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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4744/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Leg. Rappr. Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 518/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 2 e pubblicata il 24/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030504134/2015 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030504134/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030504134/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 27.7.2023, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV.
DI AL ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 395, co. 1 n. 6 c.p.c. e 64 D. Lgs.
n. 546/1992, “della sentenza n. 518/02/19, depositata in data 24/01/2019, con cui la C.T.R. della
Campania, sez. Staccata di Salerno, in accoglimento dell'appello del contribuente, ha annullato la sentenza di primo grado e, pertanto, l'avviso di accertamento n. TF9030504134/2015 anno di imposta
2011” nei confronti della Società_1 S.R.L. (con la precisazione che avverso tale sentenza
“l'Agenzia delle Entrate ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, attualmente pendente…”).
La parte ricorrente, riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- che aveva appreso dell'“avvenuto passaggio in giudicato a far data dal 24/01/2023 – a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto presso la Corte di Cassazione - della sentenza della
Corte di Appello di Salerno n. 829/22 del 29/04/2022, depositata il 05/05/2022 (qui allegata), in cui veniva condannato per corruzione in atti giudiziari il giudice Nominativo 1 , Presidente e relatore della sentenza della C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno, n.518/02/2019, depositata in data
24/01/2019 – oggetto della presente revocazione”;
- che, alla luce della summenzionata “pendenza del giudizio per Cassazione”, era applicabile l'”art. 1, co.
199, L. n. 197/2022 e ss.mm.ii.(Legge di bilancio 2023), a norma del quale, < definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023>>”; sicchè, “decorrendo il termine di 60 giorni dalla data del 24/01/2023 e ricadendo detto termine nel periodo ricompreso tra il 01/01/2023
(data di entrata in vigore della L. n. 197/2022) ed il 31/10/2023, la proposizione del rimedio revocatorio in parola si appalesa indiscutibilmente tempestivo”;
- che “non vi é dubbio, nel caso di specie, che la mancata partecipazione di questo Ufficio al processo penale che ha condotto alla condanna del Nominativo 1 e la tempestività della proposta revocazione rispetto all'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 829/2022 pervenuta dalla Corte
d'Appello (16/06/2023) integrino la chiara sussistenza dei requisiti per la revocazione di cui é causa”;
- che “dalla lettura del capo 4 della citata sentenza n. 829/22, si evince che il Nominativo 1 –
Presidente e relatore della sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione straordinaria - risultava imputato insieme ad altri soggetti <
c.p. – e 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
Nominativo_2, legale rappresentante della Società_1 S.R.L. unipersonale in liquidazione, consegnava – in più tranches – una somma di denaro pari ad euro 15.000 a Nominativo_4 e Nominativo_5, dipendenti amministrativi della Commissione tributaria Regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a Nominativo 1, vice Presidente della Sezione II della C.T.R. di Salerno e nel caso di specie relatore, pubblico ufficiale, al fine di pilotare l'iter procedimentale e condizionare favorevolmente l'esito del procedimento tributario del valore di € 499.657,00, afferente la Società_1
S.r.l. definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso dell'udienza del
12/1/2018 – con sentenza n. 518 depositata in data 24/01/2019>>” e che, “nelle conclusioni della sentenza in parola, sia pure con una riduzione della pena, resta ferma la condanna del Nominativo
1 , già sancita nel primo grado di giudizio, per i motivi dettagliati a pag. 19 della sentenza n. 829, ragion per cui risulta utilmente proponibile, da parte di questo Ufficio, il rimedio della revocazione straordinaria per dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato avverso la sentenza della
C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno n. 518/2019, di cui il Nominativo 1 US era
Presidente e relatore”;
- che non vi sono dubbi sul “se l'elemento perturbatore del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato abbia influito o sia probabile che abbia influito sull'esito del giudizio sfociato nella sentenza di cui oggi si chiede la revocazione”.
Riproposte, “ai fini della fase rescissoria”, “le difese dell'Ufficio a fronte dell'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno n. 3945/03/2017 , depositata il 07/09/2017”, ha pertanto concluso come in atti chiedendo a questa Corte di volere:
1. in via preliminare, concedere la rimessione in termini, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuta operante la sospensione dei termini di cui all'art. 1, co. 199, L. n. 197/2022;
2. in via cautelare, ai sensi dell'art. 398, co. 4, c.p.c., sospendere il giudizio attualmente pendente davanti alla Suprema Corte di Cassazione (R.G. Cass. n. 12874/2020) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione;
3. revocare la sentenza C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno n. 518/02/2019, depositata in data 24/01/2019 ai sensi dell'art. 395, n. 6, c.p.c. e, per l'effetto, rigettare l'appello di parte con conseguente declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento n. TF9030504134/2015;
4. condannare parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio”.
La resistente Società_1 S.R.L. UNIPERSONALE si è costituita nel presente procedimento con memoria depositata in data 5.10.2023 con la quale ha controdedotto, in particolare:
- che “nel caso che ci occupa, la revocazione richiesta dal ricorrente è una revocazione straordinaria, essendo fondata su vizi esteriori alla sentenza impugnata e, pertanto, deve essere proposta nel termine di 60 gg. decorrenti, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 6 cpc, dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice”;
- che “da tanto consegue che la sentenza della Corte d'Appello di Salerno – Sezione Penale n. 829/2022, depositata in data 05.05.2022, con la quale è stato condannato per corruzione in atti giudiziari il giudice
Nominativo 1 , Presidente e relatore della sentenza della C.T.R. della Campania, sez.
