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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12206 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore dott. Vincenzina
OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Criscuolo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via C.F._2
Carlo De Cesare, 64, come da procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,
Via in Arcione, n. 71, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
; Testimone_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCUSIONI: quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del
21.11.2025 richiamano quelle già formulate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione -ritualmente notificato- avanzava all'intestato tribunale Parte_1 richiesta di condanna della società , e di al risarcimento dei danni Controparte_2 Testimone_1 subiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in data 18.06.2020, alle ore 13:15 circa, in Napoli (NA) presso la Galleria Vittorio, direzione Piazza Municipio, allorquando, nel mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Piaggio, modello SI, tg. VCC/19150072446 veniva attinto dall'autovettura
Hyundai, tg. EM023XH, condotta dal sig. e di proprietà del sig. , Parte_2 Testimone_1 assicurata con la predetta compagnia di assicurazione, il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, percorrendo la strada nella medesima corsia di marcia del motoveicolo attoreo non si avvedeva della presenza dello stesso e lo tamponava da tergo. In seguito dell'impatto l'attore cadeva rovinosamente a terra e veniva trasportato in ambulanza presso il nosocomio “Antonio Cardarelli” di Napoli con la seguente diagnosi: “frattura scomposta collo chirurgico e testa omerale sinistra.
Frattura V° metacarpo mano sinistra”.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la Controparte_3 quale contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Restava invece, contumace
. Testimone_1
Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa all'udienza del 25.11.2025 veniva riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Testimone_1 comparso.
Nel merito va rilevato che nella fase stragiudiziale la convenuta compagnia di assicurazioni già ha corrisposto all'attore la somma di € 217734,96, riconoscendo ad postumi permanenti Parte_1 invalidanti pari al 37% per € 194003,00 euro 7260,00 per invalidità temporanea, Euro 7260,00 per cenestesi e € 5508,96 per spese. L'attore, anche sulla base della valutazione della convenuta, ha chiesto, nelle note scritte conclusionali, ulteriori importi a titolo di risarcimento e, in particolare, il riconoscimento di un'ulteriore somma per cenestesi lavorativa, in quanto dall'evento l'istante aveva perso sia la chance di assunzione presso l'attività con cui collaborava (pescheria) che quella di poter espletare attività di pari livello anche in considerazione della mancanza di alta qualifica professionale
(mancato guadagno e riduzione della capacità di guadagno), attraverso il criterio legato al triplo della pensione sociale, ovvero facendo, comunque, riferimento ad una procedura di tipo equitativo che tenesse conto del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione;
b) una personalizzazione del danno che tenesse conto dell'integrale danno non patrimoniale risarcibile, alla luce dell'accertata sofferenza psicofisica dell'istante conseguente alle lesioni subite a seguito del sinistro de quo c) oltre ad un'integrazione delle spese mediche riconosciute in fase stragiudiziale (€ 5.508,96) sulla scorta delle fatture, anche per la fisioterapia e riabilitazione motoria quali depositate in atti.
Orbene preliminarmente va rilevato che, come già in precedenza esposto, in sede stragiudiziale la compagnia di assicurazione, senza sollevare eccezione alcuna in merito ad una corresponsabilità dell'attore in ordine alla causazione del sinistro ed alla circostanza che il motoveicolo condotto da quest'ultimo non fosse coperto da garanzia assicurativa, ha provveduto al risarcimento integrale del danno come quantificato nella ctp a firma del fiduciario della compagnia. L'attore ha agito per il riconoscimento di un danno ulteriore non coperto da quello già liquidato, chiedendo, appunto, al
Tribunale- nelle note conclusionali- di fondare la propria decisione sulla stessa valutazione operata dalla compagnia di assicurazione, dunque la presente pronuncia deve aver ad oggetto proprio tale profilo.
Quanto, quindi, alla perdita della capacità di lavoro specifica sono stati sentiti i testi di parte attrice, in particolare il quale ha confermato che lavorava presso la sua Testimone_2 Parte_1 pescheria come addetto alle consegne a domicilio percependo la somma di € 800,00 mensili e che dalla data del sinistro non era stato più in grado di lavorare, anche i testi e Tes_3 Pt_3 Tes_4
hanno poi confermato tale circostanza.
