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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Parte_1
Vallone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, viale A. Mellusi 82,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Gabriele Morreale,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Sarno, via Laudisio 37, presso lo studio dell'avv. Ugo D'Angelo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/04/2024 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 7/03/2024, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249000325261000, con cui l'
[...]
le ha chiesto il pagamento, fra le altre cose, della somma di € 7.972,67 in Controparte_2 relazione all'avviso di addebito n. 31720130001668406000, asseritamente notificato il 4/02/2014, avente ad oggetto contributi IVS e relative sanzioni per l'anno 2012 iscritti a ruolo dall' di CP_1
Benevento, ha convenuto in giudizio e agente della riscossione al fine di sentire accertare e CP_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito e dall'intimazione di pagamento, con conseguente declaratoria di nullità/annullamento di quest'ultima limitatamente al predetto credito e accertamento che non è dovuta da parte sua la somma di € 7.972,67; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
1 A sostegno della domanda ha esposto che, anche laddove l'avviso di addebito fosse stato realmente notificato nella data riportata sull'intimazione, fra tale data e quella di notifica dell'intimazione sarebbero comunque decorsi oltre cinque anni.
Si sono ritualmente costituiti entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti. Infatti, la ricorrente impugna un'intimazione di pagamento emessa da Controparte_2
avanzando censure strettamente inerenti all'attività di quest'ultima, qual è quella di
[...] estinzione del credito per mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dell'avviso di addebito;
rispetto all'eccezione di estinzione del credito per prescrizione è poi, in ogni caso, legittimato passivo l'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249000325261000, notificata il 7 marzo 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, fra le altre cose, di € 7.972,67 in forza dell'avviso di addebito n. 31720130001668406000, notificato il 4/02/2014. L'avviso di addebito è stato emesso dall' , sede di Benevento, per il recupero di contributi CP_1
IVS fissi/percentuale sul minimale – Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive riferiti alla III e alla IV rata anno 2012.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata 2 per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass.
n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Nel caso di specie, la ricorrente deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, stante il decorso di oltre un quinquennio fra la data di presunta notifica dell'avviso di addebito e il primo atto notificato successivo, costituito dall'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente insussistenza del diritto di riscuotere il credito medesimo.
La censura sollevata è quindi riconducibile all'art. 615 c.p.c. e come tale è proponibile senza limiti di tempo fino al compimento dell'esecuzione. L' ha fornito valida prova della notifica dell'avviso di addebito in data 4/02/2014. CP_1
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La riconducibilità alla ricorrente dell'indirizzo di recapito non è stata contestata.
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord. 3 marzo 2014 n. 4895). 3 La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
L'avviso di addebito deve, pertanto, ritenersi validamente notificato nella data risultante dall'intimazione di pagamento.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione in data successiva a quella di notifica del titolo.
Al riguardo, si rammenta che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez.
L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 4 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Va quindi verificata l'esistenza di idonei atti interruttivi.
, sulla quale gravava il relativo onere, ha prodotto copia Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 01720189001200076000, che risulta essere stata notificata in data 1/08/2018 mediante consegna presso l'indirizzo di residenza della ricorrente a mani della figlia , che ha sottoscritto la relata, e invio di raccomandata informativa. Persona_1
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, applicabile all'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, co. 2 del medesimo D.P.R., “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Per quanto non espressamente regolato dal medesimo art. 26, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, che, per quanto qui interessa, prevede che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: […]
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239;
Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo e ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31). La Cassazione ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, 5 commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n.
12438; Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass.,
Sez. 2, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio
2021, n. 20736).
In coerenza con tale orientamento si è anche di recente ribadito che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R.
n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”
(Cass. civ. Sez. V Ord., 27/01/2022, n. 2377).
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta mediante consegna a persona di famiglia (figlia), ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e invio di raccomandata semplice;
ciò è comprovato dalla relata prodotta in copia dall'agente della riscossione, che fa piena prova fino a querela di falso in ordine alle attività ivi attestate come compiute dal messo notificatore – fra cui, appunto, l'invio della raccomandata
– e dal prospetto riepilogativo delle raccomandate ex artt. 139/140 c.p.c. predisposto e vidimato da . CP_3
Di nessuna rilevanza è invece la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non necessario per le ragioni sopra esposte.
Parimenti ininfluente ai fini della regolarità della notifica, pacificamente effettuata presso la residenza della ricorrente, è il fatto che la figlia non sia con lei convivente, come attestano il certificato di residenza storico e lo stato di famiglia. Ed invero, “La consegna dell'atto da notificare
"a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020).
Nella fattispecie, l'indirizzo di consegna è quello di residenza della ricorrente e la relata fa prova fino a querela di falso della consegna all'indirizzo ivi indicato. Sussiste pertanto, in mancanza di prova della presenza del tutto occasionale delle figlia (residente al civico 2F della medesima via dove la ricorrente abita al civico 6A), una ragionevole presunzione in ordine alla effettiva consegna del plico alla madre.
6 ha poi documentato la notifica, in data 5/02/2024, di un'ulteriore intimazione di pagamento, CP_4
n. 01720239000631572000, consegnata a mani della destinataria, che ha sottoscritto la relata.
Viene, a questo punto, in rilievo la normativa emergenziale.
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma
2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), infatti, il termine prescrizionale, che sarebbe ordinariamente venuto a scadere il 1° agosto 2023, ha subito uno slittamento in avanti di 311 giorni, sicché lo stesso è stato validamente interrotto dalla notifica, il 5/02/2024, della seconda intimazione n.
01720239000631572000.
Ne discende che nel momento in cui è stata notificata l'intimazione oggetto del giudizio la prescrizione non era maturata.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Parte_1
Vallone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, viale A. Mellusi 82,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Gabriele Morreale,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Sarno, via Laudisio 37, presso lo studio dell'avv. Ugo D'Angelo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/04/2024 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 7/03/2024, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249000325261000, con cui l'
[...]
le ha chiesto il pagamento, fra le altre cose, della somma di € 7.972,67 in Controparte_2 relazione all'avviso di addebito n. 31720130001668406000, asseritamente notificato il 4/02/2014, avente ad oggetto contributi IVS e relative sanzioni per l'anno 2012 iscritti a ruolo dall' di CP_1
Benevento, ha convenuto in giudizio e agente della riscossione al fine di sentire accertare e CP_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito e dall'intimazione di pagamento, con conseguente declaratoria di nullità/annullamento di quest'ultima limitatamente al predetto credito e accertamento che non è dovuta da parte sua la somma di € 7.972,67; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
1 A sostegno della domanda ha esposto che, anche laddove l'avviso di addebito fosse stato realmente notificato nella data riportata sull'intimazione, fra tale data e quella di notifica dell'intimazione sarebbero comunque decorsi oltre cinque anni.
Si sono ritualmente costituiti entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti. Infatti, la ricorrente impugna un'intimazione di pagamento emessa da Controparte_2
avanzando censure strettamente inerenti all'attività di quest'ultima, qual è quella di
[...] estinzione del credito per mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dell'avviso di addebito;
rispetto all'eccezione di estinzione del credito per prescrizione è poi, in ogni caso, legittimato passivo l'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249000325261000, notificata il 7 marzo 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, fra le altre cose, di € 7.972,67 in forza dell'avviso di addebito n. 31720130001668406000, notificato il 4/02/2014. L'avviso di addebito è stato emesso dall' , sede di Benevento, per il recupero di contributi CP_1
IVS fissi/percentuale sul minimale – Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive riferiti alla III e alla IV rata anno 2012.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata 2 per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass.
n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Nel caso di specie, la ricorrente deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, stante il decorso di oltre un quinquennio fra la data di presunta notifica dell'avviso di addebito e il primo atto notificato successivo, costituito dall'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente insussistenza del diritto di riscuotere il credito medesimo.
