TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1034 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 21.05.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Sant'Anna, II tronco, n. 18/i, presso il difensore avv. Margherita Accardo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. COTRONEO GEMMA MARIA/;
- Attore –
Contro
(C.F. ) con il patrocinio di se stesso CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in VIA SBARRE CENTRALI, TRAV. V, N. 33 - REGGIO CALABRIA presso il proprio studio;
- Convenuto –
e
, (già ) Controparte_2 Controparte_3
(P. IVA ), in persona del Procuratore dott. elettivamente P.IVA_1 CP_4
domiciliata in Milano, Corso Europa n. 5 presso lo studio dell'avv. Giampietro Bozzola;
- Terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
Conclusioni delle parti pagina 1 di 14 Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. OR Fascì al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza ed imperizia nell'espletamento del mandato difensivo lui conferito.
Rappresentava che si era rivolto al suddetto professionista per l'instaurazione di un giudizio volto all'ottenimento del risarcimento dei danni per il sinistro occorsogli in data
07.09.1999, in qualità di Allievo Concorrente 1^ classe dell'Accademia Navale di Livorno,
durante l'espletamento di una partita di calcio tenutasi all'interno dell'Accademia, all'esito del quale aveva riportato la “rottura del Legamento Crociato Anteriore destro (LCA Dx) e
corno posteriore del menisco interno”.
A seguito di tale sinistro, l'attore, previo espletamento di diversi esami diagnostici, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione LCA” presso la Casa di Cura
Policlinico di Monza. Assumeva di aver riportato danni fisici funzionali nella misura del
10% e un periodo di guarigione di 157 giorni.
Rilevava che tale infortunio era coperto e previsto dagli artt. 3 e 4 del contratto assicurativo sottoscritto dall'Accademia Navale di Livorno con la Compagnia assicurativa CP_5
perciò, in data 26.11.1999 era stata inoltrata formale richiesta di risarcimento
[...]
danni.
Nelle more, l'attore aveva conferito mandato alle liti all'Avv. Fascì, il quale aveva instaurato il relativo giudizio presso il Tribunale di Roma;
sennonché, in data 23.01.2004, il GI del
Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto , dichiarava la propria incompetenza per territorio e Controparte_6
pagina 2 di 14 assegnava termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Firenze.
Precisava di aver intrattenuto contatti telefonici con il professionista, ricevendo continue rassicurazioni sullo stato della propria pratica.
Tuttavia, in data 23.03.2012, l'istante aveva appreso, a seguito della ricezione di un sollecito di pagamento inviato dal Equitalia Sud S.p.A., l'esistenza di una sentenza relativa al procedimento per il quale aveva affidato incarico all'avv. Fascì.
Di conseguenza, l'odierno attore aveva contattato lo studio legale per avere chiarimenti sul sollecito di pagamento ricevuto, tenuto conto che già anni prima aveva corrisposto al legale le somme utili al pagamento in oggetto relativo alla registrazione della sentenza n.
2409/2004, ed aveva ricevuto rassicurazioni circa la normalità dell'iter processuale in itinere.
Successivamente, non più sicuro di quanto riferito dal professionista convenuto, l'attore aveva conferito mandato all'odierna procuratrice, la quale aveva constatato l'inesistenza di alcuna vertenza a nome dell'attore presso il Tribunale di Firenze.
Perciò l'attore, a mezzo del proprio legale, con missiva del 17.03.2015, aveva contestato la prestazione professionale all'avv. Fascì intimando formale richiesta di risarcimento danni,
senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. A questo punto, sollecitava il professionista alla comunicazione degli estremi della propria polizza assicurativa professionale;
in data
01.12.2015 l'avv. Fascì comunicava i predetti estremi unitamente alla proposta del liquidatore della compagnia, ammontante ad € 15.000,00.
L'attore, avendo ricevuto la cartella esattoriale n. 10620169001091633000 avente ad oggetto la registrazione della sentenza n. 2409/2004, eseguiva il pagamento di € 294,50 in data 20.06.2016.
pagina 3 di 14 Precisava, altresì, che l'avv. Fascì, nella redazione dell'atto di citazione presso il Tribunale
di Roma aveva errato nel calcolo del danno risarcibile, tenuto conto che aveva utilizzato le tabelle previste per le lesioni micropermanenti a fronte di una percentuale di invalidità pari al 10%. Riquantificava, perciò, complessivamente il danno in € 38.961,00.