[...]
Al fine di decidere sulla domanda va premesso che l'incapacità lavorativa specifica consiste nella contrazione attuale o potenziale dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, e con essa si allude all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta. In particolare l'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti;
b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale.
Il soggetto legittimato ad ottenere tale ristoro deve, quindi, dimostrare di aver percepito un reddito e di non essere più in grado, in seguito all'evento dannoso, di percepire eguale importo ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, di non poter più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione.
Il danno patrimoniale futuro – cioè, a dire, da incapacità lavorativa specifica -, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in pari proporzione - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Quanto all'onere probatorio, uno dei principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è quello secondo cui il risarcimento del danno da ridotta capacità lavorativa specifica non spetta in automatico, ma è sempre il soggetto danneggiato a dover dimostrare che la lesione si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. Dunque, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno “in re ipsa”, ma va allegato e provato nell'an e nel quantum. La presunzione della quale si è già anticipato innanzi (cioè che, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, si presume, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura), copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr., ad es., Cass. n. 15737/2018).
Pertanto, il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito.
Invece, il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.
Come visto nel caso di specie l'attore, mediante la prova testimoniale assunta, ha sol dimostrato che nel passato collaborava, non è precisato per altro se in modo continuativo, con un'attività di pescheria, svolgendo le attività di consegna a domicilio e i testi hanno affermato che dal sinistro non ha più potuto svolgere tali mansioni lavorative.
Si tratta, quindi, di affermazioni, quelle dei testi, generiche, non è specificato come le lesioni riportate abbiano impedito all'attore di svolgere l'attività di consegna a domicilio dei prodotti della pescheria, non è specificato l'orario di lavoro, il tipo di impegno, se costante o saltuario, con quale mezzo di trasporto venissero effettuate le consegne, a quale distanza, sì da apprezzare la effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, ossia di continuare a svolgere quella attività lavorativa o altra di pari livello. Né l'onere probatorio, nei termini innanzi indicati, può considerarsi assolto mediante la produzione del documento a firma di , titolare dell'omonima Testimone_2 ditta, con la quale questi si rendeva disponibile ad assumere il sig. quale addetto alle vendite Pt_1 in data 20.01.2020.
Il sinistro infatti risale al successivo 18.06.2020 e non è affatto provato che la mancata assunzione sia dipesa dalle consegue del sinistro nè è dato sapere come mai l'assunzione non si sia di fatto perfezionata quantomeno prima della chiusura delle attività commerciali per la pandemia.
Nondimeno, pur a voler ritener provata la riduzione o la perdita della capacità di lavoro specifica
(che, si ribadisce, resta comunque non provata), all'accoglimento della pretesa di parte attorea sarebbe di ostacolo l'ulteriore (e non meno importante) circostanza che egli ha percepito, in funzione dell'attività di consegna espletata, soltanto un reddito sommerso. Sicché, non è possibile apprezzare una contrazione di un reddito, né all'attualità, né in prospettiva futura, giacché il reddito sommerso
(o “a nero”) è un non reddito (ma, al più, può essere considerato, un profitto saltuario, un mero guadagno occasionale, ovvero altrimenti un'entrata).
In merito, invece, alle richieste inerenti una maggiore quantificazione del danno non patrimoniale in punto di personalizzazione dello stesso rispetto a quanto già liquidato e riconosciuto dalla compagnia di assicurazione, va rilevato che non vi è dubbio che in conseguenza del sinistro de quo l'attore ha riportato danno biologico, ossia lesione alla propria integrità psico-fisica che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito, dovendosi sin d'ora precisare che il danno biologico viene qui in rilievo solo a fini descrittivi quale componente medicalmente accertata del più complesso danno non patrimoniale subito.