Staccata di Salerno, n.518/02/2019, depositata in data 24/01/2019 – oggetto della presente revocazione,
è passata in giudicato il 06.12.2022, in quanto l'atto di ricorso in Cassazione, per la sua non conformità al modello legale, non era idoneo ad evitarlo”, sicchè, “stante il computo dei termini ricalcolato dalla presente difesa, si deve escludere l'applicabilità della sospensione dei termini di cui alla cd. definizione agevolata – che invero riguarda solo i procedimenti pendenti nel periodo 01.01.2023 / 31.10.2023, (cfr. comma 199 L 197/2022), di tal chè il ricorso per revocazione proposto dall'Amministrazione finanziaria è intempestivo poiché proposto oltre il termine di cui alle regole generali sulle impugnazioni tributarie: 60 giorni”, conclusione alla quale pervenirsi “In ogni caso, se anche questa Ill.ma Corte dovesse ritenere fondata la data del 24.01.2023 indicata dall'Amministrazione finanziaria quale data di formazione del giudicato sulla pronuncia n. 829/22, depositata il 05/05/2022”, laddove “solo in data 07.07.2023 (ovvero più di 3 mesi dopo la scadenza del termine) la scrivente veniva raggiunta dalla proposizione del ricorso da parte avversaria”;
- che non era giuridicamente fondata nemmeno la richiesta di rimessione in termini;
- che non era stata prodotta alcuna prova che “il dolo accertato in capo ad uno solo dei membri della
Commissione giudicante – il dott. Nominativo 1 – abbia alterato il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale dell'intera Commissione Tributaria Regionale adita”, laddove “le decisioni prese dai Collegi giudicanti vanno prese almeno a maggioranza, di tal chè, lo sviamento dell'esercizio del potere giurisdizionale non doveva essere solo in capo ad un solo membro della Commissione, bensì almeno alla maggioranza dei componenti”;
- che, in caso di superamento delle suddette eccezioni, andavano riproposti i motivi di appello formulati in ordine ai rilievi:
---- che “aveva errato il Giudice di prime cure nell'affermare la correttezza dell'attività posta in essere dall'Ufficio per giungere a rideterminare il reddito d'impresa sulla sola scorta della tardiva/omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittimando il ricorso a presunzioni semplici e senza procedere all'esame della documentazione fornita in sede di accertamento”;
---- che la documentazione prodotta aveva anche “consentito di verificare i ricavi conseguiti dalla società nell'intero suo periodo di operatività e, in particolar modo, che la stessa aveva conseguito il maggior reddito unicamente nell'anno 2008 (10,6%), mentre dall'anno successivo e fino all'anno di accertamento una redditività sempre inferiore”, a fronte della una redditività pari al 9,02% applicata apoditticamente nell'accertamento;
--- che era stato fondatamente richiesto “il riconoscimento dei costi sostenuti per l'anno di verifica e nella misura di €. 3.129.247,22, avendo fornito la prova documentale degli stessi”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo che questa Corte “rigetti la domanda di revocazione della sentenza in epigrafe indicata proposta da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: Email_1 a) In via principale: per intempestività del ricorso per revocazione presentato dalla suindicata Amministrazione finanziaria, considerata l'impossibilità di accogliere la richiesta di rimessione in termini proposta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno;
b) In ogni caso: confermando nel merito, quanto affermato da questa Ill.ma Corte nella sentenza n. 518/02/19 depositata in data 24.01.2019”, “con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In corso di causa è stata disposta integrazione documentale ed è stata espletata CTU contabile (con concessione di proroga).
In data 7.11.2025 la parte resistente ha depositato osservazioni alla bozza di CTU, ed altrettanto ha fatto la parte ricorrente con memoria depositata in data 10.11.2025.
All'esito dell'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando in ordine logico le questioni agitate dalle parti, va in primo luogo risolta la questione della contestata ammissibilità del ricorso per revocazione.
Questa Corte per il vero ha già affrontato in diritto questione analoga originata dalla stessa vicenda processuale penale (cfr. sent. resa nel proc. n. 6247/2023 R.G.A., e ancor prima la sent. n. 5918/2024), arrivando, per le condivisibili ragioni ivi indicate e che possono qui richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla conclusione che il termine iniziale per la proposizione del ricorso è individuabile nel passaggio in giudicato in data 25.1.2023 della sentenza penale di accertamento del dolo del giudice (peraltro, la suddetta decisione resa nel proc. n. 6247/2023 R.G.A. è stata oggetto di impugnazione per cassazione per la quale è stata formulata proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.).
Nel caso di specie (a differenza dei casi di cui alle menzionate precedenti decisioni, per i quali vi era stata già definitività della sentenza oggetto della richiesta di revocazione), la sentenza revocanda non era ancora divenuta definitiva, essendo stata impugnata per cassazione, sicchè, come condivisibilmente argomentato dalla odierna parte ricorrente, era applicabile l'art. 1, co. 199, della L. n. 197/2022 comportante la sospensione dei “termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali….” scadenti tra la data di entrata in vigore della detta Legge e il 31 ottobre 2023. E' appena il caso di precisare in diritto, come già osservato nelle pronunce sopra richiamate, che detta sospensione si applica alle “controversie definibili” le quali, ai sensi del comma 192 dello stesso articolo menzionato, sono costituite dalle “controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge (n.d.r.: 01/01/2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva” e, pertanto, dalle controversie come nella specie non ancora definite in quanto impugnate o impugnabili con i mezzi ordinari (cfr. anche Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 5373 del 21/02/2023).
Ne consegue che il termine per proporre revocazione di 60 giorni ex art. 51 D. Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla data del 25/01/2023 ed originariamente scadente il 27.3.2023 (data ricompresa nel periodo tra il 01/01/2023 ed il 31/10/2023), era stato sospeso ai sensi dell'art. 1, co. 199, della L. n.
197/2022 e che tale sospensione era ancora operante alla data di notifica (6.7.2023) del ricorso per revocazione, sicchè detto rimedio risulta tempestivamente proposto.
Deve quindi passarsi a verificare l'effettiva ricorrenza della fattispecie della chiesta revocazione ex art. 395, n. 6 c.p.c., con riferimento all'essere la revocanda sentenza “effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”.