Deduceva di aver patito anche un danno morale in ragione della necessità, in futuro, di un nuovo intervento e della preclusione allo stesso della concorrenzialità sul lavoro, tenuto conto che, già in data 19.04.2000, in occasione del concorso per l'ammissione di 294 Allievi
Ufficiali dell'Accademia di Modena, era stato ritenuto non idoneo dalla Commissione
Medico Legale in ragione della sussistenza di “esiti di intervento di ricostruzione LCA
ginocchio DX”.
In punto di diritto allegava la negligenza e la relativa responsabilità del professionista convenuto tenuto conto che a causa della mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge presso il Tribunale competente il diritto dell'istante era andato incontro a prescrizione. Precisava che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione la limitazione di cui all'art. 2236 c.c. in ragione della natura della mancata riassunzione di una causa nei termini di legge, di certo non un compito di particolare difficoltà. Affermava,
inoltre, che il difensore era comunque gravato dall'obbligo informativo costante nei confronti del cliente.
Rilevava la debenza in capo al convenuto anche del risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.,
quantificato in via equitativa in € 10.000,00. Instava, inoltre, per il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chances.
Quantificava complessivamente il danno, patrimoniale e non patrimoniale, nella somma di
€ 69.650,02.
pagina 4 di 14 Infine, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis: • Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto la
responsabilità professionale o l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv.
OR Fascì, del Foro di Reggio Calabria, domiciliato in Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrale, Trav. V, n. 33, Scala C;
• per l'effetto dichiarare risolto il contratto di mandato
professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso spettante
all'Avv. OR Fascì in virtù del mandato alle liti;
e sempre per l'effetto condannare l'Avv.
OR Fascì, del Foro di Reggio Calabria, domiciliato in Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrale, Trav. V, n. 33, Scala C, al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, subiti e
subendi, dal Sig. , nella misura € 69.650,02 o in quella diversa che potrà Parte_1
essere maggiore o minore, ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente sino al
soddisfo; condannare parte convenuta al pagamento dei diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e la rifusione del 15% per spese generali oltre il
valore del presente contributo unificato ammontante ad € 759,00, il tutto da distrarsi a favore
dell'Avvocato istante ai sensi dell' art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le prime e
non riscossi i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.05.2022, si costituiva in giudizio Fascì OR limitandosi ad affermare di aver trasferito la richiesta risarcitoria presso la compagnia assicurativa, escludendo divergenza tra le parti sull'an della pretesa ma unicamente sul quantum.
Concludeva chiedendo “a) In via preliminare, fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra
udienza per consentire la chiamata in causa del terzo P.IVA Controparte_7
, C.F. allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 5 di 14 dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
b) Per l'effetto,
autorizzare l'odierno convenuto alla chiamata quale terzo della compagnia assicuratrice di
cui alla lettera a), trattandosi di litisconsorte facoltativo e\o necessario e per l'effetto ordinare
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e\o ai sensi dell'art. 103 e 106
c.p.c. e s.s.; c) Comunque ritenere parte processuale necessaria , P.IVA Controparte_2
, C.F. , con sede in Piazza Vetra, n. 17, 20123 Milano (MI) e P.IVA_1 P.IVA_2
disporre in merito ai sensi dell'art. 107 c.p.c.; e, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale
dovesse accogliere la domanda attorea, dichiarare la società medesima, tenuta al
risarcimento del danno così come sarà quantificato dal Tribunale e così condannare
quest'ultima al pagamento del dovuto”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.11.2022, si costituiva la terza chiamata contestando fermamente la comparsa del convenuto. Controparte_2
Infatti, contestava la sussistenza del nesso tra il preteso danno lamentato dall'attore e l'errore imputato all'avv. Fascì. Nel merito precisava l'insussistenza di alcun danno derivante dalla condotta del professionista;
infatti, poneva in evidenza che, dalla lettura del mandato conferito all'avv. Fascì si evince che lo stesso incarico difensivo era stato conferito anche all'avv. Ugo Milana. Inoltre, dal provvedimento del 26.01.2004 con il quale il
Tribunale di Roma si era dichiarato territorialmente incompetente, emergeva che il predetto avv. Ugo Milana aveva richiesto ed ottenuto in data 10.03.2004, quindi nel vigore del termine per procedere alla riassunzione, le copie conformi degli atti in Cancelleria.
