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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1556/2025 promosso da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara, via Corazza n. 34
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via G. Bulgarelli n. 7 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Landuzzi presso lo studio del quale hanno eletto domicilio in Bologna, vicolo Santa Lucia n. 2/2, con indicazione del proprio codice fiscale in e della propria PEC in che C.F._3 Email_1 costituisce altresì domiciliazione telematica per ogni futura comunicazione e notificazione nel procedimento
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 luglio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Ferrara in data
21.04.2007 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ferrara al n. 19, p. 2, serie A dell'anno 2007; che dal matrimonio sono nati due figli: Persona_1
nata a [...] il [...], ed nato a [...] il [...] ad
[...] Persona_2 oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente innanzi a codesto intestato Tribunale con decreto di omologa in data 22.12.2020 - n. cronol.
9978/2020, in esito ad udienza cartolare in pari data;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le parti danno atto che le condizioni ed i patti previsti in separazione sono stati integralmente adempiuti e pertanto in merito ad essi le stesse dichiarano di nulla più avere a che pretendere reciprocamente;
2. il Sig. provvederà al mantenimento ordinario del figlio Pt_2 Persona_2 con lui convivente, maggiorenne non ancora autosufficiente, mediante contributo diretto, mentre la
Sig.ra provvederà al mantenimento ordinario della figlia con lei convivente, Pt_1 Persona_1 maggiorenne non ancora autosufficiente, mediante contributo diretto parametrato al loro reddito;
i genitori si impegnano a concordare tra loro l'importo mensile del mantenimento da corrispondersi ai figli al fine di garantire un criterio di equilibrio;
3. rimangono a carico del Sig. quota ½ delle Pt_2 spese straordinarie sostenute per i figli, che andranno previamente concordate se superiori alla somma di Euro 300,00 (trecento/00) e debitamente documentate dalla madre;
i genitori faranno espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna per la determinazione delle spese straordinarie, come già avevano fatto in separazione, convenendo di far rientrare tra le spese straordinarie, in aggiunta a quelle elencate in detto Protocollo, le spese per l'acquisto di abbigliamento, le spese per trattamenti estetici (parrucchiere/estetista) e le spese sostenute per la mensa scolastica;
resta inteso che le spese mediche e per interventi chirurgici urgenti non necessitano di preventivo accordo;
4. le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di divorzio godendo entrambe di reddito di lavoro;
5. con l'esatto adempimento e rispetto delle precedenti condizioni le parti dichiarano di aver definitivamente risolto ogni questione economica tra loro esistente.
****
All'udienza in data 4 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine il 22 dicembre 2020 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza cartolare innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ferrara in data
21.04.2007 fra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Ferrara il 10.12.1966, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 19 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1556/2025 promosso da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara, via Corazza n. 34
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via G. Bulgarelli n. 7 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Landuzzi presso lo studio del quale hanno eletto domicilio in Bologna, vicolo Santa Lucia n. 2/2, con indicazione del proprio codice fiscale in e della propria PEC in che C.F._3 Email_1 costituisce altresì domiciliazione telematica per ogni futura comunicazione e notificazione nel procedimento
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 luglio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Ferrara in data
21.04.2007 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ferrara al n. 19, p. 2, serie A dell'anno 2007; che dal matrimonio sono nati due figli: Persona_1
nata a [...] il [...], ed nato a [...] il [...] ad
[...] Persona_2 oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente innanzi a codesto intestato Tribunale con decreto di omologa in data 22.12.2020 - n. cronol.
9978/2020, in esito ad udienza cartolare in pari data;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le parti danno atto che le condizioni ed i patti previsti in separazione sono stati integralmente adempiuti e pertanto in merito ad essi le stesse dichiarano di nulla più avere a che pretendere reciprocamente;
2. il Sig. provvederà al mantenimento ordinario del figlio Pt_2 Persona_2 con lui convivente, maggiorenne non ancora autosufficiente, mediante contributo diretto, mentre la
Sig.ra provvederà al mantenimento ordinario della figlia con lei convivente, Pt_1 Persona_1 maggiorenne non ancora autosufficiente, mediante contributo diretto parametrato al loro reddito;
i genitori si impegnano a concordare tra loro l'importo mensile del mantenimento da corrispondersi ai figli al fine di garantire un criterio di equilibrio;
3. rimangono a carico del Sig. quota ½ delle Pt_2 spese straordinarie sostenute per i figli, che andranno previamente concordate se superiori alla somma di Euro 300,00 (trecento/00) e debitamente documentate dalla madre;
i genitori faranno espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna per la determinazione delle spese straordinarie, come già avevano fatto in separazione, convenendo di far rientrare tra le spese straordinarie, in aggiunta a quelle elencate in detto Protocollo, le spese per l'acquisto di abbigliamento, le spese per trattamenti estetici (parrucchiere/estetista) e le spese sostenute per la mensa scolastica;
resta inteso che le spese mediche e per interventi chirurgici urgenti non necessitano di preventivo accordo;
4. le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di divorzio godendo entrambe di reddito di lavoro;
5. con l'esatto adempimento e rispetto delle precedenti condizioni le parti dichiarano di aver definitivamente risolto ogni questione economica tra loro esistente.
****
All'udienza in data 4 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine il 22 dicembre 2020 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza cartolare innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ferrara in data
21.04.2007 fra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Ferrara il 10.12.1966, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2007 Atto n. 19 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri