TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/09/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 197/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2022 R.G., con oggetto: separazione giudiziale dei coniugi;
promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Macchiarella, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato in [...], addì 24/06/1975 (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], Scala A, int. 9, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Consiglio,
RESISTENTE
pagina 1 di 14 Con l'intervento del Pubblico ministero in sede (visto del 2.02.2022)
*****
All'udienza del 5.06.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 13/01/2022 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia di separazione personale con addebito al marito con cui ha CP_1 contratto matrimonio concordatario a Siracusa in data 20/6/2009 (atto iscritto al n. 117 - parte II - Serie A del Comune di Siracusa), nel corso del quale è nato il figlio Per_1 in data 30.04.2015. Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, o,
[...] in subordine, l'affidamento condiviso e il collocamento presso la genitrice e diritto di visita paterno in ambiente protetto;
l'assegnazione dell'abitazione familiare;
l'obbligo per il di provvedere al mantenimento della moglie e del figlio per la somma complessiva CP_1 di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a favore del minore.
In particolare a sostegno della domanda di addebito deduceva che: il matrimonio era irrimediabilmente entrato in crisi a causa del comportamento fedifrago del marito il quale aveva intrattenuto rapporti sessuali con prostitute, nonché per le violenze e minacce subite nel corso della vita coniugale che l'hanno spinta, da ultimo, ad allontanarsi dalla casa familiare, unitamente al figlio, e a sporgere querela.
A riprova di quanto sostenuto allegava al ricorso la denuncia del 27/2/2018, il certificato medico del 22/11/2021, foto del cellulare del marito relative allo scambio di messaggi con tale e con foto attestanti le lesioni subite. Persona_2 Persona_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ritenendolo infondato oltre che diffamatorio e, pur associandosi alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto delle pagina 2 di 14 superiori richieste, ivi compresa quella di affidamento esclusivo del minore. In via riconvenzionale chiedeva, a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie, la quale, a suo dire, non si era mai voluta rendere autonoma rispetto alla famiglia di origine, trascurando così il marito e la sua nuova famiglia.
All'esito dell'udienza presidenziale, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente con provvedimento provvisorio ed urgente del 4.04.22 autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva che il figlio minore restasse affidato a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre, cui, tuttavia, non assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé in base a liberi accordi tra le parti, ovvero in mancanza come ivi calendarizzato;
disponeva che contribuisse al CP_1 mantenimento del figlio e della moglie versando a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 450,00, di cui € 150,00 per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda;
disponeva che provvedesse al pagamento del 50% delle CP_1 eventuali spese straordinarie da sostenere per il figlio.
Depositate le reciproche memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., nonché istanza ex art. 156 comma VI c.c. da parte della ricorrente per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato, con ordinanza del 17.05.23 il Giudice istruttore ammetteva le richieste di prova, incaricava i Servizi Sociali del Comune di
Siracusa di monitorare la condizione del nucleo familiare, in seguito alla documentata applicazione di misura cautelare a carico del di divieto di avvicinamento alla CP_1 persona offesa per reati di maltrattamento e violenza ai danni della moglie e alla presenza del figlio, e ordinava alla ditta datrice di lavoro del sig. Papalini spa, il versamento CP_1 diretto alla beneficiaria dell'assegno di mantenimento.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio formale della ricorrente e prove testimoniali.
All'udienza del 24.09.24, su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza provvisoria sullo status, che veniva pubblicata in data 8.10.2024; indi, con separata ordinanza il G.I. disponeva a carico delle parti la produzione della documentazione pagina 3 di 14 relativa alla situazione economica e patrimoniale, che veniva successivamente effettuata e integrata a quella precedentemente prodotta.
Infine, all'udienza del 5.06.25, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Sulla separazione.
Questo Collegio preliminarmente dà atto che la separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza parziale sullo status n. 2039/2024, pubblicata il 9.10.2024.
Per cui in questa sede dovranno esaminarsi esclusivamente le domande residue.
Le reciproche domande di addebito.
- domanda di addebito a carico del marito
La ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito per i suoi comportamenti fedifraghi e per la condotta violenta minacciosa e maltrattante assunta ai suoi danni nel corso del matrimonio.