Sottolineava, inoltre, che nell'atto di citazione del 04.04.2003 era stato precisato che l'azione era stata preceduta dalla lettera del 26.11.1999. Nell'ambito di quest'ultima era emerso che l'odierno attore era stato assistito da altro legale, avv. Cosimo Romano, il quale aveva contattato la compagnia per ottenere il risarcimento dei danni. Controparte_5
pagina 6 di 14 Inoltre, avuto riguardo alla contestazione dell'an della pretesa, evidenziava che l' Parte_1
aveva ammesso di essere scivolato accidentalmente nel sinistro in esame.
Rilevava che, all'epoca del conferimento dell'incarico all'avv. Fascì (04.04.2003), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il sinistro avvenuto in data
07.09.1999 era già maturata. Escludeva, perciò, qualsiasi tipo di responsabilità del convenuto.
In subordine, sottolineava che l'eventuale danno doveva essere commisurato mediante l'uso delle tabelle Inail, come previsto in polizza.
Contestava l'operatività della polizza tenuto conto della violazione delle norme in tema di buona fede e correttezza e del contratto stesso da parte dell'assicurato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “NEL MERITO In via
principale 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'infondatezza di ogni e
tutte le domande svolte dal Sig. nei confronti dell'Avv. Fascì e per l'effetto rigettare Parte_1
ogni e tutte le domande attoree e, conseguentemente, rigettare ogni e tutte le domande svolte
Co dall'Avv. Fascì verso;
In via subordinata 1. Per l'ipotesi in cui venga accertata la
responsabilità dell'Avv. Fascì per i fatti descritti nell'atto di citazione, accertare e dichiarare
Con l'inoperatività della Polizza per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni e
Co tutte le domande svolte dall'Avv. Fascì verso;
In via ulteriormente subordinata 2. Nella
denegata ipotesi in cui venga ravvisata una qualsivoglia responsabilità dell'Avv. Fascì e/o
venga considerata operativa la Polizza AIG ridurre il quantum delle domande attoree e
comunque limitare la condanna dell'Avv. Fascì all'importo che sarebbe spettato al Sig.
in base ai criteri di liquidazione della Polizza e, in ogni caso, limitare la Parte_1 CP_5
Con condanna di alla quota parte di responsabilità dell'Avv. Fascì, detratta la franchigia […]
pagina 7 di 14 IN OGNI CASO 1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese
generali come per legge”. Con ordinanza del 20.06.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 21.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
In iure va premesso che tra professionista e cliente viene ad instaurarsi un rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale ove, nell'adempimento delle obbligazioni che ne scaturiscono, la diligenza del prestatore deve valutarsi con riguardo alla specifica natura dell'attività esercitata (art.1176 c.2 c.c.). Infatti, il professionista è tenuto ad una diligenza specifica, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione (cfr. tra le altre: Cass.
nn.1228/2003, 5946/1999, 7127/1987, 982/1981, 3520/1979).
Ne consegue che oggetto dell'obbligazione non è tanto il risultato ma l'osservanza di un comportamento diligente (mezzo per il conseguimento del risultato sperato).
Ciò comporta, com'è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza venga ad assumere nella fattispecie un duplice significato, da un lato, parametro d'imputazione del mancato adempimento, dall'altro, criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
In particolare, nell'ambito della professione di difensore legale, essa implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione tecnica. Infatti, l'avvocato si obbliga – verso un corrispettivo e senza vincolo di subordinazione – a svolgere a favore dei propri clienti attività di consulenza ovvero di rappresentanza ed assistenza giudiziale, così prestando la pagina 8 di 14 propria collaborazione tecnico-giuridica e, soprattutto, ponendo a loro disposizione preparazione professionale ed esperienza. Se è vero, quindi, che egli non è tenuto a garantire il buon esito del giudizio, giacché la sua prestazione è prestazione di mezzi e non di risultato, deve però predisporre e impiegare tutti gli strumenti di cui dispone, in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass.
n.6782/2015; Cass. n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Proprio di recente, la Suprema Corte (con la pronuncia n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che
"l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio
pagina 9 di 14 cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del
risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con
la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione
prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad
escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità
dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto
adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse
tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie
ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del
legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010;
Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico pagina 10 di 14 sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass.
n.24956/2020, ma prima anche Cass. n.25112/2017).
Orbene, nel caso in esame, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, il danneggiato ha allegato come inadempimento l'omessa riassunzione nei termini di legge presso il Tribunale competente del giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno a seguito della sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale di Roma.
La terza chiamata ha allegato che l' non avrebbe comunque ottenuto il Parte_1
risarcimento del danno in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto vantato nei confronti dell'assicurazione e, di conseguenza, ha rilevato la mancata prova del danno patito dall'odierno attore.