La Corte di Cassazione, infatti, in modo consolidato, ha ormai affermato il principio per il quale in tema di danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico- relazionale, posto che quest'ultimo individua pregiudizi di cui già è espressione il grado percentuale di invalidità permanente, mentre non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale rappresentati dalla sofferenza interiore. Ancora si è affermato che “ferma la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della integrità psico-fisica della persona, in sede di liquidazione del relativo risarcimento il giudice deve valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, quanto quello dinamico- relazionale, per conseguenza costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno cd esistenziale, appartenendo tali voci di danno alla stessa area protetta della norma costituzionale, mentre un'autonoma e differente valutazione va compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute”. Sulla base dei citati principi affermati dalla Suprema Corte il Tribunale di Milano ha elaborato nuove tabelle, applicabili a caso de quo stante la vocazione nazionale delle stesse riconosciuta dalla Suprema Corte (anche alla luce del fatto che non è possibile applicare retroattivamente le tabelle uniche nazionali entrate in vigore il 05.03.2026), le quali, appunto, hanno tenuto distinte le due voci di danno quello biologico, ora definito dinamico- relazionale e quello morale, ora definito danno da sofferenza soggettiva interiore. Il giudice, poi, in relazione alle peculiarità allegate e provate nella fattispecie concreta, con specifico riguardo alle particolari condizioni del danneggiato può procedere ad una adeguata e complessiva personalizzazione della liquidazione del danno entro valori monetari stabiliti in un predeterminato range mediante l'aumento dei valori medi riferiti al solo danno dinamico- relazionale. Nella fattispecie in esame il tribunale dovrà necessariamente tener conto di quanto sopraesposto ai fini di una corretta valutazione del danno subito dall'attore, avuto riguardo alla accertata invalidità, alla età al momento del sinistro, alle condizioni di vita, alle risultanze probatorie. In particolare quanto alle risultanze probatorie i testi escussi hanno dichiarato che dal momento del sinistro l'attore non è più stato la stessa persona, è spesso triste o arrabbiato perché la sua vita è cambiata, non esce più con gli amici non gioca a calcetto non riesce a dedicarsi a quelle attività che prima svolgeva fuori causa.
Alla luce degli esiti della istruttoria espletata, tenuto conto, quindi, dei criteri tabellari sopraindicati e della percentuali di invalidità accertata dalla convenuta nella fase stragiudiziale, atteso che l'attore nelle note conclusionali ha chiesto di far eventualmente riferimento a tale quantificazione, può riconoscersi a titolo di risarcimento del danno subito da la somma già rivalutata di € Parte_1
225483,00 ai titolo di danno non patrimoniale di cui € 150322,00 per danno dinamico-relazionale ed
€ 75161,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore, che la personalizzazione del danno, applicabile nel caso si specie in ragione dell'esito della istruttoria espletata come sopra enucleata, può essere quantificata nella misura del 15% del danno dinamico-relazionale, per un importo complessivo di € 248031,30 con esclusione del danno da inabilità temporanea rispetto al quale l'attore non ha avanzato ulteriori domande. Può altresì riconoscersi in favore dell'attore la somma di € 5.508,96 a titolo di esborsi per spese mediche documentate. Rispetto alla quantificazione operata dalla compagnia di assicurazione può, dunque, essere attribuita a la ulteriore somma di Parte_1
€ 30296,34 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5508,96 per danno patrimoniale. Dette somme sono liquidate all'attualità e su di esse, previamente devalutate al dì del verificarsi del fatto illecito e come progressivamente rivalutate sino al deposito della presente sentenza, vanno computati gli interessi legali progressivamente maturati, poi dal deposito della sentenza al soddisfo, sulla somma liquidata all'attualità, al netto degli interessi maturati, vanno, infine, computati gli ulteriori interessi legali. Pertanto alla luce dei suesposti criteri e delle risultanze probatorie come enucleate , e la devono essere condannati al pagamento Testimone_1 Controparte_1 in favore di della ulteriore complessiva somma di € 45630,05 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale ed € 5508,96 per danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi come indicati. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Testimone_1
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e la Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
45630,05 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5508,96 per danno patrimoniale, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
