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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio Luongo Giudice rel.
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2914/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 13.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Alessandra Ros, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Elena Controparte_1 C.F._2
Muz, giusto atto di costituzione di nuovo difensore allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 10 Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza dell'21.10.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.2.1991 in
Udine tra e iscritto nei registri di detto Controparte_1 Parte_1
Comune al n. 21, parte 1, anno 1991, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le relative annotazioni;
2) revocare, a far data dal mese di marzo 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
3) revocare, a far data dal mese di luglio 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
4) ridurre ad euro 500,00 mensili, a far data dal mese di luglio 2025, il contributo per il mantenimento della IG , disponendo la cessazione Per_3 di tale contributo a decorrere dal mese di ottobre 2027 in corrispondenza della fine del ciclo di studi in Corea. L'importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico immediato;
5) rispetto alle spese della IG , disporre che il padre continuerà a farsi Per_3 carico integralmente delle spese di iscrizione ai cicli di studi in Corea. Le spese di assicurazione verranno sostenute da entrambi i genitori per il primo semestre di studi di , successivamente, di detta spesa, stante la Per_3 possibilità della IG di reperire un'occupazione lavorativa al termine del primo ciclo di studi, se ne farà carico la stessa . Le altre spese Per_3 straordinarie, per l'individuazione delle quali si farà riferimento al
Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Udine, verranno ripartite a metà tra i genitori, ciò con decorrenza dal mese di settembre
2025;
6) dare atto che la IG provvederà a restituire al padre entro il 31 Per_3 dicembre 2025 l'importo di € 9.000,00 che il sig. ha versato sul Parte_1 conto corrente della IG quale deposito obbligatorio per l'iscrizione al ciclo di studi;
pagina 2 di 10 7) disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento per la Sig.ra CP_1 nella misura di euro 470,00 mensili a decorrere dal mese di luglio 2025 sino al mese di agosto 2025;
8) statuire, a decorrere dal mese di settembre 2025, un assegno divorzile a carico del Sig. in favore della Sig.ra nella Parte_1 Controparte_1 misura di euro 470,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile, con bonifico immediato;
9) dare atto che il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 32.500,00 a titolo di
[...] pagamento degli arretrati per indicizzazione ISTAT maturati sino al mese di settembre 2025 sugli assegni di mantenimento dei figli. Tale somma verrà versata in più tranches alle scadenze di seguito indicate: euro
7.000,00 entro il 3.10.2025; euro 300 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025 sino al mese di settembre 2027 compreso, entro il giorno
5 di ogni mese;
euro 400 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2027 sino a scadenza (agosto 2031);
10) dare atto che la Sig.ra dichiara di rinunciare al credito Controparte_1 vantato a titolo di indicizzazione ISTAT dell'assegno di mantenimento del coniuge versato dal Sig. e che accetta l'importo di cui al punto Parte_1 precedente a saldo e stralcio di quanto dovuto dal Sig. a titolo Parte_1 di arretrati per indicizzazione indici ISTAT in relazione ai contributi mensili per il mantenimento dei figli;
11) dare atto che la Sig.ra rinuncia all'applicazione futura Controparte_1 dell'indicizzazione ISTAT e degli interessi sulle somme oggetto di rateazione di cui al punto 8.;
12) dare atto che le Parti accordano che il mancato pagamento, anche parziale, o il ritardo nel versamento di due rate consecutive o non consecutive del piano di rateizzazione di cui al punto 8., comporterà la decadenza del Sig. dal beneficio del termine e che, di Parte_1 conseguenza, la Sig.ra avrà il diritto di esigere Controparte_1
pagina 3 di 10 immediatamente il pagamento dell'intero importo residuo ancora dovuto, maggiorato di tutti gli interessi legali e delle spese di recupero del credito;
13) dare atto che le Parti accordano che il veicolo Volkswagen Golf targato