Pur rilevando la negligenza del professionista convenuto, per non aver riassunto nei termini di legge il giudizio presso il Tribunale competente, in ossequio al mandato lui conferito dal cliente, corre l'obbligo di precisare che la presente domanda non può trovare accoglimento in ragione dell'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria non coltivata dal professionista convenuto. Infatti, nell'ambito di quel giudizio era stata invocata una responsabilità del ivi convenuto per illecito. Al contrario, si CP_6
evidenzia che il sinistro occorso all'odierno convenuto va annoverato nell'ambito del caso fortuito non imputabile al privo di colpa. Nell'atto di citazione e nel verbale CP_6
redatto a seguito dell'incidente (all. 1 atto di citazione), difatti, è rappresentato che l'attore era scivolato accidentalmente sul pallone durante la partita di calcio. Lo stesso , CP_6
all'atto della costituzione, invocava il fortuito producendo la stessa dichiarazione dell'attore.
In questa sede, parte attrice, non ha richiesto prove avuto riguardo alla dinamica del sinistro, pertanto, alla luce della ricostruzione della caduta come conseguenza dello pagina 11 di 14 scivolamento del soggetto sul pallone, il sinistro non può essere imputato alla responsabilità del . CP_6
Quanto alla posizione di , compagnia assicuratrice del , va evidenziato CP_5 CP_6
che la stessa non è stata chiamata in giudizio dall'attore, ma dal per essere CP_6
manlevata.
Dalla lettura della sentenza prodotta ( 2409/2004) non si evince che la chiamata fosse stata autorizzata né si fa alcun cesso alla presenza in giudizio di . In ogni caso, CP_5
trattandosi di polizza infortuni ( come si evince dagli artt. 3 e 4) la compagnia avrebbe dovuto essere chiamata dall'attore, rientrando tra i soggetti assicurati. Correttamente il difensore non ha evocato la compagnia, tuttavia, perché, come rilevato dalla terza chiamata, la domanda nei suoi confronti, all'atto del conferimento del mandato all'avv.
Fascì, nel 2003, era già prescritta. Invero l'unico atto interruttivo è la missiva del
26.11.1999 dell'avv. Romano, sicchè al 2003 era già decorso il termine previsto dall'art. 2952, II comma, c.c. nella formulazione vigente ratione temporis. Le argomentazioni di parte attrice si riferiscono di contro al terzo comma dell'art. 2952 c.c. e dunque alla polizze per reponsabilità civile.
L'infondatezza della domanda risarcitoria porta con sé il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per assenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del professionista e il danno patito dal cliente (cfr. Cass.
civ., sez. 3, n. 24007/2024: “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi
nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il
positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta,
la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto
delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare;
” Cass. civ., sez. 3, n.
pagina 12 di 14 28903/2024: “Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento
dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito
dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il
possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel
giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si
fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta
al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il
ricorso per cassazione”).
Per completezza pare opportuno osservare come la richiesta risarcitoria non può ritenersi fondata neppure sotto il profilo di danno da perdita di chance, diverso titolo di pretesa risarcitoria.
Anche sotto siffatto diverso profilo l'azione risarcitoria si rivela invero infondata, a motivo ed in ragione della ricostruzione sistematica della responsabilità per attività difensiva sopra tratteggiata e richiamata.
L'erroneità del ricorso alla teoria della perdita di chances in situazioni quale quella in esame - di asserita responsabilità del difensore per mancata coltivazione della controversia
- è stato ribadito nella giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di approfondire e compiutamente riassumere i principi operanti in materia, laddove proprio su tale aspetto -
dopo aver osservato che "la valutazione del giudice di merito deve evitare di attribuire al
nesso causale la probabilità che è propria della chance" - e ciò in quanto "avere il 20% di
vincere una causa è cosa diversa dal fatto che il difensore ha contribuito al 20% a far perdere
la causa", perché "altra è la probabilità dell'evento, altra quella del nesso causale tra questo
e la condotta del difensore" (così Cassazione civile 25778/2019 ) (Cass. civ., sez. 3, n.
24670/2024: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione
pagina 13 di 14 di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un
danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione
al giudizio di impugnazione”).
Per tutte le superiori ragioni la domanda va rigettata.
Alla luce del rigetto della domanda attorea, rimane assorbita la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata.
