TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 569/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Umbria nr. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Eleonora Bianco ( ), con studio in Olbia, Via Gallura, nr. 3; C.F._2
ricorrente contro pagina 1 di 4 , nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
Gherardo Da ON nr. 10; resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
il PM non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Spese compensate ovvero, in caso di inutili opposizioni, condannare il resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa”.
Nella parte narrativa del ricorso, la ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio con il resistente il 27/06/2015 e che, dalla loro unione, non nascevano figli. Rilevava che, nel corso del tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, l'unione materiale e spirituale tra i coniugi andava a deteriorarsi e che, almeno dal 2018, la convivenza tra gli stessi si rivelava intollerabile, per cui, di fatto, le parti vivevano separate già da diversi anni.
All'udienza del 3 dicembre 2025 si presentava solo la parte ricorrente, che dava atto di avere regolarmente notificato gli atti del presente procedimento alla controparte, la cui mancata comparizione in giudizio impediva al Giudice Relatore di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Il Giudice Relatore invitava la parte ricorrente alla discussione della causa.
La difesa della ricorrente dichiarava di rinunciare ai mezzi istruttori dedotti nei propri atti difensivi, e precisava le conclusioni come già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
pagina 2 di 4 Il Giudice Relatore, vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti della parte resistente, dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, CP_1 si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali, infatti, consentono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ormai da tempo era divenuta intollerabile.
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni di parte ricorrente sull'impossibilità di proseguire una convivenza divenuta insostenibile, ma altresì dalla condotta processuale della parte resistente che, rendendosi irreperibile, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad allegare elementi di fatto utili a consentire di ritenere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella dedotta dalla parte ricorrente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Non vi sono ulteriori questioni da risolvere, in quanto parte ricorrente non ha indicato l'esistenza di figli, e non ha svolto alcuna richiesta di carattere economico, dichiarandosi, invero, economicamente autosufficiente.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, vista la natura familiare della controversia, i rapporti tra le parti, e considerato che non vi sono state questioni da trattare, se non limitatamente alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di , nato il [...] ad [...], e CP_1
, nata il [...] in Ozieri (SS), in [...] al matrimonio Parte_1 contratto ad Olbia il 27/06/2015, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto Nr. 49, parte 1, anno 2015;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); pagina 3 di 4 COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 569/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Umbria nr. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Eleonora Bianco ( ), con studio in Olbia, Via Gallura, nr. 3; C.F._2
ricorrente contro pagina 1 di 4 , nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._3
Gherardo Da ON nr. 10; resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
il PM non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Spese compensate ovvero, in caso di inutili opposizioni, condannare il resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa”.
Nella parte narrativa del ricorso, la ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio con il resistente il 27/06/2015 e che, dalla loro unione, non nascevano figli. Rilevava che, nel corso del tempo, a causa di incompatibilità caratteriali, l'unione materiale e spirituale tra i coniugi andava a deteriorarsi e che, almeno dal 2018, la convivenza tra gli stessi si rivelava intollerabile, per cui, di fatto, le parti vivevano separate già da diversi anni.
All'udienza del 3 dicembre 2025 si presentava solo la parte ricorrente, che dava atto di avere regolarmente notificato gli atti del presente procedimento alla controparte, la cui mancata comparizione in giudizio impediva al Giudice Relatore di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Il Giudice Relatore invitava la parte ricorrente alla discussione della causa.
La difesa della ricorrente dichiarava di rinunciare ai mezzi istruttori dedotti nei propri atti difensivi, e precisava le conclusioni come già rassegnate nel ricorso introduttivo, chiedendo di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
pagina 2 di 4 Il Giudice Relatore, vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti della parte resistente, dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, CP_1 si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali, infatti, consentono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ormai da tempo era divenuta intollerabile.
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni di parte ricorrente sull'impossibilità di proseguire una convivenza divenuta insostenibile, ma altresì dalla condotta processuale della parte resistente che, rendendosi irreperibile, ha dimostrato di non avere alcun interesse ad allegare elementi di fatto utili a consentire di ritenere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella dedotta dalla parte ricorrente.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Non vi sono ulteriori questioni da risolvere, in quanto parte ricorrente non ha indicato l'esistenza di figli, e non ha svolto alcuna richiesta di carattere economico, dichiarandosi, invero, economicamente autosufficiente.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, vista la natura familiare della controversia, i rapporti tra le parti, e considerato che non vi sono state questioni da trattare, se non limitatamente alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di , nato il [...] ad [...], e CP_1
, nata il [...] in Ozieri (SS), in [...] al matrimonio Parte_1 contratto ad Olbia il 27/06/2015, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto Nr. 49, parte 1, anno 2015;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); pagina 3 di 4 COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 4 di 4