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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 916 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano CRISAFI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Preso atto che il SI. ha già trasferito la propria residenza e che non CP_2 vi è alcuna controversia in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare, assegnare la casa coniugale sita nel Comune di Quinto Vicentino (VI), Via Don Ottorino Zanon,
n. 99 alla SI.ra ; CP_1
3. Preso atto che entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, nulla viene disposto per il reciproco mantenimento;
4. Il SI. verserà alla SI.ra tramite bonifico, entro e non CP_2 CP_1 oltre il giorno 20 di ogni mese, I'assegno di mantenimento pari ad € 200,00= per il figlio
fino al completamento degli studi universitari o comunque fino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
5. Le spese straordinarie relative al figlio (spese mediche, scolastiche, Per_1 universitarie, sportive ed extracurricolari) saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, secondo i criteri previsti dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
6. Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 18/05/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP_2 di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile Per_1 di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Quinto Vicentino (VI), Via Don Ottorino Zanon n. 99, in favore di quale CP_1 genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti CP_1 CP_2 in matrimonio in Vicenza in data 18/05/1996 con atto trascritto al n. 109, parte II, serie
A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 916 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano CRISAFI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Preso atto che il SI. ha già trasferito la propria residenza e che non CP_2 vi è alcuna controversia in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare, assegnare la casa coniugale sita nel Comune di Quinto Vicentino (VI), Via Don Ottorino Zanon,
n. 99 alla SI.ra ; CP_1
3. Preso atto che entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, nulla viene disposto per il reciproco mantenimento;
4. Il SI. verserà alla SI.ra tramite bonifico, entro e non CP_2 CP_1 oltre il giorno 20 di ogni mese, I'assegno di mantenimento pari ad € 200,00= per il figlio
fino al completamento degli studi universitari o comunque fino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica;
5. Le spese straordinarie relative al figlio (spese mediche, scolastiche, Per_1 universitarie, sportive ed extracurricolari) saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, secondo i criteri previsti dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
6. Spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 18/05/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP_2 di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile Per_1 di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Quinto Vicentino (VI), Via Don Ottorino Zanon n. 99, in favore di quale CP_1 genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti CP_1 CP_2 in matrimonio in Vicenza in data 18/05/1996 con atto trascritto al n. 109, parte II, serie
A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello