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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 256/2024 RG promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3
( e C.F._3 Parte_4
( ) domiciliati eletti C.F._4
OLBIA presso lo studio dell'avv. CUI RITA che li rappresenta e difende in forza di procura in atti. attori in riassunzione CONTRO ( ), CP_1 C.F._5 CP_2
( , C.F._6 CP_3
( ), C.F._7 Controparte_4
( ), C.F._8 CP_5
( e C.F._9 Controparte_6
( ) domiciliati elettivamente in C.SO C.F._10
LBIA presso lo studio dell'avv. MUTZU EMANUELE ANTONIO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuti in riassunzione All'udienza del 9.5.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli attori in riassunzione: voglia la Corte, in applicazione del principio di diritto di cui all'ordinanza n. 33092/2018 pubblicata il 2.4.2024 della Suprema Corte di Cassazione ed in riforma della sentenza della Corte di Appello di Sassari n. 369/18 dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di simulazione e di riduzione formulata dagli odierni convenuti nei confronti delle sigg.re e , non coeredi, Parte_2 Parte_4 per l'accertata manca a ell'eredità con beneficio d'inventario. Per l'effetto dichiararsi che il patrimonio ereditario del è costituito dai beni di cui alla OP denuncia di successione in atti e dalle sole quote donate da
[...] ai figli e con gli atti pubblici 5.1 CP_7 Pt_1 Parte_3
1 con esclusione delle quote donate alle sigg.re e Parte_4 [...]
. Con ogni necessaria ed eventuale statuizione ed Parte_2 adeguamento dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Tempio Pausania del 15.12.2015 in ordine alla stima dell'asse ereditario, all'accertamento della eventuale lesione della quota di riserva e riduzione ed al progetto di divisione. Con ogni ulteriore conseguenza di legge. Liquidarsi e condannarsi i convenuti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio. Nell'interesse dei convenuti in riassunzione: voglia la Corte a) in applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza pubblicata il giorno 2 aprile 2024, dichiarare la simulazione relativa dell'atto pubblico di vendita n. 101366 di repertorio ai rogiti del Dott. notaio in Olbia del 5 Persona_1 novembre 1999 – nella parte in cui il sig. vendeva OP al figlio la quota di ½ dello obile – Pt_1 qualificando il prefato atto pubblico (in quella parte) quale contratto di donazione del sig. in favore del predetto suo OP discendente;
b) sem e del predetto principio di diritto, dichiarare la simulazione relativa dell'atto pubblico di vendita n. 101367 di repertorio ai rogiti del Dott. notaio in Persona_1
Olbia del 5 novembre 1999 – nella parte in cui il sig. CP_7
vendeva ai figli e la quota di ½ p
[...] Pt_1 Parte_3 dello stesso bene immobile – qualificando il prefato atto pubblico (in quella parte) quale contratto di donazione del sig. OP in favore dei predetti suoi discendenti;
e, per l'effetto, c) attribuire alla sig.ra ed agli eredi della sig.ra CP_1 Persona_2
sig.ri , , ,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e e n
[...] Controparte_6 legge quali eredi del sig. e della di lui moglie sig.ra OP
, con indi ale di Tempio Pausania – Persona_3 presso il quale pende ancora il giudizio n. 298/2010 R.G. per la determinazione delle rispettive quote di eredità – di adeguare le statuizioni sul progetto di divisione agli esiti di questo giudizio. d) con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio celebrati (primo grado, grado di appello, giudizio di Cassazione e giudizio di rinvio, oltre al giudizio per regolamento di competenza n. 22454/2016 R.G. Corte di Cassazione). Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva n. 695/2015, emessa in data 15.12.2015, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta da e nei CP_1 Persona_2 confronti dei fratelli e nonché delle Parte_1 Parte_3 rispettive mogli, arò aperta la Parte_2 Parte_4 successione di , padre dei fratelli , e accertò OP CP_7 che il patrimon ostituito dai beni d a denuncia
2 di successione depositata in atti e dai beni immobili donati da