Orbene, con la menzionata sentenza della sentenza della Corte di Appello penale di Salerno n. 829/22,
Nominativo 1, Presidente relatore ed estensore della sentenza della C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno, n.518/02/2019, depositata in data 24/01/2019 è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittogli “di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 ter – in relazione all'art. 319 c.p. – e 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Nominativo_2, legale rappresentante della Società_1 S.R.L. unipersonale in liquidazione, consegnava – in più tranches – una somma di denaro pari ad euro 15.000 a Nominativo_4 e Nominativo_5, dipendenti amministrativi della Commissione tributaria Regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a Nominativo 1, vice Presidente della Sezione II della C.T.R. di Salerno e nel caso di specie relatore, pubblico ufficiale, al fine di pilotare l'iter procedimentale e condizionare favorevolmente l'esito del procedimento tributario del valore di € 499.657,00, afferente la Società_1 S.r.l. definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso dell'udienza del 12/1/2018 – con sentenza n. 518 depositata in data 24/01/2019>>”, così confermandosi, seppure con una riduzione di pena, lo stesso accertamento già consacrato nella sentenza penale di primo grado.
Giova in particolare osservare che, con la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno n. 136/2020 come sopra confermata dalla Corte di appello di Salerno, era stato chiaramente affermato che era emerso dalle risultanze probatorie che il Nominativo 1 aveva intascato una consistente somma di denaro per l'esito pilotato della controversia in questione, autoassegnatasi quale relatore e fissata con inconsueta sollecitudine in tempo utile per definirla prima della cessazione dal servizio.
Appare anche chiaro che il reale convincimento del Nominativo 1 fosse nel senso della infondatezza dell'appello proposto dalla Associazione_1, avendo riferito al complice Nominativo_4 (che ne aveva poi a sua volta riferito al correo Nominativo_5) che a sostegno del ricorso attoreo non c'era “niente niente niente niente proprio”.
Né si può affermare che il contrario convincimento “comprato” con la corrutela non sia stato decisivo per l'esito del procedimento di appello potendo in ipotesi essere comunque riferibile agli altri componenti del collegio, atteso che dalla sentenza sopra richiamata (cfr. p. 70) emerge chiaramente che il Nominativo 1 utilizzava la strategia di “non chiamare” la causa all'udienza per “deciderla sostanzialmente come giudice monocratico in modo da sfuggire fraudolentemente al controllo dei colleghi”.
Deve pertanto disporsi la revocazione della menzionata sentenza n. 518/2019.
Sotto il profilo rescissorio, deve a questo punto nuovamente esaminarsi l'appello proposto dalla
Associazione_1 avverso la sentenza n. 3945/2017 con la quale la (all'epoca) Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento n. TF9030504134/2015 per maggiore IRES, IRAP ed IVA come ivi indicato.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice aveva affermato, in particolare:
- che legittimamente si era proceduto ad accertamento induttivo dovendosi equiparare la dichiarazione tardiva della società a dichiarazione omessa;
- che la stessa società aveva dichiarato per il 2010 una redditività del 15,07% a fronte di quella del 9,2% considerata ai fini dell'accertamento e che secondo uno studio dell'OPMZ il reddito netto era normalmente superiore;
- che, pur essendo finanche pacifico che in caso di accertamento induttivo si “debba tener conto anche delle componenti negative di reddito”, nella fattispecie concreta si era correttamente tenuto conto dei maggiori costi connessi ai maggiori ricavi, esponendo “a fronte di ricavi rettificati (“€ 3.127.545,00)…costi rettificati (€ 2.839.558,00) indicando così il reddito imponibile in € 287.987,00”, sicchè non vi era stata
“nessuna lesione in proposito”;
- che in mancanza della dichiarazione IVA annuale era preclusa la detrazione dell'eccedenza di imposta non risultante da “dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno” con deduzione “entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”, con possibilità nella specie solo di richiesta di rimborso;
- che non poteva disporsi la revoca delle sanzioni per l'eccepita l'imputabilità della omissione ad asserita colpa del professionista che assisteva la società in quanto circostanza non provata e comunque non rilevante.
Nel proporre il menzionato gravame avverso detta decisione, la Associazione_1 ha lamentato, in particolare:
- che “l'odierna società appellante provvedeva a fornire copia delle scritture contabili sia in fase di accertamento e nelle mani della Guardia di Finanza, sia successivamente e prima della notifica dell'avviso di accertamento nelle mani dell'Ufficio”, e segnatamente “provvedeva al deposito delle fatture di acquisto, degli assegni a pagamento delle stesse, del prospetto mensile di liquidazione dell'IVA e degli estratti conto della Banca_1, del M.P.S., filiale di Nocera Inferiore Indirizzo_1, nonché del M.P.S. filiale di Nocera Inferiore Indirizzo_2”, donde “l'erroneità della statuizione resa dal Giudice di prime cure nell'aver confermato l'avviso di accertamento notificato pur in presenza di detti elementi”;
- che “il tasso di redditività applicato non è conforme ai dati rilevati dalla Camera di Commercio”, con allegazione di “certificazione Società_2…dalla quale emerge il trend della società per l'intero suo periodo di operatività (2007 /2011), dal quale emerge che la stessa nell'anno 2011 ha conseguito un indice di operatività pari al 2,8%”;
- che, “del pari, alcuna valenza probatoria può essere attribuita ai dati forniti dallo studio dell'OMPZ e richiamato dal Giudice di prime cure, atteso che gli stessi afferiscono unicamente alla commercializzazione del latte e dei suoi derivanti senza tenere conto dei fattori esterni che incidono in maniera negativa sul prezzo del prodotto, facendo ridurre il valore di ricavo”;
- che pertanto dovevano riconoscersi i costi “sostenuti per l'anno di verifica e nella misura di €.
3.129.247,22, avendo fornito la prova documentale degli stessi”.
Difese, queste, come si è già ricordato, sostanzialmente ribadite anche in questa sede.
Il gravame era stato resistito dall'ADE con controdeduzioni (in questa sede richiamate “per relationem”) con le quali era stato eccepito:
- che il gravame era inammissibile “per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992” in carenza di specifici motivi di appello;
- che erano state proposte nuove domande anch'esse inammissibili ed improponibili ex art. 57 D. Lgs. n.
546/1992;
- che, nel merito, le deduzioni dell'appellante erano comunque infondate stante la correttezza dell'operato dell'Ufficio.
Tanto premesso, ed affrontando ordinatamente le suddette questioni, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza di motivi specifici a suo sostegno.
