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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9039 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2564/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 AMBROSINO ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KEISSIDIS ALESSIA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da memoria 171ter n. 1 c.p.c., in assenza di foglio di p.c. depositato nel termine ex art. 189 n. 1 c.p.c.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 28.07.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 5 esponeva che, in data 23 novembre 2021 in Villafranca Padovana, si trovava alla Parte_1 guida del proprio velocipede allorquando, nello svoltare a sinistra per imboccare una via traversa, veniva investito dall'autovettura tg. FY192WT, di proprietà e condotta da , e cadeva Controparte_1 al suolo procurandosi lesioni.
Egli, pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la predetta nonché CP_1 [...]
, assicuratore dell'autovettura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in circa 150.000 euro.
Nella contumacia della , si costituiva, pur tardivamente, che eccepiva CP_1 CP_2
l'esclusiva responsabilità del e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree tutte. Pt_1
Escusso il testimone (con prova delegata al Tribunale di Padova) ed espletata CTU medico Tes_1 legale (relazione dott. del 08.06.2025), la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza ex Per_1 art. 281-quinquies c.p.c. del 29.10.2025, sulle conclusioni dianzi richiamate.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata, per le ragioni di cui appresso.
L'attore allega di essere stato investito quando, dopo aver verificato che non sopraggiungessero vetture da tergo e aver segnalato l'intenzione di svolta col braccio sinistro, svoltava a sinistra per imboccare una via laterale e in quel momento sopraggiungeva ad elevata velocità la vettura della che, CP_1 procedendo nel medesimo senso di marcia, invadeva la corsia opposta e colpiva il ciclista.
L'istruttoria documentale e orale, nondimeno, ha fornito risultanze del tutto opposte.
Dal verbale della polizia locale, prodotto da , emerge che il limite di velocità era 70 km/h e i CP_2 vigili, sulla base delle dichiarazioni assunte dalla e dall'unica teste oculare presente (tale CP_1
), ricostruiscono il sinistro nel senso che l'attore avrebbe svoltato a sinistra senza Testimone_2 voltarsi indietro e senza segnalare l'intenzione di svolta, venendo dunque travolto dall'autovettura che sopraggiungeva da tergo a poca distanza. Egli veniva infatti sanzionato per violazione dell'art. 154 commi 1 e 3 cod. strada.
Le sanzioni sono state annullate ma per mero decorso dei termini processuali (cfr. documenti prodotti dall'attore con memoria 09.10.2024), senza che il ricorso al Prefetto sia stato in alcun modo esaminato nel merito, sicché l'annullamento di tali sanzioni è del tutto ininfluente.
Parte attrice né in citazione né in memoria 171ter n. 1 rappresenta l'esistenza di altri testimoni oculari e dal verbale della polizia emerge la presenza della sola . Tes_1
Correttamente dunque non è stata ammessa la prova testimoniale, genericamente dedotta sulle circostanze indicate nella premessa dell'atto di citazione, con due testimoni indicati per la prima volta nella memoria 171ter n. 2 c.p.c. e di cui parte attrice non ha minimamente illustrato il collegamento con il sinistro. Peraltro, uno ( ) è un verosimile parente dell'attore – mai menzionato prima Persona_2 come accompagnatore dell'attore durante il sinistro – e un altro ) è il consulente tecnico Testimone_3 di parte sulla ricostruzione del sinistro.
pagina 2 di 5 L'interrogatorio formale chiesto dall'attore su sé stesso è manifestamente inammissibile, essendo l'interrogatorio formale esperibile soltanto nei confronti della controparte, in quanto volto a suscitare la confessione.
Anche la CTU cinematica richiesta dall'attore è inammissibile in quanto per svolgere una CTU sulla dinamica di un sinistro sono necessari dei dati oggettivi di partenza (rilievi planimetrici, fotografie, video etc.) sui quali il tecnico può svolgere le sue valutazioni e i suoi calcoli, che devono essere oggettivamente verificabili e ripetibili in base a leggi scientifiche e matematiche e non possono essere mere ipotesi ricostruttive.
Nel caso di specie, non sono stati prodotti i rilievi planimetrici e sono state prodotte (peraltro non dell'attore ma da soltanto alcune scadenti e buie fotografie dei veicoli e del luogo del CP_2 sinistro, insufficienti per fare alcun tipo di calcolo attendibile.
