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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 3326 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 3326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to SCILINGUO LUIGI PIETRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PAGLIARI ELEONORA;
CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, parte ricorrente deduceva che l' CP_1
nonostante la presentazione di domanda amministrativa in data 10.04.2024 per il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento per l'accertamento dell'handicap grave, non aveva poi proceduto ad effettuare la prescritta visita né a procede a rituale convocazione, nei termini previsti dall'art. 7, legge n. 533 del 1973.
Alla luce di dette premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre Accertamento Tecnico Preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante tesa ad accertare e dichiarare status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa totale e permanente e con diritto all'assistenza continua in quanto impossibilitato a deambulare ed a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita -indennità di accompagnamento- a far data dalla domanda amministrativa, oltre
a consentire l'accesso ai benefici fiscali per il possesso dei requisiti di cui all'art 4 del D.L.
9.02.2012 n. 5, conv. nella L.35/2012, come modificato dal D.L.76/2020 conv. con modifiche nella L. 120/2020, per l'acquisto di ausili, autoveicoli e poter fruire degli sgravi sui tributi locali;
accertare e dichiarare il diritto dell'istante allo status di soggetto con handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, al fine di fruire degli interventi contemplati dalla legge, quali terapie riabilitative e interventi da realizzare con programmi che prevedono prestazioni specialistiche e sociali integrate tra loro che valorizzino le abilità della persona e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, a tal fine
Voglia disporre, secondo le forme e le modalità previste dall'art.696 bis cpc richiamato dall'art. 445 bis cpc, con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione concedendo i termini di legge per la notifica. Con vittoria delle spese del giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , la quale CP_1
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l'Istituto provveduto ad effettuare la prescritta visita medica in data
12.02.2025, con l'accertamento di quanto richiesto. In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2025, questo Giudice provvedeva al mutamento del rito (da ordinario a speciale) senza assegnare alle parti termine per integrazione degli atti posto che le stesse si erano compiutamente difese nel corso del giudizio sommario, anche tenuto conto della questione sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante e decideva come da separata sentenza.
Può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù di quanto espressamente riconosciuto dall' in sede di memoria di costituzione. CP_2
A norma dell'art. 100 c.p.c. "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse": poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, di rinunzia alla domanda o all'azione ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
In ragione di quanto sopra si dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono poste a carico dell'Ente previdenziale in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, avendo provveduto all'accertamento in data 20.02.2025, oltre i 120 giorni decorrenti per la definizione del procedimento amministrativo, quantificate in relazione allo scaglione minimo di riferimento
(previsto per i “procedimenti di istruzione preventiva”), escludendo la valorizzazione dell'attività istruttoria, in relazione al valore della causa, determinato ex art. 13, comma 2 c.p.c. (euro 5.201,00 - 26.000,00 - cfr. Ord. Cass. n. 6457 del 13 marzo
2017).
Invero, il termine di 120 giorni dettato in materia, non trova la sua fonte, come erroneamente sostenuto dall' nella circolare n. 131/2009, quanto, piuttosto, nella CP_1
normativa di rango primario citata dal ricorrente. Né si ritiene applicabile quanto previsto dal regolamento adottato con il D.P.R. n. 698 del 1994: in merito deve in primo luogo rilevarsi che Corte Costituzionale n. 156 del 1996 ha evidenziato che "la
L. 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, all'art. 11, ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n.
