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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. LU IN Presidente
dott.ssa TI RE Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1329/2025, promosso da:
(C.F. ), nato Parte_1 C.F._1 in Egitto l'1.05.1997 Codice CUI: Pt_2 con il patroc v. Davide Ascari, del Foro di Modena, con studio professionale in Modena, alla via Begarelli n. 13, RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 ex le tura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “...Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, con ogni più opportuno provvedimento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via preliminare ed urgente Sospendere il provvedimento impugnato emesso dal Questore della Provincia di Modena in data 31.12.2024 e notificato il 17.01.2025, per tutti i motivi esposti Nel merito Annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Modena e dichiarare che al ricorrente debba essere concesso il rilascio del permesso di soggiorno......”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 31.12.2024 dal Questore della Provincia di Modena e notificatogli in data 17.1.2025.
Pagina 1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato e, comunque, non allegato in atti, emesso nella seduta del 13.11.2024 dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
3. In data 14 febbraio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
4. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contum 5. Il Giudice, all'udienza del 27.2.25 fissata per la conferma della sospensiva, sentito il ricorrente, ha dato atto a verbale che egli ha dichiarato che “... E' presente in Italia da tre anni. E' arrivato in gommone partendo dalla Libia. Dichiara che ha lasciato l'Egitto per le difficoltà economiche della famiglia. Ha studiato sino a 18 anni (terza superiore). La scuola che ha frequentato lo ha preparato per fare l'elettricista ma non ha trovato lavoro in Patria nella città di Gharbia (abita in un paese vicino). E' andato in Libia per cercare lavoro ed è stato arrestato da un gruppo terroristico e per essere liberato ha pagato un riscatto di € 5000,00. I soldi sono arrivati dai genitori che hanno fatto un prestito. E' tornato in Egitto ma poi è tornato in Libia e da lì è venuto in Italia. Lavora a Modena in un negozio di frutta e verdura di proprietà di un connazionale. Ha un contratto regolare di lavoro. Lavora da circa tre anni e precisamente da giugno 2022. Divide l'appartamento a Modena con altri connazionali che lavorano tutti per lo stesso datore di lavoro. Non ha mai avuto problemi con la giustizia....”, riservandosi la decisione. Previa successiva conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP, appartenente all'Ufficio del processo.
5.Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 20 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato, ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete: “ADR: sto bene in salute, grazie (si dà atto che il ricorrente risponde in italiano). ADR: lavoro a Modena in un negozio di ortofrutta di un mio connazionale. Ho un contratto a tempo indeterminato part-time, lavoro 5 ore al giorno, dal lunedì al sabato, domenica, invece, riposo. Faccio questo lavoro presso questa stessa ditta dal mese di febbraio del 2022. Non ho svolto altri lavori prima in Italia. Guadagno 1000,00 euro al mese. AD: Il suo avvocato ha prodotto le sue buste-paga di gennaio, febbraio e marzo 2025 che riportano come importo netto una cifra inferiore alla metà della somma che mi ha indicato ora. Può chiarire, per favore? R: a volte, quando faccio lavoro straordinario il mio datore di lavoro mi consegna a mano, fuori-busta cioè, dei soldi. Poi non pago l'affitto di casa. AD: Perché? R: il datore di lavoro paga il posto-letto. AD: L'ultima dichiarazione di ospitalità in atti è a firma del suo datore di lavoro, giusto? R: si. AD: Risulta da questo stesso documento che l'ospitalità gliel'ha concessa a far data dal 25.2.2025, cioè solo da alcuni mesi.