CR148SW verrà intestato esclusivamente alla Sig.ra con Controparte_1 oneri e spese di detto trasferimento a carico del Sig. , il quale Parte_1 sosterrà anche i costi per il rinnovo della polizza assicurativa RCA per l'anno 2026. In relazione a detto trasferimento, che verrà effettuato entro il 31.12.2025, le Parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, giusta circolare 29/05/2013 n. 18 e
Risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate, in quanto condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
14) dare atto che il Sig. si impegna a liberare entro il 31.12.2025 Parte_1 la Sig.ra da ogni garanzia o fideiussione dalla stessa Controparte_1 prestata, con specifico riferimento al mutuo chirografario n 24000000582 contratto con CA LE FV (garanzia n. 03320595/008), al mutuo ipotecario n. 24010036271 contratto CA LE FV (garanzia n. 03320595/003), al fido di conto corrente n.02146590/020 (garanzia n. 03320595/011) e a ogni ulteriore ed eventuale garanzia prestata dalla sig.ra in favore del sig. CP_1 Pt_1
15) dare atto che le Parti, con la corretta esecuzione degli obblighi assunti congiuntamente sopra indicati, dichiarano di non avere reciprocamente altro da avere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto di coniugio, al suo scioglimento oltre che agli obblighi contributivi relativi ai figli;
16) spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in giudizio il Parte_1 coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio civile a Controparte_1
IN (UD) il 14.2.1991 in regime della separazione dei beni (atto iscritto nel registro del predetto Comune all'anno 1991, parte I, numero 21) e dalla quale pagina 4 di 10 si era poi consensualmente separato in via definitiva giusta decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale in data 27.6.2005, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni, anche di tipo economico.
Ha inizialmente dedotto, infatti, il ricorrente: a) che dal matrimonio erano nati i figli (20.02.1995), (27.03.1997) e (01.09.2000); Per_1 Per_2 Per_3
b) che l'accordo di separazione omologato attribuiva la casa famigliare alla resistente, già proprietaria esclusiva dell'immobile, e lo obbligava al pagamento di € 2.010,00 mensili, quale contributo al mantenimenti dei figli per € 670,00 ciascuno e per € 90,00 quale contributo al mantenimento della moglie;
c) che la situazione odierna, decorsi oltre vent'anni dall'omologazione della separazione, risultava radicalmente mutuata, essendo quindi ingiustificato continuare a versare gli importi summenzionati;
d) che, in particolare, , ormai trentenne, dopo la laurea in lingue, a dicembre Per_1
2023 si era trasferito in COREA DEL SUD, dove lavorava;
, a ventisette Per_2 anni, faceva a sua volta il panettiere part-time per la società BKR FOOD SRL con uno stipendio netto di circa € 1.000,00 al mese e, pur vivendo con la madre, aveva in programma di andare a convivere con la propria fidanzata e di sposarsi a settembre 2025; , infine, attualmente ventiquattrenne, Per_3 conseguito nel 2021 il diploma al Liceo Artistico “Sello” di IN, si era anch'essa trasferita, già a gennaio 2022, in COREA DEL SUD per frequentare un corso quinquennale di lingua coreana e trovare lì un impiego, imponendo peraltro ingenti esborsi non più sostenibili, specie in ragione della possibilità offertale di avere una stabile occupazione in ITALIA, peraltro rifiutata;
d) che il predetto contesto giustificava a pieno titolo, di conseguenza, la revoca dell'obbligo di contribuzione paterna per il mantenimento per i figli, tutti occupati lavorativamente e comunque autonomi, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'ammontare dell'assegno, salva la sua eventuale disponibilità a riconoscere a favore della sola resistente un assegno divorzile di € 150,00 mensili, o del diverso importo ritenuto di giustizia.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma ha insistito, a sua volta: 1) per la pagina 5 di 10 conservazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e , Per_3 Per_2 la prima in quanto ancora studentessa non economicamente autosufficiente, il secondo perché affetto da disturbi di “autismo ad alto funzionamento”, dislessia, ADHD e di un disturbo evitante di personalità, destinati ad incidere sulle sue capacità lavorative;
2) per il pagamento, per sé, di un assegno divorzile di € 1.200,00 mensili;
3) per la condanna del ricorrente al saldo di
€ 75.454,08, salvo errori e omissioni, a titolo di adeguamento ISTAT mai versato dal 2006 ad oggi.
