Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
10 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9950/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silluzio, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lucia
Orsingher (c.f. , PEC avv.lucia. del C.F._1 Email_1
Foro di Bolzano e dall'Avv. dall'avv. Pier Luigi Tomaselli ( p.e.c. C.F._2 avv.pierluigi. come da procura generale alle liti n. Email_2 Email_3
37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM), con domicilio Persona_1 eletto, ai fini del presente giudizio, presso l'Ufficio legale distrettuale, Piazza della Repubblica
26, Catania
-resistente-
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale - accertamento negativo.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
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In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere stata destinataria di un provvedimento dell' di accertamento di Controparte_2 indebita percezione di somme a titolo di assegno sociale nel lasso di tempo intercorrente tra l'1.8.2018 e il 30.9.2023.
Ha contestato la debenza di tali somme in quanto importi afferenti all'anno 2018 per i quali è ampiamente trascorso il termine prescrizionale, anche a cagione dell'assenza di atti interruttivi.
Ha richiamato altresì il principio contenuto nell'art. 52, comma 2, della L. 88/1986 in tema di indebito pensionistico, a suo dire applicabile anche alla materia assistenziale, secondo cui le somme corrisposte dall' non possono essere oggetto di ripetizione, salvo che sia CP_3 dimostrato il dolo dell'accipiens.
Ha osservato che il principio trova conferma nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della L. 412/1991 secondo cui la corresponsione di somme eccedenti quelle effettivamente spettanti e che sono liquidate a seguito di errore imputabile all'ente erogatore, non possono essere ripetute a meno che non si versi in ipotesi di dolo del percettore.
Ha menzionato diverse pronunce di legittimità, tra cui l'ordinanza n. 13223 del 30.6.2020 – che invero milita in senso opposto a quanto sostenuto da parte ricorrente – pronuncia che afferma appunto che nel campo assistenziale non è lecito applicare la L. 412/1991, disciplinante il diverso ambito previdenziale, ma neppure il principio generale previsto dall'art. 2033 c.c. in quanto la materia soggiace alla propria disciplina, per come ricostruita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, caso per caso, in riferimento alle diverse ipotesi di indebito che possono assumere rilievo.
Ha riportato la copiosa giurisprudenza della Corte Costituzione (sent. n. 39/1993, sent n.
431/1993, ord. n. 264/2004) con la quale è stato affermato come in ambito assistenziale, nonostante non sussista un'esigenza costituzionale di parificazione delle discipline previdenziali e assistenziali, il parametro di cui all'art. 38 Cost. osta a una ripetizione generalizzata di prestazioni che sono giustificate da esigenze alimentari del ricevente.
Ha sostenuto conseguentemente che la restituzione delle somme possa avvenire soltanto per il futuro e a decorrere dal provvedimento modificativo dell'accoglimento precedentemente disposto piuttosto che in riferimento alle somme anteriormente corrisposte in maniera errata per fatto a lei non imputabile.
2 Ha dedotto inoltre che la mala fede dell'accipiens non possa ritenersi sussistere in ipotesi di mera dimenticanza o allorquando gli ulteriori redditi percepiti siano marginali rispetto a quanto già comunicato in seno all'istanza di concessione della misura.
Ha asserito che alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell' può sorgere in capo al CP_3 percettore allorquando egli abbia già inoltrato ad altre Pubbliche Amministrazioni i propri dati reddituali, in quanto elementi di cui l'Istituto può sempre venire a conoscenza per mezzo del
“Casellario dell'Assistenza”.
Ha concluso quindi chiedendo di “A) Sospendere il provvedimento del 20.05.2024 di accertamento somme indebitamente percepite su pensione CAT AS n.04042202 per il periodo
01.08.2018 – 30.09.2023 notificato;
B) Riconoscere che nessuna somma la ricorrente deve al resistente a titolo di indebito su pensione, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto,
C) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 10 gennaio 2025, si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale, premessa l'elencazione delle componenti del reddito utile ai fini CP_3 del calcolo del beneficio in parola, ha dedotto la ripetibilità delle somme, in quanto corrisposte in conseguenza del dolo della beneficiaria, la quale fraudolentemente ha sottaciuto la percezione di altri redditi al momento dell'inoltro della domanda.
Contestata la maturazione della prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter
c.p.c., la causa è trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente atteso che in ambito di ripetizione di indebito assistenziale la prescrizione è quella ordinaria decennale che non può dirsi maturata in considerazione dell'inizio di indebita percezione (1.8.2018), in disparte ogni riferimento agli allegati atti interruttivi correttamente notificati.
2.2 Nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass.
28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente
3 destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, dunque, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili).
Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile.
Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993).
In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione non dovuta, a meno che non ricorrano elementi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed inesistenti esigenze assistenziali o di dolo comprovato.
4 2.3 Ciò posto in tema di disciplina, deve adesso rilevarsi che a seguito della costituzione dell' , la ricorrente non ha specificatamente confutato le avverse allegazioni Controparte_2 sicché possono ritenersi non contestate e pertanto poste a fondamento della decisione.
È dunque accertabile che la condotta complessivamente tenuta da parte ricorrente consistente nell'aver omesso le dichiarazioni fiscali a decorrere proprio dall'anno di percezione della misura assistenziale (cfr. all. 7 fascicolo ), unitamente all'aver sottaciuto i dati reddituali CP_3 riferibili a immobili e pensioni estere di cui era titolare (doc. 3 fascicolo ), denota CP_3 lapalissianamente l'intento fraudolento atto a percepire indebitamente l'assegno sociale.
Non è invero dubitabile come la percettrice abbia persistito nel suo comportamento ingannevole sino a quando è stata costretta a rettificare le precedenti dichiarazioni reddituali mendaci a seguito di accertamento dell'Ente previdenziale ai sensi del comma 10 bis dell'art. 35 D.L.
207/2008, conv. con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (vedasi istanza di ricostituzione assegno sociale sospeso all. 3 fascicolo di parte resistente).
Neppure può darsi credito alla censura di parte ricorrente in ordine alla modestia delle somme non dichiarate in quanto dall'autodichiarazione in atti è constatabile come tali redditi ammontavano ad oltre € 3.000,00 annui, ovverosia a più del 50% dell'intera misura assistenziale.
Emerge, inoltre, dagli atti di causa che i redditi esteri erano posseduti in epoca anteriore alla domanda di concessione del beneficio in oggetto (segnatamente dal 5.4.2013), così come è inconfutata la rilevanza che tali introiti esplicavano sulla quantificazione dell'assegno sociale.
Per ciò che attiene ai redditi da immobile, a fronte dell'allegazione dell' , nulla ha riferito CP_3 parte ricorrente in ordine al momento in cui è divenuta titolare dei cespiti non indicati in seno Part alla domanda;
pertanto è lecito ritenere incontestato che gli stessi fossero già riferibili alla alla data della richiesta del beneficio.
2.4 Stante quanto sopra osservato, va in definitiva accertato il diritto dell a procedere al CP_3 recupero di quanto indebitamente corrisposto nella misura di quanto indicato nel provvedimento dell'Ente del 20 novembre 2023, accertata la notifica dell'atto e la mancata contestazione degli importi, detratto quanto nelle more già ripetuto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022).
3.1 L'accertamento dell'elemento soggettivo si riflette necessariamente sul regime delle spese processuali atteso che l'aver agito con colpa grave o mala fede comporta, ai sensi dell'art. 136
T.U.S.G., la revoca della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta integralmente il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che si liquidano in Parte_1 CP_3 complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
revoca il gratuito patrocinio.
Così deciso in Catania il 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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