Pagina 2 Può spiegare, per favore? R: perché il mio capo ha preso una nuova casa in affitto proprio in questo ultimo periodo. ADR: chi mi ha dato l'ospitalità in precedenza era un ragazzo marocchino che conoscevo. ADR: il mio datore di lavoroprende300,00 euro circa dal mio stipendio per l'affitto e le spese. AD: E' quasi il suo intero stipendio? R: lui in realtà prende questi soldi non tutti i mesi e li prende dallo straordinario che faccio, dal fuori-busta. ADR: si, praticamente non ricevo tutto il denaro di lavoro straordinario quando il capo si prende i soldi dell'affitto. Io lavoro tutto il giorno nel market. ADR: la casa dove vivo ora è situata di fronte al negozio dove lavoro a Modena;
siamo 4 persone in tutto a viverci, siamo tutti colleghi di lavoro, cioè lavoriamo nel market del capo. ADR: io sono arrivato in Italia ad ottobre nel 2021 (si dà atto che il ricorrente risponde in italiano). Sono andato a stare a casa di mio fratello grande che viveva e vive ancora ora a Roma. Lui è regolare, ha la carta di soggiorno, è da quasi 13anni in Italia. Sono rimasto da lui 4 mesi senza riuscire a trovare lavoro e tramite un amico mi sono trasferito a Modena. Questo mio amico è poi in realtà il cugino del mio datore di lavoro. Ho cominciato il lavoro nel market subito e ho alloggiato in un hotel vicino alla stazione ferroviaria, e dopo sono andato a vivere nell'appartamento della fidanzata del mio capo senza avere la dichiarazione scritta di ospitalità. ADR: con mio fratello maggiore quello che vive in Italia mi sento telefonicamente. ADR: non sono fidanzato (si dà atto che il ricorrente risponde in italiano). ADR: non ho preso parte a corsi di lingua italiana o di formazione ma ho partecipato ad attività di volontariato tra settembre 2024 e gennaio 2025 nell'associazione Moringa di Modena. ADR: oltre il lavoro, gioco a calcetto con i miei amici alcuni, 3-4, italiani, gli altri sono miei connazionali. ADR: dopo che il Tribunale di Bologna mi ha respinto la domanda di protezione internazionale ho detto all'avvocato se potevamo presentare una nuova domanda e allora abbiamo presentato la domanda di protezione speciale. ADR: io voglio rimanere qui in Italia dove ho trovato lavoro, in Egitto non ci sono più i miei genitori, sono entrambi morti. In Egitto e precisamente nelle vicinanze della città di Tanta, nella regione di Gharbeya, vivono le mie due sorelle, che sono sposate e fanno le casalinghe, e un mio fratello, che lavora come muratore, con loro sono in contatto telefonico. Io sono partito nel 2021 dal mio paese per cercare di migliorare le mie condizioni di vita, il mio futuro. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia né in Italia né in Egitto. ADR: non voglio aggiungere altro, ho raccontato tutto, grazie”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale davanti a sé. Il solo difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del
Pagina 3 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale. 7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento CP_2
o. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della CT in atti è specificata l'applicabilità alla domanda de qua della disciplina previgente alla modifica dell'11.3.23: v. doc. 2 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Occorre, infatti, aversi riguardo al momento in cui il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione complementare che, come documentato dalla difesa del ricorrente, risale al 21/2/2023 come documentato dalla richiesta di appuntamento inviata dal difensore alla Questura competente con mail per l'appunto del 21/2/2023 (vedi documentazione depositata il 19/9/2025).
8.1 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8,
Pagina 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
8.3 Ebbene, il ricorrente ha evidenziato di essere in Italia sin dal 2022 e di aver iniziato subito a lavorare con contratti a tempo determinato. Dall'estratto contributivo allegato agli atti risulta che nel 2022 (periodo settembre - CP_3 dicembre) h epito € 2605,00, nel 2023 € 7814,00, nel 2024 € 6340,00 e nel 2025 (mesi da gennaio a luglio) € 3660,00.
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso, in sede di audizione, è emerso altresì che egli ha percepito redditi ben maggiori rispetto a quelli documentati, dal momento che ha lavorato anche per un tempo superiore a quello stabilito nel contratto ed è stato retribuito in contanti.
Egli vive in autonomia e ha svolto tra il 2024 e il 2025 attività di volontariato presso l'Associazione Moringa, come da attestato del 15/1/2025.
Pagina 5 Il ricorrente ha riferito di non avere più i genitori nel suo paese di origine e di essere in contatto con le sue due sorelle che sono sposate e con un fratello che lavora in patria.
Si deve quindi osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Come già anticipato, avendo il ricorrente manifestato la volontà di avanzare domanda di protezione speciale in data anteriore all'11.3.2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività
Pagina 6 lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite non potendosi configurare una vera e propria soccombenza della Amministrazione resistente dal momento che all'accoglimento della domanda si è pervenuti prendendo in considerazioni fatti e circostanze verificatesi nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice est.