Assunti in data 28.6.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. da parte del giudice designato all'istruttoria, le parti hanno poi riferito, il 23.9.2025, di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio, chiedendo la successiva fissazione di una udienza -da trattarsi in forma cartolare- per il deposito di conclusioni congiunte. All'udienza così fissata del 21.10.2025, le stesse parti provvedevano all'incombente, nei termini assegnati, omettendo di comparire.
Su questi presupposti, essendo divenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla
Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pagina 6 di 10 pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo. Dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta infatti che, con decreto depositato nel lontano 27.6.2005, il Tribunale di IN aveva omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le medesime parti, invero, comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 8.6.2005, sicché alla data del deposito del presente ricorso (13.11.2024), erano di certo trascorsi ben oltre sei mesi da quell'udienza presidenziale.
È da escludere, al contempo, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio in questione.
Non vi sono valide ragioni, del pari, per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute anche sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi allo scioglimento del matrimonio, trattandosi di conclusioni equilibrate, sicuramente non contrarie all'interesse dei figli, che -peraltro ormai ampiamente maggiorenni- conducono vite autonome, risiedendo, oltretutto, al di fuori delle abitazioni dei genitori.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e nel Comune di IN (UD) in data 14.2.1991; Controparte_1
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 21, parte I, del
Registro degli Atti di Matrimonio, anno 1991;
▪ REVOCA a far data dal mese di marzo 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio Per_4
[...]
pagina 7 di 10 ▪ REVOCA a far data dal mese di luglio 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio Per_5
[...]
▪ DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento con euro Parte_1
500,00 mensili, a far data dal mese di luglio 2025, il contributo per il mantenimento della IG , disponendo la cessazione di tale contributo Per_3
a decorrere dal mese di ottobre 2027 in corrispondenza della fine del ciclo di studi in Corea. L'importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico immediato;
▪ DISPONE l'obbligo per il signor di continuare a farsi carico Pt_1 integralmente delle spese di iscrizione ai cicli di studi in Corea per la IG
. Le spese di assicurazione verranno sostenute da entrambi i genitori Per_3 per il primo semestre di studi di , successivamente, di detta spesa, Per_3 stante la possibilità della IG di reperire un'occupazione lavorativa al termine del primo ciclo di studi, se ne farà carico la stessa . Le altre Per_3 spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si farà riferimento al
Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Udine, verranno ripartite a metà tra i genitori, ciò con decorrenza dal mese di settembre
2025;
▪ DÀ ATTO che la IG provvederà a restituire al padre entro il 31 Per_3 dicembre 2025 l'importo di € 9.000,00 che il sig. ha versato Parte_1 sul conto corrente della IG quale deposito obbligatorio per l'iscrizione al ciclo di studi;
▪ DISPONE l'obbligo per il sig. di versare a favore della sig.ra Pt_1
l'assegno di divorzio nella misura di euro 470,00 mensili a CP_1 decorrere dal mese di luglio 2025 sino al mese di agosto 2025;
▪ DISPONE l'obbligo per il sig. di versare a favore della sig.ra Pt_1
l'assegno di divorzio nella misura di euro 470,00 mensili, da CP_1 rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile, con bonifico immediato;
pagina 8 di 10 ▪ DÀ ATTO che il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 32.500,00 a titolo di
[...] pagamento degli arretrati per indicizzazione ISTAT maturati sino al mese di settembre 2025 sugli assegni di mantenimento dei figli. Tale somma verrà versata in più tranches alle scadenze di seguito indicate: euro
7.000,00 entro il 3.10.2025; euro 300 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025 sino al mese di settembre 2027 compreso, entro il giorno
5 di ogni mese;
euro 400 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2027 sino a scadenza (agosto 2031);
▪ DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare al credito Controparte_1 vantato a titolo di indicizzazione ISTAT dell'assegno di mantenimento del coniuge versato dal Sig. e che accetta l'importo di cui al punto Parte_1 precedente a saldo e stralcio di quanto dovuto dal Sig. a titolo Parte_1 di arretrati per indicizzazione indici ISTAT in relazione ai contributi mensili per il mantenimento dei figli;
▪ DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia all'applicazione futura Controparte_1 dell'indicizzazione ISTAT e degli interessi sulle somme oggetto di rateazione di cui al punto 8.