La censura sollevata è quindi riconducibile all'art. 615 c.p.c. e come tale è proponibile senza limiti di tempo fino al compimento dell'esecuzione. L' ha fornito valida prova della notifica dell'avviso di addebito in data 4/02/2014. CP_1
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La riconducibilità alla ricorrente dell'indirizzo di recapito non è stata contestata.
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord. 3 marzo 2014 n. 4895). 3 La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
L'avviso di addebito deve, pertanto, ritenersi validamente notificato nella data risultante dall'intimazione di pagamento.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione in data successiva a quella di notifica del titolo.
Al riguardo, si rammenta che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez.
L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 4 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Va quindi verificata l'esistenza di idonei atti interruttivi.
, sulla quale gravava il relativo onere, ha prodotto copia Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 01720189001200076000, che risulta essere stata notificata in data 1/08/2018 mediante consegna presso l'indirizzo di residenza della ricorrente a mani della figlia , che ha sottoscritto la relata, e invio di raccomandata informativa. Persona_1
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, applicabile all'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, co. 2 del medesimo D.P.R., “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Per quanto non espressamente regolato dal medesimo art. 26, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, che, per quanto qui interessa, prevede che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: […]
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239;
Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo e ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31). La Cassazione ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, 5 commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n.
12438; Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass.,
Sez. 2, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio
2021, n. 20736).
In coerenza con tale orientamento si è anche di recente ribadito che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R.
n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”
(Cass. civ. Sez. V Ord., 27/01/2022, n. 2377).
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta mediante consegna a persona di famiglia (figlia), ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e invio di raccomandata semplice;
ciò è comprovato dalla relata prodotta in copia dall'agente della riscossione, che fa piena prova fino a querela di falso in ordine alle attività ivi attestate come compiute dal messo notificatore – fra cui, appunto, l'invio della raccomandata
– e dal prospetto riepilogativo delle raccomandate ex artt. 139/140 c.p.c. predisposto e vidimato da . CP_3
Di nessuna rilevanza è invece la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non necessario per le ragioni sopra esposte.
Parimenti ininfluente ai fini della regolarità della notifica, pacificamente effettuata presso la residenza della ricorrente, è il fatto che la figlia non sia con lei convivente, come attestano il certificato di residenza storico e lo stato di famiglia. Ed invero, “La consegna dell'atto da notificare
"a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020).
Nella fattispecie, l'indirizzo di consegna è quello di residenza della ricorrente e la relata fa prova fino a querela di falso della consegna all'indirizzo ivi indicato. Sussiste pertanto, in mancanza di prova della presenza del tutto occasionale delle figlia (residente al civico 2F della medesima via dove la ricorrente abita al civico 6A), una ragionevole presunzione in ordine alla effettiva consegna del plico alla madre.
6 ha poi documentato la notifica, in data 5/02/2024, di un'ulteriore intimazione di pagamento, CP_4
n. 01720239000631572000, consegnata a mani della destinataria, che ha sottoscritto la relata.
Viene, a questo punto, in rilievo la normativa emergenziale.
Tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione imposti dall'art. 37, comma
2 del d.l. 17/03/2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24/04/2020, n. 27, e dal successivo art. 11, comma 9 del d.l. 31/12/2020, n. 183, conv. dalla l. 26/02/2021, n. 21 (129 gg. di sospensione dal 23/02/2020 al 30/06/2020 e 182 gg. dal 31/12/2020 al 30/06/2021, per complessivi 311 gg.), infatti, il termine prescrizionale, che sarebbe ordinariamente venuto a scadere il 1° agosto 2023, ha subito uno slittamento in avanti di 311 giorni, sicché lo stesso è stato validamente interrotto dalla notifica, il 5/02/2024, della seconda intimazione n.
01720239000631572000.
Ne discende che nel momento in cui è stata notificata l'intimazione oggetto del giudizio la prescrizione non era maturata.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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