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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1605/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1605/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ROMITO LIBORIO
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. ROMITO LIBORIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 12/08/2018 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
505/2024 pubbl. il 22/11/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 12/08/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2018 atto numero 18 parte I, serie -, Uff. 2, alle seguenti pagina 2 di 4 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
09/12/2025:
1)- la minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Pescara alla Via Monte Sirente n. 28;
2)- la casa coniugale, in locazione, viene definitivamente assegnata in favore del sig.
; CP_1
3)- In ordine al diritto di visita le parti convengono che il padre terrà la minore a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera.
I suindicati coniugi, in ogni caso, pattuiscono, fatta salva la possibilità di diversa concorde determinazione, che la bambina, tenuto conto degli orari e dei turni di lavoro di entrambi i ricorrenti, durante le ore diurne (intendendosi queste quelle ricomprese tra le 08.00 e le 21,00) dei giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, stia in modo paritetico con ciascun genitore.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, i genitori, in via esclusiva, avranno la bambina la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e quella di
Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio successiva).
Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alternati, i genitori, in via esclusiva, avranno la bambina nei seguenti periodi: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
Durante le vacanze estive la bambina starà per due settimane, anche non consecutive con il padre, e per due settimane, anche non consecutive, con la madre. In tali settimane il diritto di visita verrà sospeso.
4)- Relativamente al mantenimento della prole, ciascun genitore affronterà direttamente le spese per la bambina in ragione del collocamento paritetico di quest'ultima.
Le parti pattuiscono che l'assegno unico viene riconosciuto per l'intero in favore della sig.ra . Pt_1
pagina 3 di 4 Le spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara, verranno equamente divise tra i coniugi.
5)- i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1605/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ROMITO LIBORIO
e
, nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. ROMITO LIBORIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 12/08/2018 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
505/2024 pubbl. il 22/11/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 12/08/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2018 atto numero 18 parte I, serie -, Uff. 2, alle seguenti pagina 2 di 4 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
09/12/2025:
1)- la minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Pescara alla Via Monte Sirente n. 28;
2)- la casa coniugale, in locazione, viene definitivamente assegnata in favore del sig.
; CP_1
3)- In ordine al diritto di visita le parti convengono che il padre terrà la minore a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera.
I suindicati coniugi, in ogni caso, pattuiscono, fatta salva la possibilità di diversa concorde determinazione, che la bambina, tenuto conto degli orari e dei turni di lavoro di entrambi i ricorrenti, durante le ore diurne (intendendosi queste quelle ricomprese tra le 08.00 e le 21,00) dei giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, stia in modo paritetico con ciascun genitore.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, i genitori, in via esclusiva, avranno la bambina la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e quella di
Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio successiva).
Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alternati, i genitori, in via esclusiva, avranno la bambina nei seguenti periodi: dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
Durante le vacanze estive la bambina starà per due settimane, anche non consecutive con il padre, e per due settimane, anche non consecutive, con la madre. In tali settimane il diritto di visita verrà sospeso.
4)- Relativamente al mantenimento della prole, ciascun genitore affronterà direttamente le spese per la bambina in ragione del collocamento paritetico di quest'ultima.
Le parti pattuiscono che l'assegno unico viene riconosciuto per l'intero in favore della sig.ra . Pt_1
pagina 3 di 4 Le spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara, verranno equamente divise tra i coniugi.
5)- i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4