▪ DÀ ATTO che le Parti accordano che il mancato pagamento, anche parziale,
o il ritardo nel versamento di due rate consecutive o non consecutive del piano di rateizzazione di cui al punto 8., comporterà la decadenza del Sig. dal beneficio del termine e che, di conseguenza, la Sig.ra Parte_1
avrà il diritto di esigere immediatamente il pagamento Controparte_1 dell'intero importo residuo ancora dovuto, maggiorato di tutti gli interessi legali e delle spese di recupero del credito;
▪ DÀ ATTO che e le Parti accordano che il veicolo Volkswagen Golf targato
CR148SW verrà intestato esclusivamente alla Sig.ra Controparte_1 con oneri e spese di detto trasferimento a carico del Sig. il Parte_1 quale sosterrà anche i costi per il rinnovo della polizza assicurativa RCA per l'anno 2026. In relazione a detto trasferimento, che verrà effettuato entro il 31.12.2025, le Parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa pagina 9 di 10 ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, giusta circolare 29/05/2013 n. 18 e
Risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate, in quanto condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
▪ DÀ ATTO che il Sig. si impegna a liberare entro il 31.12.2025 Parte_1 la Sig.ra da ogni garanzia o fideiussione dalla stessa Controparte_1 prestata, con specifico riferimento al mutuo chirografario n 24000000582 contratto con CA LE FV (garanzia n. 03320595/008), al mutuo ipotecario n. 24010036271 contratto CA LE FV (garanzia n. 03320595/003), al fido di conto corrente n.02146590/020 (garanzia n. 03320595/011) e a ogni ulteriore ed eventuale garanzia prestata dalla sig.ra in favore del sig. CP_1 Pt_1
▪ DÀ ATTO che le Parti, con la corretta esecuzione degli obblighi assunti congiuntamente sopra indicati, dichiarano di non avere reciprocamente altro da avere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto di coniugio, al suo scioglimento oltre che agli obblighi contributivi relativi ai figli;
▪ SPESE di causa interamente compensate
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio Luongo Giudice rel.
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2914/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 13.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Alessandra Ros, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Elena Controparte_1 C.F._2
Muz, giusto atto di costituzione di nuovo difensore allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 10 Causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza dell'21.10.2025, sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.2.1991 in
Udine tra e iscritto nei registri di detto Controparte_1 Parte_1
Comune al n. 21, parte 1, anno 1991, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le relative annotazioni;
2) revocare, a far data dal mese di marzo 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
3) revocare, a far data dal mese di luglio 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
4) ridurre ad euro 500,00 mensili, a far data dal mese di luglio 2025, il contributo per il mantenimento della IG , disponendo la cessazione Per_3 di tale contributo a decorrere dal mese di ottobre 2027 in corrispondenza della fine del ciclo di studi in Corea. L'importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico immediato;
5) rispetto alle spese della IG , disporre che il padre continuerà a farsi Per_3 carico integralmente delle spese di iscrizione ai cicli di studi in Corea. Le spese di assicurazione verranno sostenute da entrambi i genitori per il primo semestre di studi di , successivamente, di detta spesa, stante la Per_3 possibilità della IG di reperire un'occupazione lavorativa al termine del primo ciclo di studi, se ne farà carico la stessa . Le altre spese Per_3 straordinarie, per l'individuazione delle quali si farà riferimento al
Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Udine, verranno ripartite a metà tra i genitori, ciò con decorrenza dal mese di settembre
2025;
6) dare atto che la IG provvederà a restituire al padre entro il 31 Per_3 dicembre 2025 l'importo di € 9.000,00 che il sig. ha versato sul Parte_1 conto corrente della IG quale deposito obbligatorio per l'iscrizione al ciclo di studi;