Invero, ha illustrato, con dovizia di particolari e puntualità espositiva, Parte_1
l'evolversi delle circostanze che hanno determinato la definitiva compromissione del rapporto coniugale. Nello specifico ha esposto che:
- nel 2017 “ha scoperto che il marito andava con le prostitute”, trovando sul cellulare dell'uomo degli sms a sfondo sessuale da lui inviati a tale Persona_2 del seguente tenore “Grazie ”, “ti piace sesso anale”, “voglio il tuo sedere”, Per_2
“lo voglio riempire di sperma”;
- nel 2018 è venuta a conoscenza che il marito la tradiva con una donna sposata di nome Persona_3
- a causa di tali comportamenti il matrimonio è entrato in crisi;
- pertanto nel 2018 i coniugi si sono separati di fatto e lei ha denunciato il marito per le ripetute violenze e minacce subite;
- nonostante ciò, per amore della famiglia, ha cercato di ricostruire la vita coniugale, e a dimostrazione della volontà di superare la crisi, i coniugi, in data 19/2/2019,
pagina 4 di 14 hanno acquistato un appartamento in Siracusa, Via Vanvitelli n. 43;
- le cose purtroppo non sono cambiate ed il marito ha continuato ad avere atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti, tanto che per paura di gravi lesioni è stata costretta a lasciare la casa coniugale e si è trasferita (insieme al figlio
) presso l'abitazione della madre, , in Via Pietro Novelli n. 27. Per_1 CP_2
La ricorrente ha poi allegato alcuni messaggi vocali, inviatile dal marito, e che ha depositato anche su supporto informatico (DVD), dal contenuto minaccioso e aggressivo: vocale PTT-20210129-WA0031: spastica di mersa stai vinennu docu e ti scasso a perate, ma nun sa scongelare, handicappata di merda ca nun capisci un cazzo ca si, si una ruba, una merda vivente;
r • PTT-20210129-WA0049: anzi fammillu venere ca, ca ci sputo nda faccia, iu nun mi spavento di nessuno, chi agghiu tremila cugghiuni e se ancora continui mi stai vinnennu a to casa e fazzu na strage>> • PTT-20210313-WA0016 assa stare, ora ci su Pe assistenti sociali e avvocati di centomila euro vi fazzu a mangiare nei cassonetti, Per_5 si cosa di cassonetti, non ci su ne cimiteri, ne 730 ne 740, nè spazzatura, nun c'è niente a mia m'ata a mollare • PTT-20210314-WA0010: quannu ci lavava u culu o vecchio ero bono vero, poi nun ha sebbutu chiu. Vero. Tu nun avrai né casa né figlio. Ci puoi scommettere. Ti cummene ca tinni vai in Australia, ti cummene ca titnni vai ddà>> • PTT-
20210314-WA0013: (inc) e fatti scassare u culu. capito • o col CodiceFiscale_3 tuo avvocato nun ci parro. M'ha mannare na mano. Rammi l'inidirizzo c'ha ci vagghiu e u fazzu novo macari a iddu, a cumm'ia c'appizza magari , nun l'ata capitu Persona_6
Pe
, nun l'ata capito ca vi putiti a suicidare o cambiare città. l'unica vostra Per_7 salvezza • PTT-20211028-WA0099: ora io vi macino a viautri, tantu nesciu dopo tri giorna, i cosi c'ata fatto viautri u fimminicidio avissi a siri legge.
La domanda è fondata e merita pieno accoglimento.
Ed invero, con riferimento alla condotta violenta e minacciosa, si ricorda preliminarmente che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che questo
Tribunale ritiene pienamente condivisibile, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé
pagina 5 di 14 sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. tra le tante Cass. n. 7388/2017). E, ancora, sempre il Supremo Collegio afferma che: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(Cass. sent. 14.1.2011, n. 817).
Nel caso di specie è stato provato in giudizio che il resistente ha tenuto nei confronti della moglie, sia durante il matrimonio, che in seguito, una condotta minacciosa, aggressiva e maltrattante (caratterizzata anche da numerose offese e umiliazioni).
Invero le specifiche deduzioni della ricorrente hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta, ovvero, nelle denunce sporte nel 2016 e nel 2018, nella certificazione medica delle lesioni patite, nelle foto che la ritraggono con vari lividi sul corpo, nel contenuto delle registrazioni prodotte in atti mediante supporto informatico ove è possibile ascoltare l'audio riproducente le minacce sopra dettagliatamente riportate.
Per altro verso, a fronte di tale dettagliata esposizione dei fatti, il non ha provveduto CP_1
a contestazioni specifiche.
Da ultimo, sul versante penalistico le denunce della hanno trovato seguito con Parte_1
l'applicazione a carico del della misura cautelare (disposta dal GIP presso il CP_1
Tribunale di Siracusa il 1.06.2022) del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. : “perché maltrattava la moglie convivente
[...]
e, in particolare, la offendeva con epiteti quali “puttana”, “parassita”, “madre Parte_1 indegna”, la umiliava dicendole che non era buona a fare niente, né come madre, né come moglie, assumeva nei suoi confronti atteggiamenti iracondi, impositivi e autoritari,
pagina 6 di 14 danneggiando il mobilio di casa o lanciando oggetti in aria e contro di lei e chiudendo le porte di casa per non farla uscire, la minacciava frequentemente, e usava nei suoi confonti anche violenza fisica, e in particolare: dopo la gravidanza le tiirava più volte botte in testa;
nel 2015 le metteva le mani intorno al collo, stringendo come per soffocarla e, appena mollata la presa, apriva il cassetto delle posate, prendeva un coltello da cucina e mostrandolo diceva: “vedi questo coltello, appena i tuoi genitori rientrano li uccido entrambi;
nel 2020 le tirò una testata mentre stava lavando i pavimenti;
il 19 novembre
2021 dopo aver dato un calcio a un vaso, rompendolo, le dava una testata facendole sbattere la testa contro la parete;
e, quando decideva di allontanarsi da Parte_1 casa a seguito dell'episodio del 19 novembre 2021 e di instaurare il procedimento di separazione, la offendeva, la minacciava più volte, con espressione del seguente tenore
“spastica di merda stai venennu docu e ti scasso a perate, ma nun sa scongelare, handicappata di merda can un capisci un cazzo casi, si una ruba, una merda vivente”; anzi fammillu veniri ca ca ci sputu nda faccia, iu nun mi spavento di nessuno, chi agghiu tremila cugghiuni e se ancora continui mi stai vinnennu a to casa e fazzu na strage;
num
l'ata capito va pi vi putiri a suicidare o cambiare città. L'unica vostra salvezza;
ora io vi macino a viautri, tantu niesciu dopo tre giorni, i cosi c'ata fattu viautri u femminicidiu avissi a siri legge. Non ti permettere di mandare più questi mesaggi perché o cimiteru ti portu (…), bastardi ladri di merda, bastardi ladri di merda ca vi sgozzo come i maiali;
e usava nei suoi confronti violenza fisica, nello specifico: - nel mese di gennaio del 2022, in presenza del figlio le tirava una testata;
tra aprile e maggio del 2022 la Per_1 prendeva per un braccio, le tirava un pizzicotto, la strattonava e la sbatteva contro la portiera di un'autovettura; e attraverso le suddette condotte la faceva vivere in uno stato di prostrazione e paura, costringendola ad allontanarsi da casa e a temere per la sua incolumità. Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche in presenza del figlio
nato il [...] (c.fr. ordinanza misura cautelare del 1.06.2022). Persona_1
Si precisa, solo per conoscenza, stante la tardività della produzione, che all'ordinanza cautelare ha fatto seguito sentenza di condanna in primo grado.
Alla luce di quanto sopra non vi sono dubbi, per quel che rileva in questo giudizio, che la pagina 7 di 14 separazione debba essere addebitata al per i comportamenti maltrattanti ai danni CP_1 della moglie.
Il resistente inoltre risulta aver violato anche il dovere di fedeltà per aver avuto, nel corso del matrimonio, delle relazioni di natura sessuale, con altre donne, e Persona_2
scoperte già nel 2017 dalla moglie e che hanno certamente contribuito alla Persona_3 definitiva disgregazione dell'unione coniugale.
Ed invero, a fronte delle allegazioni della ricorrente e degli screenshot di messaggi sessualmente espliciti dalla stessa prodotti il non ha provveduto a specifica CP_1 contestazione, per cui anche tali fatti devono ritenersi accertati.
In conclusione, la disgregazione del vincolo matrimoniale è imputabile ai comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal CP_1
- la domanda di addebito a carico della moglie
Il nel domandare l'addebito della separazione alla moglie ha sostenuto che CP_1
l'eccessivo attaccamento della alla famiglia di origine ha logorato il rapporto Parte_1 matrimoniale.
E, tuttavia, tali generiche e fumose affermazioni non sono di per sé idonee ad attribuire alla moglie la responsabilità del venir meno dell'unione coniugale.
Affidamento del figlio minore
In punto di diritto, si ricorda che a partire dalla legge di riforma 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337 ter comma 2 c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a pagina 8 di 14 caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
La giurisprudenza della Cassazione condivide unanimemente questi principi, affermando che “pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017,
Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (cfr per tutte Cass. 9764/2019).
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei pagina 9 di 14 genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore - dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, il Collegio osserva che i gravi comportamenti assunti dal nei CP_1 confronti della moglie, anche alla presenza del figlio, unitamente alla pendenza di procedimento penale a suo carico per maltrattamenti e violenza assistita, inducono il
Tribunale a ritenere imprescindibile l'affidamento esclusivo del minore alla madre, poiché non è ipotizzabile una gestione condivisa della genitorialità tra le parti.