3.Quanto alle spese di lite , alla luce dell'accertamento dell'omissione colpevole del convenuto, se ne dispone la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezio ne Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.10.2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1034 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 21.05.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Sant'Anna, II tronco, n. 18/i, presso il difensore avv. Margherita Accardo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. COTRONEO GEMMA MARIA/;
- Attore –
Contro
(C.F. ) con il patrocinio di se stesso CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in VIA SBARRE CENTRALI, TRAV. V, N. 33 - REGGIO CALABRIA presso il proprio studio;
- Convenuto –
e
, (già ) Controparte_2 Controparte_3
(P. IVA ), in persona del Procuratore dott. elettivamente P.IVA_1 CP_4
domiciliata in Milano, Corso Europa n. 5 presso lo studio dell'avv. Giampietro Bozzola;
- Terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
Conclusioni delle parti pagina 1 di 14 Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. OR Fascì al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza ed imperizia nell'espletamento del mandato difensivo lui conferito.
Rappresentava che si era rivolto al suddetto professionista per l'instaurazione di un giudizio volto all'ottenimento del risarcimento dei danni per il sinistro occorsogli in data
07.09.1999, in qualità di Allievo Concorrente 1^ classe dell'Accademia Navale di Livorno,
durante l'espletamento di una partita di calcio tenutasi all'interno dell'Accademia, all'esito del quale aveva riportato la “rottura del Legamento Crociato Anteriore destro (LCA Dx) e
corno posteriore del menisco interno”.
A seguito di tale sinistro, l'attore, previo espletamento di diversi esami diagnostici, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione LCA” presso la Casa di Cura
Policlinico di Monza. Assumeva di aver riportato danni fisici funzionali nella misura del
10% e un periodo di guarigione di 157 giorni.
Rilevava che tale infortunio era coperto e previsto dagli artt. 3 e 4 del contratto assicurativo sottoscritto dall'Accademia Navale di Livorno con la Compagnia assicurativa CP_5
perciò, in data 26.11.1999 era stata inoltrata formale richiesta di risarcimento
[...]
danni.
Nelle more, l'attore aveva conferito mandato alle liti all'Avv. Fascì, il quale aveva instaurato il relativo giudizio presso il Tribunale di Roma;
sennonché, in data 23.01.2004, il GI del
Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto , dichiarava la propria incompetenza per territorio e Controparte_6
pagina 2 di 14 assegnava termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Firenze.
Precisava di aver intrattenuto contatti telefonici con il professionista, ricevendo continue rassicurazioni sullo stato della propria pratica.
Tuttavia, in data 23.03.2012, l'istante aveva appreso, a seguito della ricezione di un sollecito di pagamento inviato dal Equitalia Sud S.p.A., l'esistenza di una sentenza relativa al procedimento per il quale aveva affidato incarico all'avv. Fascì.
Di conseguenza, l'odierno attore aveva contattato lo studio legale per avere chiarimenti sul sollecito di pagamento ricevuto, tenuto conto che già anni prima aveva corrisposto al legale le somme utili al pagamento in oggetto relativo alla registrazione della sentenza n.
2409/2004, ed aveva ricevuto rassicurazioni circa la normalità dell'iter processuale in itinere.
Successivamente, non più sicuro di quanto riferito dal professionista convenuto, l'attore aveva conferito mandato all'odierna procuratrice, la quale aveva constatato l'inesistenza di alcuna vertenza a nome dell'attore presso il Tribunale di Firenze.
Perciò l'attore, a mezzo del proprio legale, con missiva del 17.03.2015, aveva contestato la prestazione professionale all'avv. Fascì intimando formale richiesta di risarcimento danni,
senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. A questo punto, sollecitava il professionista alla comunicazione degli estremi della propria polizza assicurativa professionale;
in data
01.12.2015 l'avv. Fascì comunicava i predetti estremi unitamente alla proposta del liquidatore della compagnia, ammontante ad € 15.000,00.
L'attore, avendo ricevuto la cartella esattoriale n. 10620169001091633000 avente ad oggetto la registrazione della sentenza n. 2409/2004, eseguiva il pagamento di € 294,50 in data 20.06.2016.
pagina 3 di 14 Precisava, altresì, che l'avv. Fascì, nella redazione dell'atto di citazione presso il Tribunale
di Roma aveva errato nel calcolo del danno risarcibile, tenuto conto che aveva utilizzato le tabelle previste per le lesioni micropermanenti a fronte di una percentuale di invalidità pari al 10%. Riquantificava, perciò, complessivamente il danno in € 38.961,00.