400, art. 17, comma 2, per disciplinare il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di una serie di criteri, tra i quali la semplificazione dei procedimenti e la distinzione del procedimento di accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295, ed ai prefetti. Distinzione resa, evidentemente, necessaria proprio da quelle esigenze di snellezza, rapidità ed efficienza, che sono alla base della previsione del riordinamento della materia. Pertanto, alla stregua di tali criteri regolatori, contenuti nella citata L. n. 537 del 1993, il regolamento in questione ha individuato, all'interno di una complessa procedura intesa al riconoscimento delle invalidità i compiti tecnici demandati alle unità sanitarie locali". L'art. 1, comma 3, del citato regolamento, prevede che “Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda”, delineando i tempi della procedura ante causam come segue: “La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato” (art. 3, comma 1). I tempi del completamento dell'iter amministrativo (che prevede un termine di 9 mesi dalla presentazione dell'istanza, fissato, come visto, dal citato art. 1, 3°co. per la conclusione dell'accertamento sanitario – con la possibile sospensione sino a sessanta giorni – posto in sequenza dal successivo art. 4, comma 1, per la concessione e il pagamento della prestazione, norme queste rimaste in vigore anche dopo l'abrogazione della fase intermedia del contenzioso amministrativo per effetto dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003) si pongono in vistoso contrasto con due norme fondamentali, rappresentate, rispettivamente dall'art. 7 legge n. 533/73 e dell'art. 443 c.p.c. che regolano l'accesso alla controversia giudiziale in materia di previdenza e di assistenza, sotto il profilo della proponibilità e della procedibilità della domanda per cui efficace esercizio in tempi ragionevoli e nel rispetto di forme non impeditive è tutelato dall'articolo 24
Cost.: la prima infatti prevede – anche per l'assistenza obbligatoria - il decorso del termine di 120 giorni, previsto dall'art. 7 della L. n. 533/73 per la formazione del silenzio-rifiuto, avendo la giurisprudenza precisato che tale termine, peraltro, segna solo il momento a partire dal quale la parte interessata può proporre ricorso, senza,
d'altronde, che la pubblica amministrazione perda la potestà di pronunciarsi, sia pure con decisione tardiva, avendo la stessa comunque l'obbligo, confermato dalla L. n.
241/90, di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento (espresso).
La questione è stata scrutinata dalla Suprema Corte (sentenza n. 5201/2001, confermata con successiva n. 9256/2004 e successive conformi) che, al fine di decidere in ordine alla decorrenza degli accessori, l'ha risolta mediante una interpretazione adeguatrice, statuendo il primato della disposizione del 1973 su quella del 1994 siccome più equa e quindi compatibile con i valori costituzionali. Questo il ragionamento della Corte: “Osserva la Corte che prima dell'entrata in vigore del DPR
10.6.1994 n. 698, invocato dal , la giurisprudenza di legittimità, CP_3
richiamando la sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, per le prestazioni assistenziali, ai fini della decorrenza degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, già faceva riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 come "spatium deliberandi" per l'ente debitore. Nel procedimento - disciplinato dal DPR n. 698/1994 tale "spatium deliberandi" è stato incrementato con la previsione di una doppia fase, una prima di nove mesi avanti alle
Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità, ed una seconda di 180 giorni avanti alle Prefetture per la erogazione delle provvidenze economiche - dopo la trasmissione (in termini non prefissati) della documentazione dalle Commissioni sanitarie alle Prefetture competenti - con la previsione altresì della possibilità di un sospensione di due mesi per ciascuna fase. Va rilevato però che detti termini operano nel solo caso in cui la prima fase (diretta all'accertamento del requisito sanitario) si chiuda con esito favorevole per l'interessato. Ove invece l'accertamento sanitario sia sfavorevole all'interessato o manchi del tutto nel termine di nove mesi, quest'ultimo può sia domandare in giudizio (nei confronti del Ministero del Tesoro) una pronuncia di accertamento del suo stato di invalidità, sia chiedere direttamente la condanna del al pagamento della prestazione assistenziale (cfr. Sez. Un. n. Controparte_4
483 del 2000, Cass. n. 529 del 2000). In questo secondo caso non è prevista alcuno
"spatium deliberandi" perché il provveda;
né avrebbe senso CP_3 CP_4
fissare un termine, perché, mancando l'accertamento in via amministrativa del requisito sanitario, la prestazione non potrebbe essere erogata e la pretesa dell'interessato può avere soddisfazione soltanto in giudizio. Occorre allora chiedersi se lo "spatium deliberandi" previsto dal DPR n. 698/1994 per l'amministrazione pubblica sia idoneo a sovrapporsi al criterio generale dei 120 giorni dalla domanda, indicato nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, ovvero se rappresenti soltanto la disciplina della modulazione temporale dell'attività dell'Amministrazione, ossia un termine interno non idoneo ad incidere sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla prestazione assistenziale richiesta. Per la soluzione del problema sopra indicato occorre considerare che, se non è intervenuto l'accertamento dello stato di invalidità o se l'accertamento è stato negativo per l'interessato, non essendovi alcun termine perché il
[...]
provveda, non può che trovare applicazione il criterio residuale dei 120 CP_4
giorni dalla domanda. Peraltro, anche se è intervenuto l'accertamento sanitario, va rilevato che al è assegnato per provvedere un termine che ha Controparte_4
una durata massima non prefissata (ma oscillante tra un minimo ed un massimo indeterminato, dipendente dall'attività della stessa parte debitrice) e particolarmente prolungata se sommata al termine della prima fase amministrativa. A giudizio del
Collegio ciò rivela l'inidoneità di un siffatto termine a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori, ed induce a ritenere operante anche in questo caso, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio residuale dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del "dies a quo" della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta. Ne consegue che il complessivo termine sopra esaminato (di nove mesi della prima fase amministrativa e di 180 giorni della seconda fase, incrementati dall'eventuale periodo di sospensione, nonché dal tempo necessario per la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle Prefetture) deve ritenersi un termine interno che scandisce l'attività dell'Amministrazione, ma che non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla domanda di presentazione della domanda di accertamento sanitario”.
Ad avviso di chi scrive tale ricostruzione può ritenersi applicabile, in ragione dei primari interessi costituzionali sottesi, anche alla decorrenza della proponibilità e procedibilità della domanda, con il decorso dei 120 giorni, posto che sussiste, ed è anche più pressante, perché relativa la pagamento della prestazione, la medesima necessità di contemperare l'interesse dell'invalido con le esigenze operative dell'amministrazione, ritenuta dal Supremo Collegio di rango costituzionale e valorizzata anche dal legislatore, seppure limitatamente alle istanza di prestazione basate su malattie tumorali (art. 6, comma 3bis L. 80/2006 ai sensi del quale
“L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti").
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione ed istanza: - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.314,00 a titolo di compensi ai sensi del DM n 55/2014 e s.m.i. (cfr. Ord. Cass. n.
6457 del 13 marzo 2017), oltre spese forfettarie al 15%, nonché IVA e CPA come per legge, distratte ex art 93 c.p.c. in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Cassino, 25.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 3326 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 3326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to SCILINGUO LUIGI PIETRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PAGLIARI ELEONORA;
CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, parte ricorrente deduceva che l' CP_1
nonostante la presentazione di domanda amministrativa in data 10.04.2024 per il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento per l'accertamento dell'handicap grave, non aveva poi proceduto ad effettuare la prescritta visita né a procede a rituale convocazione, nei termini previsti dall'art. 7, legge n. 533 del 1973.
Alla luce di dette premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre Accertamento Tecnico Preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante tesa ad accertare e dichiarare status di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa totale e permanente e con diritto all'assistenza continua in quanto impossibilitato a deambulare ed a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita -indennità di accompagnamento- a far data dalla domanda amministrativa, oltre
a consentire l'accesso ai benefici fiscali per il possesso dei requisiti di cui all'art 4 del D.L.
9.02.2012 n. 5, conv. nella L.35/2012, come modificato dal D.L.76/2020 conv. con modifiche nella L. 120/2020, per l'acquisto di ausili, autoveicoli e poter fruire degli sgravi sui tributi locali;
accertare e dichiarare il diritto dell'istante allo status di soggetto con handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, al fine di fruire degli interventi contemplati dalla legge, quali terapie riabilitative e interventi da realizzare con programmi che prevedono prestazioni specialistiche e sociali integrate tra loro che valorizzino le abilità della persona e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, a tal fine
Voglia disporre, secondo le forme e le modalità previste dall'art.696 bis cpc richiamato dall'art. 445 bis cpc, con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione concedendo i termini di legge per la notifica. Con vittoria delle spese del giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , la quale CP_1
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l'Istituto provveduto ad effettuare la prescritta visita medica in data
12.02.2025, con l'accertamento di quanto richiesto. In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2025, questo Giudice provvedeva al mutamento del rito (da ordinario a speciale) senza assegnare alle parti termine per integrazione degli atti posto che le stesse si erano compiutamente difese nel corso del giudizio sommario, anche tenuto conto della questione sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante e decideva come da separata sentenza.