Diritto di visita paterno
Tenuto conto che il minore ha manifestato al servizio sociale di Siracusa il desiderio di incontrare in maniera più assidua il padre, che sussiste già una frequentazione tra i due, che ha ormai una età adeguata (10 anni) anche per pernottare con l'altro genitore, e Per_1 che, dall'altro lato, la stessa , nel colloquio con gli assistenti sociali, ha auspicato Parte_1 un consolidamento del rapporto padre e figlio (cfr. relazione pervenuta il 23.10. 2023), ritiene il Collegio che potrà applicarsi la seguente regolamentazione, fermo restando i liberi accordi tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 20 e a fine settimana alterni dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20, con pernottamento presso il padre;
nelle principali festività secondo il criterio dell'alternanza cosicchè se un anno il figlio sta con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, l'anno successivo si farà al contrario e così pure per il 31 gennaio e il primo dell'anno e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
nel periodo estivo il figlio starà con il padre per 15 giorni
pagina 10 di 14 anche non consecutivi, da determinarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Assegnazione della casa familiare.
Va rigettata, perché infondata, la domanda della ricorrente di assegnazione a sé dell'immobile sito in Siracusa, via Vanvitelli n. 43.
La stessa ricorrente, pur dichiarando di aver vissuto per circa un anno nell'immobile di via
Vanvitelli e di esserne stata costretta ad allontanarsi con il figlio a causa delle violenze del ha confermato, sia nei propri scritti difensivi sia in sede di interrogatorio formale, CP_1 che l'abitazione principale della famiglia è sempre stata quella di via Pietro Novelli n. 27.
Nel corso dell'istruttoria, in particolare dalle deposizioni di tutti i testi escussi ( Tes_1
e ), è emerso incontrovertibilmente che la vera
[...] Testimone_2 Testimone_3 dimora domestica del minore è sempre stata quella di via Pietro Novelli, ove egli Per_1 ha vissuto sin dalla nascita con la madre e i nonni materni, senza alcun legame con l'abitazione acquistata dai genitori nel 2019, mai concretamente destinata a casa familiare.
Pertanto, a prescindere dalle ragioni per cui l'immobile di via Vanvitelli non sia stato utilizzato come residenza familiare, non vi sono motivi per sradicare il minore dal luogo in cui ha sempre vissuto, coltivato i propri legami affettivi e intessuto relazioni familiari, né per disporne il collocamento nell'immobile di via Vanvitelli. Ne consegue, conseguentemente, l'impossibilità di assegnare detta abitazione alla ricorrente.
Mantenimento moglie
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla è fondata e va, pertanto, Parte_1 accolta.
Con riguardo alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto,
a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di pagina 11 di 14 legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di entrambe le parti è emerso in modo pacifico che: sussiste una sproporzione reddituale tra le stesse (la
è inoccupata e priva di redditi e non percepisce aiuti statali essendo residente Parte_1 presso l'abitazione della madre percettrice di pensione;
mentre il svolge l'attività di CP_1 operatore sanitario con un reddito di circa 1.200,00, come dallo stesso sostenuto nel corso del giudizio e documentato tramite CUD 2022 – 2023); durante la vita matrimoniale la moglie non ha mai lavorato e si è sempre e solo dedicata alla casa e alla crescita del figlio.
Così, a sostegno del diritto della medesima a percepire un assegno di mantenimento da parte del marito depongono, oltre alla sopra indicata condizione reddituale, l'assenza di pagina 12 di 14 competenze e qualifiche professionali per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, avendo sempre svolto l'attività di casalinga e l'età non più giovane.
D'altro canto, deve darsi conto del fatto che lo stesso resistente nei propri scritti difensivi non si è opposto al diritto della moglie a percepire il mantenimento, manifestando una disponibilità limitatamente alla somma di 150,00 euro mensili, salvo poi (solo in sede di comparsa conclusionale) chiederne una riduzione ad euro 100,00.
Appare dunque equo porre a carico del il versamento a favore della moglie della CP_1 somma di 150,00 euro mensili.
Mantenimento figlio
Fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto delle sopra indicate condizioni economiche delle parti, dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, delle maggiori esigenze legate all'età, appare equo porre a carico del genitore la maggior somma di euro 200,00 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia e della soccombenza della parte resistente, le spese di lite dovranno porsi a suo carico.
La liquidazione avviene, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al grado di complessità e all'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 197/2022 R.G.: addebita la separazione tra le parti (pronunciata con sentenza n. 2039/2024 pubblicata il
9.10.2024) a per le condotte di violenza e infedeltà poste in essere durante CP_1 la vita matrimoniale;
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere – entro giorno 5 di ogni mese - in favore di la somma complessiva di euro 350,00 (pari 150,00 per il Parte_1 mantenimento della moglie e 200,00 euro per il mantenimento del figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, con decorrenza dalla data della domanda;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti, per le ragioni esposte in parte motiva;
condanna a corrispondere in favore della ricorrente la quota di €. 5.712,00, CP_1 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, 25.09.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2022 R.G., con oggetto: separazione giudiziale dei coniugi;
promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Macchiarella, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato in [...], addì 24/06/1975 (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], Scala A, int. 9, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Consiglio,
RESISTENTE
pagina 1 di 14 Con l'intervento del Pubblico ministero in sede (visto del 2.02.2022)
*****
All'udienza del 5.06.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 13/01/2022 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia di separazione personale con addebito al marito con cui ha CP_1 contratto matrimonio concordatario a Siracusa in data 20/6/2009 (atto iscritto al n. 117 - parte II - Serie A del Comune di Siracusa), nel corso del quale è nato il figlio Per_1 in data 30.04.2015. Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, o,
[...] in subordine, l'affidamento condiviso e il collocamento presso la genitrice e diritto di visita paterno in ambiente protetto;
l'assegnazione dell'abitazione familiare;
l'obbligo per il di provvedere al mantenimento della moglie e del figlio per la somma complessiva CP_1 di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a favore del minore.
In particolare a sostegno della domanda di addebito deduceva che: il matrimonio era irrimediabilmente entrato in crisi a causa del comportamento fedifrago del marito il quale aveva intrattenuto rapporti sessuali con prostitute, nonché per le violenze e minacce subite nel corso della vita coniugale che l'hanno spinta, da ultimo, ad allontanarsi dalla casa familiare, unitamente al figlio, e a sporgere querela.
A riprova di quanto sostenuto allegava al ricorso la denuncia del 27/2/2018, il certificato medico del 22/11/2021, foto del cellulare del marito relative allo scambio di messaggi con tale e con foto attestanti le lesioni subite. Persona_2 Persona_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ritenendolo infondato oltre che diffamatorio e, pur associandosi alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto delle pagina 2 di 14 superiori richieste, ivi compresa quella di affidamento esclusivo del minore. In via riconvenzionale chiedeva, a sua volta, l'addebito della separazione alla moglie, la quale, a suo dire, non si era mai voluta rendere autonoma rispetto alla famiglia di origine, trascurando così il marito e la sua nuova famiglia.
All'esito dell'udienza presidenziale, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente con provvedimento provvisorio ed urgente del 4.04.22 autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva che il figlio minore restasse affidato a entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre, cui, tuttavia, non assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vederlo e tenerlo con sé in base a liberi accordi tra le parti, ovvero in mancanza come ivi calendarizzato;
disponeva che contribuisse al CP_1 mantenimento del figlio e della moglie versando a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 450,00, di cui € 150,00 per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data della domanda;
disponeva che provvedesse al pagamento del 50% delle CP_1 eventuali spese straordinarie da sostenere per il figlio.
Depositate le reciproche memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., nonché istanza ex art. 156 comma VI c.c. da parte della ricorrente per mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato, con ordinanza del 17.05.23 il Giudice istruttore ammetteva le richieste di prova, incaricava i Servizi Sociali del Comune di
Siracusa di monitorare la condizione del nucleo familiare, in seguito alla documentata applicazione di misura cautelare a carico del di divieto di avvicinamento alla CP_1 persona offesa per reati di maltrattamento e violenza ai danni della moglie e alla presenza del figlio, e ordinava alla ditta datrice di lavoro del sig. Papalini spa, il versamento CP_1 diretto alla beneficiaria dell'assegno di mantenimento.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio formale della ricorrente e prove testimoniali.
All'udienza del 24.09.24, su richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la sentenza provvisoria sullo status, che veniva pubblicata in data 8.10.2024; indi, con separata ordinanza il G.I. disponeva a carico delle parti la produzione della documentazione pagina 3 di 14 relativa alla situazione economica e patrimoniale, che veniva successivamente effettuata e integrata a quella precedentemente prodotta.
Infine, all'udienza del 5.06.25, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Sulla separazione.
Questo Collegio preliminarmente dà atto che la separazione tra le parti è già stata pronunciata con sentenza parziale sullo status n. 2039/2024, pubblicata il 9.10.2024.
Per cui in questa sede dovranno esaminarsi esclusivamente le domande residue.
Le reciproche domande di addebito.
- domanda di addebito a carico del marito
La ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito per i suoi comportamenti fedifraghi e per la condotta violenta minacciosa e maltrattante assunta ai suoi danni nel corso del matrimonio.