[...] con atti pubblici in data 5.11.1999, disponendo la CP_7 prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. In particolare, il giudice di primo grado – premesso in fatto che le sorelle e lamentarono la nullità per difetto di Persona_2 CP_1 causa laz egli atti di compravendita stipulati il 5.11.1999 tra il padre, da un lato, ed i fratelli e e Pt_1 Parte_3 le rispettive mogli, dall'altro, ed aventi ad ogg ro a casa di civile abitazione e di un terreno agricolo in Golfo Aranci, al fine di assoggettare tali beni alla collazione in funzione della domanda di riduzione per lesione della quota di riserva – dichiarò aperta la successione di , deceduto il 26.6.2002 senza avere OP fatto testamento, e la simulazione degli atti di compravendita citati in forza delle risultanze istruttorie emerse dalla prova testimoniale e presuntiva raccolta in giudizio, posto che, trattandosi di soggetti terzi rispetto ai contraenti, la prova poteva essere data per testi e per presunzioni. Conseguentemente, il tribunale determinò il relictum in base ai beni di cui alla denuncia di successione in atti e di cui agli atti di vendita 5.11.1999, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di una c.t.u. “volta alla stima dei beni” e la determinazione della quota disponibile e rinviando sulle spese al definitivo.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 proponevano appello nei confronti di e degli eredi di CP_1
e di iuge di Persona_2 Persona_3 [...]
nei cui confronti il giudice di primo grado dispose CP_7 ne del contraddittorio, e nel frattempo entrambe decedute, e la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con sentenza. n. 369/2018, emessa in data 7.9.2018, rigettò l'appello, assumendo che, per quel che qui rileva ancora, era infondato “il motivo sub ii) con il quale gli appellanti ripropongono l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda di simulazione per non avere i legittimari pretermessi accettato l'eredità di OP con beneficio d'inventario secondo il disposto dell'art. 564 c.c.”, dal momento che, ad avviso della corte di merito, “l'azione di accertamento della simulazione degli atti di vendita, esperita dagli attori anche nei confronti di soggetti estranei alla comunione
[...]
e ) al solo fine di proporre doma Parte_2 Parte_4 riduzione delle donazioni dissimulate”, non doveva “soggiacere alle stesse condizioni di ammissibilità previste dall'art. 564 c.c. per l'azione di riduzione” e doveva, invece, “essere distinto l'interesse del legittimario a far accertare la dissimulazione delle donazioni, al fine della riunione fittizia dei beni donati e quindi della determinazione della quota disponibile, dalla possibilità di agire in riduzione quantomeno nei confronti degli atti di liberalità compiuti in favore dei restanti coeredi, per i quali non opera la condizione di ammissibilità
3 dell'accettazione con beneficio d'inventario”. Inoltre, la Corte di appello disattendeva altresì il motivo di censura relativo alla accertata dimostrazione della simulazione degli atti di vendita mediante la prova testimoniale e presuntiva. Dato il rigetto anche dell'appello incidentale, con cui era riproposta la domanda di nullità degli atti di compravendita per difetto di causa, la Corte compensava per 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'appellante principale.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
o le controparti hanno resistito con controricorso. La Suprema Corte con ordinanza n. 8666/2024, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di gravame, ha cassato la sentenza pronunciando il seguente principio di diritto: “l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario”. La cassazione ha, invece, rigettato tutti gli altri motivi riguardanti, da un lato, l'invocata nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità di mancata integrazione del contraddittorio, in realtà oggetto di specifica pronuncia da parte della corte, e, dall'altro, l'errata applicazione delle norme in tema di simulazione, ritenendo, invece, che la Corte di merito decideva in conformità all'orientamento costante, “secondo cui affinché l'erede, che sia però anche legittimario, possa provare la simulazione per testi
o per presunzioni, in deroga al limite dell'articolo 1417 c.c., è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima” e, nel caso di specie, “le attrici avevano chiesto accertarsi la simulazione relativa di due atti di vendita con cui il de cuius aveva trasferito ai fratelli ed alle nuore una casa di abitazione ed un terreno agricolo, deducendo la lesione della loro quota di legittima”.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 ri d Co che, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sia dichiarata “l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di simulazione e di riduzione formulata dagli odierni convenuti nei confronti delle sigg.re e Parte_2
, non coeredi, per l'accertata manc a Parte_4 accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario” e conseguentemente, accertata l'entità del patrimonio ereditario con le