È stata escussa invece l'unica teste oculare , la quale ha descritto, in modo preciso, Testimone_2 attendibile e coerente con le dichiarazioni già rese alla polizia locale nell'immediatezza, il sinistro in questo modo:
“ho visto un ciclista sopraggiungere su via Balla con direzione Campodoro e giunti in prossimità dell'incrocio si spostava a centro carreggiata senza voltarsi nè segnalare il cambio direzione al veicolo SUV Honda che sopraggiungeva da tergo nello stesso senso di marcia”.
La testimonianza è coerente e attendibile, essendo del tutto comprensibile e irrilevante che la teste non ricordasse se a intervenire fossero stati la Polizia o i Carabinieri (come contestato da parte attrice, pag. 5 conclusionale), trattandosi di particolare ininfluente e certamente “dimenticabile” a distanza di oltre 4 anni, o se la bicicletta avesse le luci accese o meno (circostanza peraltro confermata nell'immediatezza ai vigili nel novembre 2021).
Dinanzi ad una testimonianza chiara di soggetto del tutto indifferente, ritiene il Tribunale che possa ritenersi provato che l'attore, che procedeva sul lato destro della carreggiata, si sia improvvisamente e repentinamente spostato sulla carreggiata verso sinistra per svoltare a sinistra e ciò abbia fatto, in modo gravemente imprudente, senza assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti (Art. 154 comma 1 c.d.s.), senza usare la massima prudenza nella svolta a sinistra (art. 154 comma 3 c.d.s.), senza segnalare in anticipo la sua intenzione (Art. 154 comma 1 e art. 377 comma 3 reg. attuativo c.d.s.).
È dunque dimostrata una condotta gravemente imprudente dell'attore, che avrebbe al contrario dovuto accertarsi, voltandosi, che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo e avrebbe dovuto segnalare col braccio l'intenzione di svoltare, attendendo peraltro il passaggio della convenuta e dunque che la strada fosse libera per la svolta.
Non risultano dimostrate colpe e imprudenze della , al contrario. Non vi è prova di una CP_1 velocità superiore al limite di 70 km/h o comunque inadeguata. Lo stesso consulente di parte dell'attore (pag. 9 doc. 23) pare escludere una velocità superiore ai limiti. Del resto, un urto a oltre 70 km/h avrebbe provocato all'attore lesioni molto più gravi, se non addirittura fatali.
pagina 3 di 5 Dalle risultanze fotografiche (peraltro prodotte dalla sola convenuta) emerge che la vettura si è arrestata in posizione di quiete nella corsia opposta ma ciò non significa affatto né consente di presumere che l'urto sia avvenuto già in quella corsia.
Infine, non può rimproverarsi alla convenuta di non aver potuto rallentate e arrestare la propria marcia in tempo per evitare l'impatto con il ciclista, in quanto, se è vero che manovre anche imprudenti di un ciclista rientrano nel novero degli eventi prevedibili, nel caso di specie la svolta del ciclista ha assunto connotati di tale repentinità da far risultare l'urto sostanzialmente inevitabile, con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ritiene, in conclusione, il Tribunale che, se è vero che non vi è prova diretta della conformazione della alle regole di prudenza alla guida, nondimeno la colpa dell'attore è talmente grave da CP_1 assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze della convenuta (di cui peraltro, come dianzi esposto, non emerge prova specifica) a circostanze giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
All'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e dei danni da lui stesso patiti consegue il rigetto integrale delle domande attoree.
Preme, peraltro, precisare che la domanda di risarcimento del danno biologico risulterebbe ugualmente infondata anche nel caso di riconoscimento di una parziale responsabilità della , financo in CP_1 termini egualitari ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto l'indennizzo erogato, in via capitalizzata, da per il danno biologico (39.942 euro, cfr. documenti prodotti il 22.11.2024) CP_3 supera di gran lunga la metà del danno biologico “tabellare” astrattamente riconoscibile all'attore in funzione degli accertamenti tecnici svolti in sede di CTU medico-legale (circa 50.000 euro).
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro e;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
[...]