Invero, ha illustrato, con dovizia di particolari e puntualità espositiva, Parte_1
l'evolversi delle circostanze che hanno determinato la definitiva compromissione del rapporto coniugale. Nello specifico ha esposto che:
- nel 2017 “ha scoperto che il marito andava con le prostitute”, trovando sul cellulare dell'uomo degli sms a sfondo sessuale da lui inviati a tale Persona_2 del seguente tenore “Grazie ”, “ti piace sesso anale”, “voglio il tuo sedere”, Per_2
“lo voglio riempire di sperma”;
- nel 2018 è venuta a conoscenza che il marito la tradiva con una donna sposata di nome Persona_3
- a causa di tali comportamenti il matrimonio è entrato in crisi;
- pertanto nel 2018 i coniugi si sono separati di fatto e lei ha denunciato il marito per le ripetute violenze e minacce subite;
- nonostante ciò, per amore della famiglia, ha cercato di ricostruire la vita coniugale, e a dimostrazione della volontà di superare la crisi, i coniugi, in data 19/2/2019,
pagina 4 di 14 hanno acquistato un appartamento in Siracusa, Via Vanvitelli n. 43;
- le cose purtroppo non sono cambiate ed il marito ha continuato ad avere atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti, tanto che per paura di gravi lesioni è stata costretta a lasciare la casa coniugale e si è trasferita (insieme al figlio
) presso l'abitazione della madre, , in Via Pietro Novelli n. 27. Per_1 CP_2
La ricorrente ha poi allegato alcuni messaggi vocali, inviatile dal marito, e che ha depositato anche su supporto informatico (DVD), dal contenuto minaccioso e aggressivo: vocale PTT-20210129-WA0031: spastica di mersa stai vinennu docu e ti scasso a perate, ma nun sa scongelare, handicappata di merda ca nun capisci un cazzo ca si, si una ruba, una merda vivente;
r • PTT-20210129-WA0049: anzi fammillu venere ca, ca ci sputo nda faccia, iu nun mi spavento di nessuno, chi agghiu tremila cugghiuni e se ancora continui mi stai vinnennu a to casa e fazzu na strage>> • PTT-20210313-WA0016 assa stare, ora ci su Pe assistenti sociali e avvocati di centomila euro vi fazzu a mangiare nei cassonetti, Per_5 si cosa di cassonetti, non ci su ne cimiteri, ne 730 ne 740, nè spazzatura, nun c'è niente a mia m'ata a mollare • PTT-20210314-WA0010: quannu ci lavava u culu o vecchio ero bono vero, poi nun ha sebbutu chiu. Vero. Tu nun avrai né casa né figlio. Ci puoi scommettere. Ti cummene ca tinni vai in Australia, ti cummene ca titnni vai ddà>> • PTT-
20210314-WA0013: (inc) e fatti scassare u culu. capito • o col CodiceFiscale_3 tuo avvocato nun ci parro. M'ha mannare na mano. Rammi l'inidirizzo c'ha ci vagghiu e u fazzu novo macari a iddu, a cumm'ia c'appizza magari , nun l'ata capitu Persona_6
Pe
, nun l'ata capito ca vi putiti a suicidare o cambiare città. l'unica vostra Per_7 salvezza • PTT-20211028-WA0099: ora io vi macino a viautri, tantu nesciu dopo tri giorna, i cosi c'ata fatto viautri u fimminicidio avissi a siri legge.
La domanda è fondata e merita pieno accoglimento.
Ed invero, con riferimento alla condotta violenta e minacciosa, si ricorda preliminarmente che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che questo
Tribunale ritiene pienamente condivisibile, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé
pagina 5 di 14 sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. tra le tante Cass. n. 7388/2017). E, ancora, sempre il Supremo Collegio afferma che: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”
(Cass. sent. 14.1.2011, n. 817).
Nel caso di specie è stato provato in giudizio che il resistente ha tenuto nei confronti della moglie, sia durante il matrimonio, che in seguito, una condotta minacciosa, aggressiva e maltrattante (caratterizzata anche da numerose offese e umiliazioni).
Invero le specifiche deduzioni della ricorrente hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta, ovvero, nelle denunce sporte nel 2016 e nel 2018, nella certificazione medica delle lesioni patite, nelle foto che la ritraggono con vari lividi sul corpo, nel contenuto delle registrazioni prodotte in atti mediante supporto informatico ove è possibile ascoltare l'audio riproducente le minacce sopra dettagliatamente riportate.
Per altro verso, a fronte di tale dettagliata esposizione dei fatti, il non ha provveduto CP_1
a contestazioni specifiche.
Da ultimo, sul versante penalistico le denunce della hanno trovato seguito con Parte_1
l'applicazione a carico del della misura cautelare (disposta dal GIP presso il CP_1
Tribunale di Siracusa il 1.06.2022) del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. : “perché maltrattava la moglie convivente
[...]
e, in particolare, la offendeva con epiteti quali “puttana”, “parassita”, “madre Parte_1 indegna”, la umiliava dicendole che non era buona a fare niente, né come madre, né come moglie, assumeva nei suoi confronti atteggiamenti iracondi, impositivi e autoritari,
pagina 6 di 14 danneggiando il mobilio di casa o lanciando oggetti in aria e contro di lei e chiudendo le porte di casa per non farla uscire, la minacciava frequentemente, e usava nei suoi confonti anche violenza fisica, e in particolare: dopo la gravidanza le tiirava più volte botte in testa;
nel 2015 le metteva le mani intorno al collo, stringendo come per soffocarla e, appena mollata la presa, apriva il cassetto delle posate, prendeva un coltello da cucina e mostrandolo diceva: “vedi questo coltello, appena i tuoi genitori rientrano li uccido entrambi;
nel 2020 le tirò una testata mentre stava lavando i pavimenti;
il 19 novembre
2021 dopo aver dato un calcio a un vaso, rompendolo, le dava una testata facendole sbattere la testa contro la parete;
e, quando decideva di allontanarsi da Parte_1 casa a seguito dell'episodio del 19 novembre 2021 e di instaurare il procedimento di separazione, la offendeva, la minacciava più volte, con espressione del seguente tenore
“spastica di merda stai venennu docu e ti scasso a perate, ma nun sa scongelare, handicappata di merda can un capisci un cazzo casi, si una ruba, una merda vivente”; anzi fammillu veniri ca ca ci sputu nda faccia, iu nun mi spavento di nessuno, chi agghiu tremila cugghiuni e se ancora continui mi stai vinnennu a to casa e fazzu na strage;
num
l'ata capito va pi vi putiri a suicidare o cambiare città. L'unica vostra salvezza;
ora io vi macino a viautri, tantu niesciu dopo tre giorni, i cosi c'ata fattu viautri u femminicidiu avissi a siri legge. Non ti permettere di mandare più questi mesaggi perché o cimiteru ti portu (…), bastardi ladri di merda, bastardi ladri di merda ca vi sgozzo come i maiali;
e usava nei suoi confronti violenza fisica, nello specifico: - nel mese di gennaio del 2022, in presenza del figlio le tirava una testata;
tra aprile e maggio del 2022 la Per_1 prendeva per un braccio, le tirava un pizzicotto, la strattonava e la sbatteva contro la portiera di un'autovettura; e attraverso le suddette condotte la faceva vivere in uno stato di prostrazione e paura, costringendola ad allontanarsi da casa e a temere per la sua incolumità. Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche in presenza del figlio
nato il [...] (c.fr. ordinanza misura cautelare del 1.06.2022). Persona_1
Si precisa, solo per conoscenza, stante la tardività della produzione, che all'ordinanza cautelare ha fatto seguito sentenza di condanna in primo grado.
Alla luce di quanto sopra non vi sono dubbi, per quel che rileva in questo giudizio, che la pagina 7 di 14 separazione debba essere addebitata al per i comportamenti maltrattanti ai danni CP_1 della moglie.
Il resistente inoltre risulta aver violato anche il dovere di fedeltà per aver avuto, nel corso del matrimonio, delle relazioni di natura sessuale, con altre donne, e Persona_2
scoperte già nel 2017 dalla moglie e che hanno certamente contribuito alla Persona_3 definitiva disgregazione dell'unione coniugale.
Ed invero, a fronte delle allegazioni della ricorrente e degli screenshot di messaggi sessualmente espliciti dalla stessa prodotti il non ha provveduto a specifica CP_1 contestazione, per cui anche tali fatti devono ritenersi accertati.
In conclusione, la disgregazione del vincolo matrimoniale è imputabile ai comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal CP_1
- la domanda di addebito a carico della moglie
Il nel domandare l'addebito della separazione alla moglie ha sostenuto che CP_1
l'eccessivo attaccamento della alla famiglia di origine ha logorato il rapporto Parte_1 matrimoniale.
E, tuttavia, tali generiche e fumose affermazioni non sono di per sé idonee ad attribuire alla moglie la responsabilità del venir meno dell'unione coniugale.
Affidamento del figlio minore
In punto di diritto, si ricorda che a partire dalla legge di riforma 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337 ter comma 2 c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a pagina 8 di 14 caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
La giurisprudenza della Cassazione condivide unanimemente questi principi, affermando che “pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'articolo 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017,
Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.” (cfr per tutte Cass. 9764/2019).
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei pagina 9 di 14 genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore - dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, il Collegio osserva che i gravi comportamenti assunti dal nei CP_1 confronti della moglie, anche alla presenza del figlio, unitamente alla pendenza di procedimento penale a suo carico per maltrattamenti e violenza assistita, inducono il
Tribunale a ritenere imprescindibile l'affidamento esclusivo del minore alla madre, poiché non è ipotizzabile una gestione condivisa della genitorialità tra le parti.