Invero, il gravame contiene ragioni di critica sufficientemente definite ed apprezzabili nei confronti della decisione impugnata, con particolare riferimento alla erroneità della stessa quanto alla valutazione della documentazione prodotta, dalla quale desumere dei costi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'A.G. con una redditività minore rispetto a quella accertata, laddove è stato anche di recente ribadito dalla S.C. che finanche “la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T.,
n. 1030/2024)” (così, in motivazione, Cass, S.T., Sentenza n. 9911/2025).
Nemmeno può dirsi che l'appellante abbia inammissibilmente introdotto nel secondo grado di giudizio questioni o documenti nuovi.
Sotto il primo profilo, è infatti agevole osservare che già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si era posta la questione di dovere determinare l'effettiva redditività della contribuente alla luce della documentazione resa disponibile, ed in particolare di quella comprovante i costi.
Sotto il secondo aspetto, invece, va rilevato che la formulazione “pro-tempore” vigente dell'art. 58 del D.
Lgs. n. 546/1992 consentiva la produzione anche in appello di documenti nuovi.
Orbene, già il primo giudice ha ritenuto in sostanza condivisibilmente fondata in diritto la suddetta principale questione, affermando doversi “tener conto anche delle componenti negative di reddito” (in tema, cfr. anche Cass. n. 5486/2025), del resto altrimenti ledendosi “il principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione”, peraltro ritenendo che di tali componenti l'Ufficio avesse adeguatamente tenuto conto.
A fronte della non manifesta doglianza dell'appellante in ordine alla esattezza di tale valutazione ed in considerazione della necessità di verificarla tecnicamente, la Corte ha quindi disposto CTU contabile, le cui risultanze (dalle quali può poi ricavarsi l'effettiva redditività della società con assorbimento della relativa questione) possono essere tenute presenti facendo riferimento in primo luogo alla seconda ipotesi peritale, la quale ha tenuto conto sia dei “costi e ricavi che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in fase di accertamento induttivo (attingendo dagli studi di settore, dal pvc, dalle dichiarazioni fiscali, da
SE etc.)”, nonché di “ulteriori costi deducibili certi e inerenti prodotti dalla società e non considerati in sede di accertamento. (prospetto n. 4, 5 e 6 di pag. 56-57-58)”, “verificati in base alla documentazione contabile disponibile e alla loro competenza per l'anno 2011. (Cassazione n. 11633/2020, n.15211/2018 e n.20060/2014)”, determinando “il reddito imponibile ai fini ires …pari a euro 74.237 e il reddito imponibile ai fini irap pari a euro 217.925”, mentre, “per quanto concerne la detraibilità dell'iva, in ossequio all'ordinanza N. 5486 della Corte di Cassazione” (così come richiesto al CTU), è stato ritenuto “detraibile un importo iva pari a euro 94.385. (Prospetti 1 e 4, pag. da 53 a 55)”.
Peraltro, è finanche pacifico che in sede di accertamento l'Ufficio ha riconosciuto costi per € 2.584.11,43
e non è possibile sul punto una “reformatio in pejus”, dovendosi anzi tenere conto che, con la allegata sentenza penale n. 1598/2024 del Tribunale di Nocera Inf. dep. il 3.2.2025 (tuttavia meramente richiamante risultanze non verificabili, nonchè priva di attestato di giudicato e quindi “a fortiori” non pienamente vincolante) si è dato atto della prova di consistenti costi di impresa.
In ordine alle contrarie osservazioni di parte alle conclusioni peritali, devesi poi preliminarmente dare atto che lo stesso CTU ha condivisibilmente recepito talune tesi della contribuente rilevando:
- la deducibilità del “costo del carburante pari a euro 57.026 relativo all'esercizio 2011…., poiché:
--- correttamente documentato da fatture e pagamenti tracciabili;
--- la società dispone di veicoli propri idonei a giustificare il consumo di carburante;
--- non soggetto all'obbligo di scheda carburante nel caso di rifornimento tramite serbatoio aziendale”, con
“detrazione dell'iva che ammonta a euro 11.424”;
- del pari, che i canoni di leasing “pari a euro 15.849 possono ritenersi fiscalmente deducibili nell'esercizio di competenza, così come possa ritenersi detraibile la relativa iva pari a euro 3.217”.
Il CTU ha invece ritenuto non sufficientemente provata la “deducibilità del costo di consulenza di cui alla fattura n. 3 del 19.02.2011”, ma, ad avviso della Corte, appare al contrario convincente l'argomentazione della parte appellante secondo la quale un compenso per consulenza fiscale, contabile e del lavoro per un importo inferiore a 3.000 euro sarebbe stato illogico a fronte dell'ampiezza e complessità degli adempimenti richiesti a un'impresa con volume d'affari superiore a tre milioni d'euro ed alquanto verosimile che la fattura del febbraio in questione potesse essere riferita a prestazioni rese nel 2011 anche come primo acconto dell'anno.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il ricorso per revocazione va quindi accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, revocata la sentenza di questa Corte impugnata, decidendo nel merito ed in riforma della sentenza di primo grado appellata, va accolto sempre per quanto di ragione e nei sensi di cui in epigrafe l'appello della Società_1 S.R.L., con la conseguenza che devesi tenere conto, oltre che dei costi già riconosciuti dall'Ufficio, dei costi come sopra validati dal CTU ovvero da questa Corte, con le relative detrazioni IVA. Le spese processuali tutte possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, oggetto anche di pronunce chiarificatrici della S.C. intervenute in corso di causa, nonché del solo parziale accoglimento della domanda attorea. Le spese di CTU, come liquidate con separato Decreto, possono essere poste a solidale carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna, del resto trattandosi di una attività compiuta nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle suddette parti (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1023 del
17/01/2013).
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso per revocazione nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca la sentenza di questa Corte impugnata e, decidendo nel merito ed in riforma della sentenza di primo grado appellata, accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione l'appello della Società_1 S.R.L., con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. Le spese di CTU, come liquidate con separato Decreto, sono poste a solidale carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4744/2023 depositato il 27/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Leg. Rappr. Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 518/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 2 e pubblicata il 24/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030504134/2015 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030504134/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030504134/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 27.7.2023, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV.