Deduceva di aver patito anche un danno morale in ragione della necessità, in futuro, di un nuovo intervento e della preclusione allo stesso della concorrenzialità sul lavoro, tenuto conto che, già in data 19.04.2000, in occasione del concorso per l'ammissione di 294 Allievi
Ufficiali dell'Accademia di Modena, era stato ritenuto non idoneo dalla Commissione
Medico Legale in ragione della sussistenza di “esiti di intervento di ricostruzione LCA
ginocchio DX”.
In punto di diritto allegava la negligenza e la relativa responsabilità del professionista convenuto tenuto conto che a causa della mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge presso il Tribunale competente il diritto dell'istante era andato incontro a prescrizione. Precisava che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione la limitazione di cui all'art. 2236 c.c. in ragione della natura della mancata riassunzione di una causa nei termini di legge, di certo non un compito di particolare difficoltà. Affermava,
inoltre, che il difensore era comunque gravato dall'obbligo informativo costante nei confronti del cliente.
Rilevava la debenza in capo al convenuto anche del risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.,
quantificato in via equitativa in € 10.000,00. Instava, inoltre, per il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chances.
Quantificava complessivamente il danno, patrimoniale e non patrimoniale, nella somma di
€ 69.650,02.
pagina 4 di 14 Infine, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito,
contrariis reiectis: • Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto la
responsabilità professionale o l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv.
OR Fascì, del Foro di Reggio Calabria, domiciliato in Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrale, Trav. V, n. 33, Scala C;
• per l'effetto dichiarare risolto il contratto di mandato
professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso spettante
all'Avv. OR Fascì in virtù del mandato alle liti;
e sempre per l'effetto condannare l'Avv.
OR Fascì, del Foro di Reggio Calabria, domiciliato in Reggio Calabria alla Via Sbarre
Centrale, Trav. V, n. 33, Scala C, al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, subiti e
subendi, dal Sig. , nella misura € 69.650,02 o in quella diversa che potrà Parte_1
essere maggiore o minore, ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente sino al
soddisfo; condannare parte convenuta al pagamento dei diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e la rifusione del 15% per spese generali oltre il
valore del presente contributo unificato ammontante ad € 759,00, il tutto da distrarsi a favore
dell'Avvocato istante ai sensi dell' art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le prime e
non riscossi i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.05.2022, si costituiva in giudizio Fascì OR limitandosi ad affermare di aver trasferito la richiesta risarcitoria presso la compagnia assicurativa, escludendo divergenza tra le parti sull'an della pretesa ma unicamente sul quantum.
Concludeva chiedendo “a) In via preliminare, fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra
udienza per consentire la chiamata in causa del terzo P.IVA Controparte_7
, C.F. allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 5 di 14 dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
b) Per l'effetto,
autorizzare l'odierno convenuto alla chiamata quale terzo della compagnia assicuratrice di
cui alla lettera a), trattandosi di litisconsorte facoltativo e\o necessario e per l'effetto ordinare
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e\o ai sensi dell'art. 103 e 106
c.p.c. e s.s.; c) Comunque ritenere parte processuale necessaria , P.IVA Controparte_2
, C.F. , con sede in Piazza Vetra, n. 17, 20123 Milano (MI) e P.IVA_1 P.IVA_2
disporre in merito ai sensi dell'art. 107 c.p.c.; e, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale
dovesse accogliere la domanda attorea, dichiarare la società medesima, tenuta al
risarcimento del danno così come sarà quantificato dal Tribunale e così condannare
quest'ultima al pagamento del dovuto”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.11.2022, si costituiva la terza chiamata contestando fermamente la comparsa del convenuto. Controparte_2
Infatti, contestava la sussistenza del nesso tra il preteso danno lamentato dall'attore e l'errore imputato all'avv. Fascì. Nel merito precisava l'insussistenza di alcun danno derivante dalla condotta del professionista;
infatti, poneva in evidenza che, dalla lettura del mandato conferito all'avv. Fascì si evince che lo stesso incarico difensivo era stato conferito anche all'avv. Ugo Milana. Inoltre, dal provvedimento del 26.01.2004 con il quale il
Tribunale di Roma si era dichiarato territorialmente incompetente, emergeva che il predetto avv. Ugo Milana aveva richiesto ed ottenuto in data 10.03.2004, quindi nel vigore del termine per procedere alla riassunzione, le copie conformi degli atti in Cancelleria.
