Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 138/2024 promossa da (Avv. Carmela PANEBIANCO) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Raffaele ESPOSITO) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
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Il ricorrente, premesso di aver lavorato dal 1983 al 2019 nel settore dell'edilizia in qualità di artigiano edile, svolgendo le mansioni di manovale, muratore e carpentiere, lamentava: che tali lavori, comportanti l'utilizzo di strumenti vibranti e il sollevamento di pesi, gli avevano imposto, quotidianamente e durante le otto ore giornaliere, “posture incongrue anche per tempi prolungati”; che lo svolgimento di tali mansioni aveva quindi determinato una spondilodiscopatia del tratto lombare con protrusioni discali multiple L2-L3, L4-L5, L5-S1 e una epicondilite bilaterale dei gomiti la cui natura professionale era stata negata dall' . Dedotto che l' gli aveva già CP_1 CP_2 riconosciuto “una menomazione dell'integrità psicofisica - derivante da malattia professionale - pari al 11%”, il ricorrente concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'esistenza del nesso causale tra: 1) la malattia denunciata dal Parte_1 di “spondilodiscopatia del tratto lombare con protrusioni discali multiple L2-L3, L4-
L5,L5-S1” (rubricata dall' con la domanda n. 519391361 del 30.11.22) e 2)la CP_1 malattia denunciata dal di ”epicondilite del gomito destro e sinistro Parte_1
(domanda n. 519391362 del 30.11.22) e il tipo di lavoro svolto dal ricorrente, con il riconoscimento di un grado di inabilità complessiva del 22%- di cui un'inabilità pari al
8% a titolo di danno biologico derivante dalla spondilodiscopatia e un'inabilità pari al
4% a titolo di danno biologico derivante dall'epicondilite bilaterale dei gomiti- e comunque non inferiore al 11%, dalla data della domanda o da altra data. Per l'effetto, condannare l' , sede di Chieti, via Domenico Spezioli n. 32, in persona del CP_1
Direttore e legale rapp.pro-tempore, a corrispondere la relativa rendita in favore del
ratei già scaduti dalla data della domanda, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato gli esborsi e non avere percepito onorari.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è risultato parzialmente fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste collega del ricorrente dal 1992 al 2019 e socio dello Testimone_1
stesso dal 1995, e il teste collega del ricorrente dal 2015 al 2019, che Tes_2
hanno potuto constatare personalmente lo svolgimento delle mansioni del ricorrente nel medesimo luogo di lavoro, hanno confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso e: che
“l'attività giornaliera del ricorrente consisteva nell'esecuzione di lavorazioni edili sia all'esterno che all'interno del cantiere, nell'effettuazione di demolizioni e realizzazione di costruzioni di manufatti in cemento, costruzione e rifacimento di massetti per pavimenti, posa di mattonelle in ceramica o in cemento sia all'interno che all'esterno di edifici”; che “l'attività lavorativa del Sig. consisteva anche nella Parte_1
costruzione di manufatti in cemento armato, tramezzature in forati, pareti e muri in cemento, costruzione e rifacimento di solai, tetti, compresa la posa di coppi, tegole, impermeabilizzazione con guaine bituminose”; che per il compimento di dette attività
“il Sig. usava strumenti vibranti come il motopicco grande e piccolo, la mola, il Pt_1
trapano, la smerigliatrice, la sega circolare e il martello tassellatore;
il ricorrente, inoltre, usava carrucole e carriole per il trasporto di sabbione, cemento e calcinacci,
Pag. 2 di 7 nonché la betoniera per l'impasto della malta”; che per il compimento di tali attività
“il ricorrente doveva spesso chinarsi, piegare la schiena, sollevare dei pesi” e “doveva spesso sollevare e piegare le braccia e piegare e ruotare i gomiti”; che “il ricorrente movimentava sacchi di cemento del peso di 50 chilogrammi e 25 chilogrammi e per farlo si chinava e poi li sollevava;
per preparare la malta e per effettuare la posa dei pavimenti il era sempre in posizione china in ginocchio con la schiena Parte_1 piegata”; dette ultime operazioni “richiedevano anche piegamenti delle braccia e rotazioni dei gomiti;
il Sig. utilizzava il motopicco per demolire muri e Parte_1
pavimenti e per preparare le tracce;
il ricorrente montava i ponteggi costituiti da tavole metalliche e per fare questo utilizzava delle strutture metalliche”; tale operazione “si svolgeva nel seguente modo: un collega del saliva al piano superiore del Parte_1
ponteggio; il ricorrente, invece, rimaneva sotto e, alzando le braccia e piegando i gomiti, issava le tavole metalliche e i telai - che pesavano circa 25 chili ciascuno - e le passava al collega al piano di sopra”; che ciò veniva effettuato “per realizzare il primo piano del ponteggio metallico;
poi, dal secondo piano in poi, il riempiva la Parte_1
carrucola con il telaio e le tavole e, facendo leva con la schiena, alzando le braccia e piegando i gomiti, tirava su la carrucola per porgerla all'operaio che stava al piano superiore;
il Sig. guidava l'autocarro - munito di gru - che produce Parte_1 vibrazioni.”
Il C.T.U. ha ritenuto che il ricorrente “sia affetto da: Rachipatia dorso lombare.
Epicondilite bilaterale dei gomiti”, precisando che “Per quanto attiene la patologia afferente i gomiti si condivide l'orientamento dell'Istituto attesa la esecuzione di esame ecografico e la denuncia della menomazione nel 2022 a fronte della interruzione della attività lavorativa nel 2019 e il superamento quindi del periodo massimo di indennizzabilità stabilito in due anni”, mentre: “Per quanto attiene l'altra tecnopatia denunciata, la stessa ha origine multifattoriale, ovvero riconducibile a più cause di origine professionale ed extraprofessionale, sebbene il lavoro espletato dal ricorrente abbia rappresentato un rischio concorrente con caratteri di preponderanza, anche in considerazione della maggiore incidenza della patologia lamentata nei lavoratori addetti al settore edile ove si riscontrano fattori di rischio in termini di ripetitività della mansione con presumibili tempi di recupero inidonei e assunzione di posture incongrue
Pag. 3 di 7 e flessioni del rachide lombare e cervicale. Dalla disamina della RMN lombosacrale eseguita in data 5/3/2019 si evince “Modesti segni di discopatia per disidratazione discale. Minimo edema intraspongioso con osteofitosi laterale destra all'altezza di
D11-D12…Edema intraspongioso anche nel tratto lombare su L4-L45 e L5-S1 a sinistra. Non sono presenti ernie discali, iniziale minima protrusione discale foraminale sinistra L5-S1 con modesta stenosi del canale di coniugazione anche per una discreta artrosi interapofisaria posteriore, reperto analogo su L4-L5 con interessamento foraminale bilaterale specie a sinistra, più modesta L2-L3 sempre a sinistra…”. È altresì noto che i disturbi riguardanti la colonna vertebrale si riscontrano con maggiore frequenza tra lavoratori esposti a vibrazioni, piuttosto che tra soggetti non esposti, con una contestuale maggiore occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali. Nel caso di specie appare maggiormente dirimente ai fini della eziopatogenesi della malattia riscontrata, la prolungata movimentazione manuale di carichi. La stessa risulta essere peraltro annoverata nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. approvato con DPR del
30.06.1965, n. 1124, Lista II, Gruppo 2, codice identificativo II.203 M47.8
“Spondilodiscopatie del tratto lombare”, II.203 M51.2 “Ernia discale lombare”. La fattispecie del caso ci rende conto di una patologia non tabellata che peraltro trova nella lavorazione dell'operaio edile i presupposti, come già argomentato, di un coinvolgimento patologico del rachide. Le condizioni cliniche del paziente peraltro risultano notevolmente peggiorate costringendolo a rivolgersi al centro per la Terapia del Dolore presso il quale è stata instaurata una terapia di II livello.”
Sulla scorta di tali considerazioni, il C.T.U. ha quindi concluso: “1. Il periziato,
risulta essere affetto da “Rachipatia dorso lombare ed epicondilite Parte_1 bilaterale dei gomiti”;
2. Non è possibile concedere la richiesta prestazione per la patologia Epicondilite/epitrocleite” essendo trascorso il periodo di massima indennizzabilità previsto dalle vigenti norme in materia Esiste altresì nesso di compatibilità eziologica tra l'attività di artigiano edile e la menomazione “Rachipatia dorso lombare”;
3. Lo svolgimento dell'attività lavorativa di artigiano edile non è stato
Pag. 4 di 7 l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della patologia riscontrata ma vi ha inciso in maniera sensibile;
4. Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica della ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al
D.M. del 12.07.2000, è pari al 3% (tre per cento) della totale.
5. Tale percentuale, attesa la preesistenza dell'11% (undici per cento), comporta una valutazione complessiva del 13% (tredici per cento), applicando quanto previsto nel DM del 12 luglio 2000.”
Dette conclusioni sono state contestate dal C.T.P. dell' resistente, il quale CP_2 ha ritenuto non dimostrata l'origine professionale della malattia, ritenendola imputabile alla normale evoluzione degenerativa senescenziale, con conseguente richiesta di chiarimenti in merito alla ritenuta mancata correlazione causale tra la patologia discale e l'età del ricorrente.
Riscontrando dette osservazioni, il CTU ha condivisibilmente osservato: “Nel caso in esame ci troviamo di fronte a tecnopatia non tabellata e pertanto la valutazione della malattia è disciplinata dal sistema c.d. misto (Sentenza Corte Costituzionale
179/88) in cui il nesso causale della malattia con l'attività svolta deve essere provata dal lavoratore (onere della prova) principio/dovere che nel nostro caso il ricorrente ha bene assolto con le prove testimoniali. Per quanto riguarda la valutazione clinica non è
l'esame strumentale a determinare la valutazione medico legale del danno, ma l'efficienza di esso sul dato funzionale del lavoratore, in questo caso della colonna vertebrale del ricorrente e che determina un menomazione sì come evidenziato in elaborato peritale In quanto all'età del periziato, va rilevato che l'esame RMN eseguito nel 2019 evidenziava una rachipatia con protrusioni discali multiple lombari e spondilodiscoartrosi che in un soggetto sessantenne, che per oltre 30 anni ha svolto lavoro in edilizia, non può essere ricondotta al solo invecchiamento ma ha come fattore quantomeno concausale l'attività lavorativa svolta dal periziato.”
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il
C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Pag. 5 di 7 Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in parziale accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 13%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle
Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
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Tenuto conto del parziale riconoscimento delle pretese azionate, le spese di lite si compensano in ragione di metà, ponendo a carico dell' la restante metà, nella CP_1
misura indicata in dispositivo.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' in ragione CP_1 dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da rachipatia dorso Parte_1 lombare di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs.
23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 13%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, metà che si liquida nella misura di € 1.347,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Pag. 6 di 7 Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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