pagina 2 di 10 7) disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento per la Sig.ra CP_1 nella misura di euro 470,00 mensili a decorrere dal mese di luglio 2025 sino al mese di agosto 2025;
8) statuire, a decorrere dal mese di settembre 2025, un assegno divorzile a carico del Sig. in favore della Sig.ra nella Parte_1 Controparte_1 misura di euro 470,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile, con bonifico immediato;
9) dare atto che il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 32.500,00 a titolo di
[...] pagamento degli arretrati per indicizzazione ISTAT maturati sino al mese di settembre 2025 sugli assegni di mantenimento dei figli. Tale somma verrà versata in più tranches alle scadenze di seguito indicate: euro
7.000,00 entro il 3.10.2025; euro 300 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025 sino al mese di settembre 2027 compreso, entro il giorno
5 di ogni mese;
euro 400 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2027 sino a scadenza (agosto 2031);
10) dare atto che la Sig.ra dichiara di rinunciare al credito Controparte_1 vantato a titolo di indicizzazione ISTAT dell'assegno di mantenimento del coniuge versato dal Sig. e che accetta l'importo di cui al punto Parte_1 precedente a saldo e stralcio di quanto dovuto dal Sig. a titolo Parte_1 di arretrati per indicizzazione indici ISTAT in relazione ai contributi mensili per il mantenimento dei figli;
11) dare atto che la Sig.ra rinuncia all'applicazione futura Controparte_1 dell'indicizzazione ISTAT e degli interessi sulle somme oggetto di rateazione di cui al punto 8.;
12) dare atto che le Parti accordano che il mancato pagamento, anche parziale, o il ritardo nel versamento di due rate consecutive o non consecutive del piano di rateizzazione di cui al punto 8., comporterà la decadenza del Sig. dal beneficio del termine e che, di Parte_1 conseguenza, la Sig.ra avrà il diritto di esigere Controparte_1
pagina 3 di 10 immediatamente il pagamento dell'intero importo residuo ancora dovuto, maggiorato di tutti gli interessi legali e delle spese di recupero del credito;
13) dare atto che le Parti accordano che il veicolo Volkswagen Golf targato
CR148SW verrà intestato esclusivamente alla Sig.ra con Controparte_1 oneri e spese di detto trasferimento a carico del Sig. , il quale Parte_1 sosterrà anche i costi per il rinnovo della polizza assicurativa RCA per l'anno 2026. In relazione a detto trasferimento, che verrà effettuato entro il 31.12.2025, le Parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, giusta circolare 29/05/2013 n. 18 e
Risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate, in quanto condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
14) dare atto che il Sig. si impegna a liberare entro il 31.12.2025 Parte_1 la Sig.ra da ogni garanzia o fideiussione dalla stessa Controparte_1 prestata, con specifico riferimento al mutuo chirografario n 24000000582 contratto con CA LE FV (garanzia n. 03320595/008), al mutuo ipotecario n. 24010036271 contratto CA LE FV (garanzia n. 03320595/003), al fido di conto corrente n.02146590/020 (garanzia n. 03320595/011) e a ogni ulteriore ed eventuale garanzia prestata dalla sig.ra in favore del sig. CP_1 Pt_1
15) dare atto che le Parti, con la corretta esecuzione degli obblighi assunti congiuntamente sopra indicati, dichiarano di non avere reciprocamente altro da avere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto di coniugio, al suo scioglimento oltre che agli obblighi contributivi relativi ai figli;
16) spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in giudizio il Parte_1 coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio civile a Controparte_1
IN (UD) il 14.2.1991 in regime della separazione dei beni (atto iscritto nel registro del predetto Comune all'anno 1991, parte I, numero 21) e dalla quale pagina 4 di 10 si era poi consensualmente separato in via definitiva giusta decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale in data 27.6.2005, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni, anche di tipo economico.
