CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6776/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 791/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 LEGGE N. 289/02 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 REC.CREDITO.IMP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate riscossione notificava alla contribuente Ricorrente_1 la Cartella di pagamento n. 29820080004292530 riferita a tre partite di ruolo: n. T030613191205087950000003/C di €. 1.087,38
(recupero somme non versate a seguito adesione al condono ex artt. 8, 9, 14 Legge 289/2002); n.
T050929092302039810000004/D di €. 3.164,06 (omesso pagamento imposte ex art. 36 bis DPR 600/73);
n. T051027123957023980000004/D di €. 10.591,28 (omesso pagamento delle imposte dichiarate ex art. 36 bis del DPR 600/73):
per un importo complessivo di euro 15.338,74 (cfr. cartella in atti).
La Contribuente impugnava la Cartella dinnanzi ala Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e resisteva.
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 791 del 2019, ha rigettato il ricorso ritenendolo “infondato”: la cartella era stata regolarmente notificata e la pretesa doveva ritenersi legittima (cfr. sentenza di I grado).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte reiterando, in estrema sintesi, le medesime doglianze già rigettate in primo grado (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile.
1.- L'art. 16, c. 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, a decorrere dal 1 luglio 2019, ha introdotto l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche anche per il processo tributario.
Pertanto, per i giudizi instaurati, sia in primo che secondo grado, con atto notificato a far data dal 1.7.2019, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, hanno l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto è stabilito nel d. m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.
Nella fattispecie l'appello qui in esame è stato notificato in forma cartacea.
2.- La Giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha ritenuto che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di “inammissibilità” degli stessi.
3.-Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata ritenuta l' inammissibilità del ricorso in formato analogico: “E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …”.
I Giudici - dopo avere citato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163 - hanno evidenziato che la norma in parola prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici “nativi”, in formato pdf/A 1 o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale.
4.- La notifica di un atto in formato “cartaceo” che è stato oggetto di notifica è una problematica che è stata risolta dichiarando l'inammissibilità (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, sentenza 10.10.2022,
n. 946) poiché “ … non può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti, la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità, ma l'inesistenza … ”.
5.- La Giurisprudenza di vertice (Ordinanza 3 febbraio 2025 n. 252) ha ritenuto che “ … Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nelle novità legislative richiamate e nella complessità e molteplicità delle questioni involte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE GN RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6776/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 791/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 LEGGE N. 289/02 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820080004292530 REC.CREDITO.IMP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate riscossione notificava alla contribuente Ricorrente_1 la Cartella di pagamento n. 29820080004292530 riferita a tre partite di ruolo: n. T030613191205087950000003/C di €. 1.087,38
(recupero somme non versate a seguito adesione al condono ex artt. 8, 9, 14 Legge 289/2002); n.
T050929092302039810000004/D di €. 3.164,06 (omesso pagamento imposte ex art. 36 bis DPR 600/73);
n. T051027123957023980000004/D di €. 10.591,28 (omesso pagamento delle imposte dichiarate ex art. 36 bis del DPR 600/73):
per un importo complessivo di euro 15.338,74 (cfr. cartella in atti).
La Contribuente impugnava la Cartella dinnanzi ala Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e resisteva.
L'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 791 del 2019, ha rigettato il ricorso ritenendolo “infondato”: la cartella era stata regolarmente notificata e la pretesa doveva ritenersi legittima (cfr. sentenza di I grado).
La Contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte reiterando, in estrema sintesi, le medesime doglianze già rigettate in primo grado (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile.
1.- L'art. 16, c. 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, a decorrere dal 1 luglio 2019, ha introdotto l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche anche per il processo tributario.
Pertanto, per i giudizi instaurati, sia in primo che secondo grado, con atto notificato a far data dal 1.7.2019, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, hanno l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto è stabilito nel d. m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.
Nella fattispecie l'appello qui in esame è stato notificato in forma cartacea.
2.- La Giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha ritenuto che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di “inammissibilità” degli stessi.
3.-Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata ritenuta l' inammissibilità del ricorso in formato analogico: “E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …”.
I Giudici - dopo avere citato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163 - hanno evidenziato che la norma in parola prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici “nativi”, in formato pdf/A 1 o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale.
4.- La notifica di un atto in formato “cartaceo” che è stato oggetto di notifica è una problematica che è stata risolta dichiarando l'inammissibilità (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, sentenza 10.10.2022,
n. 946) poiché “ … non può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti, la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità, ma l'inesistenza … ”.
5.- La Giurisprudenza di vertice (Ordinanza 3 febbraio 2025 n. 252) ha ritenuto che “ … Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nelle novità legislative richiamate e nella complessità e molteplicità delle questioni involte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE GN RO