condanna e la in solido tra loro, al pagamento in favore Testimone_1 Controparte_1 di al pagamento di 1/3 delle spese di lite liquidate per intero in € 1300,00 per esborsi Parte_1 ed € 9900,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie,
Così deciso in Napoli, 23.12.2025
Il Giudice
Vincenzina OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore dott. Vincenzina
OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Criscuolo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via C.F._2
Carlo De Cesare, 64, come da procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. prof. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,
Via in Arcione, n. 71, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
; Testimone_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCUSIONI: quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del
21.11.2025 richiamano quelle già formulate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione -ritualmente notificato- avanzava all'intestato tribunale Parte_1 richiesta di condanna della società , e di al risarcimento dei danni Controparte_2 Testimone_1 subiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in data 18.06.2020, alle ore 13:15 circa, in Napoli (NA) presso la Galleria Vittorio, direzione Piazza Municipio, allorquando, nel mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Piaggio, modello SI, tg. VCC/19150072446 veniva attinto dall'autovettura
Hyundai, tg. EM023XH, condotta dal sig. e di proprietà del sig. , Parte_2 Testimone_1 assicurata con la predetta compagnia di assicurazione, il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, percorrendo la strada nella medesima corsia di marcia del motoveicolo attoreo non si avvedeva della presenza dello stesso e lo tamponava da tergo. In seguito dell'impatto l'attore cadeva rovinosamente a terra e veniva trasportato in ambulanza presso il nosocomio “Antonio Cardarelli” di Napoli con la seguente diagnosi: “frattura scomposta collo chirurgico e testa omerale sinistra.
Frattura V° metacarpo mano sinistra”.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la Controparte_3 quale contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Restava invece, contumace
. Testimone_1
Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa all'udienza del 25.11.2025 veniva riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Testimone_1 comparso.
Nel merito va rilevato che nella fase stragiudiziale la convenuta compagnia di assicurazioni già ha corrisposto all'attore la somma di € 217734,96, riconoscendo ad postumi permanenti Parte_1 invalidanti pari al 37% per € 194003,00 euro 7260,00 per invalidità temporanea, Euro 7260,00 per cenestesi e € 5508,96 per spese. L'attore, anche sulla base della valutazione della convenuta, ha chiesto, nelle note scritte conclusionali, ulteriori importi a titolo di risarcimento e, in particolare, il riconoscimento di un'ulteriore somma per cenestesi lavorativa, in quanto dall'evento l'istante aveva perso sia la chance di assunzione presso l'attività con cui collaborava (pescheria) che quella di poter espletare attività di pari livello anche in considerazione della mancanza di alta qualifica professionale
(mancato guadagno e riduzione della capacità di guadagno), attraverso il criterio legato al triplo della pensione sociale, ovvero facendo, comunque, riferimento ad una procedura di tipo equitativo che tenesse conto del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione;
b) una personalizzazione del danno che tenesse conto dell'integrale danno non patrimoniale risarcibile, alla luce dell'accertata sofferenza psicofisica dell'istante conseguente alle lesioni subite a seguito del sinistro de quo c) oltre ad un'integrazione delle spese mediche riconosciute in fase stragiudiziale (€ 5.508,96) sulla scorta delle fatture, anche per la fisioterapia e riabilitazione motoria quali depositate in atti.
Orbene preliminarmente va rilevato che, come già in precedenza esposto, in sede stragiudiziale la compagnia di assicurazione, senza sollevare eccezione alcuna in merito ad una corresponsabilità dell'attore in ordine alla causazione del sinistro ed alla circostanza che il motoveicolo condotto da quest'ultimo non fosse coperto da garanzia assicurativa, ha provveduto al risarcimento integrale del danno come quantificato nella ctp a firma del fiduciario della compagnia. L'attore ha agito per il riconoscimento di un danno ulteriore non coperto da quello già liquidato, chiedendo, appunto, al
Tribunale- nelle note conclusionali- di fondare la propria decisione sulla stessa valutazione operata dalla compagnia di assicurazione, dunque la presente pronuncia deve aver ad oggetto proprio tale profilo.
Quanto, quindi, alla perdita della capacità di lavoro specifica sono stati sentiti i testi di parte attrice, in particolare il quale ha confermato che lavorava presso la sua Testimone_2 Parte_1 pescheria come addetto alle consegne a domicilio percependo la somma di € 800,00 mensili e che dalla data del sinistro non era stato più in grado di lavorare, anche i testi e Tes_3 Pt_3 Tes_4
hanno poi confermato tale circostanza.