Diritto di visita paterno
Tenuto conto che il minore ha manifestato al servizio sociale di Siracusa il desiderio di incontrare in maniera più assidua il padre, che sussiste già una frequentazione tra i due, che ha ormai una età adeguata (10 anni) anche per pernottare con l'altro genitore, e Per_1 che, dall'altro lato, la stessa , nel colloquio con gli assistenti sociali, ha auspicato Parte_1 un consolidamento del rapporto padre e figlio (cfr. relazione pervenuta il 23.10. 2023), ritiene il Collegio che potrà applicarsi la seguente regolamentazione, fermo restando i liberi accordi tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 20 e a fine settimana alterni dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20, con pernottamento presso il padre;
nelle principali festività secondo il criterio dell'alternanza cosicchè se un anno il figlio sta con il padre la vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, l'anno successivo si farà al contrario e così pure per il 31 gennaio e il primo dell'anno e il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
nel periodo estivo il figlio starà con il padre per 15 giorni
pagina 10 di 14 anche non consecutivi, da determinarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Assegnazione della casa familiare.
Va rigettata, perché infondata, la domanda della ricorrente di assegnazione a sé dell'immobile sito in Siracusa, via Vanvitelli n. 43.
La stessa ricorrente, pur dichiarando di aver vissuto per circa un anno nell'immobile di via
Vanvitelli e di esserne stata costretta ad allontanarsi con il figlio a causa delle violenze del ha confermato, sia nei propri scritti difensivi sia in sede di interrogatorio formale, CP_1 che l'abitazione principale della famiglia è sempre stata quella di via Pietro Novelli n. 27.
Nel corso dell'istruttoria, in particolare dalle deposizioni di tutti i testi escussi ( Tes_1
e ), è emerso incontrovertibilmente che la vera
[...] Testimone_2 Testimone_3 dimora domestica del minore è sempre stata quella di via Pietro Novelli, ove egli Per_1 ha vissuto sin dalla nascita con la madre e i nonni materni, senza alcun legame con l'abitazione acquistata dai genitori nel 2019, mai concretamente destinata a casa familiare.
Pertanto, a prescindere dalle ragioni per cui l'immobile di via Vanvitelli non sia stato utilizzato come residenza familiare, non vi sono motivi per sradicare il minore dal luogo in cui ha sempre vissuto, coltivato i propri legami affettivi e intessuto relazioni familiari, né per disporne il collocamento nell'immobile di via Vanvitelli. Ne consegue, conseguentemente, l'impossibilità di assegnare detta abitazione alla ricorrente.
Mantenimento moglie
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla è fondata e va, pertanto, Parte_1 accolta.
Con riguardo alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto,
a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di pagina 11 di 14 legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di entrambe le parti è emerso in modo pacifico che: sussiste una sproporzione reddituale tra le stesse (la
è inoccupata e priva di redditi e non percepisce aiuti statali essendo residente Parte_1 presso l'abitazione della madre percettrice di pensione;
mentre il svolge l'attività di CP_1 operatore sanitario con un reddito di circa 1.200,00, come dallo stesso sostenuto nel corso del giudizio e documentato tramite CUD 2022 – 2023); durante la vita matrimoniale la moglie non ha mai lavorato e si è sempre e solo dedicata alla casa e alla crescita del figlio.
Così, a sostegno del diritto della medesima a percepire un assegno di mantenimento da parte del marito depongono, oltre alla sopra indicata condizione reddituale, l'assenza di pagina 12 di 14 competenze e qualifiche professionali per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, avendo sempre svolto l'attività di casalinga e l'età non più giovane.
D'altro canto, deve darsi conto del fatto che lo stesso resistente nei propri scritti difensivi non si è opposto al diritto della moglie a percepire il mantenimento, manifestando una disponibilità limitatamente alla somma di 150,00 euro mensili, salvo poi (solo in sede di comparsa conclusionale) chiederne una riduzione ad euro 100,00.
Appare dunque equo porre a carico del il versamento a favore della moglie della CP_1 somma di 150,00 euro mensili.
Mantenimento figlio
Fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto delle sopra indicate condizioni economiche delle parti, dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, delle maggiori esigenze legate all'età, appare equo porre a carico del genitore la maggior somma di euro 200,00 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia e della soccombenza della parte resistente, le spese di lite dovranno porsi a suo carico.
La liquidazione avviene, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al grado di complessità e all'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 197/2022 R.G.: addebita la separazione tra le parti (pronunciata con sentenza n. 2039/2024 pubblicata il
9.10.2024) a per le condotte di violenza e infedeltà poste in essere durante CP_1 la vita matrimoniale;
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere – entro giorno 5 di ogni mese - in favore di la somma complessiva di euro 350,00 (pari 150,00 per il Parte_1 mantenimento della moglie e 200,00 euro per il mantenimento del figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, con decorrenza dalla data della domanda;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti, per le ragioni esposte in parte motiva;
condanna a corrispondere in favore della ricorrente la quota di €. 5.712,00, CP_1 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, 25.09.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 14 di 14