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_2 in complessivi euro 10.000 per compensi (euro 2.300 per fase di studio;
euro 1.500 per fase pagina 4 di 5 introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025
Il Giudice
MA NA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2564/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 AMBROSINO ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KEISSIDIS ALESSIA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da memoria 171ter n. 1 c.p.c., in assenza di foglio di p.c. depositato nel termine ex art. 189 n. 1 c.p.c.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 28.07.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 5 esponeva che, in data 23 novembre 2021 in Villafranca Padovana, si trovava alla Parte_1 guida del proprio velocipede allorquando, nello svoltare a sinistra per imboccare una via traversa, veniva investito dall'autovettura tg. FY192WT, di proprietà e condotta da , e cadeva Controparte_1 al suolo procurandosi lesioni.
Egli, pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la predetta nonché CP_1 [...]
, assicuratore dell'autovettura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in circa 150.000 euro.
Nella contumacia della , si costituiva, pur tardivamente, che eccepiva CP_1 CP_2
l'esclusiva responsabilità del e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree tutte. Pt_1
Escusso il testimone (con prova delegata al Tribunale di Padova) ed espletata CTU medico Tes_1 legale (relazione dott. del 08.06.2025), la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza ex Per_1 art. 281-quinquies c.p.c. del 29.10.2025, sulle conclusioni dianzi richiamate.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata, per le ragioni di cui appresso.
L'attore allega di essere stato investito quando, dopo aver verificato che non sopraggiungessero vetture da tergo e aver segnalato l'intenzione di svolta col braccio sinistro, svoltava a sinistra per imboccare una via laterale e in quel momento sopraggiungeva ad elevata velocità la vettura della che, CP_1 procedendo nel medesimo senso di marcia, invadeva la corsia opposta e colpiva il ciclista.
L'istruttoria documentale e orale, nondimeno, ha fornito risultanze del tutto opposte.
Dal verbale della polizia locale, prodotto da , emerge che il limite di velocità era 70 km/h e i CP_2 vigili, sulla base delle dichiarazioni assunte dalla e dall'unica teste oculare presente (tale CP_1
), ricostruiscono il sinistro nel senso che l'attore avrebbe svoltato a sinistra senza Testimone_2 voltarsi indietro e senza segnalare l'intenzione di svolta, venendo dunque travolto dall'autovettura che sopraggiungeva da tergo a poca distanza. Egli veniva infatti sanzionato per violazione dell'art. 154 commi 1 e 3 cod. strada.
Le sanzioni sono state annullate ma per mero decorso dei termini processuali (cfr. documenti prodotti dall'attore con memoria 09.10.2024), senza che il ricorso al Prefetto sia stato in alcun modo esaminato nel merito, sicché l'annullamento di tali sanzioni è del tutto ininfluente.
Parte attrice né in citazione né in memoria 171ter n. 1 rappresenta l'esistenza di altri testimoni oculari e dal verbale della polizia emerge la presenza della sola . Tes_1
Correttamente dunque non è stata ammessa la prova testimoniale, genericamente dedotta sulle circostanze indicate nella premessa dell'atto di citazione, con due testimoni indicati per la prima volta nella memoria 171ter n. 2 c.p.c. e di cui parte attrice non ha minimamente illustrato il collegamento con il sinistro. Peraltro, uno ( ) è un verosimile parente dell'attore – mai menzionato prima Persona_2 come accompagnatore dell'attore durante il sinistro – e un altro ) è il consulente tecnico Testimone_3 di parte sulla ricostruzione del sinistro.
pagina 2 di 5 L'interrogatorio formale chiesto dall'attore su sé stesso è manifestamente inammissibile, essendo l'interrogatorio formale esperibile soltanto nei confronti della controparte, in quanto volto a suscitare la confessione.
Anche la CTU cinematica richiesta dall'attore è inammissibile in quanto per svolgere una CTU sulla dinamica di un sinistro sono necessari dei dati oggettivi di partenza (rilievi planimetrici, fotografie, video etc.) sui quali il tecnico può svolgere le sue valutazioni e i suoi calcoli, che devono essere oggettivamente verificabili e ripetibili in base a leggi scientifiche e matematiche e non possono essere mere ipotesi ricostruttive.
Nel caso di specie, non sono stati prodotti i rilievi planimetrici e sono state prodotte (peraltro non dell'attore ma da soltanto alcune scadenti e buie fotografie dei veicoli e del luogo del CP_2 sinistro, insufficienti per fare alcun tipo di calcolo attendibile.
