Trib. Tivoli, sentenza 28/11/2025, n. 1065
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Sentenza 28 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un condomino, parte attrice, nei confronti del condominio convenuto, avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare del 27 giugno 2024. L'attore ha dedotto, in primo luogo, un vizio formale relativo alla maggioranza dei voti espressi, sostenendo che la delibera fosse stata approvata nonostante il voto contrario della maggioranza dei presenti. Ha altresì sollevato ulteriori motivi di invalidità, sia formali che sostanziali. Il condominio convenuto si è costituito, eccependo preliminarmente la cessata materia del contendere, poiché, prima del primo incontro di mediazione, una nuova assemblea del 4 settembre 2024 aveva revocato e riapprovato i punti contestati con le corrette maggioranze previste dall'art. 1136 c.c., ammettendo implicitamente una soccombenza virtuale. Ha contestato gli ulteriori motivi di impugnazione e, in subordine, ha chiesto la compensazione delle spese. È emerso, inoltre, che anche la delibera del 4 settembre 2024 era stata impugnata in un separato procedimento, successivamente riunito al presente. L'attore ha poi evidenziato che una terza delibera, del 24 ottobre 2024, era intervenuta per sanare ulteriori vizi di ordine sostanziale relativi a specifici capitoli di spesa. Entrambe le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.

Il Tribunale, riuniti i procedimenti, ha dichiarato cessata la materia del contendere, accogliendo la richiesta congiunta delle parti. Ha motivato tale decisione evidenziando che, nel corso del giudizio, sono intervenuti fatti obiettivi, quali la riapprovazione dei punti contestati con le dovute maggioranze e la successiva sanatoria di vizi sostanziali attraverso delibere condominiali successive, che hanno fatto venir meno l'interesse delle parti a ottenere una pronuncia di merito. Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata con altra conforme alla legge. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese, ha proceduto all'esame della fondatezza delle domande attoree secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha accertato che la delibera del 27 giugno 2024 presentava un vizio di maggioranza, violando l'art. 1136 c.c., e che anche la delibera del 4 settembre 2024 presentava un vizio formale relativo alla rappresentanza in assemblea, in violazione dell'art. 32 del regolamento condominiale, entrambi motivi che avrebbero comportato l'annullamento delle rispettive delibere se non sanati dalle successive. Pertanto, ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate secondo i parametri di legge per cause indeterminabili di complessità bassa, con riferimento ai valori minimi e tenendo conto delle attività svolte prima della riunione dei giudizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Tivoli, sentenza 28/11/2025, n. 1065
    Giurisdizione : Trib. Tivoli
    Numero : 1065
    Data del deposito : 28 novembre 2025

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