[...]
Al fine di decidere sulla domanda va premesso che l'incapacità lavorativa specifica consiste nella contrazione attuale o potenziale dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, e con essa si allude all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta. In particolare l'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti;
b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale.
Il soggetto legittimato ad ottenere tale ristoro deve, quindi, dimostrare di aver percepito un reddito e di non essere più in grado, in seguito all'evento dannoso, di percepire eguale importo ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, di non poter più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione.
Il danno patrimoniale futuro – cioè, a dire, da incapacità lavorativa specifica -, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in pari proporzione - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Quanto all'onere probatorio, uno dei principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, è quello secondo cui il risarcimento del danno da ridotta capacità lavorativa specifica non spetta in automatico, ma è sempre il soggetto danneggiato a dover dimostrare che la lesione si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. Dunque, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno “in re ipsa”, ma va allegato e provato nell'an e nel quantum. La presunzione della quale si è già anticipato innanzi (cioè che, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, si presume, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura), copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr., ad es., Cass. n. 15737/2018).
Pertanto, il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito.
Invece, il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.
Come visto nel caso di specie l'attore, mediante la prova testimoniale assunta, ha sol dimostrato che nel passato collaborava, non è precisato per altro se in modo continuativo, con un'attività di pescheria, svolgendo le attività di consegna a domicilio e i testi hanno affermato che dal sinistro non ha più potuto svolgere tali mansioni lavorative.
Si tratta, quindi, di affermazioni, quelle dei testi, generiche, non è specificato come le lesioni riportate abbiano impedito all'attore di svolgere l'attività di consegna a domicilio dei prodotti della pescheria, non è specificato l'orario di lavoro, il tipo di impegno, se costante o saltuario, con quale mezzo di trasporto venissero effettuate le consegne, a quale distanza, sì da apprezzare la effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, ossia di continuare a svolgere quella attività lavorativa o altra di pari livello. Né l'onere probatorio, nei termini innanzi indicati, può considerarsi assolto mediante la produzione del documento a firma di , titolare dell'omonima Testimone_2 ditta, con la quale questi si rendeva disponibile ad assumere il sig. quale addetto alle vendite Pt_1 in data 20.01.2020.
Il sinistro infatti risale al successivo 18.06.2020 e non è affatto provato che la mancata assunzione sia dipesa dalle consegue del sinistro nè è dato sapere come mai l'assunzione non si sia di fatto perfezionata quantomeno prima della chiusura delle attività commerciali per la pandemia.
Nondimeno, pur a voler ritener provata la riduzione o la perdita della capacità di lavoro specifica
(che, si ribadisce, resta comunque non provata), all'accoglimento della pretesa di parte attorea sarebbe di ostacolo l'ulteriore (e non meno importante) circostanza che egli ha percepito, in funzione dell'attività di consegna espletata, soltanto un reddito sommerso. Sicché, non è possibile apprezzare una contrazione di un reddito, né all'attualità, né in prospettiva futura, giacché il reddito sommerso
(o “a nero”) è un non reddito (ma, al più, può essere considerato, un profitto saltuario, un mero guadagno occasionale, ovvero altrimenti un'entrata).
In merito, invece, alle richieste inerenti una maggiore quantificazione del danno non patrimoniale in punto di personalizzazione dello stesso rispetto a quanto già liquidato e riconosciuto dalla compagnia di assicurazione, va rilevato che non vi è dubbio che in conseguenza del sinistro de quo l'attore ha riportato danno biologico, ossia lesione alla propria integrità psico-fisica che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito, dovendosi sin d'ora precisare che il danno biologico viene qui in rilievo solo a fini descrittivi quale componente medicalmente accertata del più complesso danno non patrimoniale subito.
