Articolo 104 del Codice di giustizia contabile
Articolo 103Articolo 105
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7 ottobre 2016

Art. 104

(Incidenti formali in udienza)


1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.


2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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