Sottolineava, inoltre, che nell'atto di citazione del 04.04.2003 era stato precisato che l'azione era stata preceduta dalla lettera del 26.11.1999. Nell'ambito di quest'ultima era emerso che l'odierno attore era stato assistito da altro legale, avv. Cosimo Romano, il quale aveva contattato la compagnia per ottenere il risarcimento dei danni. Controparte_5
pagina 6 di 14 Inoltre, avuto riguardo alla contestazione dell'an della pretesa, evidenziava che l' Parte_1
aveva ammesso di essere scivolato accidentalmente nel sinistro in esame.
Rilevava che, all'epoca del conferimento dell'incarico all'avv. Fascì (04.04.2003), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il sinistro avvenuto in data
07.09.1999 era già maturata. Escludeva, perciò, qualsiasi tipo di responsabilità del convenuto.
In subordine, sottolineava che l'eventuale danno doveva essere commisurato mediante l'uso delle tabelle Inail, come previsto in polizza.
Contestava l'operatività della polizza tenuto conto della violazione delle norme in tema di buona fede e correttezza e del contratto stesso da parte dell'assicurato.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “NEL MERITO In via
principale 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'infondatezza di ogni e
tutte le domande svolte dal Sig. nei confronti dell'Avv. Fascì e per l'effetto rigettare Parte_1
ogni e tutte le domande attoree e, conseguentemente, rigettare ogni e tutte le domande svolte
Co dall'Avv. Fascì verso;
In via subordinata 1. Per l'ipotesi in cui venga accertata la
responsabilità dell'Avv. Fascì per i fatti descritti nell'atto di citazione, accertare e dichiarare
Con l'inoperatività della Polizza per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni e
Co tutte le domande svolte dall'Avv. Fascì verso;
In via ulteriormente subordinata 2. Nella
denegata ipotesi in cui venga ravvisata una qualsivoglia responsabilità dell'Avv. Fascì e/o
venga considerata operativa la Polizza AIG ridurre il quantum delle domande attoree e
comunque limitare la condanna dell'Avv. Fascì all'importo che sarebbe spettato al Sig.
in base ai criteri di liquidazione della Polizza e, in ogni caso, limitare la Parte_1 CP_5
Con condanna di alla quota parte di responsabilità dell'Avv. Fascì, detratta la franchigia […]
pagina 7 di 14 IN OGNI CASO 1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese
generali come per legge”. Con ordinanza del 20.06.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 21.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
In iure va premesso che tra professionista e cliente viene ad instaurarsi un rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale ove, nell'adempimento delle obbligazioni che ne scaturiscono, la diligenza del prestatore deve valutarsi con riguardo alla specifica natura dell'attività esercitata (art.1176 c.2 c.c.). Infatti, il professionista è tenuto ad una diligenza specifica, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione (cfr. tra le altre: Cass.
nn.1228/2003, 5946/1999, 7127/1987, 982/1981, 3520/1979).
Ne consegue che oggetto dell'obbligazione non è tanto il risultato ma l'osservanza di un comportamento diligente (mezzo per il conseguimento del risultato sperato).
Ciò comporta, com'è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza venga ad assumere nella fattispecie un duplice significato, da un lato, parametro d'imputazione del mancato adempimento, dall'altro, criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
In particolare, nell'ambito della professione di difensore legale, essa implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione tecnica. Infatti, l'avvocato si obbliga – verso un corrispettivo e senza vincolo di subordinazione – a svolgere a favore dei propri clienti attività di consulenza ovvero di rappresentanza ed assistenza giudiziale, così prestando la pagina 8 di 14 propria collaborazione tecnico-giuridica e, soprattutto, ponendo a loro disposizione preparazione professionale ed esperienza. Se è vero, quindi, che egli non è tenuto a garantire il buon esito del giudizio, giacché la sua prestazione è prestazione di mezzi e non di risultato, deve però predisporre e impiegare tutti gli strumenti di cui dispone, in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass.
n.6782/2015; Cass. n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Proprio di recente, la Suprema Corte (con la pronuncia n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che
"l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio
pagina 9 di 14 cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione
prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del
risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con
la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione
prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad
escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità
dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto
adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse
tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie
ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del
legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010;
Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico pagina 10 di 14 sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass.
n.24956/2020, ma prima anche Cass. n.25112/2017).
Orbene, nel caso in esame, essendo pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, il danneggiato ha allegato come inadempimento l'omessa riassunzione nei termini di legge presso il Tribunale competente del giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno a seguito della sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale di Roma.
La terza chiamata ha allegato che l' non avrebbe comunque ottenuto il Parte_1
risarcimento del danno in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto vantato nei confronti dell'assicurazione e, di conseguenza, ha rilevato la mancata prova del danno patito dall'odierno attore.
