l'acquisizione diretta della prova documentale avente ad oggetto corrispondenza, e, a maggior ragione, l'acquisizione di documenti, pur se relativi a corrispondenza, quando attiene a prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, può essere chiesta mediante o.e.i. presentato dal p.m., senza necessità di autorizzazione del giudice, alla luce di quanto illustrato in relazione ai principi regolanti, nel diritto interno, le prove formate in altri procedimenti;
I) anche sui dati relativi al traffico telefonico o telematico, si ricorda che, secondo la legge italiana, detti dati possono essere acquisiti dal fornitore se si procede per reati punii secondo precisi limiti di pena;
si tratti di dati rilevanti per l'accertamenti dei fatti;
vi sia stata autorizzazione del giudice l rilasciata con decreto motivato ( (art. 132 d.lgs 30 giugno 2003, come modificato dalla L.n.178 del 2021, che ha modificato la disciplina nel senso della introduzione della autorizzazione del giudice per adeguare l'ordinamento italiano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La disciplina del citato art. 132, che fa espresso riferimento ai dati " conservati dal fornitore" si riferisce però alla acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, e non anche alla utilizzazione dei dati in un procedimento penale diverso da quello in cui sono stati già acquisiti . Se quindi, come detto, secondo il diritto interno sono acquisibili le prove assunte in altri procedimenti senza che il PM debba chiedere preventiva autorizzazione al giudice competente nel procedimento nel quale intenda utilizzarli, sussiste la generale condizione di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine;
3) quanto al rispetto dei diritti fondamentali, si richiede il decreto autorizzativo del giudice nel procedimento in cui i dati sono stati acquisiti, escludendosi invece, per i motivi detti, che sia necessario un provvedimento di autorizzazione del giudice del procedimento nel quale i dati devono essere utilizzati;
in particolare, relativamente alla impossibilità, per la difesa, di accedere all'algoritmo, la sentenza osserva che "è vero che la disponibilità dell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente ("cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto;
Sez. 6 n. 48838 dell'11/10/2023, Brune/lo, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). D'altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l'indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali». In proposito, anzi, la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia di colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell'uso di un sistema di messa ggistica criptata denominato ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l'opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di difesa senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti 37 fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, Yiiksel Yalqinkaya c. Turchia, § 336; il testo originale è il seguente: «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock materia/ in bis regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»). In ogni caso, poi, resta fermo che l'onere dell'allegazione e della prova dei fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata. 3. Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che i motivi di ricorso sono del tutto infondati. Anche considerando la dedotta natura di " corrispondenza" della prova acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, è del tutto conforme al diritto sovranazionale e al diritto interno sia l'emissione dell'o.e.i sia l' utilizzazione del materiale nell'ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, posta dall'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che l'atto o gli atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall'autorità giudiziaria francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano costituiscono «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», perché acquisite nell'ambito di un procedimento penale pendente in quello Stato. Contrariamente a quanto adombrato nei motivi di ricorso, infatti, l'ordinanza impugnata precisa (pag. 11) che i dati richiesti erano già in possesso dell'autorità giudiziaria francese, la quale, in evasione della richiesta di o.e.i., si è limitata a trasmetterli, come emerge dal provvedimento di invio dei dati a forma del giudice francese quale IC HO nella qualità di vice président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris. Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l'emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione non è richiesta, nell'ordinamento italiano, per l'acquisizione del contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedimento, eventualmente anche se - a norma dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - presso i gestori di servizi telefonici o telematici. L'ordinanza impugnata dà inoltre atto ( né sul punto vi è contestazione alcuna) che i dati in possesso dell'autorità giudiziaria francese erano stati acquisiti su provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria francese. Pure l'altra condizione di ammissibilità, quella relativa alla necessità e proporzione dell'o.e.i., è rispettata: l'ordinanza impugnata evidenzia che l'o.e.i. è stato emesso dopo l'acquisizione di precisi elementi deponenti per la sussistenza di una organizzazione con carattere di transazionalità intercorrente tra GJ IC, NO MM AB e NO EN (gli elementi a carico del ricorrente erano emersi dai contatti con il NO MM AB). 4. Sono altresì infondate le doglianze relative alla lamentata ta;
lesione del diritto di difesa determinata dalla circostanza per effetto della quale sarebbero state posti a disposizione della difesa i soli esiti dell'attività svolta e non anche il percorso di i acquisizione della stessa, nonché in relazione -modalità mediante le quali è avvenuta la complessiva trascrizione delle risultanze dei flussi informativi. Va in primo luogo rilevato che, come ribadito dalle Sezioni Unite, ai fini dell'accertamento della violazione dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo, deve affermarsi il principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attività svolta dall'A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Orbene, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia stato il pregiudizio derivante dall'omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventualmente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto, idoneo a concretizzare una lesione del proprio interesse difensivo. Va anche ricordato, in proposito, il principio in forza del quale deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la sussistenza di una nullità processuale ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine all'effettivo esercizio del diritto di difesa (sul punto, tra le altre, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 27:3101). E' infondato anche il motivo inerente alle esigenze cautelari. Va invero ribadito che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, deve rilevarsi c:he l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., per i reati specificatamente indicati (tra i quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato al ricorrente), prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta. In altri termini, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussisl:ono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. Ciò chiarito, è conforme a tali principi e non presenta alcun vizio logico la motivazione offerta dal-Tribunale del riesame che ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione, in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame, avuto riguardo allo strutturato contesto criminale in cui operava il ricorrente, già gravato da precedenti penali specifici, a nulla rilevando la spontanea costituzione del FA, idonea ad incidere solo sulla esclusione del pericolo di fuga, ma del tutto insufficiente a superare la presunzione cui si è fatto riferimento. Sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea, con indiscutibile forza logica, lo stabile e consolidato inserimento del FA nel contesto del narcotraffico, la sicura facilità di approvigionamento, la disponibilità di" galoppini"di cui servirsi, tale da rendere certamente inidonea la misura domiciliare. Per contro, il ricorso non indica alcun elemento ( salvo, appunto, la spontanea costituzione del prevenuto, di cui si è detto) utile a superare la presunzione. g Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att i cod.proc. pen.