4 sole quote donate da ai figli e OP Pt_1 Parte_3 mediante gli atti pubblici 5.11.1999 ed esclusione delle quote donate a e . Parte_4 Parte_2
Si iti e gli eredi di CP_1 Persona_2
- , , ,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e li
[...] Controparte_6 Persona_3 prestando acquiescenza, da un lato, a quanto statuito dalla Corte (“Va preso atto che, da un lato, il Supremo Collegio ha statuito che l'azione di riduzione esercitata dalle sig.re – originarie attrici – CP_7 verso i fratelli e e le lo ttive consorti, deve Pt_1 Parte_3 ritenersi validamente spiegata con riferimento alle sole quote dei due germani e non anche nei confronti delle loro mogli CP_7 [...]
e , essendo risultata carente l'accettazione Parte_2 Parte_4 tà d'inventario da parte delle attrici”), ed evidenziando, dall'altro, che, dato il rigetto di tutti i restanti motivi di ricorso per Cassazione avanzati da controparte, era ormai passata in giudicato la statuizione relativa “all'accertamento della simulazione relativa degli atti pubblici di vendita – nella parte in cui il sig.
vendeva ai figli e la quota di ½ OP Pt_1 Parte_3 degli immobili indicati in quegli specifici rogiti notarili – qualificando gli stessi atti pubblici (in quella parte) quali contratti di donazione del sig. in favore dei predetti suoi discendenti”, con OP cons lle coeredi alla riduzione delle quote attribuite in vita dal genitore ai figli e . Pt_1 Parte_3
I convenuti in riassunzio o, oncluso come riportato in epigrafe. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Tutte le parti concordano nell'applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 8666/24 e secondo cui “Come più volte affermato da questa Corte, l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cass. Civ., Sez. II, 27.6.2003, n.10262; Cass. Civ., Sez. II, 23.2.2011, n.4400). Tale condizione non ricorre soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. La disposizione di cui all'art. 564 c.c., che
5 subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera, dunque, solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29891) e quando l'azione di simulazione sia preordinata all'azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n. 20971). Nel caso di specie, l'azione di simulazione proposta da e Persona_2 CP_1
era finalizzata all'azione di riduzione, sicché nei confronti di
[...]
e , che non erano eredi del de cuius, Parte_2 Parte_4 doveva essere preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Ha quindi errato la Corte d'appello a ritenere che l'azione di simulazione fosse finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile, a seguito della riunione fittizia, laddove la domanda di simulazione era preordinata alla riduzione delle donazioni anche nei confronti di terzi non coeredi, con la conseguenza che essa doveva essere preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario”. Pertanto, pacifica ed incontestata la mancanza di una accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte delle legittimarie ed ormai definitivamente accertata la sussistenza dell'invocata simulazione delle vendite, in conformità alle conclusioni delle parti ed in applicazione dei suddetti principi di diritto, la domanda di simulazione proposta da , in persona dei suoi Persona_2 eredi, e v nte nei confronti dei CP_1 fratelli, e , e rigettata nei confronti delle cognate, Pt_1 Parte_3 terze n di. Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda proposta da e dagli eredi di ed in parziale CP_1 Persona_2 riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 695/2015, va dichiarata la simulazione degli atti di vendita stipulati il 5.11.1999 tra ed i figli e in OP Parte_1 Parte_3 relazione alla quota di comproprietà ceduta a questi ultimi e, per l'effetto, va dichiarato che il patrimonio ereditario è costituito dai beni di cui alla denuncia di successione in atti e dalla quota di comproprietà ceduta ai coeredi e con gli atti Pt_1 Parte_3 pubblici nn. 101366 e n. 101367 stipulati in data 5.11.1999. Evidentemente, questa Corte non può adottare “ogni necessaria ed eventuale statuizione ed adeguamento dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Tempio Pausania del 15.12.2015 in ordine alla stima dell'asse ereditario, all'accertamento della eventuale lesione della quota di riserva e riduzione ed al progetto di divisione”, come richiesto nelle conclusioni degli attori in riassunzione, e né può
“attribuire alla sig.ra ed agli eredi della sig.ra CP_1 [...]
sig.ri , Persona_2 CP_2 CP_3 [...]
i CP_4 CP_5 Controparte_6
6 loro spettante per legge quali eredi del sig. e della OP di lui moglie sig.ra , con indicazione al Tribunale di Persona_3
Tempio Pausania – presso il quale pende ancora il giudizio n. 298/2010 R.G. per la determinazione delle rispettive quote di eredità
– di adeguare le statuizioni sul progetto di divisione agli esiti di questo giudizio”, trattandosi o di statuizioni di merito che esulano dal presente procedimento di rinvio o di provvedimenti di natura istruttoria che potranno essere assunti solo nell'ambito del giudizio di primo grado in relazione all'ulteriore istruttoria finalizzata alla concreta determinazione del valore dell'asse ereditario in funzione della dispiegata azione di riduzione. Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite in relazione in relazione a tutte le fasi del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento della domanda proposta da e CP_1 dagli eredi di dichiara ch io Persona_2 ereditario è costituito dai beni di cui alla denuncia di successione in atti e dalla quota di comproprietà ceduta ai coeredi e Pt_1
con gli atti pubblici nn. 101366 e n. 101367 stipulati in Parte_3
1999. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensate. Così deciso in Sassari, 3.9.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
7
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3
( e C.F._3 Parte_4
( ) domiciliati eletti C.F._4
OLBIA presso lo studio dell'avv. CUI RITA che li rappresenta e difende in forza di procura in atti. attori in riassunzione CONTRO ( ), CP_1 C.F._5 CP_2
( , C.F._6 CP_3
( ), C.F._7 Controparte_4
( ), C.F._8 CP_5
( e C.F._9 Controparte_6
( ) domiciliati elettivamente in C.SO C.F._10
LBIA presso lo studio dell'avv. MUTZU EMANUELE ANTONIO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuti in riassunzione All'udienza del 9.5.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli attori in riassunzione: voglia la Corte, in applicazione del principio di diritto di cui all'ordinanza n. 33092/2018 pubblicata il 2.4.2024 della Suprema Corte di Cassazione ed in riforma della sentenza della Corte di Appello di Sassari n. 369/18 dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di simulazione e di riduzione formulata dagli odierni convenuti nei confronti delle sigg.re e , non coeredi, Parte_2 Parte_4 per l'accertata manca a ell'eredità con beneficio d'inventario. Per l'effetto dichiararsi che il patrimonio ereditario del è costituito dai beni di cui alla OP denuncia di successione in atti e dalle sole quote donate da
[...] ai figli e con gli atti pubblici 5.1 CP_7 Pt_1 Parte_3
1 con esclusione delle quote donate alle sigg.re e Parte_4 [...]
. Con ogni necessaria ed eventuale statuizione ed Parte_2 adeguamento dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Tempio Pausania del 15.12.2015 in ordine alla stima dell'asse ereditario, all'accertamento della eventuale lesione della quota di riserva e riduzione ed al progetto di divisione. Con ogni ulteriore conseguenza di legge. Liquidarsi e condannarsi i convenuti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio. Nell'interesse dei convenuti in riassunzione: voglia la Corte a) in applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza pubblicata il giorno 2 aprile 2024, dichiarare la simulazione relativa dell'atto pubblico di vendita n. 101366 di repertorio ai rogiti del Dott. notaio in Olbia del 5 Persona_1 novembre 1999 – nella parte in cui il sig. vendeva OP al figlio la quota di ½ dello obile – Pt_1 qualificando il prefato atto pubblico (in quella parte) quale contratto di donazione del sig. in favore del predetto suo OP discendente;
b) sem e del predetto principio di diritto, dichiarare la simulazione relativa dell'atto pubblico di vendita n. 101367 di repertorio ai rogiti del Dott. notaio in Persona_1
Olbia del 5 novembre 1999 – nella parte in cui il sig. CP_7
vendeva ai figli e la quota di ½ p
[...] Pt_1 Parte_3 dello stesso bene immobile – qualificando il prefato atto pubblico (in quella parte) quale contratto di donazione del sig. OP in favore dei predetti suoi discendenti;
e, per l'effetto, c) attribuire alla sig.ra ed agli eredi della sig.ra CP_1 Persona_2
sig.ri , , ,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e e n
[...] Controparte_6 legge quali eredi del sig. e della di lui moglie sig.ra OP
, con indi ale di Tempio Pausania – Persona_3 presso il quale pende ancora il giudizio n. 298/2010 R.G. per la determinazione delle rispettive quote di eredità – di adeguare le statuizioni sul progetto di divisione agli esiti di questo giudizio. d) con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio celebrati (primo grado, grado di appello, giudizio di Cassazione e giudizio di rinvio, oltre al giudizio per regolamento di competenza n. 22454/2016 R.G. Corte di Cassazione). Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva n. 695/2015, emessa in data 15.12.2015, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta da e nei CP_1 Persona_2 confronti dei fratelli e nonché delle Parte_1 Parte_3 rispettive mogli, arò aperta la Parte_2 Parte_4 successione di , padre dei fratelli , e accertò OP CP_7 che il patrimon ostituito dai beni d a denuncia
2 di successione depositata in atti e dai beni immobili donati da
[...] con atti pubblici in data 5.11.1999, disponendo la CP_7 prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. In particolare, il giudice di primo grado – premesso in fatto che le sorelle e lamentarono la nullità per difetto di Persona_2 CP_1 causa laz egli atti di compravendita stipulati il 5.11.1999 tra il padre, da un lato, ed i fratelli e e Pt_1 Parte_3 le rispettive mogli, dall'altro, ed aventi ad ogg ro a casa di civile abitazione e di un terreno agricolo in Golfo Aranci, al fine di assoggettare tali beni alla collazione in funzione della domanda di riduzione per lesione della quota di riserva – dichiarò aperta la successione di , deceduto il 26.6.2002 senza avere OP fatto testamento, e la simulazione degli atti di compravendita citati in forza delle risultanze istruttorie emerse dalla prova testimoniale e presuntiva raccolta in giudizio, posto che, trattandosi di soggetti terzi rispetto ai contraenti, la prova poteva essere data per testi e per presunzioni. Conseguentemente, il tribunale determinò il relictum in base ai beni di cui alla denuncia di successione in atti e di cui agli atti di vendita 5.11.1999, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di una c.t.u. “volta alla stima dei beni” e la determinazione della quota disponibile e rinviando sulle spese al definitivo.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 proponevano appello nei confronti di e degli eredi di CP_1
e di iuge di Persona_2 Persona_3 [...]
nei cui confronti il giudice di primo grado dispose CP_7 ne del contraddittorio, e nel frattempo entrambe decedute, e la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari con sentenza. n. 369/2018, emessa in data 7.9.2018, rigettò l'appello, assumendo che, per quel che qui rileva ancora, era infondato “il motivo sub ii) con il quale gli appellanti ripropongono l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda di simulazione per non avere i legittimari pretermessi accettato l'eredità di OP con beneficio d'inventario secondo il disposto dell'art. 564 c.c.”, dal momento che, ad avviso della corte di merito, “l'azione di accertamento della simulazione degli atti di vendita, esperita dagli attori anche nei confronti di soggetti estranei alla comunione
[...]