TI RE
Il Presidente
LU IN
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. LU IN Presidente
dott.ssa TI RE Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1329/2025, promosso da:
(C.F. ), nato Parte_1 C.F._1 in Egitto l'1.05.1997 Codice CUI: Pt_2 con il patroc v. Davide Ascari, del Foro di Modena, con studio professionale in Modena, alla via Begarelli n. 13, RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 ex le tura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “...Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, con ogni più opportuno provvedimento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, In via preliminare ed urgente Sospendere il provvedimento impugnato emesso dal Questore della Provincia di Modena in data 31.12.2024 e notificato il 17.01.2025, per tutti i motivi esposti Nel merito Annullare il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Modena e dichiarare che al ricorrente debba essere concesso il rilascio del permesso di soggiorno......”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 31.12.2024 dal Questore della Provincia di Modena e notificatogli in data 17.1.2025.
Pagina 1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato e, comunque, non allegato in atti, emesso nella seduta del 13.11.2024 dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
3. In data 14 febbraio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
4. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si Controparte_1
è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contum 5. Il Giudice, all'udienza del 27.2.25 fissata per la conferma della sospensiva, sentito il ricorrente, ha dato atto a verbale che egli ha dichiarato che “... E' presente in Italia da tre anni. E' arrivato in gommone partendo dalla Libia. Dichiara che ha lasciato l'Egitto per le difficoltà economiche della famiglia. Ha studiato sino a 18 anni (terza superiore). La scuola che ha frequentato lo ha preparato per fare l'elettricista ma non ha trovato lavoro in Patria nella città di Gharbia (abita in un paese vicino). E' andato in Libia per cercare lavoro ed è stato arrestato da un gruppo terroristico e per essere liberato ha pagato un riscatto di € 5000,00. I soldi sono arrivati dai genitori che hanno fatto un prestito. E' tornato in Egitto ma poi è tornato in Libia e da lì è venuto in Italia. Lavora a Modena in un negozio di frutta e verdura di proprietà di un connazionale. Ha un contratto regolare di lavoro. Lavora da circa tre anni e precisamente da giugno 2022. Divide l'appartamento a Modena con altri connazionali che lavorano tutti per lo stesso datore di lavoro. Non ha mai avuto problemi con la giustizia....”, riservandosi la decisione. Previa successiva conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP, appartenente all'Ufficio del processo.
5.Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 20 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato, ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete: “ADR: sto bene in salute, grazie (si dà atto che il ricorrente risponde in italiano). ADR: lavoro a Modena in un negozio di ortofrutta di un mio connazionale. Ho un contratto a tempo indeterminato part-time, lavoro 5 ore al giorno, dal lunedì al sabato, domenica, invece, riposo. Faccio questo lavoro presso questa stessa ditta dal mese di febbraio del 2022. Non ho svolto altri lavori prima in Italia. Guadagno 1000,00 euro al mese. AD: Il suo avvocato ha prodotto le sue buste-paga di gennaio, febbraio e marzo 2025 che riportano come importo netto una cifra inferiore alla metà della somma che mi ha indicato ora. Può chiarire, per favore? R: a volte, quando faccio lavoro straordinario il mio datore di lavoro mi consegna a mano, fuori-busta cioè, dei soldi. Poi non pago l'affitto di casa. AD: Perché? R: il datore di lavoro paga il posto-letto. AD: L'ultima dichiarazione di ospitalità in atti è a firma del suo datore di lavoro, giusto? R: si. AD: Risulta da questo stesso documento che l'ospitalità gliel'ha concessa a far data dal 25.2.2025, cioè solo da alcuni mesi.
Pagina 2 Può spiegare, per favore? R: perché il mio capo ha preso una nuova casa in affitto proprio in questo ultimo periodo. ADR: chi mi ha dato l'ospitalità in precedenza era un ragazzo marocchino che conoscevo. ADR: il mio datore di lavoroprende300,00 euro circa dal mio stipendio per l'affitto e le spese. AD: E' quasi il suo intero stipendio? R: lui in realtà prende questi soldi non tutti i mesi e li prende dallo straordinario che faccio, dal fuori-busta. ADR: si, praticamente non ricevo tutto il denaro di lavoro straordinario quando il capo si prende i soldi dell'affitto. Io lavoro tutto il giorno nel market. ADR: la casa dove vivo ora è situata di fronte al negozio dove lavoro a Modena;
siamo 4 persone in tutto a viverci, siamo tutti colleghi di lavoro, cioè lavoriamo nel market del capo. ADR: io sono arrivato in Italia ad ottobre nel 2021 (si dà atto che il ricorrente risponde in italiano). Sono andato a stare a casa di mio fratello grande che viveva e vive ancora ora a Roma. Lui è regolare, ha la carta di soggiorno, è da quasi 13anni in Italia. Sono rimasto da lui 4 mesi senza riuscire a trovare lavoro e tramite un amico mi sono trasferito a Modena. Questo mio amico è poi in realtà il cugino del mio datore di lavoro. Ho cominciato il lavoro nel market subito e ho alloggiato in un hotel vicino alla stazione ferroviaria, e dopo sono andato a vivere nell'appartamento della fidanzata del mio capo senza avere la dichiarazione scritta di ospitalità. ADR: con mio fratello maggiore quello che vive in Italia mi sento telefonicamente. ADR: non sono fidanzato (si dà atto che il ricorrente risponde in italiano). ADR: non ho preso parte a corsi di lingua italiana o di formazione ma ho partecipato ad attività di volontariato tra settembre 2024 e gennaio 2025 nell'associazione Moringa di Modena. ADR: oltre il lavoro, gioco a calcetto con i miei amici alcuni, 3-4, italiani, gli altri sono miei connazionali. ADR: dopo che il Tribunale di Bologna mi ha respinto la domanda di protezione internazionale ho detto all'avvocato se potevamo presentare una nuova domanda e allora abbiamo presentato la domanda di protezione speciale. ADR: io voglio rimanere qui in Italia dove ho trovato lavoro, in Egitto non ci sono più i miei genitori, sono entrambi morti. In Egitto e precisamente nelle vicinanze della città di Tanta, nella regione di Gharbeya, vivono le mie due sorelle, che sono sposate e fanno le casalinghe, e un mio fratello, che lavora come muratore, con loro sono in contatto telefonico. Io sono partito nel 2021 dal mio paese per cercare di migliorare le mie condizioni di vita, il mio futuro. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia né in Italia né in Egitto. ADR: non voglio aggiungere altro, ho raccontato tutto, grazie”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale davanti a sé. Il solo difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del
Pagina 3 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale. 7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento CP_2
o. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (nel parere della CT in atti è specificata l'applicabilità alla domanda de qua della disciplina previgente alla modifica dell'11.3.23: v. doc. 2 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Occorre, infatti, aversi riguardo al momento in cui il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione complementare che, come documentato dalla difesa del ricorrente, risale al 21/2/2023 come documentato dalla richiesta di appuntamento inviata dal difensore alla Questura competente con mail per l'appunto del 21/2/2023 (vedi documentazione depositata il 19/9/2025).
8.1 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
8.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8,
Pagina 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
8.3 Ebbene, il ricorrente ha evidenziato di essere in Italia sin dal 2022 e di aver iniziato subito a lavorare con contratti a tempo determinato. Dall'estratto contributivo allegato agli atti risulta che nel 2022 (periodo settembre - CP_3 dicembre) h epito € 2605,00, nel 2023 € 7814,00, nel 2024 € 6340,00 e nel 2025 (mesi da gennaio a luglio) € 3660,00.
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso, in sede di audizione, è emerso altresì che egli ha percepito redditi ben maggiori rispetto a quelli documentati, dal momento che ha lavorato anche per un tempo superiore a quello stabilito nel contratto ed è stato retribuito in contanti.
Egli vive in autonomia e ha svolto tra il 2024 e il 2025 attività di volontariato presso l'Associazione Moringa, come da attestato del 15/1/2025.
Pagina 5 Il ricorrente ha riferito di non avere più i genitori nel suo paese di origine e di essere in contatto con le sue due sorelle che sono sposate e con un fratello che lavora in patria.
Si deve quindi osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Come già anticipato, avendo il ricorrente manifestato la volontà di avanzare domanda di protezione speciale in data anteriore all'11.3.2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività
Pagina 6 lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite non potendosi configurare una vera e propria soccombenza della Amministrazione resistente dal momento che all'accoglimento della domanda si è pervenuti prendendo in considerazioni fatti e circostanze verificatesi nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice est.
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Il Presidente
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