Articolo 120 del Codice della navigazione
Articolo 119Articolo 121
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21 aprile 1942
Art. 120.
(Cancellazione dalle matricole e dai registri).

Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione.

La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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