e ) al solo fine di proporre doma Parte_2 Parte_4 riduzione delle donazioni dissimulate”, non doveva “soggiacere alle stesse condizioni di ammissibilità previste dall'art. 564 c.c. per l'azione di riduzione” e doveva, invece, “essere distinto l'interesse del legittimario a far accertare la dissimulazione delle donazioni, al fine della riunione fittizia dei beni donati e quindi della determinazione della quota disponibile, dalla possibilità di agire in riduzione quantomeno nei confronti degli atti di liberalità compiuti in favore dei restanti coeredi, per i quali non opera la condizione di ammissibilità
3 dell'accettazione con beneficio d'inventario”. Inoltre, la Corte di appello disattendeva altresì il motivo di censura relativo alla accertata dimostrazione della simulazione degli atti di vendita mediante la prova testimoniale e presuntiva. Dato il rigetto anche dell'appello incidentale, con cui era riproposta la domanda di nullità degli atti di compravendita per difetto di causa, la Corte compensava per 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'appellante principale.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
o le controparti hanno resistito con controricorso. La Suprema Corte con ordinanza n. 8666/2024, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di gravame, ha cassato la sentenza pronunciando il seguente principio di diritto: “l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario”. La cassazione ha, invece, rigettato tutti gli altri motivi riguardanti, da un lato, l'invocata nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità di mancata integrazione del contraddittorio, in realtà oggetto di specifica pronuncia da parte della corte, e, dall'altro, l'errata applicazione delle norme in tema di simulazione, ritenendo, invece, che la Corte di merito decideva in conformità all'orientamento costante, “secondo cui affinché l'erede, che sia però anche legittimario, possa provare la simulazione per testi
o per presunzioni, in deroga al limite dell'articolo 1417 c.c., è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima” e, nel caso di specie, “le attrici avevano chiesto accertarsi la simulazione relativa di due atti di vendita con cui il de cuius aveva trasferito ai fratelli ed alle nuore una casa di abitazione ed un terreno agricolo, deducendo la lesione della loro quota di legittima”.
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 ri d Co che, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, sia dichiarata “l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di simulazione e di riduzione formulata dagli odierni convenuti nei confronti delle sigg.re e Parte_2
, non coeredi, per l'accertata manc a Parte_4 accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario” e conseguentemente, accertata l'entità del patrimonio ereditario con le
4 sole quote donate da ai figli e OP Pt_1 Parte_3 mediante gli atti pubblici 5.11.1999 ed esclusione delle quote donate a e . Parte_4 Parte_2
Si iti e gli eredi di CP_1 Persona_2
- , , ,
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e li
[...] Controparte_6 Persona_3 prestando acquiescenza, da un lato, a quanto statuito dalla Corte (“Va preso atto che, da un lato, il Supremo Collegio ha statuito che l'azione di riduzione esercitata dalle sig.re – originarie attrici – CP_7 verso i fratelli e e le lo ttive consorti, deve Pt_1 Parte_3 ritenersi validamente spiegata con riferimento alle sole quote dei due germani e non anche nei confronti delle loro mogli CP_7 [...]
e , essendo risultata carente l'accettazione Parte_2 Parte_4 tà d'inventario da parte delle attrici”), ed evidenziando, dall'altro, che, dato il rigetto di tutti i restanti motivi di ricorso per Cassazione avanzati da controparte, era ormai passata in giudicato la statuizione relativa “all'accertamento della simulazione relativa degli atti pubblici di vendita – nella parte in cui il sig.