Può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù di quanto espressamente riconosciuto dall' in sede di memoria di costituzione. CP_2
A norma dell'art. 100 c.p.c. "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse": poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, di rinunzia alla domanda o all'azione ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
In ragione di quanto sopra si dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono poste a carico dell'Ente previdenziale in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, avendo provveduto all'accertamento in data 20.02.2025, oltre i 120 giorni decorrenti per la definizione del procedimento amministrativo, quantificate in relazione allo scaglione minimo di riferimento
(previsto per i “procedimenti di istruzione preventiva”), escludendo la valorizzazione dell'attività istruttoria, in relazione al valore della causa, determinato ex art. 13, comma 2 c.p.c. (euro 5.201,00 - 26.000,00 - cfr. Ord. Cass. n. 6457 del 13 marzo
2017).
Invero, il termine di 120 giorni dettato in materia, non trova la sua fonte, come erroneamente sostenuto dall' nella circolare n. 131/2009, quanto, piuttosto, nella CP_1
normativa di rango primario citata dal ricorrente. Né si ritiene applicabile quanto previsto dal regolamento adottato con il D.P.R. n. 698 del 1994: in merito deve in primo luogo rilevarsi che Corte Costituzionale n. 156 del 1996 ha evidenziato che "la
L. 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, all'art. 11, ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n.
400, art. 17, comma 2, per disciplinare il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di una serie di criteri, tra i quali la semplificazione dei procedimenti e la distinzione del procedimento di accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295, ed ai prefetti. Distinzione resa, evidentemente, necessaria proprio da quelle esigenze di snellezza, rapidità ed efficienza, che sono alla base della previsione del riordinamento della materia. Pertanto, alla stregua di tali criteri regolatori, contenuti nella citata L. n. 537 del 1993, il regolamento in questione ha individuato, all'interno di una complessa procedura intesa al riconoscimento delle invalidità i compiti tecnici demandati alle unità sanitarie locali". L'art. 1, comma 3, del citato regolamento, prevede che “Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda”, delineando i tempi della procedura ante causam come segue: “La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato” (art. 3, comma 1). I tempi del completamento dell'iter amministrativo (che prevede un termine di 9 mesi dalla presentazione dell'istanza, fissato, come visto, dal citato art. 1, 3°co. per la conclusione dell'accertamento sanitario – con la possibile sospensione sino a sessanta giorni – posto in sequenza dal successivo art. 4, comma 1, per la concessione e il pagamento della prestazione, norme queste rimaste in vigore anche dopo l'abrogazione della fase intermedia del contenzioso amministrativo per effetto dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003) si pongono in vistoso contrasto con due norme fondamentali, rappresentate, rispettivamente dall'art. 7 legge n. 533/73 e dell'art. 443 c.p.c. che regolano l'accesso alla controversia giudiziale in materia di previdenza e di assistenza, sotto il profilo della proponibilità e della procedibilità della domanda per cui efficace esercizio in tempi ragionevoli e nel rispetto di forme non impeditive è tutelato dall'articolo 24
Cost.: la prima infatti prevede – anche per l'assistenza obbligatoria - il decorso del termine di 120 giorni, previsto dall'art. 7 della L. n. 533/73 per la formazione del silenzio-rifiuto, avendo la giurisprudenza precisato che tale termine, peraltro, segna solo il momento a partire dal quale la parte interessata può proporre ricorso, senza,
d'altronde, che la pubblica amministrazione perda la potestà di pronunciarsi, sia pure con decisione tardiva, avendo la stessa comunque l'obbligo, confermato dalla L. n.
241/90, di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento (espresso).