DI AL ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 395, co. 1 n. 6 c.p.c. e 64 D. Lgs.
n. 546/1992, “della sentenza n. 518/02/19, depositata in data 24/01/2019, con cui la C.T.R. della
Campania, sez. Staccata di Salerno, in accoglimento dell'appello del contribuente, ha annullato la sentenza di primo grado e, pertanto, l'avviso di accertamento n. TF9030504134/2015 anno di imposta
2011” nei confronti della Società_1 S.R.L. (con la precisazione che avverso tale sentenza
“l'Agenzia delle Entrate ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, attualmente pendente…”).
La parte ricorrente, riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- che aveva appreso dell'“avvenuto passaggio in giudicato a far data dal 24/01/2023 – a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto presso la Corte di Cassazione - della sentenza della
Corte di Appello di Salerno n. 829/22 del 29/04/2022, depositata il 05/05/2022 (qui allegata), in cui veniva condannato per corruzione in atti giudiziari il giudice Nominativo 1 , Presidente e relatore della sentenza della C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno, n.518/02/2019, depositata in data
24/01/2019 – oggetto della presente revocazione”;
- che, alla luce della summenzionata “pendenza del giudizio per Cassazione”, era applicabile l'”art. 1, co.
199, L. n. 197/2022 e ss.mm.ii.(Legge di bilancio 2023), a norma del quale, < definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023>>”; sicchè, “decorrendo il termine di 60 giorni dalla data del 24/01/2023 e ricadendo detto termine nel periodo ricompreso tra il 01/01/2023
(data di entrata in vigore della L. n. 197/2022) ed il 31/10/2023, la proposizione del rimedio revocatorio in parola si appalesa indiscutibilmente tempestivo”;
- che “non vi é dubbio, nel caso di specie, che la mancata partecipazione di questo Ufficio al processo penale che ha condotto alla condanna del Nominativo 1 e la tempestività della proposta revocazione rispetto all'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 829/2022 pervenuta dalla Corte
d'Appello (16/06/2023) integrino la chiara sussistenza dei requisiti per la revocazione di cui é causa”;
- che “dalla lettura del capo 4 della citata sentenza n. 829/22, si evince che il Nominativo 1 –
Presidente e relatore della sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione straordinaria - risultava imputato insieme ad altri soggetti <
c.p. – e 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
Nominativo_2, legale rappresentante della Società_1 S.R.L. unipersonale in liquidazione, consegnava – in più tranches – una somma di denaro pari ad euro 15.000 a Nominativo_4 e Nominativo_5, dipendenti amministrativi della Commissione tributaria Regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a Nominativo 1, vice Presidente della Sezione II della C.T.R. di Salerno e nel caso di specie relatore, pubblico ufficiale, al fine di pilotare l'iter procedimentale e condizionare favorevolmente l'esito del procedimento tributario del valore di € 499.657,00, afferente la Società_1
S.r.l. definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso dell'udienza del
12/1/2018 – con sentenza n. 518 depositata in data 24/01/2019>>” e che, “nelle conclusioni della sentenza in parola, sia pure con una riduzione della pena, resta ferma la condanna del Nominativo
1 , già sancita nel primo grado di giudizio, per i motivi dettagliati a pag. 19 della sentenza n. 829, ragion per cui risulta utilmente proponibile, da parte di questo Ufficio, il rimedio della revocazione straordinaria per dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato avverso la sentenza della
C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno n. 518/2019, di cui il Nominativo 1 US era
Presidente e relatore”;
- che non vi sono dubbi sul “se l'elemento perturbatore del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato abbia influito o sia probabile che abbia influito sull'esito del giudizio sfociato nella sentenza di cui oggi si chiede la revocazione”.
Riproposte, “ai fini della fase rescissoria”, “le difese dell'Ufficio a fronte dell'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno n. 3945/03/2017 , depositata il 07/09/2017”, ha pertanto concluso come in atti chiedendo a questa Corte di volere:
1. in via preliminare, concedere la rimessione in termini, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuta operante la sospensione dei termini di cui all'art. 1, co. 199, L. n. 197/2022;
2. in via cautelare, ai sensi dell'art. 398, co. 4, c.p.c., sospendere il giudizio attualmente pendente davanti alla Suprema Corte di Cassazione (R.G. Cass. n. 12874/2020) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione;
3. revocare la sentenza C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno n. 518/02/2019, depositata in data 24/01/2019 ai sensi dell'art. 395, n. 6, c.p.c. e, per l'effetto, rigettare l'appello di parte con conseguente declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento n. TF9030504134/2015;
4. condannare parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio”.
La resistente Società_1 S.R.L. UNIPERSONALE si è costituita nel presente procedimento con memoria depositata in data 5.10.2023 con la quale ha controdedotto, in particolare:
- che “nel caso che ci occupa, la revocazione richiesta dal ricorrente è una revocazione straordinaria, essendo fondata su vizi esteriori alla sentenza impugnata e, pertanto, deve essere proposta nel termine di 60 gg. decorrenti, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 6 cpc, dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice”;
- che “da tanto consegue che la sentenza della Corte d'Appello di Salerno – Sezione Penale n. 829/2022, depositata in data 05.05.2022, con la quale è stato condannato per corruzione in atti giudiziari il giudice
Nominativo 1 , Presidente e relatore della sentenza della C.T.R. della Campania, sez.