La Corte di Cassazione, infatti, in modo consolidato, ha ormai affermato il principio per il quale in tema di danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico- relazionale, posto che quest'ultimo individua pregiudizi di cui già è espressione il grado percentuale di invalidità permanente, mentre non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale rappresentati dalla sofferenza interiore. Ancora si è affermato che “ferma la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della integrità psico-fisica della persona, in sede di liquidazione del relativo risarcimento il giudice deve valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, quanto quello dinamico- relazionale, per conseguenza costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno cd esistenziale, appartenendo tali voci di danno alla stessa area protetta della norma costituzionale, mentre un'autonoma e differente valutazione va compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute”. Sulla base dei citati principi affermati dalla Suprema Corte il Tribunale di Milano ha elaborato nuove tabelle, applicabili a caso de quo stante la vocazione nazionale delle stesse riconosciuta dalla Suprema Corte (anche alla luce del fatto che non è possibile applicare retroattivamente le tabelle uniche nazionali entrate in vigore il 05.03.2026), le quali, appunto, hanno tenuto distinte le due voci di danno quello biologico, ora definito dinamico- relazionale e quello morale, ora definito danno da sofferenza soggettiva interiore. Il giudice, poi, in relazione alle peculiarità allegate e provate nella fattispecie concreta, con specifico riguardo alle particolari condizioni del danneggiato può procedere ad una adeguata e complessiva personalizzazione della liquidazione del danno entro valori monetari stabiliti in un predeterminato range mediante l'aumento dei valori medi riferiti al solo danno dinamico- relazionale. Nella fattispecie in esame il tribunale dovrà necessariamente tener conto di quanto sopraesposto ai fini di una corretta valutazione del danno subito dall'attore, avuto riguardo alla accertata invalidità, alla età al momento del sinistro, alle condizioni di vita, alle risultanze probatorie. In particolare quanto alle risultanze probatorie i testi escussi hanno dichiarato che dal momento del sinistro l'attore non è più stato la stessa persona, è spesso triste o arrabbiato perché la sua vita è cambiata, non esce più con gli amici non gioca a calcetto non riesce a dedicarsi a quelle attività che prima svolgeva fuori causa.
Alla luce degli esiti della istruttoria espletata, tenuto conto, quindi, dei criteri tabellari sopraindicati e della percentuali di invalidità accertata dalla convenuta nella fase stragiudiziale, atteso che l'attore nelle note conclusionali ha chiesto di far eventualmente riferimento a tale quantificazione, può riconoscersi a titolo di risarcimento del danno subito da la somma già rivalutata di € Parte_1
225483,00 ai titolo di danno non patrimoniale di cui € 150322,00 per danno dinamico-relazionale ed
€ 75161,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore, che la personalizzazione del danno, applicabile nel caso si specie in ragione dell'esito della istruttoria espletata come sopra enucleata, può essere quantificata nella misura del 15% del danno dinamico-relazionale, per un importo complessivo di € 248031,30 con esclusione del danno da inabilità temporanea rispetto al quale l'attore non ha avanzato ulteriori domande. Può altresì riconoscersi in favore dell'attore la somma di € 5.508,96 a titolo di esborsi per spese mediche documentate. Rispetto alla quantificazione operata dalla compagnia di assicurazione può, dunque, essere attribuita a la ulteriore somma di Parte_1
€ 30296,34 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5508,96 per danno patrimoniale. Dette somme sono liquidate all'attualità e su di esse, previamente devalutate al dì del verificarsi del fatto illecito e come progressivamente rivalutate sino al deposito della presente sentenza, vanno computati gli interessi legali progressivamente maturati, poi dal deposito della sentenza al soddisfo, sulla somma liquidata all'attualità, al netto degli interessi maturati, vanno, infine, computati gli ulteriori interessi legali. Pertanto alla luce dei suesposti criteri e delle risultanze probatorie come enucleate , e la devono essere condannati al pagamento Testimone_1 Controparte_1 in favore di della ulteriore complessiva somma di € 45630,05 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale ed € 5508,96 per danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi come indicati. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di 2/3.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Testimone_1
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e la Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
45630,05 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 5508,96 per danno patrimoniale, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
condanna e la in solido tra loro, al pagamento in favore Testimone_1 Controparte_1 di al pagamento di 1/3 delle spese di lite liquidate per intero in € 1300,00 per esborsi Parte_1 ed € 9900,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie,
Così deciso in Napoli, 23.12.2025
Il Giudice
Vincenzina OL