Pur rilevando la negligenza del professionista convenuto, per non aver riassunto nei termini di legge il giudizio presso il Tribunale competente, in ossequio al mandato lui conferito dal cliente, corre l'obbligo di precisare che la presente domanda non può trovare accoglimento in ragione dell'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria non coltivata dal professionista convenuto. Infatti, nell'ambito di quel giudizio era stata invocata una responsabilità del ivi convenuto per illecito. Al contrario, si CP_6
evidenzia che il sinistro occorso all'odierno convenuto va annoverato nell'ambito del caso fortuito non imputabile al privo di colpa. Nell'atto di citazione e nel verbale CP_6
redatto a seguito dell'incidente (all. 1 atto di citazione), difatti, è rappresentato che l'attore era scivolato accidentalmente sul pallone durante la partita di calcio. Lo stesso , CP_6
all'atto della costituzione, invocava il fortuito producendo la stessa dichiarazione dell'attore.
In questa sede, parte attrice, non ha richiesto prove avuto riguardo alla dinamica del sinistro, pertanto, alla luce della ricostruzione della caduta come conseguenza dello pagina 11 di 14 scivolamento del soggetto sul pallone, il sinistro non può essere imputato alla responsabilità del . CP_6
Quanto alla posizione di , compagnia assicuratrice del , va evidenziato CP_5 CP_6
che la stessa non è stata chiamata in giudizio dall'attore, ma dal per essere CP_6
manlevata.
Dalla lettura della sentenza prodotta ( 2409/2004) non si evince che la chiamata fosse stata autorizzata né si fa alcun cesso alla presenza in giudizio di . In ogni caso, CP_5
trattandosi di polizza infortuni ( come si evince dagli artt. 3 e 4) la compagnia avrebbe dovuto essere chiamata dall'attore, rientrando tra i soggetti assicurati. Correttamente il difensore non ha evocato la compagnia, tuttavia, perché, come rilevato dalla terza chiamata, la domanda nei suoi confronti, all'atto del conferimento del mandato all'avv.
Fascì, nel 2003, era già prescritta. Invero l'unico atto interruttivo è la missiva del
26.11.1999 dell'avv. Romano, sicchè al 2003 era già decorso il termine previsto dall'art. 2952, II comma, c.c. nella formulazione vigente ratione temporis. Le argomentazioni di parte attrice si riferiscono di contro al terzo comma dell'art. 2952 c.c. e dunque alla polizze per reponsabilità civile.
L'infondatezza della domanda risarcitoria porta con sé il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per assenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del professionista e il danno patito dal cliente (cfr. Cass.
civ., sez. 3, n. 24007/2024: “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi
nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il
positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta,
la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto
delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare;
” Cass. civ., sez. 3, n.
pagina 12 di 14 28903/2024: “Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento
dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito
dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il
possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel
giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si
fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta
al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il
ricorso per cassazione”).
Per completezza pare opportuno osservare come la richiesta risarcitoria non può ritenersi fondata neppure sotto il profilo di danno da perdita di chance, diverso titolo di pretesa risarcitoria.
Anche sotto siffatto diverso profilo l'azione risarcitoria si rivela invero infondata, a motivo ed in ragione della ricostruzione sistematica della responsabilità per attività difensiva sopra tratteggiata e richiamata.
L'erroneità del ricorso alla teoria della perdita di chances in situazioni quale quella in esame - di asserita responsabilità del difensore per mancata coltivazione della controversia
- è stato ribadito nella giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di approfondire e compiutamente riassumere i principi operanti in materia, laddove proprio su tale aspetto -
dopo aver osservato che "la valutazione del giudice di merito deve evitare di attribuire al
nesso causale la probabilità che è propria della chance" - e ciò in quanto "avere il 20% di
vincere una causa è cosa diversa dal fatto che il difensore ha contribuito al 20% a far perdere
la causa", perché "altra è la probabilità dell'evento, altra quella del nesso causale tra questo
e la condotta del difensore" (così Cassazione civile 25778/2019 ) (Cass. civ., sez. 3, n.
24670/2024: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione
pagina 13 di 14 di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un
danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione
al giudizio di impugnazione”).
Per tutte le superiori ragioni la domanda va rigettata.
Alla luce del rigetto della domanda attorea, rimane assorbita la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata.
3.Quanto alle spese di lite , alla luce dell'accertamento dell'omissione colpevole del convenuto, se ne dispone la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezio ne Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Reggio Calabria il 10.10.2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 14 di 14