vendeva ai figli e la quota di ½ OP Pt_1 Parte_3 degli immobili indicati in quegli specifici rogiti notarili – qualificando gli stessi atti pubblici (in quella parte) quali contratti di donazione del sig. in favore dei predetti suoi discendenti”, con OP cons lle coeredi alla riduzione delle quote attribuite in vita dal genitore ai figli e . Pt_1 Parte_3
I convenuti in riassunzio o, oncluso come riportato in epigrafe. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Tutte le parti concordano nell'applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 8666/24 e secondo cui “Come più volte affermato da questa Corte, l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cass. Civ., Sez. II, 27.6.2003, n.10262; Cass. Civ., Sez. II, 23.2.2011, n.4400). Tale condizione non ricorre soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. La disposizione di cui all'art. 564 c.c., che
5 subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera, dunque, solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29891) e quando l'azione di simulazione sia preordinata all'azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n. 20971). Nel caso di specie, l'azione di simulazione proposta da e Persona_2 CP_1
era finalizzata all'azione di riduzione, sicché nei confronti di
[...]
e , che non erano eredi del de cuius, Parte_2 Parte_4 doveva essere preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Ha quindi errato la Corte d'appello a ritenere che l'azione di simulazione fosse finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile, a seguito della riunione fittizia, laddove la domanda di simulazione era preordinata alla riduzione delle donazioni anche nei confronti di terzi non coeredi, con la conseguenza che essa doveva essere preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario”. Pertanto, pacifica ed incontestata la mancanza di una accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte delle legittimarie ed ormai definitivamente accertata la sussistenza dell'invocata simulazione delle vendite, in conformità alle conclusioni delle parti ed in applicazione dei suddetti principi di diritto, la domanda di simulazione proposta da , in persona dei suoi Persona_2 eredi, e v nte nei confronti dei CP_1 fratelli, e , e rigettata nei confronti delle cognate, Pt_1 Parte_3 terze n di. Conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda proposta da e dagli eredi di ed in parziale CP_1 Persona_2 riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 695/2015, va dichiarata la simulazione degli atti di vendita stipulati il 5.11.1999 tra ed i figli e in OP Parte_1 Parte_3 relazione alla quota di comproprietà ceduta a questi ultimi e, per l'effetto, va dichiarato che il patrimonio ereditario è costituito dai beni di cui alla denuncia di successione in atti e dalla quota di comproprietà ceduta ai coeredi e con gli atti Pt_1 Parte_3 pubblici nn. 101366 e n. 101367 stipulati in data 5.11.1999. Evidentemente, questa Corte non può adottare “ogni necessaria ed eventuale statuizione ed adeguamento dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Tempio Pausania del 15.12.2015 in ordine alla stima dell'asse ereditario, all'accertamento della eventuale lesione della quota di riserva e riduzione ed al progetto di divisione”, come richiesto nelle conclusioni degli attori in riassunzione, e né può
“attribuire alla sig.ra ed agli eredi della sig.ra CP_1 [...]
sig.ri , Persona_2 CP_2 CP_3 [...]
i CP_4 CP_5 Controparte_6
6 loro spettante per legge quali eredi del sig. e della OP di lui moglie sig.ra , con indicazione al Tribunale di Persona_3
Tempio Pausania – presso il quale pende ancora il giudizio n. 298/2010 R.G. per la determinazione delle rispettive quote di eredità
– di adeguare le statuizioni sul progetto di divisione agli esiti di questo giudizio”, trattandosi o di statuizioni di merito che esulano dal presente procedimento di rinvio o di provvedimenti di natura istruttoria che potranno essere assunti solo nell'ambito del giudizio di primo grado in relazione all'ulteriore istruttoria finalizzata alla concreta determinazione del valore dell'asse ereditario in funzione della dispiegata azione di riduzione. Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite in relazione in relazione a tutte le fasi del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento della domanda proposta da e CP_1 dagli eredi di dichiara ch io Persona_2 ereditario è costituito dai beni di cui alla denuncia di successione in atti e dalla quota di comproprietà ceduta ai coeredi e Pt_1
con gli atti pubblici nn. 101366 e n. 101367 stipulati in Parte_3
1999. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensate. Così deciso in Sassari, 3.9.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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