Ha inizialmente dedotto, infatti, il ricorrente: a) che dal matrimonio erano nati i figli (20.02.1995), (27.03.1997) e (01.09.2000); Per_1 Per_2 Per_3
b) che l'accordo di separazione omologato attribuiva la casa famigliare alla resistente, già proprietaria esclusiva dell'immobile, e lo obbligava al pagamento di € 2.010,00 mensili, quale contributo al mantenimenti dei figli per € 670,00 ciascuno e per € 90,00 quale contributo al mantenimento della moglie;
c) che la situazione odierna, decorsi oltre vent'anni dall'omologazione della separazione, risultava radicalmente mutuata, essendo quindi ingiustificato continuare a versare gli importi summenzionati;
d) che, in particolare, , ormai trentenne, dopo la laurea in lingue, a dicembre Per_1
2023 si era trasferito in COREA DEL SUD, dove lavorava;
, a ventisette Per_2 anni, faceva a sua volta il panettiere part-time per la società BKR FOOD SRL con uno stipendio netto di circa € 1.000,00 al mese e, pur vivendo con la madre, aveva in programma di andare a convivere con la propria fidanzata e di sposarsi a settembre 2025; , infine, attualmente ventiquattrenne, Per_3 conseguito nel 2021 il diploma al Liceo Artistico “Sello” di IN, si era anch'essa trasferita, già a gennaio 2022, in COREA DEL SUD per frequentare un corso quinquennale di lingua coreana e trovare lì un impiego, imponendo peraltro ingenti esborsi non più sostenibili, specie in ragione della possibilità offertale di avere una stabile occupazione in ITALIA, peraltro rifiutata;
d) che il predetto contesto giustificava a pieno titolo, di conseguenza, la revoca dell'obbligo di contribuzione paterna per il mantenimento per i figli, tutti occupati lavorativamente e comunque autonomi, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'ammontare dell'assegno, salva la sua eventuale disponibilità a riconoscere a favore della sola resistente un assegno divorzile di € 150,00 mensili, o del diverso importo ritenuto di giustizia.
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma ha insistito, a sua volta: 1) per la pagina 5 di 10 conservazione del contributo al mantenimento in favore dei figli e , Per_3 Per_2 la prima in quanto ancora studentessa non economicamente autosufficiente, il secondo perché affetto da disturbi di “autismo ad alto funzionamento”, dislessia, ADHD e di un disturbo evitante di personalità, destinati ad incidere sulle sue capacità lavorative;
2) per il pagamento, per sé, di un assegno divorzile di € 1.200,00 mensili;
3) per la condanna del ricorrente al saldo di
€ 75.454,08, salvo errori e omissioni, a titolo di adeguamento ISTAT mai versato dal 2006 ad oggi.
Assunti in data 28.6.2025 i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. da parte del giudice designato all'istruttoria, le parti hanno poi riferito, il 23.9.2025, di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio, chiedendo la successiva fissazione di una udienza -da trattarsi in forma cartolare- per il deposito di conclusioni congiunte. All'udienza così fissata del 21.10.2025, le stesse parti provvedevano all'incombente, nei termini assegnati, omettendo di comparire.
Su questi presupposti, essendo divenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla
Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pagina 6 di 10 pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo. Dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta infatti che, con decreto depositato nel lontano 27.6.2005, il Tribunale di IN aveva omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le medesime parti, invero, comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 8.6.2005, sicché alla data del deposito del presente ricorso (13.11.2024), erano di certo trascorsi ben oltre sei mesi da quell'udienza presidenziale.
È da escludere, al contempo, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio in questione.
Non vi sono valide ragioni, del pari, per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute anche sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi allo scioglimento del matrimonio, trattandosi di conclusioni equilibrate, sicuramente non contrarie all'interesse dei figli, che -peraltro ormai ampiamente maggiorenni- conducono vite autonome, risiedendo, oltretutto, al di fuori delle abitazioni dei genitori.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
e nel Comune di IN (UD) in data 14.2.1991; Controparte_1
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 21, parte I, del
Registro degli Atti di Matrimonio, anno 1991;
▪ REVOCA a far data dal mese di marzo 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio Per_4
[...]
pagina 7 di 10 ▪ REVOCA a far data dal mese di luglio 2025, l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio Per_5
[...]