Staccata di Salerno, n.518/02/2019, depositata in data 24/01/2019 – oggetto della presente revocazione,
è passata in giudicato il 06.12.2022, in quanto l'atto di ricorso in Cassazione, per la sua non conformità al modello legale, non era idoneo ad evitarlo”, sicchè, “stante il computo dei termini ricalcolato dalla presente difesa, si deve escludere l'applicabilità della sospensione dei termini di cui alla cd. definizione agevolata – che invero riguarda solo i procedimenti pendenti nel periodo 01.01.2023 / 31.10.2023, (cfr. comma 199 L 197/2022), di tal chè il ricorso per revocazione proposto dall'Amministrazione finanziaria è intempestivo poiché proposto oltre il termine di cui alle regole generali sulle impugnazioni tributarie: 60 giorni”, conclusione alla quale pervenirsi “In ogni caso, se anche questa Ill.ma Corte dovesse ritenere fondata la data del 24.01.2023 indicata dall'Amministrazione finanziaria quale data di formazione del giudicato sulla pronuncia n. 829/22, depositata il 05/05/2022”, laddove “solo in data 07.07.2023 (ovvero più di 3 mesi dopo la scadenza del termine) la scrivente veniva raggiunta dalla proposizione del ricorso da parte avversaria”;
- che non era giuridicamente fondata nemmeno la richiesta di rimessione in termini;
- che non era stata prodotta alcuna prova che “il dolo accertato in capo ad uno solo dei membri della
Commissione giudicante – il dott. Nominativo 1 – abbia alterato il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale dell'intera Commissione Tributaria Regionale adita”, laddove “le decisioni prese dai Collegi giudicanti vanno prese almeno a maggioranza, di tal chè, lo sviamento dell'esercizio del potere giurisdizionale non doveva essere solo in capo ad un solo membro della Commissione, bensì almeno alla maggioranza dei componenti”;
- che, in caso di superamento delle suddette eccezioni, andavano riproposti i motivi di appello formulati in ordine ai rilievi:
---- che “aveva errato il Giudice di prime cure nell'affermare la correttezza dell'attività posta in essere dall'Ufficio per giungere a rideterminare il reddito d'impresa sulla sola scorta della tardiva/omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittimando il ricorso a presunzioni semplici e senza procedere all'esame della documentazione fornita in sede di accertamento”;
---- che la documentazione prodotta aveva anche “consentito di verificare i ricavi conseguiti dalla società nell'intero suo periodo di operatività e, in particolar modo, che la stessa aveva conseguito il maggior reddito unicamente nell'anno 2008 (10,6%), mentre dall'anno successivo e fino all'anno di accertamento una redditività sempre inferiore”, a fronte della una redditività pari al 9,02% applicata apoditticamente nell'accertamento;
--- che era stato fondatamente richiesto “il riconoscimento dei costi sostenuti per l'anno di verifica e nella misura di €. 3.129.247,22, avendo fornito la prova documentale degli stessi”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo che questa Corte “rigetti la domanda di revocazione della sentenza in epigrafe indicata proposta da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: Email_1 a) In via principale: per intempestività del ricorso per revocazione presentato dalla suindicata Amministrazione finanziaria, considerata l'impossibilità di accogliere la richiesta di rimessione in termini proposta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno;
b) In ogni caso: confermando nel merito, quanto affermato da questa Ill.ma Corte nella sentenza n. 518/02/19 depositata in data 24.01.2019”, “con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In corso di causa è stata disposta integrazione documentale ed è stata espletata CTU contabile (con concessione di proroga).
In data 7.11.2025 la parte resistente ha depositato osservazioni alla bozza di CTU, ed altrettanto ha fatto la parte ricorrente con memoria depositata in data 10.11.2025.
All'esito dell'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando in ordine logico le questioni agitate dalle parti, va in primo luogo risolta la questione della contestata ammissibilità del ricorso per revocazione.
Questa Corte per il vero ha già affrontato in diritto questione analoga originata dalla stessa vicenda processuale penale (cfr. sent. resa nel proc. n. 6247/2023 R.G.A., e ancor prima la sent. n. 5918/2024), arrivando, per le condivisibili ragioni ivi indicate e che possono qui richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla conclusione che il termine iniziale per la proposizione del ricorso è individuabile nel passaggio in giudicato in data 25.1.2023 della sentenza penale di accertamento del dolo del giudice (peraltro, la suddetta decisione resa nel proc. n. 6247/2023 R.G.A. è stata oggetto di impugnazione per cassazione per la quale è stata formulata proposta di definizione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.).
Nel caso di specie (a differenza dei casi di cui alle menzionate precedenti decisioni, per i quali vi era stata già definitività della sentenza oggetto della richiesta di revocazione), la sentenza revocanda non era ancora divenuta definitiva, essendo stata impugnata per cassazione, sicchè, come condivisibilmente argomentato dalla odierna parte ricorrente, era applicabile l'art. 1, co. 199, della L. n. 197/2022 comportante la sospensione dei “termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali….” scadenti tra la data di entrata in vigore della detta Legge e il 31 ottobre 2023. E' appena il caso di precisare in diritto, come già osservato nelle pronunce sopra richiamate, che detta sospensione si applica alle “controversie definibili” le quali, ai sensi del comma 192 dello stesso articolo menzionato, sono costituite dalle “controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge (n.d.r.: 01/01/2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva” e, pertanto, dalle controversie come nella specie non ancora definite in quanto impugnate o impugnabili con i mezzi ordinari (cfr. anche Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 5373 del 21/02/2023).
Ne consegue che il termine per proporre revocazione di 60 giorni ex art. 51 D. Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla data del 25/01/2023 ed originariamente scadente il 27.3.2023 (data ricompresa nel periodo tra il 01/01/2023 ed il 31/10/2023), era stato sospeso ai sensi dell'art. 1, co. 199, della L. n.
197/2022 e che tale sospensione era ancora operante alla data di notifica (6.7.2023) del ricorso per revocazione, sicchè detto rimedio risulta tempestivamente proposto.
Deve quindi passarsi a verificare l'effettiva ricorrenza della fattispecie della chiesta revocazione ex art. 395, n. 6 c.p.c., con riferimento all'essere la revocanda sentenza “effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”.
Orbene, con la menzionata sentenza della sentenza della Corte di Appello penale di Salerno n. 829/22,
Nominativo 1, Presidente relatore ed estensore della sentenza della C.T.R. della Campania, sez. Staccata di Salerno, n.518/02/2019, depositata in data 24/01/2019 è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittogli “di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 ter – in relazione all'art. 319 c.p. – e 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Nominativo_2, legale rappresentante della Società_1 S.R.L. unipersonale in liquidazione, consegnava – in più tranches – una somma di denaro pari ad euro 15.000 a Nominativo_4 e Nominativo_5, dipendenti amministrativi della Commissione tributaria Regionale e, per il tramite di questi, in quota parte a Nominativo 1, vice Presidente della Sezione II della C.T.R. di Salerno e nel caso di specie relatore, pubblico ufficiale, al fine di pilotare l'iter procedimentale e condizionare favorevolmente l'esito del procedimento tributario del valore di € 499.657,00, afferente la Società_1 S.r.l. definito in secondo grado con esito favorevole al contribuente nel corso dell'udienza del 12/1/2018 – con sentenza n. 518 depositata in data 24/01/2019>>”, così confermandosi, seppure con una riduzione di pena, lo stesso accertamento già consacrato nella sentenza penale di primo grado.
Giova in particolare osservare che, con la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno n. 136/2020 come sopra confermata dalla Corte di appello di Salerno, era stato chiaramente affermato che era emerso dalle risultanze probatorie che il Nominativo 1 aveva intascato una consistente somma di denaro per l'esito pilotato della controversia in questione, autoassegnatasi quale relatore e fissata con inconsueta sollecitudine in tempo utile per definirla prima della cessazione dal servizio.
Appare anche chiaro che il reale convincimento del Nominativo 1 fosse nel senso della infondatezza dell'appello proposto dalla Associazione_1, avendo riferito al complice Nominativo_4 (che ne aveva poi a sua volta riferito al correo Nominativo_5) che a sostegno del ricorso attoreo non c'era “niente niente niente niente proprio”.
Né si può affermare che il contrario convincimento “comprato” con la corrutela non sia stato decisivo per l'esito del procedimento di appello potendo in ipotesi essere comunque riferibile agli altri componenti del collegio, atteso che dalla sentenza sopra richiamata (cfr. p. 70) emerge chiaramente che il Nominativo 1 utilizzava la strategia di “non chiamare” la causa all'udienza per “deciderla sostanzialmente come giudice monocratico in modo da sfuggire fraudolentemente al controllo dei colleghi”.
Deve pertanto disporsi la revocazione della menzionata sentenza n. 518/2019.
Sotto il profilo rescissorio, deve a questo punto nuovamente esaminarsi l'appello proposto dalla
Associazione_1 avverso la sentenza n. 3945/2017 con la quale la (all'epoca) Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento n. TF9030504134/2015 per maggiore IRES, IRAP ed IVA come ivi indicato.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice aveva affermato, in particolare:
- che legittimamente si era proceduto ad accertamento induttivo dovendosi equiparare la dichiarazione tardiva della società a dichiarazione omessa;
- che la stessa società aveva dichiarato per il 2010 una redditività del 15,07% a fronte di quella del 9,2% considerata ai fini dell'accertamento e che secondo uno studio dell'OPMZ il reddito netto era normalmente superiore;
- che, pur essendo finanche pacifico che in caso di accertamento induttivo si “debba tener conto anche delle componenti negative di reddito”, nella fattispecie concreta si era correttamente tenuto conto dei maggiori costi connessi ai maggiori ricavi, esponendo “a fronte di ricavi rettificati (“€ 3.127.545,00)…costi rettificati (€ 2.839.558,00) indicando così il reddito imponibile in € 287.987,00”, sicchè non vi era stata
“nessuna lesione in proposito”;
- che in mancanza della dichiarazione IVA annuale era preclusa la detrazione dell'eccedenza di imposta non risultante da “dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno” con deduzione “entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”, con possibilità nella specie solo di richiesta di rimborso;
- che non poteva disporsi la revoca delle sanzioni per l'eccepita l'imputabilità della omissione ad asserita colpa del professionista che assisteva la società in quanto circostanza non provata e comunque non rilevante.
Nel proporre il menzionato gravame avverso detta decisione, la Associazione_1 ha lamentato, in particolare:
- che “l'odierna società appellante provvedeva a fornire copia delle scritture contabili sia in fase di accertamento e nelle mani della Guardia di Finanza, sia successivamente e prima della notifica dell'avviso di accertamento nelle mani dell'Ufficio”, e segnatamente “provvedeva al deposito delle fatture di acquisto, degli assegni a pagamento delle stesse, del prospetto mensile di liquidazione dell'IVA e degli estratti conto della Banca_1, del M.P.S., filiale di Nocera Inferiore Indirizzo_1, nonché del M.P.S. filiale di Nocera Inferiore Indirizzo_2”, donde “l'erroneità della statuizione resa dal Giudice di prime cure nell'aver confermato l'avviso di accertamento notificato pur in presenza di detti elementi”;
- che “il tasso di redditività applicato non è conforme ai dati rilevati dalla Camera di Commercio”, con allegazione di “certificazione Società_2…dalla quale emerge il trend della società per l'intero suo periodo di operatività (2007 /2011), dal quale emerge che la stessa nell'anno 2011 ha conseguito un indice di operatività pari al 2,8%”;
- che, “del pari, alcuna valenza probatoria può essere attribuita ai dati forniti dallo studio dell'OMPZ e richiamato dal Giudice di prime cure, atteso che gli stessi afferiscono unicamente alla commercializzazione del latte e dei suoi derivanti senza tenere conto dei fattori esterni che incidono in maniera negativa sul prezzo del prodotto, facendo ridurre il valore di ricavo”;
- che pertanto dovevano riconoscersi i costi “sostenuti per l'anno di verifica e nella misura di €.
3.129.247,22, avendo fornito la prova documentale degli stessi”.
Difese, queste, come si è già ricordato, sostanzialmente ribadite anche in questa sede.
Il gravame era stato resistito dall'ADE con controdeduzioni (in questa sede richiamate “per relationem”) con le quali era stato eccepito:
- che il gravame era inammissibile “per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992” in carenza di specifici motivi di appello;
- che erano state proposte nuove domande anch'esse inammissibili ed improponibili ex art. 57 D. Lgs. n.
546/1992;
- che, nel merito, le deduzioni dell'appellante erano comunque infondate stante la correttezza dell'operato dell'Ufficio.
Tanto premesso, ed affrontando ordinatamente le suddette questioni, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza di motivi specifici a suo sostegno.
Invero, il gravame contiene ragioni di critica sufficientemente definite ed apprezzabili nei confronti della decisione impugnata, con particolare riferimento alla erroneità della stessa quanto alla valutazione della documentazione prodotta, dalla quale desumere dei costi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'A.G. con una redditività minore rispetto a quella accertata, laddove è stato anche di recente ribadito dalla S.C. che finanche “la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T.,
n. 1030/2024)” (così, in motivazione, Cass, S.T., Sentenza n. 9911/2025).
Nemmeno può dirsi che l'appellante abbia inammissibilmente introdotto nel secondo grado di giudizio questioni o documenti nuovi.
Sotto il primo profilo, è infatti agevole osservare che già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si era posta la questione di dovere determinare l'effettiva redditività della contribuente alla luce della documentazione resa disponibile, ed in particolare di quella comprovante i costi.
Sotto il secondo aspetto, invece, va rilevato che la formulazione “pro-tempore” vigente dell'art. 58 del D.
Lgs. n. 546/1992 consentiva la produzione anche in appello di documenti nuovi.
Orbene, già il primo giudice ha ritenuto in sostanza condivisibilmente fondata in diritto la suddetta principale questione, affermando doversi “tener conto anche delle componenti negative di reddito” (in tema, cfr. anche Cass. n. 5486/2025), del resto altrimenti ledendosi “il principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione”, peraltro ritenendo che di tali componenti l'Ufficio avesse adeguatamente tenuto conto.
A fronte della non manifesta doglianza dell'appellante in ordine alla esattezza di tale valutazione ed in considerazione della necessità di verificarla tecnicamente, la Corte ha quindi disposto CTU contabile, le cui risultanze (dalle quali può poi ricavarsi l'effettiva redditività della società con assorbimento della relativa questione) possono essere tenute presenti facendo riferimento in primo luogo alla seconda ipotesi peritale, la quale ha tenuto conto sia dei “costi e ricavi che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in fase di accertamento induttivo (attingendo dagli studi di settore, dal pvc, dalle dichiarazioni fiscali, da
SE etc.)”, nonché di “ulteriori costi deducibili certi e inerenti prodotti dalla società e non considerati in sede di accertamento. (prospetto n. 4, 5 e 6 di pag. 56-57-58)”, “verificati in base alla documentazione contabile disponibile e alla loro competenza per l'anno 2011. (Cassazione n. 11633/2020, n.15211/2018 e n.20060/2014)”, determinando “il reddito imponibile ai fini ires …pari a euro 74.237 e il reddito imponibile ai fini irap pari a euro 217.925”, mentre, “per quanto concerne la detraibilità dell'iva, in ossequio all'ordinanza N. 5486 della Corte di Cassazione” (così come richiesto al CTU), è stato ritenuto “detraibile un importo iva pari a euro 94.385. (Prospetti 1 e 4, pag. da 53 a 55)”.
Peraltro, è finanche pacifico che in sede di accertamento l'Ufficio ha riconosciuto costi per € 2.584.11,43
e non è possibile sul punto una “reformatio in pejus”, dovendosi anzi tenere conto che, con la allegata sentenza penale n. 1598/2024 del Tribunale di Nocera Inf. dep. il 3.2.2025 (tuttavia meramente richiamante risultanze non verificabili, nonchè priva di attestato di giudicato e quindi “a fortiori” non pienamente vincolante) si è dato atto della prova di consistenti costi di impresa.
In ordine alle contrarie osservazioni di parte alle conclusioni peritali, devesi poi preliminarmente dare atto che lo stesso CTU ha condivisibilmente recepito talune tesi della contribuente rilevando:
- la deducibilità del “costo del carburante pari a euro 57.026 relativo all'esercizio 2011…., poiché:
--- correttamente documentato da fatture e pagamenti tracciabili;
--- la società dispone di veicoli propri idonei a giustificare il consumo di carburante;
--- non soggetto all'obbligo di scheda carburante nel caso di rifornimento tramite serbatoio aziendale”, con
“detrazione dell'iva che ammonta a euro 11.424”;
- del pari, che i canoni di leasing “pari a euro 15.849 possono ritenersi fiscalmente deducibili nell'esercizio di competenza, così come possa ritenersi detraibile la relativa iva pari a euro 3.217”.
Il CTU ha invece ritenuto non sufficientemente provata la “deducibilità del costo di consulenza di cui alla fattura n. 3 del 19.02.2011”, ma, ad avviso della Corte, appare al contrario convincente l'argomentazione della parte appellante secondo la quale un compenso per consulenza fiscale, contabile e del lavoro per un importo inferiore a 3.000 euro sarebbe stato illogico a fronte dell'ampiezza e complessità degli adempimenti richiesti a un'impresa con volume d'affari superiore a tre milioni d'euro ed alquanto verosimile che la fattura del febbraio in questione potesse essere riferita a prestazioni rese nel 2011 anche come primo acconto dell'anno.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il ricorso per revocazione va quindi accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, revocata la sentenza di questa Corte impugnata, decidendo nel merito ed in riforma della sentenza di primo grado appellata, va accolto sempre per quanto di ragione e nei sensi di cui in epigrafe l'appello della Società_1 S.R.L., con la conseguenza che devesi tenere conto, oltre che dei costi già riconosciuti dall'Ufficio, dei costi come sopra validati dal CTU ovvero da questa Corte, con le relative detrazioni IVA. Le spese processuali tutte possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, oggetto anche di pronunce chiarificatrici della S.C. intervenute in corso di causa, nonché del solo parziale accoglimento della domanda attorea. Le spese di CTU, come liquidate con separato Decreto, possono essere poste a solidale carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna, del resto trattandosi di una attività compiuta nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle suddette parti (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1023 del
17/01/2013).
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso per revocazione nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca la sentenza di questa Corte impugnata e, decidendo nel merito ed in riforma della sentenza di primo grado appellata, accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione l'appello della Società_1 S.R.L., con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. Le spese di CTU, come liquidate con separato Decreto, sono poste a solidale carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.