È stata escussa invece l'unica teste oculare , la quale ha descritto, in modo preciso, Testimone_2 attendibile e coerente con le dichiarazioni già rese alla polizia locale nell'immediatezza, il sinistro in questo modo:
“ho visto un ciclista sopraggiungere su via Balla con direzione Campodoro e giunti in prossimità dell'incrocio si spostava a centro carreggiata senza voltarsi nè segnalare il cambio direzione al veicolo SUV Honda che sopraggiungeva da tergo nello stesso senso di marcia”.
La testimonianza è coerente e attendibile, essendo del tutto comprensibile e irrilevante che la teste non ricordasse se a intervenire fossero stati la Polizia o i Carabinieri (come contestato da parte attrice, pag. 5 conclusionale), trattandosi di particolare ininfluente e certamente “dimenticabile” a distanza di oltre 4 anni, o se la bicicletta avesse le luci accese o meno (circostanza peraltro confermata nell'immediatezza ai vigili nel novembre 2021).
Dinanzi ad una testimonianza chiara di soggetto del tutto indifferente, ritiene il Tribunale che possa ritenersi provato che l'attore, che procedeva sul lato destro della carreggiata, si sia improvvisamente e repentinamente spostato sulla carreggiata verso sinistra per svoltare a sinistra e ciò abbia fatto, in modo gravemente imprudente, senza assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti (Art. 154 comma 1 c.d.s.), senza usare la massima prudenza nella svolta a sinistra (art. 154 comma 3 c.d.s.), senza segnalare in anticipo la sua intenzione (Art. 154 comma 1 e art. 377 comma 3 reg. attuativo c.d.s.).
È dunque dimostrata una condotta gravemente imprudente dell'attore, che avrebbe al contrario dovuto accertarsi, voltandosi, che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo e avrebbe dovuto segnalare col braccio l'intenzione di svoltare, attendendo peraltro il passaggio della convenuta e dunque che la strada fosse libera per la svolta.
Non risultano dimostrate colpe e imprudenze della , al contrario. Non vi è prova di una CP_1 velocità superiore al limite di 70 km/h o comunque inadeguata. Lo stesso consulente di parte dell'attore (pag. 9 doc. 23) pare escludere una velocità superiore ai limiti. Del resto, un urto a oltre 70 km/h avrebbe provocato all'attore lesioni molto più gravi, se non addirittura fatali.
pagina 3 di 5 Dalle risultanze fotografiche (peraltro prodotte dalla sola convenuta) emerge che la vettura si è arrestata in posizione di quiete nella corsia opposta ma ciò non significa affatto né consente di presumere che l'urto sia avvenuto già in quella corsia.
Infine, non può rimproverarsi alla convenuta di non aver potuto rallentate e arrestare la propria marcia in tempo per evitare l'impatto con il ciclista, in quanto, se è vero che manovre anche imprudenti di un ciclista rientrano nel novero degli eventi prevedibili, nel caso di specie la svolta del ciclista ha assunto connotati di tale repentinità da far risultare l'urto sostanzialmente inevitabile, con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ritiene, in conclusione, il Tribunale che, se è vero che non vi è prova diretta della conformazione della alle regole di prudenza alla guida, nondimeno la colpa dell'attore è talmente grave da CP_1 assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze della convenuta (di cui peraltro, come dianzi esposto, non emerge prova specifica) a circostanze giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
All'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e dei danni da lui stesso patiti consegue il rigetto integrale delle domande attoree.
Preme, peraltro, precisare che la domanda di risarcimento del danno biologico risulterebbe ugualmente infondata anche nel caso di riconoscimento di una parziale responsabilità della , financo in CP_1 termini egualitari ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto l'indennizzo erogato, in via capitalizzata, da per il danno biologico (39.942 euro, cfr. documenti prodotti il 22.11.2024) CP_3 supera di gran lunga la metà del danno biologico “tabellare” astrattamente riconoscibile all'attore in funzione degli accertamenti tecnici svolti in sede di CTU medico-legale (circa 50.000 euro).
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro e;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
[...]
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_2 in complessivi euro 10.000 per compensi (euro 2.300 per fase di studio;
euro 1.500 per fase pagina 4 di 5 introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025
Il Giudice
MA NA
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