▪ DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento con euro Parte_1
500,00 mensili, a far data dal mese di luglio 2025, il contributo per il mantenimento della IG , disponendo la cessazione di tale contributo Per_3
a decorrere dal mese di ottobre 2027 in corrispondenza della fine del ciclo di studi in Corea. L'importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico immediato;
▪ DISPONE l'obbligo per il signor di continuare a farsi carico Pt_1 integralmente delle spese di iscrizione ai cicli di studi in Corea per la IG
. Le spese di assicurazione verranno sostenute da entrambi i genitori Per_3 per il primo semestre di studi di , successivamente, di detta spesa, Per_3 stante la possibilità della IG di reperire un'occupazione lavorativa al termine del primo ciclo di studi, se ne farà carico la stessa . Le altre Per_3 spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si farà riferimento al
Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Udine, verranno ripartite a metà tra i genitori, ciò con decorrenza dal mese di settembre
2025;
▪ DÀ ATTO che la IG provvederà a restituire al padre entro il 31 Per_3 dicembre 2025 l'importo di € 9.000,00 che il sig. ha versato Parte_1 sul conto corrente della IG quale deposito obbligatorio per l'iscrizione al ciclo di studi;
▪ DISPONE l'obbligo per il sig. di versare a favore della sig.ra Pt_1
l'assegno di divorzio nella misura di euro 470,00 mensili a CP_1 decorrere dal mese di luglio 2025 sino al mese di agosto 2025;
▪ DISPONE l'obbligo per il sig. di versare a favore della sig.ra Pt_1
l'assegno di divorzio nella misura di euro 470,00 mensili, da CP_1 rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese in forma tracciabile, con bonifico immediato;
pagina 8 di 10 ▪ DÀ ATTO che il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1 CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 32.500,00 a titolo di
[...] pagamento degli arretrati per indicizzazione ISTAT maturati sino al mese di settembre 2025 sugli assegni di mantenimento dei figli. Tale somma verrà versata in più tranches alle scadenze di seguito indicate: euro
7.000,00 entro il 3.10.2025; euro 300 mensili a decorrere dal mese di novembre 2025 sino al mese di settembre 2027 compreso, entro il giorno
5 di ogni mese;
euro 400 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2027 sino a scadenza (agosto 2031);
▪ DÀ ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare al credito Controparte_1 vantato a titolo di indicizzazione ISTAT dell'assegno di mantenimento del coniuge versato dal Sig. e che accetta l'importo di cui al punto Parte_1 precedente a saldo e stralcio di quanto dovuto dal Sig. a titolo Parte_1 di arretrati per indicizzazione indici ISTAT in relazione ai contributi mensili per il mantenimento dei figli;
▪ DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia all'applicazione futura Controparte_1 dell'indicizzazione ISTAT e degli interessi sulle somme oggetto di rateazione di cui al punto 8.
▪ DÀ ATTO che le Parti accordano che il mancato pagamento, anche parziale,
o il ritardo nel versamento di due rate consecutive o non consecutive del piano di rateizzazione di cui al punto 8., comporterà la decadenza del Sig. dal beneficio del termine e che, di conseguenza, la Sig.ra Parte_1
avrà il diritto di esigere immediatamente il pagamento Controparte_1 dell'intero importo residuo ancora dovuto, maggiorato di tutti gli interessi legali e delle spese di recupero del credito;
▪ DÀ ATTO che e le Parti accordano che il veicolo Volkswagen Golf targato
CR148SW verrà intestato esclusivamente alla Sig.ra Controparte_1 con oneri e spese di detto trasferimento a carico del Sig. il Parte_1 quale sosterrà anche i costi per il rinnovo della polizza assicurativa RCA per l'anno 2026. In relazione a detto trasferimento, che verrà effettuato entro il 31.12.2025, le Parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa pagina 9 di 10 ai sensi dell'art. 19, L. n. 74/1987, giusta circolare 29/05/2013 n. 18 e
Risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate, in quanto condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
▪ DÀ ATTO che il Sig. si impegna a liberare entro il 31.12.2025 Parte_1 la Sig.ra da ogni garanzia o fideiussione dalla stessa Controparte_1 prestata, con specifico riferimento al mutuo chirografario n 24000000582 contratto con CA LE FV (garanzia n. 03320595/008), al mutuo ipotecario n. 24010036271 contratto CA LE FV (garanzia n. 03320595/003), al fido di conto corrente n.02146590/020 (garanzia n. 03320595/011) e a ogni ulteriore ed eventuale garanzia prestata dalla sig.ra in favore del sig. CP_1 Pt_1
▪ DÀ ATTO che le Parti, con la corretta esecuzione degli obblighi assunti congiuntamente sopra indicati, dichiarano di non avere reciprocamente altro da avere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione connessa al rapporto di coniugio, al suo scioglimento oltre che agli obblighi contributivi relativi ai figli;
▪ SPESE di causa interamente compensate
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO
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