La questione è stata scrutinata dalla Suprema Corte (sentenza n. 5201/2001, confermata con successiva n. 9256/2004 e successive conformi) che, al fine di decidere in ordine alla decorrenza degli accessori, l'ha risolta mediante una interpretazione adeguatrice, statuendo il primato della disposizione del 1973 su quella del 1994 siccome più equa e quindi compatibile con i valori costituzionali. Questo il ragionamento della Corte: “Osserva la Corte che prima dell'entrata in vigore del DPR
10.6.1994 n. 698, invocato dal , la giurisprudenza di legittimità, CP_3
richiamando la sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, per le prestazioni assistenziali, ai fini della decorrenza degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, già faceva riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 come "spatium deliberandi" per l'ente debitore. Nel procedimento - disciplinato dal DPR n. 698/1994 tale "spatium deliberandi" è stato incrementato con la previsione di una doppia fase, una prima di nove mesi avanti alle
Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità, ed una seconda di 180 giorni avanti alle Prefetture per la erogazione delle provvidenze economiche - dopo la trasmissione (in termini non prefissati) della documentazione dalle Commissioni sanitarie alle Prefetture competenti - con la previsione altresì della possibilità di un sospensione di due mesi per ciascuna fase. Va rilevato però che detti termini operano nel solo caso in cui la prima fase (diretta all'accertamento del requisito sanitario) si chiuda con esito favorevole per l'interessato. Ove invece l'accertamento sanitario sia sfavorevole all'interessato o manchi del tutto nel termine di nove mesi, quest'ultimo può sia domandare in giudizio (nei confronti del Ministero del Tesoro) una pronuncia di accertamento del suo stato di invalidità, sia chiedere direttamente la condanna del al pagamento della prestazione assistenziale (cfr. Sez. Un. n. Controparte_4
483 del 2000, Cass. n. 529 del 2000). In questo secondo caso non è prevista alcuno
"spatium deliberandi" perché il provveda;
né avrebbe senso CP_3 CP_4
fissare un termine, perché, mancando l'accertamento in via amministrativa del requisito sanitario, la prestazione non potrebbe essere erogata e la pretesa dell'interessato può avere soddisfazione soltanto in giudizio. Occorre allora chiedersi se lo "spatium deliberandi" previsto dal DPR n. 698/1994 per l'amministrazione pubblica sia idoneo a sovrapporsi al criterio generale dei 120 giorni dalla domanda, indicato nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, ovvero se rappresenti soltanto la disciplina della modulazione temporale dell'attività dell'Amministrazione, ossia un termine interno non idoneo ad incidere sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla prestazione assistenziale richiesta. Per la soluzione del problema sopra indicato occorre considerare che, se non è intervenuto l'accertamento dello stato di invalidità o se l'accertamento è stato negativo per l'interessato, non essendovi alcun termine perché il
[...]
provveda, non può che trovare applicazione il criterio residuale dei 120 CP_4
giorni dalla domanda. Peraltro, anche se è intervenuto l'accertamento sanitario, va rilevato che al è assegnato per provvedere un termine che ha Controparte_4
una durata massima non prefissata (ma oscillante tra un minimo ed un massimo indeterminato, dipendente dall'attività della stessa parte debitrice) e particolarmente prolungata se sommata al termine della prima fase amministrativa. A giudizio del
Collegio ciò rivela l'inidoneità di un siffatto termine a realizzare quel bilanciamento voluto dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori, ed induce a ritenere operante anche in questo caso, in chiave di interpretazione adeguatrice, il criterio residuale dei 120 giorni dalla domanda per l'individuazione del "dies a quo" della decorrenza degli accessori sulla prestazione assistenziale richiesta. Ne consegue che il complessivo termine sopra esaminato (di nove mesi della prima fase amministrativa e di 180 giorni della seconda fase, incrementati dall'eventuale periodo di sospensione, nonché dal tempo necessario per la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle Prefetture) deve ritenersi un termine interno che scandisce l'attività dell'Amministrazione, ma che non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla domanda di presentazione della domanda di accertamento sanitario”.
Ad avviso di chi scrive tale ricostruzione può ritenersi applicabile, in ragione dei primari interessi costituzionali sottesi, anche alla decorrenza della proponibilità e procedibilità della domanda, con il decorso dei 120 giorni, posto che sussiste, ed è anche più pressante, perché relativa la pagamento della prestazione, la medesima necessità di contemperare l'interesse dell'invalido con le esigenze operative dell'amministrazione, ritenuta dal Supremo Collegio di rango costituzionale e valorizzata anche dal legislatore, seppure limitatamente alle istanza di prestazione basate su malattie tumorali (art. 6, comma 3bis L. 80/2006 ai sensi del quale
“L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti").
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione ed istanza: - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.314,00 a titolo di compensi ai sensi del DM n 55/2014 e s.m.i. (cfr. Ord. Cass. n.
6457 del 13 marzo 2017), oltre spese forfettarie al 15%, nonché IVA e CPA come per legge, distratte ex art 93 c.p.c. in favore dell'avvocato della parte ricorrente.
Cassino, 25.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri